Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Ordinanza collegiale 30 settembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Viezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Prefettura di Gorizia e il Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Gorizia prot. interno n. -OMISSIS- del giorno 8 maggio 2024 recante il divieto di detenere armi e munizioni;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LE US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato l’8 luglio 2024 e depositato il successivo giorno 23 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Prefettura di Gorizia ha disposto il divieto di detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931.
Il divieto si fonda sull’episodio del 4 dicembre 2023 nel quale il ricorrente avrebbe esploso due colpi nei pressi di un’abitazione a ridosso della quale c’è una pista ciclabile, con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto e punito dall’art. 703 cod.pen..
2. L’Amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
3. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- questo T.A.R. ha disposto approfondimenti istruttori a carico della Prefettura di Gorizia chiedendo chiarimenti sul procedimento, sull’istruttoria, sulle acquisizioni effettuate e sulle singole questioni sollevate dal ricorrente coi motivi di gravame.
4. Con la successiva ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha rinnovato l’ordine istruttorio impartito, avendo rilevato che la Prefettura di Gorizia aveva omesso il deposito della richiesta relazione di chiarimenti (apparentemente erroneamente depositata nel giudizio n. R.G. 258/2024) necessaria ai fini della decisione del ricorso.
La Prefettura non ha eseguito nemmeno questo secondo ordine istruttorio.
5. All’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la causa è indi passata in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Col primo motivo il ricorrente ha, in estrema sintesi, dedotto l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura:
a) in primis per non essere più in possesso né di armi né di munizioni (avendole già prima del provvedimento cedute al fratello dal 25 febbraio 2024) né della licenza di caccia (revocata dalla Questura di Gorizia il 20 aprile 2024);
b) in secundis per la mancata considerazione delle proprie osservazioni difensive procedimentali, con le quali aveva fatto rilevare di aver rispettato le distanze per l’esercizio venatorio prescritte dalla normativa nazionale, sparando in totale sicurezza ed in direzione opposta all’abitato e alla pista ciclabile. A comprova ha allegato una dichiarazione di un soggetto terzo (sig.ra -OMISSIS-) e rilevato che nella planimetria fornita ad ogni cacciatore dalla Direzione della Riserva (entrambi elementi non acquisiti dall’Amministrazione per le sue valutazioni) il luogo dello sparo è fra i terreni ove è esercitabile la caccia.
6.2. Col secondo motivo, il ricorrente ha altresì dedotto vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e travisamento del fatto, insistendo nella contestazione dell’episodio del 4 dicembre 2023 e nella insussistenza dei presupposti applicativi della misura.
7. Il primo profilo di censura ( sub lett. a) del primo motivo di ricorso) è infondato perché la circostanza che il ricorrente abbia ceduto al fratello le armi di sua proprietà, una volta saputo dell’avvio del procedimento de quo, non influisce sul giudizio di merito che è stato formulato dalla Prefettura in ordine alla sua inidoneità a poter custodire ed utilizzare con la dovuta diligenza le armi e gli esplosivi di cui disponeva. Non è peraltro affatto escluso che, una volta rimosso il divieto qui contestato, il ricorrente riacquisisca la piena disponibilità delle armi.
Anche la revoca della licenza da parte della Questura non priva dei presupposti applicativi il divieto in questione sia in diritto che in fatto. In diritto, per l’assorbente ragione della diversa operatività delle conseguenze dei due provvedimenti. In fatto, perché il ricorrente ha impugnato col ricorso n. R.G. 258/2024, chiamato all’odierna udienza pubblica, la revoca della licenza, con la conseguenza che i relativi effetti non si sono definitivamente stabilizzati.
8. Il secondo profilo di censura ( sub lett. b) del primo motivo) e il secondo motivo sono invece fondati e possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
8.1. In mancanza della documentazione relativa al procedimento, il cui deposito – insieme ad una relazione di chiarimenti – è stato ordinato all’Amministrazione da questo T.A.R. ben due volte senza alcun riscontro (cfr. le ordinanze nn. 199 e 393 del 2025), emerge un deficit istruttorio consistente nel fatto che la Prefettura ha reso un giudizio di inaffidabilità senza che fosse neppure in alcun modo accertato il punto effettivo in cui il ricorrente avrebbe esploso i colpi. È conseguentemente mancata la precisa individuazione della violazione delle distanze minime e, in definitiva, l’oggettiva pericolosità della condotta del ricorrente.
8.2. In questo senso andavano peraltro le osservazioni procedimentali del ricorrente, rispetto alle cui argomentazioni, il provvedimento prefettizio nulla ha controdedotto, appiattendosi sull’accertamento effettuato dal personale della Polizia di Stato intervenuta in loco , i cui verbali dell’intervento e del sopralluogo non risultano però nemmeno acquisiti agli atti.
8.3. È infatti rimasto privo di adeguata indagine il rilievo del ricorrente che l’area ove si trovava non sarebbe configurabile quale luogo abitato trattandosi di spazi rientranti in zona omogenea E nel piano regolatore del Comune (terreni agricoli) e che la medesima area rientra sia nel Piano Faunistico Regionale -OMISSIS- che nella planimetria fornita ad ogni cacciatore dalla direzione della riserva (elementi che non risultano acquisiti dalla Prefettura per le sue valutazioni) fra i terreni ove è esercitabile la caccia.
8.4. È poi del tutto incerta la generica e aspecifica indicazione (oltre che “nuova” rispetto a quanto indicato con la comunicazione di avvio del procedimento) rinvenibile nel provvedimento impugnato circa la violazione del divieto stabilito dall’art. 21, comma 1, lett e), della l. n. 157/1992 (“ E' vietato a chiunque: […] e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali ”). Manca la precisa indicazione del “punto sensibile” presso il quale l’odierno ricorrente avrebbe esploso i colpi (non essendo chiaro se il riferimento è al fabbricato abitato o alla pista ciclabile).
8.5. Dall’omesso puntuale esame delle osservazioni procedimentali e dal connesso profilo del difetto dell’istruttoria consegue altresì un evidente deficit motivazionale del provvedimento impugnato. Esso consiste nell’insufficiente indicazione degli elementi posti alla base della valutazione circa la possibilità di abuso delle armi, posto che la condotta contestata (quella cioè relativa all’episodio del 4 dicembre 2023), ma malamente ricostruita e descritta, è assunta a unico elemento del giudizio ex art. 39 del r.d. n. 773/1931.
9. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Resta intatta la facoltà dell’Amministrazione di adozione di ulteriori provvedimenti, considerando anche aggiuntivi elementi specifici che destano senz’altro alcune perplessità meritevoli di approfondimento da parte dell’autorità di pubblica sicurezza (previo contraddittorio con l’interessato), quali – ad esempio - i rapporti tesi e conflittuali tra il ricorrente e la denunciante l’episodio del 4 dicembre 2023 che, pur appena tratteggiati, sembrano comunque emergere dal complessivo esame degli atti.
Le spese di lite, per la particolarità della vertenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LE US, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE US | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.