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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1115/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse di parte attrice;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca
Lecis, pronuncia, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente a [...] in Via dei Gabbiani snc, rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio RU
parte attrice
contro
; Controparte_1 Controparte_2
parte convenuta contumace
Oggetto: Usucapione
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare che l'immobile sito nel Comune di San Teodoro (SS), distinto all'Agenzia del Territorio di Nuoro, Catasto Terreni, al Fg. 6 Mapp. 518, qualità pascolo, classe 4, con superficie catastale di ha 00.08.70, con reddito dominicale di € 0,40 e reddito agrario di € 0,13, è di proprietà esclusiva della IG.ra a titolo originario in forza del possesso Parte_1 ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, valido a usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
2. Per l'effetto ordinare all'Agenzia del Territorio di Nuoro, Servizio di Pubblicità Immobiliare e
Catasto Fabbricati, con esonero da ogni responsabilità, di compiere le prescritte trascrizioni, annotazioni e volture in favore dell'attrice;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1 tribunale chiedendo che fosse accertato in suo favore l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito nel Comune di San Teodoro, in località Lu
Fraili di Sopra, distinto al Catasto Terreni al Foglio 6, Mappale 518;
A fondamento della propria domanda l'attrice ha esposto:
1. di essere da oltre vent'anni al possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto dell'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di San Teodoro (SS) al Foglio 6,
Mappale 518, qualità pascolo, classe 4, con superficie catastale di ha 00.08.70, con reddito dominicale di € 0,40 e reddito agrario di € 0,13;
2. che il terreno risultava distinto all'Agenzia del Territorio, Catasto Terreni, del Comune di
Posada, al Fg. 6 Mapp. 518 e che, neppure a seguito della variazione territoriale del
06.02.1959 – in atti dal 05.12.2008 – con la quale l'immobile è stato catastalmente trasferito al Comune di San Teodoro, ha mutato intestazione;
3. che il suddetto terreno risulta catastalmente intestato a di cui, Persona_1 però, non è stato possibile reperire i dati anagrafici;
4. che dal certificato ipotecario speciale rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Nuoro non risulta pubblicata alcuna formalità sul bene oggetto della presente usucapione;
5. che detto bene – sito in località “Lu Fraili di sopra” – rispetto all'ingresso posto su Via Ischia, Per_ confina, sul lato destro, con la proprietà RU e sul lato sinistro con la proprietà , Per_2 mentre, sul lato opposto all'accesso con la proprietà Per_4
6. di esercitare su detto terreno, sin dall'anno 2000, il possesso uti dominus, senza l'ingerenza di terzi estranei, provvedendo alla cura, alla pulizia, alla recinzione, alla gestione e alla manutenzione dello stesso.
Per le suesposte ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
*** L'attrice, stante l'impossibilità di identificare l'intestatario catastale, ha provveduto alla notifica nei confronti degli eredi e/o aventi causa dell'intestatario catastale attraverso i pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Con ordinanza del 01.08.2025, assunta all'esito dell'udienza dell'11.06.2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e dei suoi eredi e aventi causa e disposto l'integrazione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti delle società e quali intestatarie catastali del Controparte_2 CP_2 terreno per cui è causa.
Dopo una serie di rinvii, finalizzati alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci delle predette società, in ragione della loro risalente estinzione e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, all'udienza del 25.03.2025, il Giudice ritenuto integro il contraddittorio, ha rinviato la causa al 03.07.2025 per l'audizione dei testimoni.
La causa istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni, è stata rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.10.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Come è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che si fonda sul possesso pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto del bene per almeno vent'anni.
Il possesso, secondo la definizione offerta dall'art.1140 c.c., consiste in un potere di fatto sulla cosa
(corpus possessionis) che si manifesta nell'esercizio di attività corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale e si caratterizza per la volontà (animus possidendi), manifesta e non equivoca, di disporre del bene uti dominus, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui.
La parte che invochi l'acquisto per usucapione di un bene immobile deve fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova, certa e rigorosa, del possesso di cui all'art. 1158 c.c.
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, detto onere probatorio deve ritenersi assolto.
ha fornito positiva dimostrazione, sulla base della prova testimoniale dedotta, dei fatti Parte_1
e delle circostanze comprovanti il possesso pacifico, esclusivo e ininterrotto, per oltre venti anni, del bene per cui è causa.
All'esito delle prove orali, è emerso infatti che l'attrice, nel tempo necessario a usucapire, ha provveduto, unitamente al marito , pubblicamente e continuativamente alla cura, alla CP_3 pulizia, alla recinzione, alla gestione e alla manutenzione del terreno sito nel Comune di San Teodoro, località Lu Fraili di sopra Dette circostanze sono state confermate dai testimoni citati, i quali hanno concordemente riferito - per averne avuto conoscenza personale e diretta - che la sig.ra ha posseduto in via esclusiva il Pt_1 bene in questione, senza l'opposizione di alcuno.
In particolare, il testimone , escusso all'udienza del 03.07.2025, richiesto Testimone_1 di riferire in ordine al possesso dei terreni da parte dell'attrice, ha così dichiarato «Conosco la IG.ra
dagli anni 90. Che io sappia è originaria di Nuoro ma abita a San Teodoro. L'ho conosciuta Pt_1 perché ho fatto dei piccoli lavori a casa sua e siamo diventati amici. Che io sappia la IG.ra ha un terreno in Località Lu Fraili, è l'ultimo lotto libero, dopo il Market Giagheddu, non ricordo la via.
Prima del lotto c'è un residence. Confina con la IG.ra e con e RU. Nel terreno non ci Per_4 Per_2 sono piante, a parte al confine in cui ci sono cipressi. Praticamente è vuoto, c'è solo il nostro materiale. Lo utilizziamo come deposito. In cambio di questo favore, teniamo il terreno pulito, controlliamo la recinzione. Lo usiamo da tanto tempo, fine anni 90.” Inoltre, rispondendo ai capi di prova dedotti da parte attrice ha specificato che “Sul terreno non ho mai visto nessun altro a parte la
IG.ra e il marito». Il teste ha poi confermato la presenza in loco di una rete arancione, applicata Pt_1 dallo stesso su quella di ferro già esistente su autorizzazione dell'attrice.
Allo stesso modo, anche il testimone , escusso all'udienza del 03.07.2025, Testimone_2 ha confermato di utilizzare il fondo per cui è causa, come deposito per il materiale necessario per la sua attività edile, su autorizzazione della sig.ra senza pagare alcun corrispettivo, ma Pt_1 provvedendo in cambio alla pulizia dello stesso anche con l'ausilio di un miniescavatore. Escusso sui capi di prova di parte attrice ha, inoltre confermato, «Sul terreno non ho mai visto nessun altro” e che
“Del terreno si occupa sia la IG.ra che il marito, . Taglia l'erba e cura il Pt_1 CP_3 terreno».
Tali dichiarazioni trovano conferma anche in quanto affermato dal testimone, , escusso Testimone_3 all'udienza del 03.07.2025, il quale ha dichiarato «Conosco la IG.ra da tanti anni, in quanto Pt_1 ho svolto diversi lavori in località Lu Fraili, San Teodoro. Mi occupo di impianti elettrici. Ho lavorato Per_ nelle ville dei IG.ri e , adiacenti al terreno della IG.ra . Mi sono occupato degli Pt_2 Pt_1 impianti elettrici di queste due ville e di altre case e quindi sono un frequentatore della zona. Durante questi lavori, ho avuto occasione di conoscere la IG.ra , verso la fine degli anni 90. Ricordo Pt_1 che la IG.ra entrava in questo terreno e lo controllava. Non so dire quanto sia grande il terreno, si tratta di un lotto di circa 500 m, recintato con una rete in plastica sul davanti, che dà sulla strada. Ai lati confina con una casa e con un muretto a secco. Il terreno si trova su una strada alla quale si accede dalla statale. All'intero del terreno veniva depositato materiale edile, non so da chi. Credo su autorizzazione della IG.ra. è un terreno piano, senza alberi. Non mi risulta che venisse ripulito, non lo so. Oltre alla IG.ra ho visto qualche volta dei muratori che lo usavano come deposito per
l'attrezzatura. Non ho mai visto nessun altro dentro».
Le testimonianze rese nel corso del giudizio devono ritenersi certamente attendibili considerato che la conoscenza dei fatti e delle circostanze riferite dai testimoni si fonda su una abituale frequentazione dei luoghi per cui è causa.
Tutti i testimoni hanno, infatti, descritto l'immobile, localizzandolo attraverso la descrizione della zona circostante e delle proprietà confinanti, e confermato quanto dichiarato dall'attrice in merito al possesso pacifico ultraventennale del bene.
Le modalità di esercizio del possesso, per come descritte dai testimoni, sono certamente incompatibili con un asserito compossesso da parte di terzi, né possono essere qualificate come atti compiuti con l'altrui tolleranza. In assenza di contrarie allegazioni e sulla base delle risultanze processuali sopra descritte, la domanda proposta deve trovare accoglimento con ogni consequenziale effetto di legge: la sig.ra pertanto deve dichiararsi proprietaria per usucapione dell'immobili Parte_1 per cui è causa.
La presente sentenza è per legge atto trascrivibile e titolo per la trascrizione (2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali o incombenze di legge.
*
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in accoglimento della domanda proposta, dichiara proprietaria per Parte_1 intervenuta usucapione del terreno distinto all'Agenzia del Territorio, Catasto Terreni, del
Comune di San Teodoro (SS), al Foglio 6 Mappale 518, qualità pascolo, classe 4, con superficie catastale di ha 00.08.70, con reddito dominicale di € 0,40 e reddito agrario di € 0,13.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Nuoro il 03.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse di parte attrice;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca
Lecis, pronuncia, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente a [...] in Via dei Gabbiani snc, rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio RU
parte attrice
contro
; Controparte_1 Controparte_2
parte convenuta contumace
Oggetto: Usucapione
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare che l'immobile sito nel Comune di San Teodoro (SS), distinto all'Agenzia del Territorio di Nuoro, Catasto Terreni, al Fg. 6 Mapp. 518, qualità pascolo, classe 4, con superficie catastale di ha 00.08.70, con reddito dominicale di € 0,40 e reddito agrario di € 0,13, è di proprietà esclusiva della IG.ra a titolo originario in forza del possesso Parte_1 ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, valido a usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
2. Per l'effetto ordinare all'Agenzia del Territorio di Nuoro, Servizio di Pubblicità Immobiliare e
Catasto Fabbricati, con esonero da ogni responsabilità, di compiere le prescritte trascrizioni, annotazioni e volture in favore dell'attrice;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1 tribunale chiedendo che fosse accertato in suo favore l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito nel Comune di San Teodoro, in località Lu
Fraili di Sopra, distinto al Catasto Terreni al Foglio 6, Mappale 518;
A fondamento della propria domanda l'attrice ha esposto:
1. di essere da oltre vent'anni al possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto dell'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di San Teodoro (SS) al Foglio 6,
Mappale 518, qualità pascolo, classe 4, con superficie catastale di ha 00.08.70, con reddito dominicale di € 0,40 e reddito agrario di € 0,13;
2. che il terreno risultava distinto all'Agenzia del Territorio, Catasto Terreni, del Comune di
Posada, al Fg. 6 Mapp. 518 e che, neppure a seguito della variazione territoriale del
06.02.1959 – in atti dal 05.12.2008 – con la quale l'immobile è stato catastalmente trasferito al Comune di San Teodoro, ha mutato intestazione;
3. che il suddetto terreno risulta catastalmente intestato a di cui, Persona_1 però, non è stato possibile reperire i dati anagrafici;
4. che dal certificato ipotecario speciale rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Nuoro non risulta pubblicata alcuna formalità sul bene oggetto della presente usucapione;
5. che detto bene – sito in località “Lu Fraili di sopra” – rispetto all'ingresso posto su Via Ischia, Per_ confina, sul lato destro, con la proprietà RU e sul lato sinistro con la proprietà , Per_2 mentre, sul lato opposto all'accesso con la proprietà Per_4
6. di esercitare su detto terreno, sin dall'anno 2000, il possesso uti dominus, senza l'ingerenza di terzi estranei, provvedendo alla cura, alla pulizia, alla recinzione, alla gestione e alla manutenzione dello stesso.
Per le suesposte ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
*** L'attrice, stante l'impossibilità di identificare l'intestatario catastale, ha provveduto alla notifica nei confronti degli eredi e/o aventi causa dell'intestatario catastale attraverso i pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Con ordinanza del 01.08.2025, assunta all'esito dell'udienza dell'11.06.2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e dei suoi eredi e aventi causa e disposto l'integrazione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti delle società e quali intestatarie catastali del Controparte_2 CP_2 terreno per cui è causa.
Dopo una serie di rinvii, finalizzati alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci delle predette società, in ragione della loro risalente estinzione e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, all'udienza del 25.03.2025, il Giudice ritenuto integro il contraddittorio, ha rinviato la causa al 03.07.2025 per l'audizione dei testimoni.
La causa istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni, è stata rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.10.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Come è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che si fonda sul possesso pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto del bene per almeno vent'anni.
Il possesso, secondo la definizione offerta dall'art.1140 c.c., consiste in un potere di fatto sulla cosa
(corpus possessionis) che si manifesta nell'esercizio di attività corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale e si caratterizza per la volontà (animus possidendi), manifesta e non equivoca, di disporre del bene uti dominus, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui.
La parte che invochi l'acquisto per usucapione di un bene immobile deve fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova, certa e rigorosa, del possesso di cui all'art. 1158 c.c.
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, detto onere probatorio deve ritenersi assolto.
ha fornito positiva dimostrazione, sulla base della prova testimoniale dedotta, dei fatti Parte_1
e delle circostanze comprovanti il possesso pacifico, esclusivo e ininterrotto, per oltre venti anni, del bene per cui è causa.
All'esito delle prove orali, è emerso infatti che l'attrice, nel tempo necessario a usucapire, ha provveduto, unitamente al marito , pubblicamente e continuativamente alla cura, alla CP_3 pulizia, alla recinzione, alla gestione e alla manutenzione del terreno sito nel Comune di San Teodoro, località Lu Fraili di sopra Dette circostanze sono state confermate dai testimoni citati, i quali hanno concordemente riferito - per averne avuto conoscenza personale e diretta - che la sig.ra ha posseduto in via esclusiva il Pt_1 bene in questione, senza l'opposizione di alcuno.
In particolare, il testimone , escusso all'udienza del 03.07.2025, richiesto Testimone_1 di riferire in ordine al possesso dei terreni da parte dell'attrice, ha così dichiarato «Conosco la IG.ra
dagli anni 90. Che io sappia è originaria di Nuoro ma abita a San Teodoro. L'ho conosciuta Pt_1 perché ho fatto dei piccoli lavori a casa sua e siamo diventati amici. Che io sappia la IG.ra ha un terreno in Località Lu Fraili, è l'ultimo lotto libero, dopo il Market Giagheddu, non ricordo la via.
Prima del lotto c'è un residence. Confina con la IG.ra e con e RU. Nel terreno non ci Per_4 Per_2 sono piante, a parte al confine in cui ci sono cipressi. Praticamente è vuoto, c'è solo il nostro materiale. Lo utilizziamo come deposito. In cambio di questo favore, teniamo il terreno pulito, controlliamo la recinzione. Lo usiamo da tanto tempo, fine anni 90.” Inoltre, rispondendo ai capi di prova dedotti da parte attrice ha specificato che “Sul terreno non ho mai visto nessun altro a parte la
IG.ra e il marito». Il teste ha poi confermato la presenza in loco di una rete arancione, applicata Pt_1 dallo stesso su quella di ferro già esistente su autorizzazione dell'attrice.
Allo stesso modo, anche il testimone , escusso all'udienza del 03.07.2025, Testimone_2 ha confermato di utilizzare il fondo per cui è causa, come deposito per il materiale necessario per la sua attività edile, su autorizzazione della sig.ra senza pagare alcun corrispettivo, ma Pt_1 provvedendo in cambio alla pulizia dello stesso anche con l'ausilio di un miniescavatore. Escusso sui capi di prova di parte attrice ha, inoltre confermato, «Sul terreno non ho mai visto nessun altro” e che
“Del terreno si occupa sia la IG.ra che il marito, . Taglia l'erba e cura il Pt_1 CP_3 terreno».
Tali dichiarazioni trovano conferma anche in quanto affermato dal testimone, , escusso Testimone_3 all'udienza del 03.07.2025, il quale ha dichiarato «Conosco la IG.ra da tanti anni, in quanto Pt_1 ho svolto diversi lavori in località Lu Fraili, San Teodoro. Mi occupo di impianti elettrici. Ho lavorato Per_ nelle ville dei IG.ri e , adiacenti al terreno della IG.ra . Mi sono occupato degli Pt_2 Pt_1 impianti elettrici di queste due ville e di altre case e quindi sono un frequentatore della zona. Durante questi lavori, ho avuto occasione di conoscere la IG.ra , verso la fine degli anni 90. Ricordo Pt_1 che la IG.ra entrava in questo terreno e lo controllava. Non so dire quanto sia grande il terreno, si tratta di un lotto di circa 500 m, recintato con una rete in plastica sul davanti, che dà sulla strada. Ai lati confina con una casa e con un muretto a secco. Il terreno si trova su una strada alla quale si accede dalla statale. All'intero del terreno veniva depositato materiale edile, non so da chi. Credo su autorizzazione della IG.ra. è un terreno piano, senza alberi. Non mi risulta che venisse ripulito, non lo so. Oltre alla IG.ra ho visto qualche volta dei muratori che lo usavano come deposito per
l'attrezzatura. Non ho mai visto nessun altro dentro».
Le testimonianze rese nel corso del giudizio devono ritenersi certamente attendibili considerato che la conoscenza dei fatti e delle circostanze riferite dai testimoni si fonda su una abituale frequentazione dei luoghi per cui è causa.
Tutti i testimoni hanno, infatti, descritto l'immobile, localizzandolo attraverso la descrizione della zona circostante e delle proprietà confinanti, e confermato quanto dichiarato dall'attrice in merito al possesso pacifico ultraventennale del bene.
Le modalità di esercizio del possesso, per come descritte dai testimoni, sono certamente incompatibili con un asserito compossesso da parte di terzi, né possono essere qualificate come atti compiuti con l'altrui tolleranza. In assenza di contrarie allegazioni e sulla base delle risultanze processuali sopra descritte, la domanda proposta deve trovare accoglimento con ogni consequenziale effetto di legge: la sig.ra pertanto deve dichiararsi proprietaria per usucapione dell'immobili Parte_1 per cui è causa.
La presente sentenza è per legge atto trascrivibile e titolo per la trascrizione (2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali o incombenze di legge.
*
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in accoglimento della domanda proposta, dichiara proprietaria per Parte_1 intervenuta usucapione del terreno distinto all'Agenzia del Territorio, Catasto Terreni, del
Comune di San Teodoro (SS), al Foglio 6 Mappale 518, qualità pascolo, classe 4, con superficie catastale di ha 00.08.70, con reddito dominicale di € 0,40 e reddito agrario di € 0,13.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Nuoro il 03.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis