Art. 2.
Per la corresponsione del concorso statale previsto dal precedente articolo, e' autorizzato il limite di impegno annuo di lire 24.000.000 in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54.
La somma di lire 1.680.000.000 occorrente per il pagamento del concorso di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 24.000.000 nello esercizio 1952-53, di lire 48.000.000 annue dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1986-87 e di lire 24 milioni nell'esercizio 1987-88.
All'onere di lire 24.000.000 derivante nell'esercizio 1952-53 dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio medesimo.
Per la corresponsione del concorso statale previsto dal precedente articolo, e' autorizzato il limite di impegno annuo di lire 24.000.000 in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54.
La somma di lire 1.680.000.000 occorrente per il pagamento del concorso di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 24.000.000 nello esercizio 1952-53, di lire 48.000.000 annue dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1986-87 e di lire 24 milioni nell'esercizio 1987-88.
All'onere di lire 24.000.000 derivante nell'esercizio 1952-53 dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio medesimo.