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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/11/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n. 818/2025 R.G. lav. promossa da
, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Nicola Zampieri, Walter Parte_1
CE, IO IN e IO GA ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. ti Walter CE e IO GA per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al
30 giugno - indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI di parte ricorrente: come in atti.
1 Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 26.05.2025, il ricorrente ha esposto di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente di scuola secondaria, e di essere stato chiamato dal , a seguito della Controparte_1
stipulazione di contratti di docenza a tempo determinato, negli anni scolastici
2014/15, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023 e 2023/24
(doc. n. 1) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei predetti rapporti di lavoro.
Ha chiesto, pertanto, in applicazione della legge n. 228/2012, interpretata in senso conforme alla normativa europea, come precisata dalla Corte di Giustizia - dando atto di non essere stato adeguatamente informato del diritto di potere fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né di essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse - accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti, per gli anni dedotti, con conseguente condanna del al pagamento della somma di € 8.033,03 o CP_1
altra somma ritenuta di giustizia.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato CP_1
contumace.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, la causa viene decisa con la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
2 L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
(come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n.
14268/2022).
Tale principio è stato ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo risulta incompatibile con le CP_1
indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche
3 ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il costante insegnamento del Supremo Collegio è stato anche recentemente ribadito: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 -deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 11968/2025).
Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore assunto a tempo determinato sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando
4 le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal
CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360.
In questo modo si ottiene che il lavoratore matura 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti, con calcolo maggiore in base all'anzianità di servizio.
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come indicato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 e ribadito dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
La posizione di parte ricorrente
Il ricorrente ha svolto servizio e ha maturato negli anni oggetto di controversia i seguenti giorni di ferie, come da contratti allegati (doc. n. 1 fasc. ricorrente):
- a.s. 2014/2015, 201 giorni di servizio (dal 12.12.2014 al 30.6.2015), per 12 ore di lezioni settimanali, corrispondenti a 18,48 giorni di ferie maturati (di cui 2 di
5 festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 42,38 x 18,48 = euro
783,23;
- a.s. 2015/2016, 193 giorni di servizio (dal 15.12.2015 al 30.6.2016 per 4 ore di lezioni settimanali, dal 18.12.2015 al 30.6.2016 per 9 ore e dal 21.12.2015 al
30.6.2016 per 2 ore), corrispondenti a 17,82 giorni di ferie maturati (di cui 2 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 52,99 x 17,82 = euro
944,29;
- a.s. 2016/2017, 222 giorni di servizio (dal 3.11.2016 al 30.6.2017 per 10 ore si lezioni settimanali e dal 21.11.2016 al 30.6.2017 per 8 ore) corrispondenti a 20,20 giorni di ferie maturati (di cui 2 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 63,84 x 20,20 = euro 1.289,36;
- a.s. 2017/2018, 276 giorni di servizio (dal 26.9.2017 al 30.6.2018), per 14 ore settimanali di lezione, corrispondenti a 25,62 giorni di ferie maturati (di cui 3 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 50,04 x 25,62 = euro
1.282,23;
- a.s. 2018/2019, 256 giorni di servizio (dal 15.10.2018 al 30.6.2019) per 16 ore di lezione settimanali, corrispondenti a 22,98 giorni di ferie maturati (di cui 2 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 58,45 x 22,98 = euro
1.343,26;
- a.s. 2022/2023, 253 giorni di servizio (dal 12.9.2022 al 30.6.2023 per 10 ore settimanali di lezione e dal 10.10.2022 al 30.6.2023 per 4 ore) corrispondenti a
22,74 giorni di ferie maturati (di cui 2 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 51,13 x 22,74= euro 1.162,78 e
- a.s. 2023/2024, 291 giorni di servizio (dall'1.9.2023 al 30.6.2024 per 8 ore di lezioni settimanali e dal 13.9.2023 al 30.6.2024 per 4 ore) corrispondenti a 26,85 giorni di ferie maturati (di cui 3 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 45,73 x 26,85 = euro 1.227,87.
6 La contumacia del resistente non ha consentito la prova contraria di CP_1
quanto dedotto e documentato del ricorrente, né emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente sia stato espressamente invitato alla fruizione delle ferie con avviso della perdita dell'indennità sostitutiva in caso di mancanza di richiesta.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse (per un numero complessivo di giorni 154,69) per un importo complessivo lordo di €
8.033,03, sulla base dei calcoli indicati in ricorso e di cui alla tabella di pag. 22
(nonché doc. n. 16 fasc. ricorrente), che si richiamano e si ritengono corretti, sulla base del calcolo dello stipendio giornaliero e delle ore settimanali contrattuali.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il CP_1
resistente è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, come liquidate nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione da € 5.200,00 a €
26.000,00, omessa la fase istruttoria, con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1bis del DM 55/14), oltre spese vive relative al contributo unificato per € 118,50, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, nella contumacia del
[...]
, così dispone: Controparte_1
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennità per ferie non fruite per gli aa.ss.
2014/15, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023 e 2023/24, per complessivi 154,69 giorni per ferie e festività soppresse e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, della somma lorda di € 8.033,03, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il a rimborsare al ricorrente le Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi € 2.741,70 per compensi, oltre spese
7 generali 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di € 118,50, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 11/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n. 818/2025 R.G. lav. promossa da
, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Nicola Zampieri, Walter Parte_1
CE, IO IN e IO GA ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. ti Walter CE e IO GA per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al
30 giugno - indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI di parte ricorrente: come in atti.
1 Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 26.05.2025, il ricorrente ha esposto di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente di scuola secondaria, e di essere stato chiamato dal , a seguito della Controparte_1
stipulazione di contratti di docenza a tempo determinato, negli anni scolastici
2014/15, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023 e 2023/24
(doc. n. 1) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei predetti rapporti di lavoro.
Ha chiesto, pertanto, in applicazione della legge n. 228/2012, interpretata in senso conforme alla normativa europea, come precisata dalla Corte di Giustizia - dando atto di non essere stato adeguatamente informato del diritto di potere fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né di essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse - accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti, per gli anni dedotti, con conseguente condanna del al pagamento della somma di € 8.033,03 o CP_1
altra somma ritenuta di giustizia.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato CP_1
contumace.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, la causa viene decisa con la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
2 L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
(come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n.
14268/2022).
Tale principio è stato ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo risulta incompatibile con le CP_1
indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche
3 ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il costante insegnamento del Supremo Collegio è stato anche recentemente ribadito: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 -deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 11968/2025).
Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore assunto a tempo determinato sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando
4 le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal
CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360.
In questo modo si ottiene che il lavoratore matura 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti, con calcolo maggiore in base all'anzianità di servizio.
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come indicato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 e ribadito dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
La posizione di parte ricorrente
Il ricorrente ha svolto servizio e ha maturato negli anni oggetto di controversia i seguenti giorni di ferie, come da contratti allegati (doc. n. 1 fasc. ricorrente):
- a.s. 2014/2015, 201 giorni di servizio (dal 12.12.2014 al 30.6.2015), per 12 ore di lezioni settimanali, corrispondenti a 18,48 giorni di ferie maturati (di cui 2 di
5 festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 42,38 x 18,48 = euro
783,23;
- a.s. 2015/2016, 193 giorni di servizio (dal 15.12.2015 al 30.6.2016 per 4 ore di lezioni settimanali, dal 18.12.2015 al 30.6.2016 per 9 ore e dal 21.12.2015 al
30.6.2016 per 2 ore), corrispondenti a 17,82 giorni di ferie maturati (di cui 2 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 52,99 x 17,82 = euro
944,29;
- a.s. 2016/2017, 222 giorni di servizio (dal 3.11.2016 al 30.6.2017 per 10 ore si lezioni settimanali e dal 21.11.2016 al 30.6.2017 per 8 ore) corrispondenti a 20,20 giorni di ferie maturati (di cui 2 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 63,84 x 20,20 = euro 1.289,36;
- a.s. 2017/2018, 276 giorni di servizio (dal 26.9.2017 al 30.6.2018), per 14 ore settimanali di lezione, corrispondenti a 25,62 giorni di ferie maturati (di cui 3 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 50,04 x 25,62 = euro
1.282,23;
- a.s. 2018/2019, 256 giorni di servizio (dal 15.10.2018 al 30.6.2019) per 16 ore di lezione settimanali, corrispondenti a 22,98 giorni di ferie maturati (di cui 2 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 58,45 x 22,98 = euro
1.343,26;
- a.s. 2022/2023, 253 giorni di servizio (dal 12.9.2022 al 30.6.2023 per 10 ore settimanali di lezione e dal 10.10.2022 al 30.6.2023 per 4 ore) corrispondenti a
22,74 giorni di ferie maturati (di cui 2 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 51,13 x 22,74= euro 1.162,78 e
- a.s. 2023/2024, 291 giorni di servizio (dall'1.9.2023 al 30.6.2024 per 8 ore di lezioni settimanali e dal 13.9.2023 al 30.6.2024 per 4 ore) corrispondenti a 26,85 giorni di ferie maturati (di cui 3 di festività soppresse), con indennità spettante pari a euro 45,73 x 26,85 = euro 1.227,87.
6 La contumacia del resistente non ha consentito la prova contraria di CP_1
quanto dedotto e documentato del ricorrente, né emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente sia stato espressamente invitato alla fruizione delle ferie con avviso della perdita dell'indennità sostitutiva in caso di mancanza di richiesta.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse (per un numero complessivo di giorni 154,69) per un importo complessivo lordo di €
8.033,03, sulla base dei calcoli indicati in ricorso e di cui alla tabella di pag. 22
(nonché doc. n. 16 fasc. ricorrente), che si richiamano e si ritengono corretti, sulla base del calcolo dello stipendio giornaliero e delle ore settimanali contrattuali.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il CP_1
resistente è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, come liquidate nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione da € 5.200,00 a €
26.000,00, omessa la fase istruttoria, con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1bis del DM 55/14), oltre spese vive relative al contributo unificato per € 118,50, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, nella contumacia del
[...]
, così dispone: Controparte_1
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennità per ferie non fruite per gli aa.ss.
2014/15, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023 e 2023/24, per complessivi 154,69 giorni per ferie e festività soppresse e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, della somma lorda di € 8.033,03, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il a rimborsare al ricorrente le Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi € 2.741,70 per compensi, oltre spese
7 generali 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di € 118,50, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 11/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
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