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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA Sezione VI
Il Tribunale di Roma, sez.VI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 44581 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente TRA
nato ad [...] il [...] (c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Nemorense n. 93 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Polacco che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Patrizia Sanna e all'Avv. Rossella Figliuolo in virtù di procura in atti;
opponente
E
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2 l'11.5.1947, residente in [...], nella qualità di procuratore della sig.ra (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 nata a [...] l'[...], giusta procura rilasciata dal Notaio Per_1
del 21.5.2008 Rep. 19442 Racc. 5598, elettivamente domiciliato in Roma
[...] (RM) alla Via dell'Acqua Traversa n. 195, presso lo Studio dell'avv. stabilito Valeria Sangermano che lo rappresenta e difende con l'avv. Alessandro Serrani in virtù di mandato in atti;
opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 11455/2024.
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11455/2024 emesso in data
05.09.2024 e notificato in data 23.09.2024 con il quale il Tribunale Civile di Roma ingiungeva all'odierno opponente il pagamento, in favore del sig.
[...]
, della somma di € 7.000,00 oltre gli interessi e le spese di CP_1 procedura a titolo di pagamento dei canoni di locazione relativi all'unità
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immobiliare sita in Roma Via Enrico Besta n.5 scala A, int.7 per le mensilità relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto rappresentando quanto segue. Il sig. e la sig.ra (in qualità di Controparte_1 Controparte_2 locatori) e (in qualità di locatario) avevano stipulato un contratto Parte_1 di locazione per l'immobile in Roma, alla Via Besta n.5, per la durata di quattro anni, dal 15 gennaio 2021 e sino al 14.1.2025 con rinnovo automatico. Il contratto era stato sottoscritto in data 13.01.2021 e regolarmente registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 25.1.2021 al n. 000525 serie 3T e codice identificativo , per l'importo mensile pari ad Euro 1.000,00, CodiceFiscale_4 oltre oneri condominiali secondo il rendiconto annuale.
In data 27.11.2023 il creditore opposto aveva denunciato episodi di rumori molesti segnalati da altri condomini all'amministratore dello stabile e aveva diffidato il sig. al rispetto delle regole e del regolamento condominiali. Parte_1
Il sig. aveva contestato le doglianze avverse e, contestualmente, aveva Parte_1 comunicato la propria volontà di recedere dal contratto di locazione poiché l'immobile risultava essere occupato, già dal 2023, dalla sig. ra Persona_2 madre del figlio minore Allo stesso tempo aveva comunicato al Persona_3 creditore opposto l'avvenuto smarrimento delle chiavi dell'immobile per il quale aveva anche sporto denuncia presso le autorità competenti (cfr. all. n. 5 opposizione al decreto ingiuntivo;
verbale ricezione denuncia orale presso la stazione dei Carabinieri).
Il Sig. aveva inviato nella medesima data del 27.11.2023 altresì Parte_1 diffida alla Signora occupante l'immobile, di lasciarlo libero da Persona_2 persone e cose entro tre mesi attesa l'intervenuta risoluzione del contratto (all.4 opposizione al decreto ingiuntivo- comunicazione . Parte_2 In data 20.2.24 l'opponente aveva confermato nuovamente la volontà di recedere dal contratto e di trovarsi nell'impossibilità di riconsegnare le chiavi nonché la volontà di non pagare più il canone di locazione dal mese di marzo avendo già cessato la detenzione dell'immobile. In data 22.02.2024, preso atto del recesso contrattuale, con ulteriore missiva dell'avv. Serrani, il sig. veniva invitato a fornire delle possibili date Parte_1 per la riconsegna spontanea dell'immobile (All. n. 9 – comparsa costituzione
[...]
avv. Serrani del 22.02.2024). Nella stessa missiva veniva Controparte_3 reiterata la richiesta di rilascio dell'immobile, nonché richiesto il pagamento dello scaduto relativo ai canoni di locazione per le mensilità di febbraio, marzo e aprile
2024, e degli oneri condominiali (All. n. 9, cit.).
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificato il 21.05.2024, i Sig.ri e Controparte_1 [...] avevano intimato al sig. formale sfratto per Controparte_2 Parte_1 finita locazione relativamente all'immobile oggetto del presente giudizio. Il sig. si era costituito in giudizio non opponendosi alla domanda;
Parte_1
(all.
7- comparsa di costituzione Parte_1 All'esito della prima udienza del 14/06/2024 del procedimento RG n. 22613/2024, il Giudice Dott. Roberto Valentino, rilevato che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida era stata ritualmente notificata nelle forme e nel termine di cui all'art. 660 c.p.c.al sig. e che la parte intimata, comparsa, Parte_1 non si era opposta, aveva convalidato lo sfratto per finita locazione.
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Il creditore opposto aveva quindi ottenuto il decreto ingiuntivo n. 11455/2024 indicato in epigrafe per il pagamento dei canoni di locazione per le mensilità da febbraio ad agosto 2024. Il debitore opponente formulava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, in accoglimento della presente opposizione, - in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i gravi motivi di cui alla narrativa del presente atto, emettendo ogni provvedimento, anche inaudita altera parte, ritenuto più opportuno ed idoneo;
- in via principale: a) accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.11455/2024 del
5.9.24, n. rep. 7652/2024 – R.G. 33398/2024 reso dal Tribunale di Roma,
Dott.ssa Maria e depositato in data 4.9.24, notificato in data Parte_3 23.09.2024 unitamente all'atto di precetto e di tutti gli atti ed attività ad esso precedenti e prodromici, connessi, successivi e consequenziali per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e/o delle somme richieste dalla parte opposta con il decreto ingiuntivo opposto in quanto non dovute per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, per l'effetto, dichiararlo nullo e, comunque, revocarlo e dichiararlo privo di qualsivoglia efficacia ed, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, dichiarare la minor somma eventualmente dovuta da sig. per le Parte_1 ragioni esposte nella narrativa del presente atto. In ogni caso, con condanna alle spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via preliminare, il debitore opponente chiedeva di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto perché non supportato da idonea e valida prova scritta;
sotto il profilo del periculum in mora, l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nelle more del giudizio di opposizione, avrebbe poi prodotto un grave ed irreparabile pregiudizio all'opponente.
In via principale, il debitore opponente chiedeva di accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.11455/2024 del 5.9.24. In particolare il debitore opponente deduceva di non poter essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile in oggetto avendo formulato un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c. della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione. Il debitore opponente rappresentava, infatti, di aver liberato l'immobile locato e di essersi trovato nell'impossibilità di consegnare le chiavi al creditore opposto perché smarrite. Secondo la tesi del debitore opponente la richiesta monitoria dei canoni di locazione, maturati successivamente alla data di convalida dello sfratto per finita locazione denoterebbe un atteggiamento non improntato alla correttezza e alla leale cooperazione tra le parti nell'esecuzione del contratto. Il locatore avrebbe opposto all'offerta di restituzione dell'immobile ex art. 1220 c.c. un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 cod. civ., non comportando l'accettazione dell'offerta alcun sacrificio dei suoi diritti o legittimi interessi. Secondo il debitore opponente, inoltre, il sig. avrebbe CP_1 dovuto notificare il ricorso di sfratto alla Sig.ra occupante abusiva Persona_2
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dell'immobile. Secondo la tesi di parte attrice la negligenza nell'attivare la procedura per il rilascio dell'immobile manifestata dal locatore non può gravare sul conduttore in virtù dei principi di correttezza e buona fede cui devono essere ispirati i rapporti tra le parti. Il debitore opponente contestava poi, in via subordinata, anche il quantum dell'importo oggetto del procedimento monitorio. In particolare, deduceva come la stessa ordinanza di convalida dello sfratto del 14.06.2024 avesse accertato che l'immobile fosse occupato da persona senza titolo e che avesse fissato per l'esecuzione del rilascio dell'immobile in oggetto la data del 15 luglio 2024. Il debitore opponente deduceva, quindi, come qualsiasi ulteriore pretesa di credito postuma a tale data non possa essere liquida ed esigibile secondo la previsione normativa in tema di procedimento monitorio. Pertanto il debitore opponente contestava l'addebito anche del canone di locazione del mese di agosto nel decreto ingiuntivo emesso. Il debitore opponente contestava poi la stessa qualificazione giuridica della somma richiesta mediante il procedimento monitorio. In particolare, parte attrice rappresentava che una volta cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, per il quale il locatore potrà chiedere una somma a titolo di indennità di occupazione. Secondo la tesi della parte ricorrente l'indennità di occupazione, a differenza del canone, non rappresenterebbe più il corrispettivo per il godimento dell'immobile, bensì una forma di risarcimento forfettaria, applicabile automaticamente in virtù della vigente normativa e a prescindere dalla prova del danno effettivo (che per ipotesi potrebbe anche essere inferiore). Salva comunque la facoltà del locatore di chiedere un danno maggiore, fornendo in tal caso la necessaria prova.
Secondo la tesi del debitore opponente la richiesta monitoria formulata a titolo di canoni di locazione sarebbe quindi destituita di qualsivoglia fondamento, priva di causa petendi, poiché era già intervenuta la risoluzione del contratto di locazione. Peraltro, il Sig. avvedutosi del mancato pagamento del canone di Parte_1 locazione di febbraio 2024, rappresentava di aver provveduto in data 17.10.2024, al pagamento del canone dovuto sino all'intervenuta risoluzione. (All.12 opposizione al decreto ingiuntivo- pagamento canone febbraio 2024).
In via ancora subordinata il debitore opponente deduceva altresì la carenza di legittimazione passiva del Sig. nella pretesa creditoria della parte Parte_1 locatrice (qualificabili quali indennità di occupazione). In particolare, il debitore opponente sosteneva di aver regolarmente versato il canone sino alla data di avvenuta risoluzione del contratto, rappresentando altresì di aver liberato l'immobile delle sue cose e che la pretesa creditoria non fosse esigibile nei suoi confronti.
Si costituiva la parte opposta che formulava le seguenti conclusioni: “1) PRELIMINARMENTE, confermare perché valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto n. 11455/2024, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Elena Miccoli, e la formula di provvisoria esecutorietà già concessa dallo stesso giudice al momento della sua emissione;
2) IN VIA PRINCIPALE, confermare l'emanato decreto ingiuntivo per le motivazioni meglio spiegate in fatto e diritto, in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta soluzione ed è manifestamente infondata;
e, per l'effetto, condannare l'odierna opponente al
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pagamento della somma indicata in narrativa di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre interessi fino al soddisfo e le ulteriori spese legali di questo giudizio di opposizione, o della diversa somma ritenuta di giustizia, anche a titolo di spese legali, in favore del creditore opposto fino al momento del rilascio dell'immobile; 3) RIGETTARE le domande e le pretese avversarie in quanto strumentali e comunque infondate sia in fatto sia in diritto per le motivazioni meglio spiegate in narrativa. 4) IN VIA SUBORDINATA, essendo previsto il rilascio dell'immobile con la forza pubblica per il giorno 22.01.2025, includere nel pagamento di quanto dovuto anche il valore degli eventuali danni rilevati all'interno dell'immobile valutati dall'ufficiale giudiziario procedente, Dott. Tes_1
; 5) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, anche ai
[...] sensi dell'art. 96 c.p.c. e con conferma della condanna alle spese relative alla procedura monitoria”. In particolare, il creditore opposto contestava integralmente la fondatezza dell'opposizione. Parte convenuta sosteneva che il sig. avrebbe dovuto Parte_1 osservare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1176 e 1587, co. 1, n. 1, c.c., mentre, in modo del tutto arbitrario avrebbe deciso di non considerarsi più responsabile della custodia dell'immobile e di lasciare a terzi ignoti – peraltro mai entrati o considerati nell'ambito del rapporto contrattuale – le sorti della restituzione.
Il creditore opposto proponeva poi ulteriore domanda perché oltre a quanto ingiunto con il decreto per l'importo di Euro 7.000,00, chiedeva anche le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024, e di gennaio 2025 poiché l'immobile continuava a trovarsi nella disponibilità del senza che nelle Parte_1 more fosse intervenuta la restituzione. Per l'effetto, chiedeva la condanna dell'odierno opponente al pagamento della somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre interessi e spese legali. In via ancora subordinata, essendo previsto il rilascio dell'immobile con la forza pubblica per il giorno 22.01.2025, chiedeva di includere nel pagamento di quanto dovuto anche il valore degli eventuali danni rilevati all'interno dell'immobile valutati dall'ufficiale giudiziario procedente, Dott. . Testimone_1
Alla prima udienza le parti si riportavano alle memorie difensive.
La causa veniva decisa con lettura del dispositivo e motivazione riservata all'udienza del 27.1.2025. L'opposizione va respinta.
Questo giudice ritiene di non condividere l'assunto proposto dal debitore opponente secondo cui vi sarebbe stata da parte del una valida offerta Parte_1 di restituzione dell'immobile ex art. 1220 c.c..
In via preliminare, giova ricordare che con riguardo alle modalità di riconsegna del bene dato in locazione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt.
1216 e 1209, comma 2, c.c., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.),
l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) - purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea a evitare la mora del
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conduttore (Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3135; Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3856).
Proprio al fine di non incorrere nelle conseguenze di cui all'art. 1591, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che anche un'offerta non formale di riconsegna è idonea a escludere la mora del conduttore, qualora ingiustificatamente rifiutata, ai sensi dell'art. 1220, seppur non determinando, di contro, la messa in mora del creditore stesso (Cass. n. 15433/2013). In particolare, la Cassazione ha ripetuto a più riprese che il conduttore non può essere considerato in mora, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220, un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375, non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi (Cass. n. 6467 del 14/03/2017). L'offerta informale quindi, per impedire la messa in mora del conduttore, deve possedere i connotati della serietà e affidabilità. A tal proposito, ad esempio, la giurisprudenza non ha ritenuto come seria ed affidabile un'offerta di restituzione a seguito della cui proposizione il conduttore abbia continuato a godere della cosa (Cass. n. 21004/2012). Per giurisprudenza consolidata, la consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell'immobile locato, costituisce condotta idonea (produttiva di effetti impeditivi anche della "mora solvendi" ex art. 1220 c.c.: cfr. Corte Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1337 del 20/01/2011) a consentire la remissione del primo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo della obbligazione "ex contractu" avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n.
5270 del 05/06/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 5841 del 24/03/2004 che equipara la consegna delle chiavi alla incondizionata messa a disposizione del bene;
id. Sez.
3, Sentenza n. 550 del 17/01/2012). La Cassazione ha precisato, inoltre, che l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 c.c., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una "incondizionata" restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (cfr. Corte Cass.
Sez. 3 n. 5841 del 24 marzo 2004; id. Sez. 3 n. 5270 del 5 giugno 1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 8616 del 12/04/2006).
Nel caso di specie, sarebbe stato onere del conduttore una volta perse Parte_1 le chiavi (come risulta dalla denuncia allegata in atti), adoperarsi per cambiare la serratura e permettere al locatore di riacquisire la piena disponibilità dell'immobile locato. Ad avviso di questo giudice non può neppure essere condiviso l'assunto formulato dal debitore opponente secondo cui il si sarebbe trovato Parte_1 nell'impossibilità di restituire l'immobile locato perché occupato dalla Signora e dal figlio minore. Persona_2 Giova ricordare, infatti, come l'art. 1587 c.c. contempla tra le obbligazioni del conduttore quella di prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
il fatto che la detenzione dell'immobile possa essere stata destinata dal conduttore a soggetti terzi, non esonera quest'ultimo dalle obbligazioni nei confronti del locatore tra cui quella di
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riconsegnare l'immobile. In particolare, il conduttore, al fine di liberarsi dalla responsabilità per inadempimento ai sensi dell'art. 1591 per la mancata restituzione della cosa locata a causa del godimento della stessa da parte di altre persone, deve provare che l'immissione di tali persone non è intervenuta a causa del suo comportamento o comunque deve provare di avere esercitato diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per ottenere l'estromissione di tali persone dal godimento della cosa ( C. 19139/2005).
Va rilevato, inoltre, come la stessa parte attrice ha allegato la nota del servizio sociale del 17.09.2024 resa in ordine al procedimento R.G. 55858/2023 – Tribunale di Roma – I sez. Civile nella quale si comunicava che l'accertamento della presenza del minore e della madre nell'immobile sito in via Besta 5 avesse dato esito negativo. Si ritiene, quindi, come la presenza della sig.ra Persona_2
e del figlio minore del sig. non possano rappresentare dei motivi Parte_1 ostativi alla consegna dell'immobile ex art. 1590 cc. Per quanto concerne il quantum della pretesa creditoria dedotta in giudizio, parte attrice ha allegato la disposizione di bonifico effettuata il 17.10.2024 a favore di del valore di 1000,00 avente come causale il pagamento del Controparte_2 canone insoluto di febbraio. Poiché vi è stata contestazione della parte convenuta è onere in capo al provare l'avvenuto pagamento del canone relativo Parte_1 alla mensilità di febbraio. In questo senso giova ricordare quanto affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pagamento il quale postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. n. 8046/2023; Cass. 15359/2019; Cass.
27520/2008; Cass. 10632/1996). Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro qualora sia stata eseguita per il tramite di un istituto di credito, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), poiché tale disposizione di pagamento - ove non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Per quanto concerne l'ulteriore doglianza del debitore opponente, ovvero la pretesa illegittimità dell'addebito del canone di agosto 2024 nella pretesa creditoria fatta valere attraverso il procedimento monitorio, poiché la parte attrice si era trovata ancora nell'impossibilità di riconsegnare l'immobile locato, giova in questo senso ribadire che sarebbe stato onere di parte opponente permettere un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore, circostanza questa che alla data di istaurazione del procedimento monitorio, ovvero settembre 2024, non era ancora avvenuta. Per tali ragioni anche questa doglianza non può essere accolta.
Per quanto concerne la domanda di parte convenuta con la quale oltre a quanto ingiunto con il decreto per l'importo di Euro 7.000,00, sono state chieste anche le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024, e di gennaio 2025 è opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
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In primo luogo, è opportuno qualificare quale sia la natura di tale domanda. La
Cassazione ha di recente formulato il seguente principio di diritto “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione (Cass. Sez. Un. n. 26727 del 15 ottobre 2024). Con tale sentenza la Corte di cassazione ha affrontato la questione di massima di particolare importanza, circa la possibilità che il convenuto opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proponga domande nuove, diverse da quelle avanzate nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale, limitandosi a chiedere la revoca del decreto opposto sulla base di sole eccezioni e, in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Invero, la Cassazione, per quanto interessa in questa sede, ha in via preliminare richiamato un proprio precedente sempre a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 927 del 13 gennaio 2022) dove si è chiarita la natura dell'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. Il giudizio di opposizione, infatti, non costituisce una actio nullitatis o un'azione impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un giudizio ordinario sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del giudizio monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, e nella quale si riespande la pienezza del contraddittorio.
Questa interpretazione del giudizio di opposizione sembra consentire intanto di declinare l'art. 645 c.p.c. in conformità con le diverse esigenze emergenti oggi nell'ordinamento rispetto all'epoca precostituzionale della sua introduzione (la tutela del contraddittorio, l'economia processuale, l'effettività della tutela giurisdizionale, la ragionevole durata del processo, la stabilità delle decisioni giudiziarie). Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 26727 del 15 ottobre 2024 valorizzano, inoltre, una soluzione interpretativa che svincola il possibile novum in sede di comparsa di costituzione dai limiti della reconventio reconventionis e riconosce all'opposto la possibilità di proporre una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente, convenuto sostanziale, non abbia proposto un domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. Tale soluzione interpretativa è funzionale a soddisfare finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, permettendo all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale. Nel caso di specie tra la domanda originaria incardinante il procedimento monitorio, ovvero la pretesa creditoria relativa ai canoni da febbraio ad agosto
2024 e la domanda proposta in seno alla comparsa di costituzione, ovvero la pretesa creditoria rispetto i canoni da settembre 2024 a gennaio 2025, vi è un
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rapporto di eterogeneità e di aggiunta. Alla domanda originaria cristallizzata nel ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, si è aggiunta, infatti, la pretesa creditoria relativa a diversi canoni di locazione relativi ad un'ulteriore scansione temporale. La domanda proposta con la comparsa di costituzione e risposta, conseguentemente, non attiene alla medesima vicenda sostanziale della domanda originaria, né vi è un rapporto di connessione per incompatibilità a quella originariamente proposta, ma di aggiunta. Per queste ragioni tale domanda è da considerarsi inammissibile.
Non può essere accolta neppure la domanda dell'opposto relativa ai danni rilevati all'interno dell'immobile valutati dall'ufficiale giudiziario procedente. Tale domanda non risulta in alcun modo circostanziata o provata. Il ritardo nella riconsegna obbliga il conduttore a pagare una somma pari al corrispettivo convenuto (C. 4904/2023 ) per ottenere il quale non occorre al locatore fornire la prova del danno subito (C. 2328/2000; C. 6291/1995), poiché viceversa ricade sul conduttore l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento e l'effettiva restituzione del bene locato (C. 9199/2003). Sul locatore incombe, invece, l'onere della prova relativa alla richiesta di risarcimento del danno ulteriore, che va provato in concreto dal locatore «secondo le regole ordinarie» (così C. Cost. 9.11.2000, n.
482; C. 19981/2016). In particolare, il maggior danno che il locatore assuma di aver subito per effetto della morosità del conduttore e del mancato tempestivo rilascio dell'immobile locato, rinvenendo la sua fonte in una fonte di responsabilità ex contractu, richiede - da parte del locatore - una prova rigorosa della sua sussistenza e del suo concreto ammontare (C. 4864/2000; C. 1645/2000;
C. 4968/1997). L'obbligo risarcitorio non sorge, infatti, automaticamente in virtù dell'astratta utilizzabilità dell'immobile a fini locativi, ma va accertato in relazione alle concrete caratteristiche dell'immobile, onde verificare la sussistenza di un'effettiva lesione del patrimonio del locatore, ravvisabile nel caso in cui quest'ultimo dimostri di non averlo potuto locare o alienare a condizioni vantaggiose (C. 7499/2007; C. 20829/2006; C. 13653/2006; C. 2525/2006; C. 14753/2005; C. 268/2005; C. 21581/2004; C. 14624/2004; C. 13628/2004; C.
9545/2002; C. 10485/2001; C. 1133/1999; C. 4968/1997; C. 6359/1995; C.
7670/1993).
Il governo delle spese del presente giudizio segue la soccombenza ed, in assenza di specifica nota-spese, la liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e la esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, sez.VI civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta
Nardone in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
11455/2024 emesso in favore di così provvede: Controparte_1 rigetta, l'opposizione; dichiara inammissibile le nuove domande della parte opposta;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta che liquida in euro 3200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Motivazione in giorni trenta
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Roma 27.01.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Nardone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dott. Massimo D'Andrea in tirocinio presso il Tribunale di Roma
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA Sezione VI
Il Tribunale di Roma, sez.VI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 44581 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente TRA
nato ad [...] il [...] (c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Nemorense n. 93 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Polacco che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Patrizia Sanna e all'Avv. Rossella Figliuolo in virtù di procura in atti;
opponente
E
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2 l'11.5.1947, residente in [...], nella qualità di procuratore della sig.ra (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 nata a [...] l'[...], giusta procura rilasciata dal Notaio Per_1
del 21.5.2008 Rep. 19442 Racc. 5598, elettivamente domiciliato in Roma
[...] (RM) alla Via dell'Acqua Traversa n. 195, presso lo Studio dell'avv. stabilito Valeria Sangermano che lo rappresenta e difende con l'avv. Alessandro Serrani in virtù di mandato in atti;
opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 11455/2024.
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11455/2024 emesso in data
05.09.2024 e notificato in data 23.09.2024 con il quale il Tribunale Civile di Roma ingiungeva all'odierno opponente il pagamento, in favore del sig.
[...]
, della somma di € 7.000,00 oltre gli interessi e le spese di CP_1 procedura a titolo di pagamento dei canoni di locazione relativi all'unità
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immobiliare sita in Roma Via Enrico Besta n.5 scala A, int.7 per le mensilità relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto rappresentando quanto segue. Il sig. e la sig.ra (in qualità di Controparte_1 Controparte_2 locatori) e (in qualità di locatario) avevano stipulato un contratto Parte_1 di locazione per l'immobile in Roma, alla Via Besta n.5, per la durata di quattro anni, dal 15 gennaio 2021 e sino al 14.1.2025 con rinnovo automatico. Il contratto era stato sottoscritto in data 13.01.2021 e regolarmente registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 25.1.2021 al n. 000525 serie 3T e codice identificativo , per l'importo mensile pari ad Euro 1.000,00, CodiceFiscale_4 oltre oneri condominiali secondo il rendiconto annuale.
In data 27.11.2023 il creditore opposto aveva denunciato episodi di rumori molesti segnalati da altri condomini all'amministratore dello stabile e aveva diffidato il sig. al rispetto delle regole e del regolamento condominiali. Parte_1
Il sig. aveva contestato le doglianze avverse e, contestualmente, aveva Parte_1 comunicato la propria volontà di recedere dal contratto di locazione poiché l'immobile risultava essere occupato, già dal 2023, dalla sig. ra Persona_2 madre del figlio minore Allo stesso tempo aveva comunicato al Persona_3 creditore opposto l'avvenuto smarrimento delle chiavi dell'immobile per il quale aveva anche sporto denuncia presso le autorità competenti (cfr. all. n. 5 opposizione al decreto ingiuntivo;
verbale ricezione denuncia orale presso la stazione dei Carabinieri).
Il Sig. aveva inviato nella medesima data del 27.11.2023 altresì Parte_1 diffida alla Signora occupante l'immobile, di lasciarlo libero da Persona_2 persone e cose entro tre mesi attesa l'intervenuta risoluzione del contratto (all.4 opposizione al decreto ingiuntivo- comunicazione . Parte_2 In data 20.2.24 l'opponente aveva confermato nuovamente la volontà di recedere dal contratto e di trovarsi nell'impossibilità di riconsegnare le chiavi nonché la volontà di non pagare più il canone di locazione dal mese di marzo avendo già cessato la detenzione dell'immobile. In data 22.02.2024, preso atto del recesso contrattuale, con ulteriore missiva dell'avv. Serrani, il sig. veniva invitato a fornire delle possibili date Parte_1 per la riconsegna spontanea dell'immobile (All. n. 9 – comparsa costituzione
[...]
avv. Serrani del 22.02.2024). Nella stessa missiva veniva Controparte_3 reiterata la richiesta di rilascio dell'immobile, nonché richiesto il pagamento dello scaduto relativo ai canoni di locazione per le mensilità di febbraio, marzo e aprile
2024, e degli oneri condominiali (All. n. 9, cit.).
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificato il 21.05.2024, i Sig.ri e Controparte_1 [...] avevano intimato al sig. formale sfratto per Controparte_2 Parte_1 finita locazione relativamente all'immobile oggetto del presente giudizio. Il sig. si era costituito in giudizio non opponendosi alla domanda;
Parte_1
(all.
7- comparsa di costituzione Parte_1 All'esito della prima udienza del 14/06/2024 del procedimento RG n. 22613/2024, il Giudice Dott. Roberto Valentino, rilevato che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida era stata ritualmente notificata nelle forme e nel termine di cui all'art. 660 c.p.c.al sig. e che la parte intimata, comparsa, Parte_1 non si era opposta, aveva convalidato lo sfratto per finita locazione.
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Il creditore opposto aveva quindi ottenuto il decreto ingiuntivo n. 11455/2024 indicato in epigrafe per il pagamento dei canoni di locazione per le mensilità da febbraio ad agosto 2024. Il debitore opponente formulava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, in accoglimento della presente opposizione, - in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i gravi motivi di cui alla narrativa del presente atto, emettendo ogni provvedimento, anche inaudita altera parte, ritenuto più opportuno ed idoneo;
- in via principale: a) accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.11455/2024 del
5.9.24, n. rep. 7652/2024 – R.G. 33398/2024 reso dal Tribunale di Roma,
Dott.ssa Maria e depositato in data 4.9.24, notificato in data Parte_3 23.09.2024 unitamente all'atto di precetto e di tutti gli atti ed attività ad esso precedenti e prodromici, connessi, successivi e consequenziali per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e/o delle somme richieste dalla parte opposta con il decreto ingiuntivo opposto in quanto non dovute per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, per l'effetto, dichiararlo nullo e, comunque, revocarlo e dichiararlo privo di qualsivoglia efficacia ed, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, dichiarare la minor somma eventualmente dovuta da sig. per le Parte_1 ragioni esposte nella narrativa del presente atto. In ogni caso, con condanna alle spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via preliminare, il debitore opponente chiedeva di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto perché non supportato da idonea e valida prova scritta;
sotto il profilo del periculum in mora, l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nelle more del giudizio di opposizione, avrebbe poi prodotto un grave ed irreparabile pregiudizio all'opponente.
In via principale, il debitore opponente chiedeva di accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.11455/2024 del 5.9.24. In particolare il debitore opponente deduceva di non poter essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile in oggetto avendo formulato un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c. della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione. Il debitore opponente rappresentava, infatti, di aver liberato l'immobile locato e di essersi trovato nell'impossibilità di consegnare le chiavi al creditore opposto perché smarrite. Secondo la tesi del debitore opponente la richiesta monitoria dei canoni di locazione, maturati successivamente alla data di convalida dello sfratto per finita locazione denoterebbe un atteggiamento non improntato alla correttezza e alla leale cooperazione tra le parti nell'esecuzione del contratto. Il locatore avrebbe opposto all'offerta di restituzione dell'immobile ex art. 1220 c.c. un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 cod. civ., non comportando l'accettazione dell'offerta alcun sacrificio dei suoi diritti o legittimi interessi. Secondo il debitore opponente, inoltre, il sig. avrebbe CP_1 dovuto notificare il ricorso di sfratto alla Sig.ra occupante abusiva Persona_2
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dell'immobile. Secondo la tesi di parte attrice la negligenza nell'attivare la procedura per il rilascio dell'immobile manifestata dal locatore non può gravare sul conduttore in virtù dei principi di correttezza e buona fede cui devono essere ispirati i rapporti tra le parti. Il debitore opponente contestava poi, in via subordinata, anche il quantum dell'importo oggetto del procedimento monitorio. In particolare, deduceva come la stessa ordinanza di convalida dello sfratto del 14.06.2024 avesse accertato che l'immobile fosse occupato da persona senza titolo e che avesse fissato per l'esecuzione del rilascio dell'immobile in oggetto la data del 15 luglio 2024. Il debitore opponente deduceva, quindi, come qualsiasi ulteriore pretesa di credito postuma a tale data non possa essere liquida ed esigibile secondo la previsione normativa in tema di procedimento monitorio. Pertanto il debitore opponente contestava l'addebito anche del canone di locazione del mese di agosto nel decreto ingiuntivo emesso. Il debitore opponente contestava poi la stessa qualificazione giuridica della somma richiesta mediante il procedimento monitorio. In particolare, parte attrice rappresentava che una volta cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, per il quale il locatore potrà chiedere una somma a titolo di indennità di occupazione. Secondo la tesi della parte ricorrente l'indennità di occupazione, a differenza del canone, non rappresenterebbe più il corrispettivo per il godimento dell'immobile, bensì una forma di risarcimento forfettaria, applicabile automaticamente in virtù della vigente normativa e a prescindere dalla prova del danno effettivo (che per ipotesi potrebbe anche essere inferiore). Salva comunque la facoltà del locatore di chiedere un danno maggiore, fornendo in tal caso la necessaria prova.
Secondo la tesi del debitore opponente la richiesta monitoria formulata a titolo di canoni di locazione sarebbe quindi destituita di qualsivoglia fondamento, priva di causa petendi, poiché era già intervenuta la risoluzione del contratto di locazione. Peraltro, il Sig. avvedutosi del mancato pagamento del canone di Parte_1 locazione di febbraio 2024, rappresentava di aver provveduto in data 17.10.2024, al pagamento del canone dovuto sino all'intervenuta risoluzione. (All.12 opposizione al decreto ingiuntivo- pagamento canone febbraio 2024).
In via ancora subordinata il debitore opponente deduceva altresì la carenza di legittimazione passiva del Sig. nella pretesa creditoria della parte Parte_1 locatrice (qualificabili quali indennità di occupazione). In particolare, il debitore opponente sosteneva di aver regolarmente versato il canone sino alla data di avvenuta risoluzione del contratto, rappresentando altresì di aver liberato l'immobile delle sue cose e che la pretesa creditoria non fosse esigibile nei suoi confronti.
Si costituiva la parte opposta che formulava le seguenti conclusioni: “1) PRELIMINARMENTE, confermare perché valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto n. 11455/2024, emesso dal Giudice dott.ssa Maria Elena Miccoli, e la formula di provvisoria esecutorietà già concessa dallo stesso giudice al momento della sua emissione;
2) IN VIA PRINCIPALE, confermare l'emanato decreto ingiuntivo per le motivazioni meglio spiegate in fatto e diritto, in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta soluzione ed è manifestamente infondata;
e, per l'effetto, condannare l'odierna opponente al
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pagamento della somma indicata in narrativa di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre interessi fino al soddisfo e le ulteriori spese legali di questo giudizio di opposizione, o della diversa somma ritenuta di giustizia, anche a titolo di spese legali, in favore del creditore opposto fino al momento del rilascio dell'immobile; 3) RIGETTARE le domande e le pretese avversarie in quanto strumentali e comunque infondate sia in fatto sia in diritto per le motivazioni meglio spiegate in narrativa. 4) IN VIA SUBORDINATA, essendo previsto il rilascio dell'immobile con la forza pubblica per il giorno 22.01.2025, includere nel pagamento di quanto dovuto anche il valore degli eventuali danni rilevati all'interno dell'immobile valutati dall'ufficiale giudiziario procedente, Dott. Tes_1
; 5) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, anche ai
[...] sensi dell'art. 96 c.p.c. e con conferma della condanna alle spese relative alla procedura monitoria”. In particolare, il creditore opposto contestava integralmente la fondatezza dell'opposizione. Parte convenuta sosteneva che il sig. avrebbe dovuto Parte_1 osservare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1176 e 1587, co. 1, n. 1, c.c., mentre, in modo del tutto arbitrario avrebbe deciso di non considerarsi più responsabile della custodia dell'immobile e di lasciare a terzi ignoti – peraltro mai entrati o considerati nell'ambito del rapporto contrattuale – le sorti della restituzione.
Il creditore opposto proponeva poi ulteriore domanda perché oltre a quanto ingiunto con il decreto per l'importo di Euro 7.000,00, chiedeva anche le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024, e di gennaio 2025 poiché l'immobile continuava a trovarsi nella disponibilità del senza che nelle Parte_1 more fosse intervenuta la restituzione. Per l'effetto, chiedeva la condanna dell'odierno opponente al pagamento della somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre interessi e spese legali. In via ancora subordinata, essendo previsto il rilascio dell'immobile con la forza pubblica per il giorno 22.01.2025, chiedeva di includere nel pagamento di quanto dovuto anche il valore degli eventuali danni rilevati all'interno dell'immobile valutati dall'ufficiale giudiziario procedente, Dott. . Testimone_1
Alla prima udienza le parti si riportavano alle memorie difensive.
La causa veniva decisa con lettura del dispositivo e motivazione riservata all'udienza del 27.1.2025. L'opposizione va respinta.
Questo giudice ritiene di non condividere l'assunto proposto dal debitore opponente secondo cui vi sarebbe stata da parte del una valida offerta Parte_1 di restituzione dell'immobile ex art. 1220 c.c..
In via preliminare, giova ricordare che con riguardo alle modalità di riconsegna del bene dato in locazione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt.
1216 e 1209, comma 2, c.c., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.),
l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) - purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea a evitare la mora del
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conduttore (Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3135; Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3856).
Proprio al fine di non incorrere nelle conseguenze di cui all'art. 1591, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che anche un'offerta non formale di riconsegna è idonea a escludere la mora del conduttore, qualora ingiustificatamente rifiutata, ai sensi dell'art. 1220, seppur non determinando, di contro, la messa in mora del creditore stesso (Cass. n. 15433/2013). In particolare, la Cassazione ha ripetuto a più riprese che il conduttore non può essere considerato in mora, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220, un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375, non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi (Cass. n. 6467 del 14/03/2017). L'offerta informale quindi, per impedire la messa in mora del conduttore, deve possedere i connotati della serietà e affidabilità. A tal proposito, ad esempio, la giurisprudenza non ha ritenuto come seria ed affidabile un'offerta di restituzione a seguito della cui proposizione il conduttore abbia continuato a godere della cosa (Cass. n. 21004/2012). Per giurisprudenza consolidata, la consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell'immobile locato, costituisce condotta idonea (produttiva di effetti impeditivi anche della "mora solvendi" ex art. 1220 c.c.: cfr. Corte Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1337 del 20/01/2011) a consentire la remissione del primo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo della obbligazione "ex contractu" avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n.
5270 del 05/06/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 5841 del 24/03/2004 che equipara la consegna delle chiavi alla incondizionata messa a disposizione del bene;
id. Sez.
3, Sentenza n. 550 del 17/01/2012). La Cassazione ha precisato, inoltre, che l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 c.c., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una "incondizionata" restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (cfr. Corte Cass.
Sez. 3 n. 5841 del 24 marzo 2004; id. Sez. 3 n. 5270 del 5 giugno 1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 8616 del 12/04/2006).
Nel caso di specie, sarebbe stato onere del conduttore una volta perse Parte_1 le chiavi (come risulta dalla denuncia allegata in atti), adoperarsi per cambiare la serratura e permettere al locatore di riacquisire la piena disponibilità dell'immobile locato. Ad avviso di questo giudice non può neppure essere condiviso l'assunto formulato dal debitore opponente secondo cui il si sarebbe trovato Parte_1 nell'impossibilità di restituire l'immobile locato perché occupato dalla Signora e dal figlio minore. Persona_2 Giova ricordare, infatti, come l'art. 1587 c.c. contempla tra le obbligazioni del conduttore quella di prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
il fatto che la detenzione dell'immobile possa essere stata destinata dal conduttore a soggetti terzi, non esonera quest'ultimo dalle obbligazioni nei confronti del locatore tra cui quella di
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riconsegnare l'immobile. In particolare, il conduttore, al fine di liberarsi dalla responsabilità per inadempimento ai sensi dell'art. 1591 per la mancata restituzione della cosa locata a causa del godimento della stessa da parte di altre persone, deve provare che l'immissione di tali persone non è intervenuta a causa del suo comportamento o comunque deve provare di avere esercitato diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per ottenere l'estromissione di tali persone dal godimento della cosa ( C. 19139/2005).
Va rilevato, inoltre, come la stessa parte attrice ha allegato la nota del servizio sociale del 17.09.2024 resa in ordine al procedimento R.G. 55858/2023 – Tribunale di Roma – I sez. Civile nella quale si comunicava che l'accertamento della presenza del minore e della madre nell'immobile sito in via Besta 5 avesse dato esito negativo. Si ritiene, quindi, come la presenza della sig.ra Persona_2
e del figlio minore del sig. non possano rappresentare dei motivi Parte_1 ostativi alla consegna dell'immobile ex art. 1590 cc. Per quanto concerne il quantum della pretesa creditoria dedotta in giudizio, parte attrice ha allegato la disposizione di bonifico effettuata il 17.10.2024 a favore di del valore di 1000,00 avente come causale il pagamento del Controparte_2 canone insoluto di febbraio. Poiché vi è stata contestazione della parte convenuta è onere in capo al provare l'avvenuto pagamento del canone relativo Parte_1 alla mensilità di febbraio. In questo senso giova ricordare quanto affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pagamento il quale postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. n. 8046/2023; Cass. 15359/2019; Cass.
27520/2008; Cass. 10632/1996). Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro qualora sia stata eseguita per il tramite di un istituto di credito, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), poiché tale disposizione di pagamento - ove non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Per quanto concerne l'ulteriore doglianza del debitore opponente, ovvero la pretesa illegittimità dell'addebito del canone di agosto 2024 nella pretesa creditoria fatta valere attraverso il procedimento monitorio, poiché la parte attrice si era trovata ancora nell'impossibilità di riconsegnare l'immobile locato, giova in questo senso ribadire che sarebbe stato onere di parte opponente permettere un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore, circostanza questa che alla data di istaurazione del procedimento monitorio, ovvero settembre 2024, non era ancora avvenuta. Per tali ragioni anche questa doglianza non può essere accolta.
Per quanto concerne la domanda di parte convenuta con la quale oltre a quanto ingiunto con il decreto per l'importo di Euro 7.000,00, sono state chieste anche le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024, e di gennaio 2025 è opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
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In primo luogo, è opportuno qualificare quale sia la natura di tale domanda. La
Cassazione ha di recente formulato il seguente principio di diritto “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione (Cass. Sez. Un. n. 26727 del 15 ottobre 2024). Con tale sentenza la Corte di cassazione ha affrontato la questione di massima di particolare importanza, circa la possibilità che il convenuto opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proponga domande nuove, diverse da quelle avanzate nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale, limitandosi a chiedere la revoca del decreto opposto sulla base di sole eccezioni e, in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Invero, la Cassazione, per quanto interessa in questa sede, ha in via preliminare richiamato un proprio precedente sempre a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 927 del 13 gennaio 2022) dove si è chiarita la natura dell'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. Il giudizio di opposizione, infatti, non costituisce una actio nullitatis o un'azione impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un giudizio ordinario sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del giudizio monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, e nella quale si riespande la pienezza del contraddittorio.
Questa interpretazione del giudizio di opposizione sembra consentire intanto di declinare l'art. 645 c.p.c. in conformità con le diverse esigenze emergenti oggi nell'ordinamento rispetto all'epoca precostituzionale della sua introduzione (la tutela del contraddittorio, l'economia processuale, l'effettività della tutela giurisdizionale, la ragionevole durata del processo, la stabilità delle decisioni giudiziarie). Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 26727 del 15 ottobre 2024 valorizzano, inoltre, una soluzione interpretativa che svincola il possibile novum in sede di comparsa di costituzione dai limiti della reconventio reconventionis e riconosce all'opposto la possibilità di proporre una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente, convenuto sostanziale, non abbia proposto un domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. Tale soluzione interpretativa è funzionale a soddisfare finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, permettendo all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale. Nel caso di specie tra la domanda originaria incardinante il procedimento monitorio, ovvero la pretesa creditoria relativa ai canoni da febbraio ad agosto
2024 e la domanda proposta in seno alla comparsa di costituzione, ovvero la pretesa creditoria rispetto i canoni da settembre 2024 a gennaio 2025, vi è un
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rapporto di eterogeneità e di aggiunta. Alla domanda originaria cristallizzata nel ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, si è aggiunta, infatti, la pretesa creditoria relativa a diversi canoni di locazione relativi ad un'ulteriore scansione temporale. La domanda proposta con la comparsa di costituzione e risposta, conseguentemente, non attiene alla medesima vicenda sostanziale della domanda originaria, né vi è un rapporto di connessione per incompatibilità a quella originariamente proposta, ma di aggiunta. Per queste ragioni tale domanda è da considerarsi inammissibile.
Non può essere accolta neppure la domanda dell'opposto relativa ai danni rilevati all'interno dell'immobile valutati dall'ufficiale giudiziario procedente. Tale domanda non risulta in alcun modo circostanziata o provata. Il ritardo nella riconsegna obbliga il conduttore a pagare una somma pari al corrispettivo convenuto (C. 4904/2023 ) per ottenere il quale non occorre al locatore fornire la prova del danno subito (C. 2328/2000; C. 6291/1995), poiché viceversa ricade sul conduttore l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento e l'effettiva restituzione del bene locato (C. 9199/2003). Sul locatore incombe, invece, l'onere della prova relativa alla richiesta di risarcimento del danno ulteriore, che va provato in concreto dal locatore «secondo le regole ordinarie» (così C. Cost. 9.11.2000, n.
482; C. 19981/2016). In particolare, il maggior danno che il locatore assuma di aver subito per effetto della morosità del conduttore e del mancato tempestivo rilascio dell'immobile locato, rinvenendo la sua fonte in una fonte di responsabilità ex contractu, richiede - da parte del locatore - una prova rigorosa della sua sussistenza e del suo concreto ammontare (C. 4864/2000; C. 1645/2000;
C. 4968/1997). L'obbligo risarcitorio non sorge, infatti, automaticamente in virtù dell'astratta utilizzabilità dell'immobile a fini locativi, ma va accertato in relazione alle concrete caratteristiche dell'immobile, onde verificare la sussistenza di un'effettiva lesione del patrimonio del locatore, ravvisabile nel caso in cui quest'ultimo dimostri di non averlo potuto locare o alienare a condizioni vantaggiose (C. 7499/2007; C. 20829/2006; C. 13653/2006; C. 2525/2006; C. 14753/2005; C. 268/2005; C. 21581/2004; C. 14624/2004; C. 13628/2004; C.
9545/2002; C. 10485/2001; C. 1133/1999; C. 4968/1997; C. 6359/1995; C.
7670/1993).
Il governo delle spese del presente giudizio segue la soccombenza ed, in assenza di specifica nota-spese, la liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e la esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, sez.VI civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta
Nardone in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
11455/2024 emesso in favore di così provvede: Controparte_1 rigetta, l'opposizione; dichiara inammissibile le nuove domande della parte opposta;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta che liquida in euro 3200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Motivazione in giorni trenta
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Roma 27.01.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Nardone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dott. Massimo D'Andrea in tirocinio presso il Tribunale di Roma
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