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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1526 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STURNIOLO GOFFREDO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
08/05/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza erano nati tre figli: il 07/10/2013, il Per_1 Per_2
02/07/2015 e il 02/03/2018; Per_3 - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della prole;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del Sig. , che CP_1
continuerà ad abitarvi assieme ai tre figli ed alla Sig.ra fino a quando l Pt_1 Pt_2 non avrà assegnato a quest'ultima un alloggio, per il quale la stessa ha già fatto richiesta
(come comprovato dall'allegata documentazione) ed ove trasferirà la propria residenza e quella dei suddetti tre figli;
2) omologare il seguente piano genitoriale, che qui di seguito si trascrive e che viene allegato, sottoscritto dalle parti, al presente ricorso: a) i tre figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno collocazione prevalente presso la madre dal momento in cui quest'ultima trasferirà la propria residenza presso l'alloggio che le verrà assegnato dall e per il quale, Pt_2
come sopra già detto, ha già fatto richiesta;
b) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori di comune accordo per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro;
c) il Sig. si CP_1 impegna a provvedere a contribuire al mantenimento dei tre figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 150,00, rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
d) il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche di ogni tipo, incluse il corredo annuale quale lo zaino, i libri e altro materiale necessario, gite ed eventuali rette o doposcuola;
sportive, mediche non coperte dal SSN, ricreative, i regali per partecipazione a feste con compagni, a feste particolari, etc.) che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% e, comunque, secondo le regole del CNF;
e) dal momento in cui i ricorrenti cesseranno di convivere nella casa coniugale, il padre porterà con sé i figli e due pomeriggi a settimana, da comunicare alla madre almeno Per_1 Per_2 Per_3 due giorni prima, ed in difetto, saranno il martedì e il giovedì, dalle 17:30 e sino alle ore 21,30, dopo cena, avendo cura di far fare i compiti agli stessi;
f) a settimane alterne, il padre porterà con sé i figli da venerdì, ore 17:30 e sino alla domenica sera, ore 21,30;
g) nelle festività natalizie e di fine anno i tre figli staranno, ad anni alterni, un anno dal
24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro. h) a prescindere da quanto sopra, e previo accordo, i figli potranno pure trascorrere un periodo più lungo con entrambi i genitori se questi ultimi avranno la possibilità di portarli sulla neve o altrove per un viaggio di piacere;
i) per la giornata di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo i figli trascorreranno, ad anni alterni, dalle ore 10,00 della mattina alle ore 22,00 della sera, una festività con il padre e l'altra con la madre, fermo restando che, sempre previo accordo, i figli potranno trascorrere un periodo più lungo delle festività pasquali con uno o l'altro dei genitori ad anni alterni;
l) nelle vacanze estive i genitori si accorderanno entro il 30 giugno di ogni anno per far trascorre ai figli 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno di loro. In mancanza di accordo entro il 30 giugno di ciascun anno, il padre potrà portare con sé i figli dall'1 agosto al 15 agosto e di poi con l'altro genitore per altri 15 giorni consecutivi. Il giorno di ferragosto sarà trascorso dai figli ad anni alterni con ciascun genitore;
m) ciascun genitore, nel periodo estivo, potrà portare fuori dal domicilio ordinario i figli per vacanza sospendendo il diritto di visita dell'altro, previa comunicazione scritta all'altro; n) qualsiasi modifica ai patti sottoscritti, derivante da impedimento momentaneo da parte dei genitori, dovrà essere comunicata, non meno di 48 ore prima affinché gli stessi possano riorganizzare gli impegni personali e professionali;
o) il compleanno e l'onomastico dei bambini verrà festeggiato a pranzo con uno e a cena con l'altro dei genitori, alternandosi negli anni, e tutti i fratelli saranno presenti ai relativi festeggiamenti;
p) nei giorni del loro compleanno e onomastico, i genitori, a prescindere dalla disciplina regolamentata, si concedono il diritto di poterlo trascorrere coi figli;
nei giorni del compleanno dei nonni paterni e materni, degli zii, paterni e materni, i bambini rimarranno con la famiglia dei festeggiati a prescindere dai giorni previsti settimanalmente ma con gli stessi orari indicati in ricorso;
q) il giorno della festa della mamma i bimbi lo trascorreranno con la madre, mentre la festa del papà saranno insieme al padre;
p) le parti s'impegnano a dare esecuzione a quanto sottoscritto e condiviso sin dal deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale, restando inteso, ovviamente, che la disciplina anzidetta si considera subordinata alle esigenze della prole e a eventuali possibili accordi diversi che i genitori potranno assumere in relazione a questioni sopravvenute. Contatti con altri familiari/amici I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con essi legami affettivi importanti e significativi. Salute I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro;
nel caso di impegnativa malattia dei minori questi si tratterranno dove si trovano fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore, secondo accordi. Durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine della settimana o più, la madre/il padre si impegnano a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere brevemente i figli presso la propria abitazione nei giorni previsti per il reciproco contatto secondo orario da stabilirsi in giornata entro le ore 20:00, ovvero di raggiungerlo telefonicamente sempre entro le ore 20:00. Istruzione Ciascun genitore è tenuto a comunicare alla scuola gli eventuali cambiamenti riguardanti la situazione familiare del minore invitando la scuola ad inviare ad entrambi ogni comunicazione che riguardi la prole. Le parti stabiliscono che entrambi i genitori parteciperanno separatamente agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola in generale;
Ciascun genitore, nel caso in cui venga a conoscenza di notizie che riguardano i figli che possono essere sfuggite all'altro si impegna ad informarlo tempestivamente mediante e-mail/messaggio telefonico;
Le decisioni su un eventuale cambiamento di scuola o sulle future iscrizioni verranno assunte da entrambi i genitori concordemente nell'esclusivo interesse del minore. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori: in alternativa il padre e la madre, si impegnano ad avvertire l'altro genitore tempestivamente. Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e C.I. valida per l'espatrio. Spese legali compensate”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
04/06/2025. Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 24/09/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data 08/05/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1526 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STURNIOLO GOFFREDO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
08/05/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza erano nati tre figli: il 07/10/2013, il Per_1 Per_2
02/07/2015 e il 02/03/2018; Per_3 - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della prole;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del Sig. , che CP_1
continuerà ad abitarvi assieme ai tre figli ed alla Sig.ra fino a quando l Pt_1 Pt_2 non avrà assegnato a quest'ultima un alloggio, per il quale la stessa ha già fatto richiesta
(come comprovato dall'allegata documentazione) ed ove trasferirà la propria residenza e quella dei suddetti tre figli;
2) omologare il seguente piano genitoriale, che qui di seguito si trascrive e che viene allegato, sottoscritto dalle parti, al presente ricorso: a) i tre figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno collocazione prevalente presso la madre dal momento in cui quest'ultima trasferirà la propria residenza presso l'alloggio che le verrà assegnato dall e per il quale, Pt_2
come sopra già detto, ha già fatto richiesta;
b) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori di comune accordo per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro;
c) il Sig. si CP_1 impegna a provvedere a contribuire al mantenimento dei tre figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 150,00, rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
d) il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche di ogni tipo, incluse il corredo annuale quale lo zaino, i libri e altro materiale necessario, gite ed eventuali rette o doposcuola;
sportive, mediche non coperte dal SSN, ricreative, i regali per partecipazione a feste con compagni, a feste particolari, etc.) che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% e, comunque, secondo le regole del CNF;
e) dal momento in cui i ricorrenti cesseranno di convivere nella casa coniugale, il padre porterà con sé i figli e due pomeriggi a settimana, da comunicare alla madre almeno Per_1 Per_2 Per_3 due giorni prima, ed in difetto, saranno il martedì e il giovedì, dalle 17:30 e sino alle ore 21,30, dopo cena, avendo cura di far fare i compiti agli stessi;
f) a settimane alterne, il padre porterà con sé i figli da venerdì, ore 17:30 e sino alla domenica sera, ore 21,30;
g) nelle festività natalizie e di fine anno i tre figli staranno, ad anni alterni, un anno dal
24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro. h) a prescindere da quanto sopra, e previo accordo, i figli potranno pure trascorrere un periodo più lungo con entrambi i genitori se questi ultimi avranno la possibilità di portarli sulla neve o altrove per un viaggio di piacere;
i) per la giornata di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo i figli trascorreranno, ad anni alterni, dalle ore 10,00 della mattina alle ore 22,00 della sera, una festività con il padre e l'altra con la madre, fermo restando che, sempre previo accordo, i figli potranno trascorrere un periodo più lungo delle festività pasquali con uno o l'altro dei genitori ad anni alterni;
l) nelle vacanze estive i genitori si accorderanno entro il 30 giugno di ogni anno per far trascorre ai figli 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno di loro. In mancanza di accordo entro il 30 giugno di ciascun anno, il padre potrà portare con sé i figli dall'1 agosto al 15 agosto e di poi con l'altro genitore per altri 15 giorni consecutivi. Il giorno di ferragosto sarà trascorso dai figli ad anni alterni con ciascun genitore;
m) ciascun genitore, nel periodo estivo, potrà portare fuori dal domicilio ordinario i figli per vacanza sospendendo il diritto di visita dell'altro, previa comunicazione scritta all'altro; n) qualsiasi modifica ai patti sottoscritti, derivante da impedimento momentaneo da parte dei genitori, dovrà essere comunicata, non meno di 48 ore prima affinché gli stessi possano riorganizzare gli impegni personali e professionali;
o) il compleanno e l'onomastico dei bambini verrà festeggiato a pranzo con uno e a cena con l'altro dei genitori, alternandosi negli anni, e tutti i fratelli saranno presenti ai relativi festeggiamenti;
p) nei giorni del loro compleanno e onomastico, i genitori, a prescindere dalla disciplina regolamentata, si concedono il diritto di poterlo trascorrere coi figli;
nei giorni del compleanno dei nonni paterni e materni, degli zii, paterni e materni, i bambini rimarranno con la famiglia dei festeggiati a prescindere dai giorni previsti settimanalmente ma con gli stessi orari indicati in ricorso;
q) il giorno della festa della mamma i bimbi lo trascorreranno con la madre, mentre la festa del papà saranno insieme al padre;
p) le parti s'impegnano a dare esecuzione a quanto sottoscritto e condiviso sin dal deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale, restando inteso, ovviamente, che la disciplina anzidetta si considera subordinata alle esigenze della prole e a eventuali possibili accordi diversi che i genitori potranno assumere in relazione a questioni sopravvenute. Contatti con altri familiari/amici I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con essi legami affettivi importanti e significativi. Salute I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro;
nel caso di impegnativa malattia dei minori questi si tratterranno dove si trovano fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore, secondo accordi. Durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine della settimana o più, la madre/il padre si impegnano a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere brevemente i figli presso la propria abitazione nei giorni previsti per il reciproco contatto secondo orario da stabilirsi in giornata entro le ore 20:00, ovvero di raggiungerlo telefonicamente sempre entro le ore 20:00. Istruzione Ciascun genitore è tenuto a comunicare alla scuola gli eventuali cambiamenti riguardanti la situazione familiare del minore invitando la scuola ad inviare ad entrambi ogni comunicazione che riguardi la prole. Le parti stabiliscono che entrambi i genitori parteciperanno separatamente agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola in generale;
Ciascun genitore, nel caso in cui venga a conoscenza di notizie che riguardano i figli che possono essere sfuggite all'altro si impegna ad informarlo tempestivamente mediante e-mail/messaggio telefonico;
Le decisioni su un eventuale cambiamento di scuola o sulle future iscrizioni verranno assunte da entrambi i genitori concordemente nell'esclusivo interesse del minore. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori: in alternativa il padre e la madre, si impegnano ad avvertire l'altro genitore tempestivamente. Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e C.I. valida per l'espatrio. Spese legali compensate”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
04/06/2025. Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 24/09/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data 08/05/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.