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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1212/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 14 marzo 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. NOSOTTI C.F._3
FR
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. RIZZA GIUSEPPE
APPELLATO
e nei confronti di
Controparte_2
C.F.
[...] P.IVA_1
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 125/2021 pubblicata il 30/06/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata sentenza n. 125/2021
R. Sent. del 30.6.2021 resa dal Tribunale di Ragusa, nella causa civile inter partes iscritta al R.G. n. 349/2012 (Ex Modica), revocando in accoglimento dell'opposizione proposta il decreto ingiuntivo n. 17/2012 emesso dal Tribunale di Modica il 12.2.2012 dicendolo infondato sia in fatto che in diritto.
Conseguentemente condannare l'appellato alla restituzione in Controparte_1
favore dell'appellante in Parte_4 persona del r.l.p.t., dell'importo percepito di € 20.303,56, con gli interessi legali dalla data di assegnazione (4.5.2018) di detta somma giusta ordinanza del G.E. resa nel procedimento es. mob. 268/2013 Tribunale di Ragusa Ex Modica al saldo effettivo;
conseguentemente, altresì, condannare l'appellato
[...]
alla restituzione in favore dell'appellante, , CP_1 Parte_3 della somma di € 11.446,50 fino ad oggi corrispostegli nonché di quelle altre somme dovessero essere corrisposte nel corso del giudizio all'appellato dal datore di lavoro di lavoro della stessa, (corrente Parte_5
a Modica) per effetto del pignoramento della retribuzione nel procedimento es. mob. n. 269/2013 Tribunale di Ragusa Ex Modica, oltre interessi legali decorrenti dalle singole date valuta rispettivamente indicate nelle sotto allegate ricevute di bonifici di pagamento effettuati nonché effettuandi dalla
[...]
di cui riserva produzione delle relative ricevute, fino al Parte_5
saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte d'Appello civile di Catania, Dichiarare inammissibile e comunque infondata, rigettandola, l'impugnazione proposta nei confronti della sentenza N. 125/2021 del Tribunale di Ragusa in composizione collegiale, con la condanna delle appellanti alle spese del giudizio di secondo grado. Salvo ogni altro diritto.
pag. 2/12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 125/2021 pubblicata il 30/06/2021, il Tribunale di Ragusa rigettava la querela di falso proposta da in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante della Parte_4
rigettava l'opposizione con riconvenzionale proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2012 emesso dal Tribunale di Modica in data 12.2.2012 e, per l'effetto, ne dichiarava l'efficacia esecutiva, condannando le opponenti in solido tra loro a rimborsare le spese di lite a e ponendo le spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio a carico della e di . Controparte_2 Parte_1
In particolare il primo giudice;
- rigettava la querela di falso proposta al fine di vedere dichiarare la falsità della lettera di consegna dei documenti fiscali del 24.11.2011 per difetto di prova e, nel merito:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle socie opponenti, ritenendole obbligate in solido al pagamento delle spettanze professionali richieste dal NT, poiché le stesse avevano sottoscritto il contratto di prestazione d'opera professionale del 5.4.2007 in proprio;
- qualificava come promessa di pagamento della società e della Parte_6 la dichiarazione in calce alla predetta lettera di consegna dei documenti del
24.11.2011 - dichiarazione con la quale venivano ritenuti autorizzati e ratificati in toto gli atti compiuti dal consulente e riconosciuto il compenso determinato in €
124.531,03;
- riteneva tenute in solido anche le socie e Parte_2 Parte_3
, le quali nel verbale assembleare del 30.06.2011 si erano impegnate
[...] personalmente, in solido con la società, al suddetto pagamento, qualificando tale dichiarazione come confessione stragiudiziale;
pag. 3/12 - affermava che la nota di specifica dei compensi allegata dal dott. era CP_1 precisa e puntuale e che la stessa era stata contestata, tardivamente, solo in sede di comparsa conclusionale;
- rigettava l'eccezione di nullità proposta dalle opponenti sul presupposto che il non rivestiva la qualifica di dottore commercialista;
CP_1
- dichiarava, infine, inammissibile e irrilevante la produzione documentale effettuata dagli opponenti oltre il termine delle preclusioni istruttorie e la sua estraneità rispetto al thema decidendum.
Con atto di citazione notificato il 30/07/2021, la CP_2 Controparte_2 [...]
, e hanno proposto appello per Pt_1 Parte_2 Parte_3 le ragioni meglio specificate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito , instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 14.06.2024 il difensore degli appellanti ha rilevato di aver appreso dell'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(giusta sentenza n. 48/2023 Trib. di Ragusa) e la Corte ha dichiarato CP_2
l'interruzione del processo.
Riassunto il giudizio nei confronti della liquidazione giudiziale, nessuno si è costituito per la procedura, con conseguente sua contumacia.
Indi, all'udienza del 14 marzo 2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dare atto, in via preliminare, della mancata impugnazione del capo di sentenza con cui è stata rigettata la querela di falso proposta da Parte_1
(in proprio e quale legale rappresentante della , con conseguente Controparte_2
passaggio in giudicato della relativa statuizione.
pag. 4/12 Con il primo motivo, le appellanti hanno denunciato l'omessa motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e di elementi istruttori di carattere decisivo volti a provare l'insussistenza del preteso credito azionato in ragione degli eccepiti pagamenti effettuati dalla società opponente, nel corso del rapporto, al professionista sulla scorta di compenso forfettario nel proseguo del rapporto concordato.
In particolare le appellanti hanno dedotto di aver eccepito in sede di opposizione, l'insussistenza del credito ingiunto per avere la società opponente versato al Dott. gli importi effettivamente allo stesso dovuti pari ad € CP_1
15.580,61 (rectius: € 17.530,38 come riconosciuto dallo stesso opposto in comparsa di costituzione), e di aver provato mediante prova testimoniale del sig.
, che nel 2009 era stato pattuito un compenso mensile Testimone_1
forfettario di € 450 mensili, salvo conguagli a fine anno variabili da 50 a 150 euro, circostanze queste su cui il Tribunale non si era pronunciato.
Con il secondo motivo, le appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al regolamento onorari, indennità e dei criteri di rimborso spese dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (G.U. n. 242 del 15.10.2010), nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 294 c.p.c. nonché la erroneità ed illogicità della motivazione.
Specificamente, gli originari opponenti hanno dedotto:
- di aver chiesto, nell'atto di opposizione, la revoca dell'opposto d.i. per genericità ed indeterminatezza della pretesa creditoria per asserite prestazioni professionali, in mancanza di fatture o preventivi pro forma e di qualsivoglia notula di specificazione dell'asserita attività espletata, impedendo agli stessi ogni verifica circa il rispetto delle tariffe di cui tabelle nazionali previste dall'Ordine di appartenenza e di aver insistito, con la prima e seconda memoria ex art. 183 VI co. cpc, nelle ragioni addotte contestando, tra l'altro, la specifica compensi frattanto prodotta da controparte, perché contenente duplicazioni ed importi non pag. 5/12 dovuti, assolutamente esosa e redatta applicando in modo distorto le tariffe previste per i Dottori Commercialisti, che in ogni caso il dott. (consulente CP_1
del lavoro) non poteva applicare;
- di aver prodotto, alla prima udienza utile, l'intervenuta decisione del Consiglio
Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, resa in data
12.12.2018, chiedendo di essere rimesse in termini ex art. 294 c.p.c. a comprova delle loro ragioni.
Le appellanti hanno, quindi, lamentato che il Tribunale, alla luce delle eccezioni delle opponenti, le aveva rigettate con motivazione perplessa ed incomprensibile.
Con il terzo motivo, è stata denunciata l'erronea motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 1411 c.c. in relazione alla parte della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle opponenti e Parte_1 Parte_2
, erroneamente qualificando la lettera di conferimento di Parte_3 incarico professionale del 5.4.2007 come contratto a favore del terzo dell'obbligazione solidale assunto dalle socie sottoscrittrici per le prestazioni pretese dal dott. rese in favore della società medesima. CP_1
In particolare hanno sostenuto che dalla lettura della lettera di conferimento d'incarico predetta nessun impegno o garanzia di pagamento delle prestazioni effettuate dal NT in favore della società era stato assunto dalle socie, posto che in ordine al pagamento delle spettanze professionali del dott. dalla CP_1 medesima lettera del contratto risultava, incontrovertibilmente, che la società avrebbe provveduto al relativo pagamento delle spettanze di quest'ultimo previa presentazione di fattura e, così, era stato fatto per tutto il corso del rapporto.
Inoltre hanno ritenuto inconferente il richiamo della pronuncia di Cass. Sez. I n.
20157/19, citata nella motivazione della sentenza impugnata, trattandosi, nel caso Parte in esame della Suprema Corte, di due soci di una poi fallita, che con pag. 6/12 scrittura privata si erano obbligati in proprio al saldo del debito maturato nei confronti di un professionista da parte della società.
Infine, con il quarto motivo, le appellanti hanno denunciato l'omesso ed erroneo esame di fatti ed elementi istruttori decisivi per il giudizio, insufficiente ed erronea motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha riqualificato la dichiarazione contenuta nel verbale di assemblea della del Controparte_2
30.6.2011 come confessione stragiudiziale fatta ad un terzo ex art. 2735 c.c. in quanto indirizzata all'organo amministrativo della società avente valore indiziario e liberamente apprezzabile dal Giudice, deducendo che proprio per il contenuto di tale verbale di assemblea il Consiglio Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva irrogato la sospensione del NT per mesi sei dall'esercizio della professione.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
In primo luogo deve ribadirsi come, dall'esame congiunto della lettera di incarico, del verbale assembleare del 30.06.2011 e della dichiarazione resa in calce alla lettera di consegna dei documenti del 24.11.2011 (con la quale sono stati ritenuti autorizzati e ratificati in toto gli atti compiuti dal consulente e determinato il compenso allo stesso spettante), risulta la legittimazione passiva delle odierne appellanti le quali hanno riconosciuto la sussistenza del credito vantato da . Controparte_1
Ed invero, dalla semplice lettura della lettera di incarico emerge chiaramente che lo stesso è stato conferito sia dalla società che dalle sue socie in proprio.
pag. 7/12 Quanto al riconoscimento del debito basta evidenziare che già nel bilancio
2010 e nella nota integrativa allo stesso allegata l'amministratore unico ha dato atto della sussistenza del debito.
Inoltre, nell'assemblea svoltasi in data 30.06.2011 per l'approvazione del predetto bilancio, la società e anche le socie personalmente hanno espressamente riconosciuto il debito e si sono obbligate alla sua estinzione.
pag. 8/12 Infine, a seguito di tali dichiarazioni, , in proprio e nella qualità Parte_6 di amministratore unico della ha definitivamente riconosciuto il Controparte_2
debito, sia a proprio nome che a quello delle altre socie, in calce al verbale di consegna della documentazione fiscale.
Orbene, dovendosi ritenere pacifico che tale ultima dichiarazione costituisca una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. – la quale determina un'astrazione processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (cfr. da ultimo Cass. 10/12/2024, n. 31818) – la stessa costituisce un chiaro elemento di prova anche nei confronti delle socie Parte_2
e (soggetti diversi da dalla quale
[...] Parte_3 Parte_6
proviene la dichiarazione), contenendo un espresso riferimento non solo al rapporto fondamentale (lettera di incarico) del quale sono stati parti anche le suddette socie, ma altresì la menzione di fatti e atti (delibera assembleare del
30.06.2011) da cui può evincersi la dimostrazione della pretesa azionata (cfr.
Cass 13/10/2016, n.20689).
Confacente e pertinente è, inoltre, il richiamo da parte del primo giudice alla pronuncia della Cass. Sez. I n. 20157/19, posto che in tale pronuncia la Corte ha chiaramente affermato la sussistenza della legittimazione passiva del socio che con scrittura privata, si era personalmente obbligato nei confronti del ricorrente pag. 9/12 al pagamento del debito relativo all'assistenza prestata dal professionista in favore della società, riaffermando il principio secondo cui "Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, è ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo (art. 1411 c.c.), e cioè della società, avente la stessa causa del contratto preesistente fra il prestatore d'opera e la società" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2578 del 02/07/1975, Rv. 376522).
La giurisprudenza ha, peraltro, affermato che qualora le dichiarazioni contenute nella scrittura specifichino il rapporto sottostante, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c.,
l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (cfr. Cass.
20/04/2018, n.9880 e 5 ottobre 2017, n.23246).
Ne consegue che, a fronte di tale inversione dell'onere probatorio, era onere delle odierne parti appellanti fornire la prova dell'inesistenza o della invalidità del rapporto o che il debito era stato estinto, prova che difetta nel caso in esame.
Ed invero, l'eccezione di nullità del contratto, dedotta in primo grado, è stata rigettata dal primo giudice e tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione, mentre con riferimento all'estinzione del debito mediante il pagamento della somma € 17.530,38 (somma che è stata riconosciuta dal NT e dallo stesso detratta dal compenso a lui spettante ammontante originariamente ad €
141.064,41 come da specifica prodotta in sede di comparsa di costituzione in primo grado), deve rilevarsi che le dichiarazioni di – secondo Testimone_1
cui nel 2009 era stato pattuito un compenso mensile forfettario di € 450 mensili, salvo conguagli a fine anno variabili da 50 a 150 euro – risultano smentite dalla pag. 10/12 stessa produzione documentale offerta da parte appellante, posto che nelle fatture pro forma dalle stesse prodotte emerge chiaramente che tali compensi mensili erano stati pattuiti con il (per il solo 2009) salvo conguaglio finale a Parte_3 dicembre di ogni anno e tutti i successivi pro forma versati in atti riportano somme notevolmente superiori a 500 euro.
Assolutamente irrilevanti risultano, pertanto, le ulteriori contestazioni ed eccezioni mosse dalle appellanti tese a dimostrare la non debenza della somma ingiunta a causa dell'erronea applicazione delle tariffe, avendo le medesime appellanti già riconosciuto la correttezza delle somme richieste.
In ogni caso le appellanti, come evidenziato dal primo giudice, hanno tardivamente (solo in comparsa conclusionale) e genericamente contestato la specifica prodotta in sede di comparsa di costituzione e prodotto un documento
(sanzione disciplinare) assolutamente irrilevante.
L'appello va, pertanto, rigettato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente gravame).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_6 Parte_2 [...]
nei confronti di , e nei confronti della Parte_3 Controparte_1
Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.
[...]
125/2021 pubblicata il 30/06/2021, così provvede:
pag. 11/12 rigetta l'appello e condanna le parti appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1212/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 14 marzo 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. NOSOTTI C.F._3
FR
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. RIZZA GIUSEPPE
APPELLATO
e nei confronti di
Controparte_2
C.F.
[...] P.IVA_1
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 125/2021 pubblicata il 30/06/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata sentenza n. 125/2021
R. Sent. del 30.6.2021 resa dal Tribunale di Ragusa, nella causa civile inter partes iscritta al R.G. n. 349/2012 (Ex Modica), revocando in accoglimento dell'opposizione proposta il decreto ingiuntivo n. 17/2012 emesso dal Tribunale di Modica il 12.2.2012 dicendolo infondato sia in fatto che in diritto.
Conseguentemente condannare l'appellato alla restituzione in Controparte_1
favore dell'appellante in Parte_4 persona del r.l.p.t., dell'importo percepito di € 20.303,56, con gli interessi legali dalla data di assegnazione (4.5.2018) di detta somma giusta ordinanza del G.E. resa nel procedimento es. mob. 268/2013 Tribunale di Ragusa Ex Modica al saldo effettivo;
conseguentemente, altresì, condannare l'appellato
[...]
alla restituzione in favore dell'appellante, , CP_1 Parte_3 della somma di € 11.446,50 fino ad oggi corrispostegli nonché di quelle altre somme dovessero essere corrisposte nel corso del giudizio all'appellato dal datore di lavoro di lavoro della stessa, (corrente Parte_5
a Modica) per effetto del pignoramento della retribuzione nel procedimento es. mob. n. 269/2013 Tribunale di Ragusa Ex Modica, oltre interessi legali decorrenti dalle singole date valuta rispettivamente indicate nelle sotto allegate ricevute di bonifici di pagamento effettuati nonché effettuandi dalla
[...]
di cui riserva produzione delle relative ricevute, fino al Parte_5
saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte d'Appello civile di Catania, Dichiarare inammissibile e comunque infondata, rigettandola, l'impugnazione proposta nei confronti della sentenza N. 125/2021 del Tribunale di Ragusa in composizione collegiale, con la condanna delle appellanti alle spese del giudizio di secondo grado. Salvo ogni altro diritto.
pag. 2/12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 125/2021 pubblicata il 30/06/2021, il Tribunale di Ragusa rigettava la querela di falso proposta da in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante della Parte_4
rigettava l'opposizione con riconvenzionale proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2012 emesso dal Tribunale di Modica in data 12.2.2012 e, per l'effetto, ne dichiarava l'efficacia esecutiva, condannando le opponenti in solido tra loro a rimborsare le spese di lite a e ponendo le spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio a carico della e di . Controparte_2 Parte_1
In particolare il primo giudice;
- rigettava la querela di falso proposta al fine di vedere dichiarare la falsità della lettera di consegna dei documenti fiscali del 24.11.2011 per difetto di prova e, nel merito:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle socie opponenti, ritenendole obbligate in solido al pagamento delle spettanze professionali richieste dal NT, poiché le stesse avevano sottoscritto il contratto di prestazione d'opera professionale del 5.4.2007 in proprio;
- qualificava come promessa di pagamento della società e della Parte_6 la dichiarazione in calce alla predetta lettera di consegna dei documenti del
24.11.2011 - dichiarazione con la quale venivano ritenuti autorizzati e ratificati in toto gli atti compiuti dal consulente e riconosciuto il compenso determinato in €
124.531,03;
- riteneva tenute in solido anche le socie e Parte_2 Parte_3
, le quali nel verbale assembleare del 30.06.2011 si erano impegnate
[...] personalmente, in solido con la società, al suddetto pagamento, qualificando tale dichiarazione come confessione stragiudiziale;
pag. 3/12 - affermava che la nota di specifica dei compensi allegata dal dott. era CP_1 precisa e puntuale e che la stessa era stata contestata, tardivamente, solo in sede di comparsa conclusionale;
- rigettava l'eccezione di nullità proposta dalle opponenti sul presupposto che il non rivestiva la qualifica di dottore commercialista;
CP_1
- dichiarava, infine, inammissibile e irrilevante la produzione documentale effettuata dagli opponenti oltre il termine delle preclusioni istruttorie e la sua estraneità rispetto al thema decidendum.
Con atto di citazione notificato il 30/07/2021, la CP_2 Controparte_2 [...]
, e hanno proposto appello per Pt_1 Parte_2 Parte_3 le ragioni meglio specificate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito , instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 14.06.2024 il difensore degli appellanti ha rilevato di aver appreso dell'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(giusta sentenza n. 48/2023 Trib. di Ragusa) e la Corte ha dichiarato CP_2
l'interruzione del processo.
Riassunto il giudizio nei confronti della liquidazione giudiziale, nessuno si è costituito per la procedura, con conseguente sua contumacia.
Indi, all'udienza del 14 marzo 2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dare atto, in via preliminare, della mancata impugnazione del capo di sentenza con cui è stata rigettata la querela di falso proposta da Parte_1
(in proprio e quale legale rappresentante della , con conseguente Controparte_2
passaggio in giudicato della relativa statuizione.
pag. 4/12 Con il primo motivo, le appellanti hanno denunciato l'omessa motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e di elementi istruttori di carattere decisivo volti a provare l'insussistenza del preteso credito azionato in ragione degli eccepiti pagamenti effettuati dalla società opponente, nel corso del rapporto, al professionista sulla scorta di compenso forfettario nel proseguo del rapporto concordato.
In particolare le appellanti hanno dedotto di aver eccepito in sede di opposizione, l'insussistenza del credito ingiunto per avere la società opponente versato al Dott. gli importi effettivamente allo stesso dovuti pari ad € CP_1
15.580,61 (rectius: € 17.530,38 come riconosciuto dallo stesso opposto in comparsa di costituzione), e di aver provato mediante prova testimoniale del sig.
, che nel 2009 era stato pattuito un compenso mensile Testimone_1
forfettario di € 450 mensili, salvo conguagli a fine anno variabili da 50 a 150 euro, circostanze queste su cui il Tribunale non si era pronunciato.
Con il secondo motivo, le appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al regolamento onorari, indennità e dei criteri di rimborso spese dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (G.U. n. 242 del 15.10.2010), nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 294 c.p.c. nonché la erroneità ed illogicità della motivazione.
Specificamente, gli originari opponenti hanno dedotto:
- di aver chiesto, nell'atto di opposizione, la revoca dell'opposto d.i. per genericità ed indeterminatezza della pretesa creditoria per asserite prestazioni professionali, in mancanza di fatture o preventivi pro forma e di qualsivoglia notula di specificazione dell'asserita attività espletata, impedendo agli stessi ogni verifica circa il rispetto delle tariffe di cui tabelle nazionali previste dall'Ordine di appartenenza e di aver insistito, con la prima e seconda memoria ex art. 183 VI co. cpc, nelle ragioni addotte contestando, tra l'altro, la specifica compensi frattanto prodotta da controparte, perché contenente duplicazioni ed importi non pag. 5/12 dovuti, assolutamente esosa e redatta applicando in modo distorto le tariffe previste per i Dottori Commercialisti, che in ogni caso il dott. (consulente CP_1
del lavoro) non poteva applicare;
- di aver prodotto, alla prima udienza utile, l'intervenuta decisione del Consiglio
Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, resa in data
12.12.2018, chiedendo di essere rimesse in termini ex art. 294 c.p.c. a comprova delle loro ragioni.
Le appellanti hanno, quindi, lamentato che il Tribunale, alla luce delle eccezioni delle opponenti, le aveva rigettate con motivazione perplessa ed incomprensibile.
Con il terzo motivo, è stata denunciata l'erronea motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 1411 c.c. in relazione alla parte della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle opponenti e Parte_1 Parte_2
, erroneamente qualificando la lettera di conferimento di Parte_3 incarico professionale del 5.4.2007 come contratto a favore del terzo dell'obbligazione solidale assunto dalle socie sottoscrittrici per le prestazioni pretese dal dott. rese in favore della società medesima. CP_1
In particolare hanno sostenuto che dalla lettura della lettera di conferimento d'incarico predetta nessun impegno o garanzia di pagamento delle prestazioni effettuate dal NT in favore della società era stato assunto dalle socie, posto che in ordine al pagamento delle spettanze professionali del dott. dalla CP_1 medesima lettera del contratto risultava, incontrovertibilmente, che la società avrebbe provveduto al relativo pagamento delle spettanze di quest'ultimo previa presentazione di fattura e, così, era stato fatto per tutto il corso del rapporto.
Inoltre hanno ritenuto inconferente il richiamo della pronuncia di Cass. Sez. I n.
20157/19, citata nella motivazione della sentenza impugnata, trattandosi, nel caso Parte in esame della Suprema Corte, di due soci di una poi fallita, che con pag. 6/12 scrittura privata si erano obbligati in proprio al saldo del debito maturato nei confronti di un professionista da parte della società.
Infine, con il quarto motivo, le appellanti hanno denunciato l'omesso ed erroneo esame di fatti ed elementi istruttori decisivi per il giudizio, insufficiente ed erronea motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha riqualificato la dichiarazione contenuta nel verbale di assemblea della del Controparte_2
30.6.2011 come confessione stragiudiziale fatta ad un terzo ex art. 2735 c.c. in quanto indirizzata all'organo amministrativo della società avente valore indiziario e liberamente apprezzabile dal Giudice, deducendo che proprio per il contenuto di tale verbale di assemblea il Consiglio Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva irrogato la sospensione del NT per mesi sei dall'esercizio della professione.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
In primo luogo deve ribadirsi come, dall'esame congiunto della lettera di incarico, del verbale assembleare del 30.06.2011 e della dichiarazione resa in calce alla lettera di consegna dei documenti del 24.11.2011 (con la quale sono stati ritenuti autorizzati e ratificati in toto gli atti compiuti dal consulente e determinato il compenso allo stesso spettante), risulta la legittimazione passiva delle odierne appellanti le quali hanno riconosciuto la sussistenza del credito vantato da . Controparte_1
Ed invero, dalla semplice lettura della lettera di incarico emerge chiaramente che lo stesso è stato conferito sia dalla società che dalle sue socie in proprio.
pag. 7/12 Quanto al riconoscimento del debito basta evidenziare che già nel bilancio
2010 e nella nota integrativa allo stesso allegata l'amministratore unico ha dato atto della sussistenza del debito.
Inoltre, nell'assemblea svoltasi in data 30.06.2011 per l'approvazione del predetto bilancio, la società e anche le socie personalmente hanno espressamente riconosciuto il debito e si sono obbligate alla sua estinzione.
pag. 8/12 Infine, a seguito di tali dichiarazioni, , in proprio e nella qualità Parte_6 di amministratore unico della ha definitivamente riconosciuto il Controparte_2
debito, sia a proprio nome che a quello delle altre socie, in calce al verbale di consegna della documentazione fiscale.
Orbene, dovendosi ritenere pacifico che tale ultima dichiarazione costituisca una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. – la quale determina un'astrazione processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (cfr. da ultimo Cass. 10/12/2024, n. 31818) – la stessa costituisce un chiaro elemento di prova anche nei confronti delle socie Parte_2
e (soggetti diversi da dalla quale
[...] Parte_3 Parte_6
proviene la dichiarazione), contenendo un espresso riferimento non solo al rapporto fondamentale (lettera di incarico) del quale sono stati parti anche le suddette socie, ma altresì la menzione di fatti e atti (delibera assembleare del
30.06.2011) da cui può evincersi la dimostrazione della pretesa azionata (cfr.
Cass 13/10/2016, n.20689).
Confacente e pertinente è, inoltre, il richiamo da parte del primo giudice alla pronuncia della Cass. Sez. I n. 20157/19, posto che in tale pronuncia la Corte ha chiaramente affermato la sussistenza della legittimazione passiva del socio che con scrittura privata, si era personalmente obbligato nei confronti del ricorrente pag. 9/12 al pagamento del debito relativo all'assistenza prestata dal professionista in favore della società, riaffermando il principio secondo cui "Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, è ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo (art. 1411 c.c.), e cioè della società, avente la stessa causa del contratto preesistente fra il prestatore d'opera e la società" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2578 del 02/07/1975, Rv. 376522).
La giurisprudenza ha, peraltro, affermato che qualora le dichiarazioni contenute nella scrittura specifichino il rapporto sottostante, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c.,
l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (cfr. Cass.
20/04/2018, n.9880 e 5 ottobre 2017, n.23246).
Ne consegue che, a fronte di tale inversione dell'onere probatorio, era onere delle odierne parti appellanti fornire la prova dell'inesistenza o della invalidità del rapporto o che il debito era stato estinto, prova che difetta nel caso in esame.
Ed invero, l'eccezione di nullità del contratto, dedotta in primo grado, è stata rigettata dal primo giudice e tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione, mentre con riferimento all'estinzione del debito mediante il pagamento della somma € 17.530,38 (somma che è stata riconosciuta dal NT e dallo stesso detratta dal compenso a lui spettante ammontante originariamente ad €
141.064,41 come da specifica prodotta in sede di comparsa di costituzione in primo grado), deve rilevarsi che le dichiarazioni di – secondo Testimone_1
cui nel 2009 era stato pattuito un compenso mensile forfettario di € 450 mensili, salvo conguagli a fine anno variabili da 50 a 150 euro – risultano smentite dalla pag. 10/12 stessa produzione documentale offerta da parte appellante, posto che nelle fatture pro forma dalle stesse prodotte emerge chiaramente che tali compensi mensili erano stati pattuiti con il (per il solo 2009) salvo conguaglio finale a Parte_3 dicembre di ogni anno e tutti i successivi pro forma versati in atti riportano somme notevolmente superiori a 500 euro.
Assolutamente irrilevanti risultano, pertanto, le ulteriori contestazioni ed eccezioni mosse dalle appellanti tese a dimostrare la non debenza della somma ingiunta a causa dell'erronea applicazione delle tariffe, avendo le medesime appellanti già riconosciuto la correttezza delle somme richieste.
In ogni caso le appellanti, come evidenziato dal primo giudice, hanno tardivamente (solo in comparsa conclusionale) e genericamente contestato la specifica prodotta in sede di comparsa di costituzione e prodotto un documento
(sanzione disciplinare) assolutamente irrilevante.
L'appello va, pertanto, rigettato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente gravame).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_6 Parte_2 [...]
nei confronti di , e nei confronti della Parte_3 Controparte_1
Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.
[...]
125/2021 pubblicata il 30/06/2021, così provvede:
pag. 11/12 rigetta l'appello e condanna le parti appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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