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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Sezione Lavoro
Verbale di udienza
All'udienza del 26/11/2025 è stata chiamata la causa iscritta al N. 1972/2024 r.g.l.;
Sono comparsi:
1. l'avv. ALIPRANDI ALESSANDRO per si riporta al ricorso e alle note Parte_1
depositate nella giornata di ieri e chiede che l'ordinanza ingiunzione sia annullata
2. l'avv. DE MARZO MANUELA per si riporta alla memoria e alle note conclusive e ne CP_1
chiede l'accoglimento
Con
3. Per la dott.ssa Stefania Mattioli si riporta alla memoria conclusiva insistendo per l'inammissibilità del ricorso
IL G.OP.
dato atto, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti .
IL GIUDICE
- Dott.ssa Teodora Ferrante –
N. Sentenza Fasc. n. 1972/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 26.11.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Pescara, al viale Marconi n. 139, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Alessandro Aliprandi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
C O N T R O
in persona del Dirigente Generale, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura CP_1 della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti De Marzo Manuela e P. P. Di
Gregorio in virtù di procura generale alle liti
NONCHE'
, in persona del Direttore, rappresentata e difesa Controparte_3 dal Dott. A. Saccone, Funzionario dell'Ufficio, come per delega;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE.
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione a ordinanza-ingiunzione (n. 211/2024) emessa dalla avverso la sanzione disposta Controparte_4 dall' con diffida ex art. 13 D.Lgs 124/04 - divenuta illecito amministrativo per inottemperanza- CP_1 per tardivo invio all' della denuncia di infortunio sul lavoro occorso al dipendente CP_1 CP_5
. Ha convenuto in giudizio l' deducendo l'irregolarità della notifica della
[...] Controparte_6 diffida che avrebbe consentito all'opponente di beneficiare della sanzione ridotta al minimo CP_1 edittale in quanto la CAD veniva sottoscritta da persona non legittimata a ricevere l'atto e di cui pertanto non ha avuto conoscenza e ha chiesto l'annullamento della sanzione amministrativa e, in subordine la riduzione al minimo edittale.
L' costituitasi in giudizio ha dedotto la propria carenza di legittimazione tenuto conto che il CP_1
Con provvedimento impugnato risulta emesso dalla e non dall' ha altresì dedotto la regolarità CP_1 della notifica della diffida che risulta consegnata all'indirizzo del destinatario e a persona CP_1 convivente ovvero addetta alla casa e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Con Disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , l' Ente convenuto ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione e nel merito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Va preliminarmente osservato che con orientamento costante la S. C. ha ribadito il principio (v
Cass. lav. n. 15169 del 20/07/2015), secondo cui in tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorché si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga all'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, come sostituito dall'art. 1 della I. n. 260 del 1958, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione (Cass. sez. lav. n. 978/2020).
Tanto premesso l'eccezione di tardività dell'opposizione è fondata.
Ai sensi dell'art.6, comma 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha abrogato l'art. 22 della L. n. 689 del
1981, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di
30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata notificata all'opponente in data Con 25.10.2024, nel mentre il ricorso in opposizione risulta notificato alla solo in data 21.04.2025, all'esito della integrazione del contraddittorio disposta dal giudice, sicchè l'opposizione va dichiarata inammissibile .
Peraltro l'opposizione appare infondata anche nel merito.
Al riguardo va qui ribadito quanto più volte affermato dalla S. C. cioè che in tema di procedimento di notifica di un avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria. (cfr Cass ord. n. 12181/2013, n. 27587/2018, n. 30393/2018). Si è altresì affermato (cfr ord. n 18716/2018, n. 30393/2018, n. 28591/2017) che “ai sensi dell'art. 139, comma
2, c.p.c., la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, “strictu sensu”, come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario, ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario: ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, accetti di ricevere l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica“ (Cass. sez. lav. N. 5548/2021).
Peraltro nel caso di consegna a familiare o addetto alla casa non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di raccomandata AR previsto solo per il caso di notifica al portiere o al vicino di casa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 26.11.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
Sezione Lavoro
Verbale di udienza
All'udienza del 26/11/2025 è stata chiamata la causa iscritta al N. 1972/2024 r.g.l.;
Sono comparsi:
1. l'avv. ALIPRANDI ALESSANDRO per si riporta al ricorso e alle note Parte_1
depositate nella giornata di ieri e chiede che l'ordinanza ingiunzione sia annullata
2. l'avv. DE MARZO MANUELA per si riporta alla memoria e alle note conclusive e ne CP_1
chiede l'accoglimento
Con
3. Per la dott.ssa Stefania Mattioli si riporta alla memoria conclusiva insistendo per l'inammissibilità del ricorso
IL G.OP.
dato atto, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti .
IL GIUDICE
- Dott.ssa Teodora Ferrante –
N. Sentenza Fasc. n. 1972/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 26.11.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Pescara, al viale Marconi n. 139, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Alessandro Aliprandi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
C O N T R O
in persona del Dirigente Generale, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura CP_1 della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti De Marzo Manuela e P. P. Di
Gregorio in virtù di procura generale alle liti
NONCHE'
, in persona del Direttore, rappresentata e difesa Controparte_3 dal Dott. A. Saccone, Funzionario dell'Ufficio, come per delega;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE.
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione a ordinanza-ingiunzione (n. 211/2024) emessa dalla avverso la sanzione disposta Controparte_4 dall' con diffida ex art. 13 D.Lgs 124/04 - divenuta illecito amministrativo per inottemperanza- CP_1 per tardivo invio all' della denuncia di infortunio sul lavoro occorso al dipendente CP_1 CP_5
. Ha convenuto in giudizio l' deducendo l'irregolarità della notifica della
[...] Controparte_6 diffida che avrebbe consentito all'opponente di beneficiare della sanzione ridotta al minimo CP_1 edittale in quanto la CAD veniva sottoscritta da persona non legittimata a ricevere l'atto e di cui pertanto non ha avuto conoscenza e ha chiesto l'annullamento della sanzione amministrativa e, in subordine la riduzione al minimo edittale.
L' costituitasi in giudizio ha dedotto la propria carenza di legittimazione tenuto conto che il CP_1
Con provvedimento impugnato risulta emesso dalla e non dall' ha altresì dedotto la regolarità CP_1 della notifica della diffida che risulta consegnata all'indirizzo del destinatario e a persona CP_1 convivente ovvero addetta alla casa e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Con Disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , l' Ente convenuto ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione e nel merito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Va preliminarmente osservato che con orientamento costante la S. C. ha ribadito il principio (v
Cass. lav. n. 15169 del 20/07/2015), secondo cui in tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorché si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga all'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, come sostituito dall'art. 1 della I. n. 260 del 1958, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione (Cass. sez. lav. n. 978/2020).
Tanto premesso l'eccezione di tardività dell'opposizione è fondata.
Ai sensi dell'art.6, comma 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha abrogato l'art. 22 della L. n. 689 del
1981, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di
30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata notificata all'opponente in data Con 25.10.2024, nel mentre il ricorso in opposizione risulta notificato alla solo in data 21.04.2025, all'esito della integrazione del contraddittorio disposta dal giudice, sicchè l'opposizione va dichiarata inammissibile .
Peraltro l'opposizione appare infondata anche nel merito.
Al riguardo va qui ribadito quanto più volte affermato dalla S. C. cioè che in tema di procedimento di notifica di un avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria. (cfr Cass ord. n. 12181/2013, n. 27587/2018, n. 30393/2018). Si è altresì affermato (cfr ord. n 18716/2018, n. 30393/2018, n. 28591/2017) che “ai sensi dell'art. 139, comma
2, c.p.c., la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, “strictu sensu”, come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario, ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario: ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, accetti di ricevere l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica“ (Cass. sez. lav. N. 5548/2021).
Peraltro nel caso di consegna a familiare o addetto alla casa non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di raccomandata AR previsto solo per il caso di notifica al portiere o al vicino di casa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 26.11.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)