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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/11/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2212/2022 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MM MA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GL AN (C.F. ); C.F._3
APPELLATTA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
06.11.2025
N. 2212/2022 ART. 281 ROC. CIV. 1 | P A G . CP_3 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 3651/2021, depositata in data 18.10.2021, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha accolto la domanda attorea volta all'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, dichiarando non dovute le somme di cui alle cartelle di pagamento n. 07120130049247346 e
071201500581805317 per intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese di lite. In detta sede, l'appellante ha impugnato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, ritenendo che il Giudice di Pace non avesse correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e chiedendo la condanna alle spese dell' per entrambi i gradi di Controparte_4 giudizio.
3.1. L' si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello adducendo la Controparte_5 piena legittimità della statuizione in merito.
3.2. La sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e con ordinanza Controparte_2 del 20.09.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. L'appello deve essere dichiarato inammissibile per quanto di seguito in motivazione.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice, come evidenziato con ordinanza del 20.09.2022, rilevava il mancato rinvenimento in atti della procura alle liti dell'appellante, invitando la predetta al relativo deposito nel termine perentorio del 09.03.2023.
In punto di diritto, vale richiamare l'art. 125, comma II, c.p.c. in base al quale “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”, con la precisazione che è consentito il rilascio anche posteriore della notifica purché anteriore alla costituzione in giudizio.
Ancora, pur volendo considerare il vizio dedotto quale difetto di rappresentaza, l'art. 182 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis ed anteriore alla modifica del d. lgs. 149/2022, dispone che
“quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero n vizio che determina la nullità
N. 2212/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
All'esito della concessione del termine perentorio per il deposito della procura non presente, che costituisce un vero e proprio dovere da parte del Giudice come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29.10.2020, n. 23958), il Giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida nel solo caso in cui la parte non abbia ottemperato nei termini (cfr. Cass., Sez. Un., n. 28337 del 22.12.2011; Cass. n. 11359 del 22.05.2014).
Nel caso in esame, parte appellante è stata del tutto inerte, non depositando in atti la procura, come richiesto dal Giudice, a seguito di rilievo ex officio, e ciò impedisce, infatti, alla controparte e al
Giudice di verificare la valida costituzione in giudizio della stessa. Più dettagliatamente, come già rilevato dal Tribunale nel verbale di udienza del 23.03.2023, parte appellante non ha provveduto a depositare la procura alle liti nel termine assegnato dal Giudice del 09.03.2023, con conseguente preclusione dell'effetto sanante ex art. 182 c.p.c. stante la perentorietà del termine assegnato.
In mancanza della procura alle liti rilasciata da parte appellante, l'appello è inammissibile, risultando del tutto invalida la costituzione in sede d'appello e non essendosi, di conseguenza, validamente instaurato il rapporto processuale.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia, all'attività concretamente esercitata rapportata anche al tenore delle difese svolte.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà
N. 2212/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3651/2021, così provvede: Parte_1
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_6
, in persona del procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano
[...] in € 662,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 2212/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2212/2022 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MM MA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GL AN (C.F. ); C.F._3
APPELLATTA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
06.11.2025
N. 2212/2022 ART. 281 ROC. CIV. 1 | P A G . CP_3 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 3651/2021, depositata in data 18.10.2021, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha accolto la domanda attorea volta all'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, dichiarando non dovute le somme di cui alle cartelle di pagamento n. 07120130049247346 e
071201500581805317 per intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese di lite. In detta sede, l'appellante ha impugnato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, ritenendo che il Giudice di Pace non avesse correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e chiedendo la condanna alle spese dell' per entrambi i gradi di Controparte_4 giudizio.
3.1. L' si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello adducendo la Controparte_5 piena legittimità della statuizione in merito.
3.2. La sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e con ordinanza Controparte_2 del 20.09.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. L'appello deve essere dichiarato inammissibile per quanto di seguito in motivazione.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice, come evidenziato con ordinanza del 20.09.2022, rilevava il mancato rinvenimento in atti della procura alle liti dell'appellante, invitando la predetta al relativo deposito nel termine perentorio del 09.03.2023.
In punto di diritto, vale richiamare l'art. 125, comma II, c.p.c. in base al quale “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”, con la precisazione che è consentito il rilascio anche posteriore della notifica purché anteriore alla costituzione in giudizio.
Ancora, pur volendo considerare il vizio dedotto quale difetto di rappresentaza, l'art. 182 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis ed anteriore alla modifica del d. lgs. 149/2022, dispone che
“quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero n vizio che determina la nullità
N. 2212/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
All'esito della concessione del termine perentorio per il deposito della procura non presente, che costituisce un vero e proprio dovere da parte del Giudice come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29.10.2020, n. 23958), il Giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida nel solo caso in cui la parte non abbia ottemperato nei termini (cfr. Cass., Sez. Un., n. 28337 del 22.12.2011; Cass. n. 11359 del 22.05.2014).
Nel caso in esame, parte appellante è stata del tutto inerte, non depositando in atti la procura, come richiesto dal Giudice, a seguito di rilievo ex officio, e ciò impedisce, infatti, alla controparte e al
Giudice di verificare la valida costituzione in giudizio della stessa. Più dettagliatamente, come già rilevato dal Tribunale nel verbale di udienza del 23.03.2023, parte appellante non ha provveduto a depositare la procura alle liti nel termine assegnato dal Giudice del 09.03.2023, con conseguente preclusione dell'effetto sanante ex art. 182 c.p.c. stante la perentorietà del termine assegnato.
In mancanza della procura alle liti rilasciata da parte appellante, l'appello è inammissibile, risultando del tutto invalida la costituzione in sede d'appello e non essendosi, di conseguenza, validamente instaurato il rapporto processuale.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia, all'attività concretamente esercitata rapportata anche al tenore delle difese svolte.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà
N. 2212/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3651/2021, così provvede: Parte_1
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_6
, in persona del procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano
[...] in € 662,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 2212/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G .