TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12963 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 15455, decisa all'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
OP AR e dall'Avv. Nadia Candeloro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Roma, Via Fabio Massimo 45
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Roma, via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile, in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione assistenziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.4.2025, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di “dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento adottato dall con comunicazione datata 20.11.2024 … CP_1
accertando che, con riferimento a detto provvedimento, nulla è dovuto”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra è titolare della prestazione cat. INVCIV N. 044-7014- Parte_1
07415548 (segnatamente pensione ex art. 12 L. 118/1971), in quanto invalida civile totale.
La pensione di invalidità civile spetta in presenza, oltre che del requisito sanitario, anche di un preciso requisito reddituale. In particolare, per quel che qui interessa, il limite di redditi previsto per gli anni 2022 e 2023 era, rispettivamente, di euro 17.050,42 e di euro
17.920,00.
Con comunicazione del 20.11.2024, l ha inoltrato alla ricorrente nota di indebito CP_1
del seguente tenore: “la sua pensione numero 044-701407415548 cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1.1.2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022.
… Pertanto da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla sua prestazione n. 044-
701407415548 cat. INVCIV l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di € 7.777,75”.
Sostiene la ricorrente l'irripetibilità di tale somma, per assenza di dolo. pagina 2 di 5 Le argomentazioni difensive attoree sono condivisibili.
L'indebito in questione è relativo ad una provvidenza di natura assistenziale, in quanto finalizzata “a soddisfare esigenze fondamentali della persona a prescindere dalla stessa esistenza del rapporto previdenziale fondato su attività di lavoro” (Cass. 31 agosto 2021
n. 23616) e non attinente ad “alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale” (Cass. 10 agosto 2022 n. 24617). Come detto, esso è stato infatti rilevato dall' in relazione alla pensione d'inabilità (di invalidità civile) erogata alla CP_1
ricorrente.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n.
13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021), le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa. La Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art. 3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
I succitati limiti alla ripetibilità della prestazione sono superabili solo nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito.
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conformemente ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere pagina 3 di 5 di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Cass. 16 aprile 2019 n. 10642).
Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto disposto dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei CP_1
titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli CP_1
assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno
2020 n. 12608).
Tanto chiarito, deve osservarsi che l' , nel costituirsi in giudizio ha chiarito che, CP_1
“L'indebito deriva da una ricostituzione automatica centralizzata del 09.11.2024, successiva alla trasmissione dei dati fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Lo stesso provvedimento ha data 20.11.2024 ed è stato tempestivamente spedito in data
06.12.2024 (Allegato 1). Pacifico è che l'utente non avesse diritto alla prestazione assistenziale dal 01.2023 in quanto gli ingenti redditi del 2022, oltre 58.404,00 euro
(Allegato 2), facevano superare il limite reddituale previsto di euro 17.050,42 euro per
l'anno 2022. Limite che veniva altresì superato per l'anno 2023 (Allegato 3), incidendo sul percepimento della prestazione per l'anno 2024. Non veniva diversamente superato nell'anno 2021 (Allegato 4), lasciando la prestazione invariata per l'anno 2022. Si precisa come i redditi percepiti nell'anno precedente influiscono sulla prestazione dell'anno successivo, pertanto l'indebito parte dal 01.2023 fino al 11.2024, momento in cui è stata sospesa la prestazione. Si rappresenta, vista la discrepanza tra i redditi dell'anno 2021 e quelli dell'anno 2022, che l'utente avrebbe dovuto tempestivamente comunicare i redditi e/o presentare domanda di ricostituzione reddituale, al fine di una
pagina 4 di 5 più corretta ricostituzione della prestazione. Redditi cui l'utente è tenuto a trasmettere secondo le indicazioni della Circolare 195/2015 (allegato 5), in quanto beneficiario di una prestazione assistenziale.”
Ora, però, esaminando la documentazione prodotta dalla parte ricorrente e dall' CP_1
stesso, emerge che il Modello PF 2023 relativo ai redditi 2022 è stato presentato dalla ricorrente in data 20.11.2023 e che il Modello PF 2024 relativo ai redditi 2023 è stato presentato dalla ricorrente in data 30.10.2024.
Considerata la tempestività della presentazione delle dichiarazioni reddituali, non vi sono margini per ritenere una qualche condotta dolosa o contraria a buona fede da parte della ricorrente.
Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che alla ricorrente potesse essere chiesta la restituzione dei soli ratei percepiti successivamente alla data del provvedimento ablatore, mentre restava esclusa la ripetibilità delle somme precedentemente corrisposte
(invece richieste con la nota di indebito impugnata).
Va dichiarata quindi l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento dell'indebito impugnato nel presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento di indebito impugnato;
2. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
spese che si liquidano in euro
2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 15455, decisa all'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
OP AR e dall'Avv. Nadia Candeloro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Roma, Via Fabio Massimo 45
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Roma, via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile, in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione assistenziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.4.2025, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di “dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento adottato dall con comunicazione datata 20.11.2024 … CP_1
accertando che, con riferimento a detto provvedimento, nulla è dovuto”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra è titolare della prestazione cat. INVCIV N. 044-7014- Parte_1
07415548 (segnatamente pensione ex art. 12 L. 118/1971), in quanto invalida civile totale.
La pensione di invalidità civile spetta in presenza, oltre che del requisito sanitario, anche di un preciso requisito reddituale. In particolare, per quel che qui interessa, il limite di redditi previsto per gli anni 2022 e 2023 era, rispettivamente, di euro 17.050,42 e di euro
17.920,00.
Con comunicazione del 20.11.2024, l ha inoltrato alla ricorrente nota di indebito CP_1
del seguente tenore: “la sua pensione numero 044-701407415548 cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1.1.2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022.
… Pertanto da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla sua prestazione n. 044-
701407415548 cat. INVCIV l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di € 7.777,75”.
Sostiene la ricorrente l'irripetibilità di tale somma, per assenza di dolo. pagina 2 di 5 Le argomentazioni difensive attoree sono condivisibili.
L'indebito in questione è relativo ad una provvidenza di natura assistenziale, in quanto finalizzata “a soddisfare esigenze fondamentali della persona a prescindere dalla stessa esistenza del rapporto previdenziale fondato su attività di lavoro” (Cass. 31 agosto 2021
n. 23616) e non attinente ad “alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale” (Cass. 10 agosto 2022 n. 24617). Come detto, esso è stato infatti rilevato dall' in relazione alla pensione d'inabilità (di invalidità civile) erogata alla CP_1
ricorrente.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n.
13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021), le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa. La Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art. 3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
I succitati limiti alla ripetibilità della prestazione sono superabili solo nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito.
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conformemente ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere pagina 3 di 5 di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Cass. 16 aprile 2019 n. 10642).
Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto disposto dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei CP_1
titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli CP_1
assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno
2020 n. 12608).
Tanto chiarito, deve osservarsi che l' , nel costituirsi in giudizio ha chiarito che, CP_1
“L'indebito deriva da una ricostituzione automatica centralizzata del 09.11.2024, successiva alla trasmissione dei dati fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Lo stesso provvedimento ha data 20.11.2024 ed è stato tempestivamente spedito in data
06.12.2024 (Allegato 1). Pacifico è che l'utente non avesse diritto alla prestazione assistenziale dal 01.2023 in quanto gli ingenti redditi del 2022, oltre 58.404,00 euro
(Allegato 2), facevano superare il limite reddituale previsto di euro 17.050,42 euro per
l'anno 2022. Limite che veniva altresì superato per l'anno 2023 (Allegato 3), incidendo sul percepimento della prestazione per l'anno 2024. Non veniva diversamente superato nell'anno 2021 (Allegato 4), lasciando la prestazione invariata per l'anno 2022. Si precisa come i redditi percepiti nell'anno precedente influiscono sulla prestazione dell'anno successivo, pertanto l'indebito parte dal 01.2023 fino al 11.2024, momento in cui è stata sospesa la prestazione. Si rappresenta, vista la discrepanza tra i redditi dell'anno 2021 e quelli dell'anno 2022, che l'utente avrebbe dovuto tempestivamente comunicare i redditi e/o presentare domanda di ricostituzione reddituale, al fine di una
pagina 4 di 5 più corretta ricostituzione della prestazione. Redditi cui l'utente è tenuto a trasmettere secondo le indicazioni della Circolare 195/2015 (allegato 5), in quanto beneficiario di una prestazione assistenziale.”
Ora, però, esaminando la documentazione prodotta dalla parte ricorrente e dall' CP_1
stesso, emerge che il Modello PF 2023 relativo ai redditi 2022 è stato presentato dalla ricorrente in data 20.11.2023 e che il Modello PF 2024 relativo ai redditi 2023 è stato presentato dalla ricorrente in data 30.10.2024.
Considerata la tempestività della presentazione delle dichiarazioni reddituali, non vi sono margini per ritenere una qualche condotta dolosa o contraria a buona fede da parte della ricorrente.
Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che alla ricorrente potesse essere chiesta la restituzione dei soli ratei percepiti successivamente alla data del provvedimento ablatore, mentre restava esclusa la ripetibilità delle somme precedentemente corrisposte
(invece richieste con la nota di indebito impugnata).
Va dichiarata quindi l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento dell'indebito impugnato nel presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento di indebito impugnato;
2. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
spese che si liquidano in euro
2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5