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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 10 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8908/2022 promossa da
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Parte_1
Miriam Gallo e dall'Avv. Giuseppe Giunta, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida,
57, come da procura in atti;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avvocato Gabriele Savoca, presso il cui studio in Catania, Corso delle
Province n. 15, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
-resistente -
e nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale , in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, come da procura generale in atti;
CP_2
- litisconsorte necessario-
Oggetto: inquadramento - mansioni superiori – differenze retributive
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.9.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente in data 29.7.2021 con contratto a tempo indeterminato, full time, qualifica di “operaio specializzato” e inquadramento nel livello 4° del CCNL “Edilizia aziende artigiane” ha esposto:
- di aver percepito, nei mesi di agosto e settembre 2021 una retribuzione parametrata al livello
3, nonostante l'inquadramento contrattuale nel superiore livello 4 e di essere stato adibito allo svolgimento delle proprie prestazioni per un ammontare di ore minore rispetto a quanto contrattualmente stabilito, percependo una retribuzione inferiore a quella spettantegli da contratto;
- di essere stato nominato “responsabile tecnico” dell'azienda nel mese di ottobre 2021, senza che il suo livello di inquadramento venisse adeguato alle nuove mansioni;
- di essersi occupato, oltre che delle incombenze proprie della qualifica di operaio specializzato: di tenere i contatti con il consulente esterno dell'azienda, Ing. Parte_2 dell'esecuzione dei lavori sulla base dei progetti;
di distribuire il lavoro all'operaio Parte_3
dei collaudi e delle attestazioni di conformità degli impianti in qualità di
[...] responsabile tecnico;
di essere titolare del patentino di “frigorista”;
- di aver sempre lavorato in trasferta, utilizzando il proprio mezzo di trasporto e a proprie spese, senza mai ricevere alcun rimborso carburante da parte datoriale (eccetto la somma di € 500,00 erogata una tantum) né l'indennità di trasferta prevista dal CCNL applicato;
- di aver utilizzato i propri strumenti e attrezzi personali per lo svolgimento della prestazione, senza ricevere alcun rimborso per la relativa usura;
- di essere stato illegittimamente sospeso da parte datoriale da metà marzo 2022 fino alla fine di aprile 2022 e di aver successivamente presentato le proprie dimissioni in data 14.5.2022;
Ciò esposto in fatto, ribadendo che, a seguito della nomina come “responsabile tecnico”, si era occupato della progettazione e certificazione di tutti i lavori effettuati dalla ditta datrice di lavoro, aventi ad oggetto l'installazione di impianti fotovoltaici, elettrici e di climatizzazione, ha invocato il proprio diritto al riconoscimento del superiore inquadramento sostenendo la configurabilità, nel caso prospettato, dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c. e al CCNL di settore, atteso che le mansioni di fatto espletate da ottobre 2021 erano riconducibili al livello 6° del CCNL “edilizia aziende artigiane”
o, in subordine, al livello 5°.
2 Ha, pertanto, chiesto l'accertamento del diritto alle differenze retributive maturate in relazione al superiore inquadramento da ottobre 2021, nonché alle ulteriori differenze maturate rispetto all'orario di lavoro contrattualmente pattuito, alle differenze tra il 3° livello e il 4° livello per i mesi di agosto e settembre 2021, nonché, a titolo di indennità ex art. 52 CCNL di categoria, al rimborso spese di trasferta e per utilizzo dei propri attrezzi personali, al TFR (non percepito) e alle spettanze varie di fine rapporto (mai percepite).
Tanto premesso, parte ricorrente, precisato di aver diffidato, in data 9.6.2022 e poi il 4.7.2022, la società resistente a corrispondere le differenze retributive reclamate, ha concluso chiedendo: “nel merito, in via principale: 1) ritenere e dichiarare che il ricorrente alle dipendenze della CP_1 ha svolto dal 29.07.2021 al 30.09.2021 mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL Edilizia
[...]
Aziende Artigiane e a decorrere dall'01.10.2021 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, mansioni riconducibili al 6° livello del CCNL Edilizia Aziende Artigiane;
2) conseguentemente e per
l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare al SI. la complessiva somma di euro 16.852,56, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria, per tutte le causali indicate ai punti I e II della parte in diritto;
in via subordinata:3) ritenere e dichiarare che il ricorrente alle dipendenze della Controparte_1 ha svolto dal 29.07.2021 al 30.09.2021 mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL Edilizia Aziende
Artigiane e a decorrere dall'01.10.2021 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, mansioni riconducibili al 5° livello del CCNL Edilizia Aziende Artigiane;
4) conseguentemente e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Controparte_1
SI. la complessiva somma di euro 14.254,50, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria, per tutti i titoli e le causali indicate ai punti I e II della parte in diritto.
In via ulteriormente subordinata: 5) ritenere e dichiarare che il ricorrente alle dipendenze della
[...] ha svolto dal 29.07.2021 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, mansioni CP_1 riconducibili al 4° livello del CCNL Edilizia Aziende Artigiane maturando il diritto alle differenze retributive indicate ai punti I e II della parte in diritto;
6) conseguentemente e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Controparte_1
SI. la complessiva somma di euro 10.826,27, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria, per tutti i titoli e le causali indicate ai punti I e II della parte in diritto.
7) con vittoria di spese e compensi”.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 16.11.2022 si è costituita tempestivamente in giudizio la contestando la fondatezza delle domande di parte ricorrente e Controparte_1 deducendo che l'attività svolta dal ricorrente, non era stata tale da determinare una “fuoriuscita” dal paradigma contrattuale della qualifica pacificamente rivestita.
3 In ragione di tutto quanto dedotto e argomentato in memoria parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni “che il Tribunale adito voglia rigettare le domande avversarie, inammissibili ed infondate in ogni loro parte;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Con memoria depositata in data 5.1.2023 si è costituito in giudizio l' il quale, dedotta la propria CP_2 estraneità alle vicende oggetto del giudizio e dichiaratosi pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dal resistente, al netto dei periodi eventualmente già coperti da prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995, ha concluso chiedendo
“pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e con-seguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro CP_2 unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
Preso atto dell'intervenuta sospensione dall'esercizio della professione del difensore costituito per la resistente come rappresentato da parte ricorrente , con ordinanza del 6.11.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
In data 19.11.2024 parte ricorrente ha depositato ricorso in riassunzione e, fissata l'udienza di comparizione delle parti, con memoria depositata il 29.1.2025 si è costituita la società resistente.
In seguito alla notifica del ricorso in riassunzione ha depositato la propria memoria difensiva anche in data 05.05.2025 CP_2
Sostituita l'udienza del 10 luglio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento, in forza delle mansioni superiori asseritamente svolte nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la resistente, del superiore di inquadramento contrattuale riconducibile al livello 6° o, in subordine, del 5°, e tanto a far data dal mese di ottobre 2021. Parimenti, il giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive dovute in forza dell'espletamento di mansioni superiori e quelle a lui dovute per i mesi di agosto e settembre 2021 - con riferimento ai quali è stato retribuito come operaio di 3° livello, nonostante l'inquadramento contrattualmente definito nel 4° livello – oltre a TFR e indennità ex art 52 CCNL e rimborso spese di trasferta.
Posto ciò il ricorso è parzialmente fondato e può, pertanto trovare accoglimento nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.
4 2. In generale appare opportuno ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda.
In particolare è stato affermato che “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto
(senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 28284/2008 che richiama
Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998).
Il procedimento logico da seguire, dunque, si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
In altri termini, il ricorrente è tenuto a specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Venendo al caso di specie, alla stregua degli elementi raccolti nel corso del giudizio la prova in ordine all'espletamento di mansioni superiori può ritenersi raggiunta limitatamente allo svolgimento di compiti e prerogative riconducibili al livello 5° del CCNL di riferimento.
Occorre, a questo punto, soffermarsi brevemente sulle declaratorie contrattuali di interesse per il caso in esame.
In base all'art. Art. 77 (Classificazione dei lavoratori) del CCNL Edilizia - Aziende artigiane, appartengono al 4° livello (quello di inquadramento contrattuale del ricorrente) “i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori. […]”;
Appartengono al 5° livello “operai, impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa,
5 oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i sotto indicati impiegati-operai:
- Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa. […]”
Appartengono poi al 6° livello “gli impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che richiedano una specifica preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare
o dai superiori di livello per grado di responsabilità.”.
Ora, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto di fatto, dal mese di ottobre 2021, mansioni di operaio specializzato essendosi, ulteriormente, occupato di tenere i contatti con l'Ing. Parte_2
(consulente esterno dell'azienda), di curare interamente l'esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti redatti da tale ultimo o da altri consulenti aziendali, di distribuire il lavoro all'operaio che lo coadiuvava (sig. , di effettuare tutti i collaudi dopo l'installazione, di valutare ed Parte_3 attestare la conformità degli impianti installati dalla società datrice nella propria qualità di responsabile tecnico.
Dalla disamina della documentazione versata in atti da parte ricorrente risulta che nel mese di ottobre
2021 la resistente ha nominato il ricorrente “responsabile tecnico” (cfr. doc. 3 di cui al CP_3 ricorso) e che in esecuzione di tale incarico, lo stesso ricorrente ha certificato in tale veste i lavori effettuati dalla ditta datrice (cfr. doc. 4 di cui al ricorso), aventi ad oggetto l'installazione di impianti fotovoltaici, elettrici e di climatizzazione (doc. 7 di cui al ricorso) essendo, peraltro, in possesso del patentino da ( cfr. doc. 5 di cui al ricorso). Controparte_4
Lo svolgimento delle predette mansioni non è stato contestato da parte ricorrente che ha, piuttosto, sostenuto la riconducibilità dei compiti assegnati al ricorrente al profilo di inquadramento contrattuale già posseduto, escludendo che tali attività fossero tali da potere integrare, diversamente, mansioni ascrivibili al superiore livello 6°o al superiore livello 5°, chiesto in subordine dal lavoratore.
Anche al fine di delineare l'esatto contenuto delle mansioni disimpegnate è stata espletata istruttoria orale.
Se sono apparse irrilevanti le dichiarazioni del teste 1, le allegazioni Testimone_1
attoree hanno, invece, trovato parziale conferma alla luce di quanto dichiarato dal teste Giuseppe 1 Si riportano le dichiarazioni del teste : “ Non lo so. Posso solo dire che vedevo il ricorrente lavorare a Testimone_1 casa mia in cui la Ditta Easy PO su mio incarico stava istallando l'impianto fotovoltaico. Anzi devo precisare che era mia moglie 6 quanto allo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività confacenti “ l'esecuzione del lavoro Pt_2 in base a disegni e progetti” redatti dallo stesso teste, che rivestiva la qualifica di Ingegnere, consulente esterno della società resistente 2.
Parimenti, sulla scorta di quanto dichiarato dal teste 3 può dirsi Testimone_2
acclarato che il ricorrente si è occupato di effettuare i collaudi successivamente alle installazioni nonché di dare indicazioni sul lavoro da espletare a . Persona_1
Trattasi, tuttavia, di mansioni che appaiono riconducibili al profilo di inquadramento contrattuale di cui al livello 5° trattandosi, effettivamente di attività “per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche”, come ad esempio “colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti” e, non invece, tali da integrare le prerogative proprie del superiore livello 6° ovvero, per come emerge dalla disamina della normativa contrattuale di riferimento, lo svolgimento di “funzioni direttive” e “facoltà di decisioni e autonomia di iniziativa”.
Giova a tal riguardo rimarcare che i compiti svolti da parte ricorrente, consistenti in collaudi e certificazioni (confermate dai testimoni, dalla documentazione in atti e non contestate da parte datoriale) richiedono certamente specifiche competenze tecniche e comprovata pratica ed esperienza, evidenziandosi altresì l'esecuzione, da parte del ricorrente stesso, dei lavori in base ai disegni elaborati dal consulente incaricato, attività espressamente riconducibile alla declaratoria di cui al 5° livello, ma trattasi di mansioni prive di quel quid pluris richiesto invece per il livello di inquadramento ancora superiore.
che seguiva i lavori a casa in quanto io andavo a lavorare. Non conosco nessun SIn perché ho sempre visto a casa mia solo Pt_3 il ricorrente”. 2 Si riportano integralmente le dichiarazioni del teste : “ Posso dire che il ricorrente come tutti gli operai mi chiamava Parte_2 nel caso in cui aveva difficolta o dubbi nell'esecuzione dei lavori in base ai disegni che erano stati da me elaborati e presentati alla
Ditta appaltatrice, come di solito succede nei rapporti con gli operai. Non conosco il sign io ho avuto rapporti Parte_3 telefonici solo con il ricorrente o con la ditta appaltatrice nella persona del sign . Non so se il ricorrente si occupava Persona_2 dei collaudi dopo l'istallazione ne di valutare o attestare la conformità degli impianti installati”. 3 Si riportano integralmente le dichiarazioni del teste : “ Posso dire che conosco il ricorrente perché Testimone_2 ha eseguito il lavoro di istallazione dell'impianto fotovoltaico a casa mia tra il 2021 e il 2022. Insieme a llui c'era un altro operaio che si chiamava non conosco il cognome. Ricordo che ho firmato presso lo studio in San Giovanni di Galermo, di un Pt_3
Ingegnere di cui non ricordo il nome, tutta la documentazione inerente la pratica di ecobonus. Ricordo che l'impianto fotovoltaico e anche quello del condizionamento sono stati collaudati dopo l'istallazione dal sign insieme al tecnico della Ricordo Pt_1 Pt_4 che quando è arrivata l'ENEL in un secondo momento per completare la procedura insieme a me c'era il sign con quale Per_2 abbiamo concluso l'attivazione dell'impianto fotovoltaico insieme all'operaio dell'ENEL. Questo ultimo collaudo è avvenuto quest'anno all'inizio del 2023. Preciso che da quando sono stati conclusi i lavori di istallazione vale a dire nel 2022 ho completato la procedura di attivazione con l'Enel di cui sopra solo quest'anno come già dichiarato sopra.
ADR Ricordo di avere visto in più occasioni che il sign dava disposizioni al sign del lavoro da eseguire”. Pt_1 Pt_3
7 Risultando, quindi, provato che il ricorrente ha svolto mansioni correttamente ascrivibili al livello 5° di riferimento, ne discende il diritto alle relative differenze retributive maturate, mentre le pretese economiche correlate alla domanda principale di riconoscimento di mansioni di cui al livello 6° va rigettata.
3. Spettano, altresì, al ricorrente le somme dovute al ricorrente a titolo di differenze retributive riferite alle mensilità di agosto e settembre 2021, per le quali nonostante il formale inquadramento sin dall'assunzione al livello 4° del CCNL di riferimento, la società datoriale ha erroneamente retribuito il ricorrente come operaio livello 3° (buste paga agosto 2021 e settembre 2021 – cfr. all 2, file “IMG-
20220504-WA0022” e file “IMG-20220504-WA0012”).
4.Parimenti, non è stato oggetto di contestazione che, pur rimanendo in forza all'azienda, il ricorrente
è stato sospeso dall'attività lavorativa per volontà unilaterale del datore di lavoro dalla metà del mese di marzo 2022 fino al mese di aprile 2022, avendo successivamente rassegnato le proprie dimissioni il 14.05.2022.
Deve essere ricordato il consolidato principio a mente del quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206,
1256, 1258 c.c). In particolare, il datore di lavoro non può , in assenza di un giustificato motivo , unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con insegnamento che in questa sede non vi è ragione di disconoscere, trattandosi di argomentazioni perfettamente sovrapponibili al caso di specie, ove addirittura un provvedimento “ formale” di sospensione non risulta mai essere stato adottato e comunicato al dipendente : “Costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206,1256,1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni
(sospensione del rapporto). Infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere
l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale
8 unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod.civ., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche
o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti. Questa impostazione è ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi dei citati articoli, ipotesi d'impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale (v. Cass. 7 maggio 1983
n. 3125; SS.UU. 20 giugno 1987 n. 5454; Cass. 17 luglio 1990 n. 7302; Cass. 23 aprile 1992 n. 4856;
Cass. 25 marzo 1992 n. 3695; Cass. 6 agosto 1996 n. 7194; Cass. 9 novembre 1998 n. 11263; 16 ottobre 2000, n. 13742; 10 aprile 2002, n. 5101).
In altre parole, in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare 'esistenza
d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il dipendente "sospeso" non é tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre 2000, n. 13742; 21 novembre 1997 n. 11650 cit.)” (Cassazione civile sez. lav., 16/04/2004, (ud. 24/11/2003, dep. 16/04/2004), n.7300).
Il lavoratore ha, pertanto, diritto a percepire quanto dovuto per le mensilità aprile 2022 e maggio 2022 in assenza di qualsivoglia allegazione di senso contrario del datore di lavoro sul punto.
5 . E' dovuto, inoltre quanto spettante a titolo di TFR non avendo parte resistente, sul quale incombeva il relativo onere, comprovato di avere provveduto alla erogazione degli emolumenti dovuti al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto .
6. Venendo ad esaminare le ulteriori domande di parte ricorrente aventi ad oggetto la corresponsione delle somme vantate a titolo di indennità ex art. 52 nonchè ex art. 24 del CCNL di riferimento si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 52 del CCNL di riferimento rubricato “ Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato” è previsto che “ All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via consecutiva mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli
(personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo
9 di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti”.
Ai sensi dell'art. 24 (trasferta) del CCNL applicato, inoltre : “All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto”.
Il ricorrente ha dedotto di avere, durante tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della convenuta, sempre lavorato in trasferta recandosi in luoghi (cantieri) differenti dalla sede di lavoro individuata nel contratto di assunzione ovvero Tremestieri Etneo (CT), via Ravanusa,
n. 13 ( cfr. doc. 1 di cui al ricorso). Ha, sul punto, precisato di avere utilizzato il mezzo di propria disponibilità (ossia il furgone FIAT Scudo, targato DN236HN, intestato precisamente alla di lui compagna, SI.ra ) che risulta in comodato d'uso all'azienda ( doc. 8) a proprie Parte_5 spese, senza mai ricevere alcun rimborso per il carburante, eccetto la somma di euro 500,00 erogate una tantum dalla società datrice, e senza mai ricevere l'indennità di trasferta prevista dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale.
In disparte l'esistenza del comodato in favore della società, la circostanza che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa spostandosi con il mezzo da lui messo a disposizione e sostenendo le relative spese di carburante non è stata in alcun modo contestata dalla società, potendosi conseguentemente ritenere circostanza accertata in giudizio. Spetta dunque l'indennità di cui all'art. 52 del CCNL di riferimento secondo la quantificazione effettuata dal ricorrente per non essere la stessa, al pari di quella relative alle ulteriori causali oggetto del ricorso, contestata come si vedrà infra.
Non appare, invece, rilevante quanto dedotto relativamente all'usura di mezzi di lavoro di proprietà del ricorrente ( circostanze di cui al punto 10 del ricorso) in quanto la contrattazione collettiva si riferisce, espressamente al solo utilizzo di “ mezzi di trasporto”.
Va, invece, rigettata la domanda riferita alle spese di “ trasferta”.
L'art. 24 del CCNL “per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini”, applicato al rapporto, stabilisce, all'art. 24, che :”l'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo di cui all'art. 42 ha diritto a percepire una diaria del 10%...oltre al rimborso delle spese di viaggio”. L'art. 42 prevede:”alle organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto tra le parti. Il
10 contratto integrativo, in particolare, provvede…e)alla individuazione dei limiti territoriali oltre ai quali è applicabile la disciplina di trasferta di cui all'art. 24”.
Nel caso in esame non risulta correttamente documentata nè la sussistenza di “ ulteriori eventuali spese di trasporto” né la indicazione esatta delle trasferte effettuate e del superamento dei limiti territoriali di cui al richiamato articolo 42 elementi, peraltro neppure eventualmente verificabili con l'ammissione dei mezzi di prova articolati da parte ricorrente che si palesano del tutto generici e irrilevanti ai fini che ci occupano .
7. Posto ciò, a fondamento della decisione possono essere posti i conteggi elaborati dalla stessa parte ricorrente ( all. 16 di cui al ricorso).
L'Ufficio condivide e non ravvisa, infatti, ragione di discostarsi dal consolidato l'orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato”
(cfr. Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 9285/2003; Cass. n. 4051/2011).
Ebbene, nel caso di specie la società resistente si è limitata a contestare la correttezza dei conteggi in via del tutto generica, sicchè in applicazione dei superiori principi il ricorso può essere parzialmente accolto con la condanna della stessa società resistente, per le causali già esplicitate, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 12.954,5 ( euro 14.254,50 € - Parte_1
1.300,00 € chiesti a titolo di trasferta) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
8. Da ultimo, sembra opportuno evidenziare che nonostante parte ricorrente abbia inteso chiamare in giudizio , non ha poi concretamente articolato nessuna domanda volta alla condanna di parte CP_2 datoriale al versamento dei contributi eventualmente omessi.
9. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Le spese di lite possono compensarsi nei confronti di in ragione della posizione del tutto CP_2 marginale assunta dall' nel contesto dei fatti di causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
11 disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso condanna, per le causali di cui in parte motiva, CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...] Pt_1 Pt_1
della complessiva somma di euro 12.954,5 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
[...] rigetta nel resto. condanna la al pagamento in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge. spese compensate nei rapporti con CP_2
Catania, 16/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 10 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8908/2022 promossa da
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Parte_1
Miriam Gallo e dall'Avv. Giuseppe Giunta, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida,
57, come da procura in atti;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avvocato Gabriele Savoca, presso il cui studio in Catania, Corso delle
Province n. 15, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
-resistente -
e nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale , in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, come da procura generale in atti;
CP_2
- litisconsorte necessario-
Oggetto: inquadramento - mansioni superiori – differenze retributive
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.9.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente in data 29.7.2021 con contratto a tempo indeterminato, full time, qualifica di “operaio specializzato” e inquadramento nel livello 4° del CCNL “Edilizia aziende artigiane” ha esposto:
- di aver percepito, nei mesi di agosto e settembre 2021 una retribuzione parametrata al livello
3, nonostante l'inquadramento contrattuale nel superiore livello 4 e di essere stato adibito allo svolgimento delle proprie prestazioni per un ammontare di ore minore rispetto a quanto contrattualmente stabilito, percependo una retribuzione inferiore a quella spettantegli da contratto;
- di essere stato nominato “responsabile tecnico” dell'azienda nel mese di ottobre 2021, senza che il suo livello di inquadramento venisse adeguato alle nuove mansioni;
- di essersi occupato, oltre che delle incombenze proprie della qualifica di operaio specializzato: di tenere i contatti con il consulente esterno dell'azienda, Ing. Parte_2 dell'esecuzione dei lavori sulla base dei progetti;
di distribuire il lavoro all'operaio Parte_3
dei collaudi e delle attestazioni di conformità degli impianti in qualità di
[...] responsabile tecnico;
di essere titolare del patentino di “frigorista”;
- di aver sempre lavorato in trasferta, utilizzando il proprio mezzo di trasporto e a proprie spese, senza mai ricevere alcun rimborso carburante da parte datoriale (eccetto la somma di € 500,00 erogata una tantum) né l'indennità di trasferta prevista dal CCNL applicato;
- di aver utilizzato i propri strumenti e attrezzi personali per lo svolgimento della prestazione, senza ricevere alcun rimborso per la relativa usura;
- di essere stato illegittimamente sospeso da parte datoriale da metà marzo 2022 fino alla fine di aprile 2022 e di aver successivamente presentato le proprie dimissioni in data 14.5.2022;
Ciò esposto in fatto, ribadendo che, a seguito della nomina come “responsabile tecnico”, si era occupato della progettazione e certificazione di tutti i lavori effettuati dalla ditta datrice di lavoro, aventi ad oggetto l'installazione di impianti fotovoltaici, elettrici e di climatizzazione, ha invocato il proprio diritto al riconoscimento del superiore inquadramento sostenendo la configurabilità, nel caso prospettato, dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c. e al CCNL di settore, atteso che le mansioni di fatto espletate da ottobre 2021 erano riconducibili al livello 6° del CCNL “edilizia aziende artigiane”
o, in subordine, al livello 5°.
2 Ha, pertanto, chiesto l'accertamento del diritto alle differenze retributive maturate in relazione al superiore inquadramento da ottobre 2021, nonché alle ulteriori differenze maturate rispetto all'orario di lavoro contrattualmente pattuito, alle differenze tra il 3° livello e il 4° livello per i mesi di agosto e settembre 2021, nonché, a titolo di indennità ex art. 52 CCNL di categoria, al rimborso spese di trasferta e per utilizzo dei propri attrezzi personali, al TFR (non percepito) e alle spettanze varie di fine rapporto (mai percepite).
Tanto premesso, parte ricorrente, precisato di aver diffidato, in data 9.6.2022 e poi il 4.7.2022, la società resistente a corrispondere le differenze retributive reclamate, ha concluso chiedendo: “nel merito, in via principale: 1) ritenere e dichiarare che il ricorrente alle dipendenze della CP_1 ha svolto dal 29.07.2021 al 30.09.2021 mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL Edilizia
[...]
Aziende Artigiane e a decorrere dall'01.10.2021 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, mansioni riconducibili al 6° livello del CCNL Edilizia Aziende Artigiane;
2) conseguentemente e per
l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare al SI. la complessiva somma di euro 16.852,56, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria, per tutte le causali indicate ai punti I e II della parte in diritto;
in via subordinata:3) ritenere e dichiarare che il ricorrente alle dipendenze della Controparte_1 ha svolto dal 29.07.2021 al 30.09.2021 mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL Edilizia Aziende
Artigiane e a decorrere dall'01.10.2021 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, mansioni riconducibili al 5° livello del CCNL Edilizia Aziende Artigiane;
4) conseguentemente e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Controparte_1
SI. la complessiva somma di euro 14.254,50, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria, per tutti i titoli e le causali indicate ai punti I e II della parte in diritto.
In via ulteriormente subordinata: 5) ritenere e dichiarare che il ricorrente alle dipendenze della
[...] ha svolto dal 29.07.2021 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, mansioni CP_1 riconducibili al 4° livello del CCNL Edilizia Aziende Artigiane maturando il diritto alle differenze retributive indicate ai punti I e II della parte in diritto;
6) conseguentemente e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Controparte_1
SI. la complessiva somma di euro 10.826,27, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria, per tutti i titoli e le causali indicate ai punti I e II della parte in diritto.
7) con vittoria di spese e compensi”.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 16.11.2022 si è costituita tempestivamente in giudizio la contestando la fondatezza delle domande di parte ricorrente e Controparte_1 deducendo che l'attività svolta dal ricorrente, non era stata tale da determinare una “fuoriuscita” dal paradigma contrattuale della qualifica pacificamente rivestita.
3 In ragione di tutto quanto dedotto e argomentato in memoria parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni “che il Tribunale adito voglia rigettare le domande avversarie, inammissibili ed infondate in ogni loro parte;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Con memoria depositata in data 5.1.2023 si è costituito in giudizio l' il quale, dedotta la propria CP_2 estraneità alle vicende oggetto del giudizio e dichiaratosi pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dal resistente, al netto dei periodi eventualmente già coperti da prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995, ha concluso chiedendo
“pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e con-seguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro CP_2 unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
Preso atto dell'intervenuta sospensione dall'esercizio della professione del difensore costituito per la resistente come rappresentato da parte ricorrente , con ordinanza del 6.11.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
In data 19.11.2024 parte ricorrente ha depositato ricorso in riassunzione e, fissata l'udienza di comparizione delle parti, con memoria depositata il 29.1.2025 si è costituita la società resistente.
In seguito alla notifica del ricorso in riassunzione ha depositato la propria memoria difensiva anche in data 05.05.2025 CP_2
Sostituita l'udienza del 10 luglio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento, in forza delle mansioni superiori asseritamente svolte nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la resistente, del superiore di inquadramento contrattuale riconducibile al livello 6° o, in subordine, del 5°, e tanto a far data dal mese di ottobre 2021. Parimenti, il giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive dovute in forza dell'espletamento di mansioni superiori e quelle a lui dovute per i mesi di agosto e settembre 2021 - con riferimento ai quali è stato retribuito come operaio di 3° livello, nonostante l'inquadramento contrattualmente definito nel 4° livello – oltre a TFR e indennità ex art 52 CCNL e rimborso spese di trasferta.
Posto ciò il ricorso è parzialmente fondato e può, pertanto trovare accoglimento nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.
4 2. In generale appare opportuno ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda.
In particolare è stato affermato che “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto
(senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 28284/2008 che richiama
Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998).
Il procedimento logico da seguire, dunque, si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
In altri termini, il ricorrente è tenuto a specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Venendo al caso di specie, alla stregua degli elementi raccolti nel corso del giudizio la prova in ordine all'espletamento di mansioni superiori può ritenersi raggiunta limitatamente allo svolgimento di compiti e prerogative riconducibili al livello 5° del CCNL di riferimento.
Occorre, a questo punto, soffermarsi brevemente sulle declaratorie contrattuali di interesse per il caso in esame.
In base all'art. Art. 77 (Classificazione dei lavoratori) del CCNL Edilizia - Aziende artigiane, appartengono al 4° livello (quello di inquadramento contrattuale del ricorrente) “i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori. […]”;
Appartengono al 5° livello “operai, impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa,
5 oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i sotto indicati impiegati-operai:
- Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa. […]”
Appartengono poi al 6° livello “gli impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che richiedano una specifica preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare
o dai superiori di livello per grado di responsabilità.”.
Ora, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto di fatto, dal mese di ottobre 2021, mansioni di operaio specializzato essendosi, ulteriormente, occupato di tenere i contatti con l'Ing. Parte_2
(consulente esterno dell'azienda), di curare interamente l'esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti redatti da tale ultimo o da altri consulenti aziendali, di distribuire il lavoro all'operaio che lo coadiuvava (sig. , di effettuare tutti i collaudi dopo l'installazione, di valutare ed Parte_3 attestare la conformità degli impianti installati dalla società datrice nella propria qualità di responsabile tecnico.
Dalla disamina della documentazione versata in atti da parte ricorrente risulta che nel mese di ottobre
2021 la resistente ha nominato il ricorrente “responsabile tecnico” (cfr. doc. 3 di cui al CP_3 ricorso) e che in esecuzione di tale incarico, lo stesso ricorrente ha certificato in tale veste i lavori effettuati dalla ditta datrice (cfr. doc. 4 di cui al ricorso), aventi ad oggetto l'installazione di impianti fotovoltaici, elettrici e di climatizzazione (doc. 7 di cui al ricorso) essendo, peraltro, in possesso del patentino da ( cfr. doc. 5 di cui al ricorso). Controparte_4
Lo svolgimento delle predette mansioni non è stato contestato da parte ricorrente che ha, piuttosto, sostenuto la riconducibilità dei compiti assegnati al ricorrente al profilo di inquadramento contrattuale già posseduto, escludendo che tali attività fossero tali da potere integrare, diversamente, mansioni ascrivibili al superiore livello 6°o al superiore livello 5°, chiesto in subordine dal lavoratore.
Anche al fine di delineare l'esatto contenuto delle mansioni disimpegnate è stata espletata istruttoria orale.
Se sono apparse irrilevanti le dichiarazioni del teste 1, le allegazioni Testimone_1
attoree hanno, invece, trovato parziale conferma alla luce di quanto dichiarato dal teste Giuseppe 1 Si riportano le dichiarazioni del teste : “ Non lo so. Posso solo dire che vedevo il ricorrente lavorare a Testimone_1 casa mia in cui la Ditta Easy PO su mio incarico stava istallando l'impianto fotovoltaico. Anzi devo precisare che era mia moglie 6 quanto allo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività confacenti “ l'esecuzione del lavoro Pt_2 in base a disegni e progetti” redatti dallo stesso teste, che rivestiva la qualifica di Ingegnere, consulente esterno della società resistente 2.
Parimenti, sulla scorta di quanto dichiarato dal teste 3 può dirsi Testimone_2
acclarato che il ricorrente si è occupato di effettuare i collaudi successivamente alle installazioni nonché di dare indicazioni sul lavoro da espletare a . Persona_1
Trattasi, tuttavia, di mansioni che appaiono riconducibili al profilo di inquadramento contrattuale di cui al livello 5° trattandosi, effettivamente di attività “per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche”, come ad esempio “colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti” e, non invece, tali da integrare le prerogative proprie del superiore livello 6° ovvero, per come emerge dalla disamina della normativa contrattuale di riferimento, lo svolgimento di “funzioni direttive” e “facoltà di decisioni e autonomia di iniziativa”.
Giova a tal riguardo rimarcare che i compiti svolti da parte ricorrente, consistenti in collaudi e certificazioni (confermate dai testimoni, dalla documentazione in atti e non contestate da parte datoriale) richiedono certamente specifiche competenze tecniche e comprovata pratica ed esperienza, evidenziandosi altresì l'esecuzione, da parte del ricorrente stesso, dei lavori in base ai disegni elaborati dal consulente incaricato, attività espressamente riconducibile alla declaratoria di cui al 5° livello, ma trattasi di mansioni prive di quel quid pluris richiesto invece per il livello di inquadramento ancora superiore.
che seguiva i lavori a casa in quanto io andavo a lavorare. Non conosco nessun SIn perché ho sempre visto a casa mia solo Pt_3 il ricorrente”. 2 Si riportano integralmente le dichiarazioni del teste : “ Posso dire che il ricorrente come tutti gli operai mi chiamava Parte_2 nel caso in cui aveva difficolta o dubbi nell'esecuzione dei lavori in base ai disegni che erano stati da me elaborati e presentati alla
Ditta appaltatrice, come di solito succede nei rapporti con gli operai. Non conosco il sign io ho avuto rapporti Parte_3 telefonici solo con il ricorrente o con la ditta appaltatrice nella persona del sign . Non so se il ricorrente si occupava Persona_2 dei collaudi dopo l'istallazione ne di valutare o attestare la conformità degli impianti installati”. 3 Si riportano integralmente le dichiarazioni del teste : “ Posso dire che conosco il ricorrente perché Testimone_2 ha eseguito il lavoro di istallazione dell'impianto fotovoltaico a casa mia tra il 2021 e il 2022. Insieme a llui c'era un altro operaio che si chiamava non conosco il cognome. Ricordo che ho firmato presso lo studio in San Giovanni di Galermo, di un Pt_3
Ingegnere di cui non ricordo il nome, tutta la documentazione inerente la pratica di ecobonus. Ricordo che l'impianto fotovoltaico e anche quello del condizionamento sono stati collaudati dopo l'istallazione dal sign insieme al tecnico della Ricordo Pt_1 Pt_4 che quando è arrivata l'ENEL in un secondo momento per completare la procedura insieme a me c'era il sign con quale Per_2 abbiamo concluso l'attivazione dell'impianto fotovoltaico insieme all'operaio dell'ENEL. Questo ultimo collaudo è avvenuto quest'anno all'inizio del 2023. Preciso che da quando sono stati conclusi i lavori di istallazione vale a dire nel 2022 ho completato la procedura di attivazione con l'Enel di cui sopra solo quest'anno come già dichiarato sopra.
ADR Ricordo di avere visto in più occasioni che il sign dava disposizioni al sign del lavoro da eseguire”. Pt_1 Pt_3
7 Risultando, quindi, provato che il ricorrente ha svolto mansioni correttamente ascrivibili al livello 5° di riferimento, ne discende il diritto alle relative differenze retributive maturate, mentre le pretese economiche correlate alla domanda principale di riconoscimento di mansioni di cui al livello 6° va rigettata.
3. Spettano, altresì, al ricorrente le somme dovute al ricorrente a titolo di differenze retributive riferite alle mensilità di agosto e settembre 2021, per le quali nonostante il formale inquadramento sin dall'assunzione al livello 4° del CCNL di riferimento, la società datoriale ha erroneamente retribuito il ricorrente come operaio livello 3° (buste paga agosto 2021 e settembre 2021 – cfr. all 2, file “IMG-
20220504-WA0022” e file “IMG-20220504-WA0012”).
4.Parimenti, non è stato oggetto di contestazione che, pur rimanendo in forza all'azienda, il ricorrente
è stato sospeso dall'attività lavorativa per volontà unilaterale del datore di lavoro dalla metà del mese di marzo 2022 fino al mese di aprile 2022, avendo successivamente rassegnato le proprie dimissioni il 14.05.2022.
Deve essere ricordato il consolidato principio a mente del quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206,
1256, 1258 c.c). In particolare, il datore di lavoro non può , in assenza di un giustificato motivo , unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con insegnamento che in questa sede non vi è ragione di disconoscere, trattandosi di argomentazioni perfettamente sovrapponibili al caso di specie, ove addirittura un provvedimento “ formale” di sospensione non risulta mai essere stato adottato e comunicato al dipendente : “Costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206,1256,1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni
(sospensione del rapporto). Infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere
l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale
8 unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod.civ., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche
o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti. Questa impostazione è ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi dei citati articoli, ipotesi d'impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale (v. Cass. 7 maggio 1983
n. 3125; SS.UU. 20 giugno 1987 n. 5454; Cass. 17 luglio 1990 n. 7302; Cass. 23 aprile 1992 n. 4856;
Cass. 25 marzo 1992 n. 3695; Cass. 6 agosto 1996 n. 7194; Cass. 9 novembre 1998 n. 11263; 16 ottobre 2000, n. 13742; 10 aprile 2002, n. 5101).
In altre parole, in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare 'esistenza
d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il dipendente "sospeso" non é tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre 2000, n. 13742; 21 novembre 1997 n. 11650 cit.)” (Cassazione civile sez. lav., 16/04/2004, (ud. 24/11/2003, dep. 16/04/2004), n.7300).
Il lavoratore ha, pertanto, diritto a percepire quanto dovuto per le mensilità aprile 2022 e maggio 2022 in assenza di qualsivoglia allegazione di senso contrario del datore di lavoro sul punto.
5 . E' dovuto, inoltre quanto spettante a titolo di TFR non avendo parte resistente, sul quale incombeva il relativo onere, comprovato di avere provveduto alla erogazione degli emolumenti dovuti al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto .
6. Venendo ad esaminare le ulteriori domande di parte ricorrente aventi ad oggetto la corresponsione delle somme vantate a titolo di indennità ex art. 52 nonchè ex art. 24 del CCNL di riferimento si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 52 del CCNL di riferimento rubricato “ Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato” è previsto che “ All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via consecutiva mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli
(personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo
9 di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti”.
Ai sensi dell'art. 24 (trasferta) del CCNL applicato, inoltre : “All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto”.
Il ricorrente ha dedotto di avere, durante tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della convenuta, sempre lavorato in trasferta recandosi in luoghi (cantieri) differenti dalla sede di lavoro individuata nel contratto di assunzione ovvero Tremestieri Etneo (CT), via Ravanusa,
n. 13 ( cfr. doc. 1 di cui al ricorso). Ha, sul punto, precisato di avere utilizzato il mezzo di propria disponibilità (ossia il furgone FIAT Scudo, targato DN236HN, intestato precisamente alla di lui compagna, SI.ra ) che risulta in comodato d'uso all'azienda ( doc. 8) a proprie Parte_5 spese, senza mai ricevere alcun rimborso per il carburante, eccetto la somma di euro 500,00 erogate una tantum dalla società datrice, e senza mai ricevere l'indennità di trasferta prevista dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale.
In disparte l'esistenza del comodato in favore della società, la circostanza che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa spostandosi con il mezzo da lui messo a disposizione e sostenendo le relative spese di carburante non è stata in alcun modo contestata dalla società, potendosi conseguentemente ritenere circostanza accertata in giudizio. Spetta dunque l'indennità di cui all'art. 52 del CCNL di riferimento secondo la quantificazione effettuata dal ricorrente per non essere la stessa, al pari di quella relative alle ulteriori causali oggetto del ricorso, contestata come si vedrà infra.
Non appare, invece, rilevante quanto dedotto relativamente all'usura di mezzi di lavoro di proprietà del ricorrente ( circostanze di cui al punto 10 del ricorso) in quanto la contrattazione collettiva si riferisce, espressamente al solo utilizzo di “ mezzi di trasporto”.
Va, invece, rigettata la domanda riferita alle spese di “ trasferta”.
L'art. 24 del CCNL “per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini”, applicato al rapporto, stabilisce, all'art. 24, che :”l'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo di cui all'art. 42 ha diritto a percepire una diaria del 10%...oltre al rimborso delle spese di viaggio”. L'art. 42 prevede:”alle organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto tra le parti. Il
10 contratto integrativo, in particolare, provvede…e)alla individuazione dei limiti territoriali oltre ai quali è applicabile la disciplina di trasferta di cui all'art. 24”.
Nel caso in esame non risulta correttamente documentata nè la sussistenza di “ ulteriori eventuali spese di trasporto” né la indicazione esatta delle trasferte effettuate e del superamento dei limiti territoriali di cui al richiamato articolo 42 elementi, peraltro neppure eventualmente verificabili con l'ammissione dei mezzi di prova articolati da parte ricorrente che si palesano del tutto generici e irrilevanti ai fini che ci occupano .
7. Posto ciò, a fondamento della decisione possono essere posti i conteggi elaborati dalla stessa parte ricorrente ( all. 16 di cui al ricorso).
L'Ufficio condivide e non ravvisa, infatti, ragione di discostarsi dal consolidato l'orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato”
(cfr. Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 9285/2003; Cass. n. 4051/2011).
Ebbene, nel caso di specie la società resistente si è limitata a contestare la correttezza dei conteggi in via del tutto generica, sicchè in applicazione dei superiori principi il ricorso può essere parzialmente accolto con la condanna della stessa società resistente, per le causali già esplicitate, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 12.954,5 ( euro 14.254,50 € - Parte_1
1.300,00 € chiesti a titolo di trasferta) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
8. Da ultimo, sembra opportuno evidenziare che nonostante parte ricorrente abbia inteso chiamare in giudizio , non ha poi concretamente articolato nessuna domanda volta alla condanna di parte CP_2 datoriale al versamento dei contributi eventualmente omessi.
9. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Le spese di lite possono compensarsi nei confronti di in ragione della posizione del tutto CP_2 marginale assunta dall' nel contesto dei fatti di causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
11 disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso condanna, per le causali di cui in parte motiva, CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...] Pt_1 Pt_1
della complessiva somma di euro 12.954,5 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
[...] rigetta nel resto. condanna la al pagamento in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge. spese compensate nei rapporti con CP_2
Catania, 16/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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