Articolo 7 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29
Articolo 6Articolo 8
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23 febbraio 2006
Art. 7. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato) 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all' art. 7 :
- L' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , citata nell'art. 1, cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Gli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , cosi' recitano:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comuni-tario e' assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita' europee nei' confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all' art. 117, terzo comma, della Costituzione ;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all' art. 117, quinto comma, della Costituzione , in conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.».
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all' art. 117, secondo comma, della Costituzione , gia' disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell' art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sugli schemi di regolamento e' altresi' acquisito, se cosi' dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilita' e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti nel settore e secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997. n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all' art. 117, secondo comma, della Costituzione , non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall' art. 117, quinto comma, della Costituzione , gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Entrata in vigore il 23 febbraio 2006
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