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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 686/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 686/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Monica Fara, presso il cui studio in Siena
Viale Vittorio Veneto n. 25, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
contro
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. CA CI, presso il cui studio in SI (SI), loc. Salceto n. 91, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI N. 686/2025 R.G. 2 / 5
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 12.11.2025, per , l'Avv. Monica Fara e per , l'Avv. Parte_1 CP_1
CA CI concludevano chiedendo modificare le condizioni di divorzio per come di seguito riportato:
“A. le parti stabiliscono di confermare l'affidamento esclusivo alla madre del figlio RE con collocamento prevalente presso la madre;
PE_1
B. il sig. continuerà a versare in favore della moglie a titolo di contributo al CP_1
PE mantenimento del figlio la somma di 190,00 mensili come già stabilito dal
Tribunale del Marocco da corrispondere entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre rivalutazione monetaria e Istat, le spese straordinarie, previo accordo tra le parti, verranno corrisposte nella misura del 50 % da ciascun genitore;
C. in ordine al diritto di visita le parti stabiliscono che il padre terrà con sé il figlio PE
almeno 6 notti al mese, di cui due a fine settimana alterni dal sabato mattina alle
8:30 fino alla domenica sera alle 18:30, gli altri 4 pernottamenti verranno comunicati dal padre alla sig.ra in base ai turni di lavoro dello stesso, con possibilità Parte_1 di aggiungere un pernottamento anche nei fine settimana già di sua spettanza nei giorni di venerdì o di domenica;
PE D. nel periodo natalizio e pasquale i genitori terranno con sé il figlio per il periodo di una settimana ciascuno a Natale e di 4 giorni ciascuno a Pasqua suddividendosi il giorno di Pasqua e di Pasquetta affinché il bambino passi una festività con l'uno e l'altra con l'altro genitore rispettando l'alternanza, con inizio da parte della madre sig.ra che terrà con sé il RE nelle festività natalizie Parte_1
2025 per una settimana comprendendo i giorni del 24, 25 e 26 Dicembre e il sig. per l'ultimo dell'anno del 2025 anch'egli per una settimana comprendendo i CP_1 giorni del 31 Dicembre e 1 Gennaio proseguendo poi con l'alternanza stabilita per le successive festività. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con i genitori un periodo continuativo di 3 settimane ciascuno nel periodo luglio- agosto da concordare preventivamente entro il mese di giugno di ogni anno, rispettando di anno in anno l'alternanza tra luglio e agosto sempre in considerazione delle esigenze di lavoro di entrambi;
N. 686/2025 R.G. 3 / 5
nell'ulteriore periodo di vacanze scolastiche estive il padre corrisponderà PE economicamente il 50 % di quanto necessario affinché vada al campo estivo o in altra attività di intrattenimento sempre che i genitori non possano occuparsene personalmente o con persone di fiducia di entrambi i genitori.
E. Le parti concordano la compensazione integrale delle spese di lite del presente procedimento”.
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 8.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2024 dinanzi al Tribunale di Siena
[...]
esponeva che aveva contratto matrimonio con in Parte_1 CP_1
Marocco il 22.3.2012 e che dal matrimonio era nato il [...] in [...] il figlio che l'autorità giudiziaria del Marocco aveva pronunciato il divorzio PE_1 in data 15.2.2022, regolarmente trascritto in Italia;
evidenziava che - per quel che interessa in questa sede - la sentenza di divorzio prevedeva l'affidamento esclusivo del PE figlio alla madre, un contributo di € 180,00 circa mensili per il mantenimento del PE figlio a favore della madre ed a carico del padre ed il versamento a titolo di mantenimento della moglie di € 10.800,00 circa, depositati presso il Tribunale del
Marocco, nonché, in ordine al diritto di visita, che il padre tenesse il bambino tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 18 e per i periodi di vacanza invernale, per le festività nonché nel periodo estivo in uguale misura rispetto alla madre;
evidenziava che il PE RE era affetto da sindrome ADHD con deficit di attenzione, il che comportava necessariamente che dovesse essere seguito da un punto di vista scolastico, anche nei compiti a casa, dalla madre, nonché un ridotto bisogno di sonno e difficoltà ad addormentarsi;
lamentava che il era inadempiente a tale provvedimento, poiché CP_1 non teneva il bambino nei periodi previsti, non se ne occupava dal punto di vista medico sanitario e non aveva mai corrisposto regolarmente il 50% delle spese straordinarie;
concludeva chiedendo l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio PE RE , esteso alla materia sanitaria e scolastica, la conferma del mantenimento di
€ 190,00 al mese e la regolamentazione del diritto di visita nel rispetto del principio N. 686/2025 R.G. 4 / 5
dell'alternanza nonché la possibilità di mandare il RE in Marocco durante le vacanze estive.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva sosteneva di essersi occupato del RE, compatibilmente con CP_1
i propri impegni lavorativi, ribadiva i propri dubbi sulla somministrazione di farmaci e sui viaggi in Marocco, contestava di non avere contribuito al mantenimento del RE;
concludeva chiedendo di respingere il ricorso.
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 473-bis.17 c.p.c.; all'udienza di prima comparazione del 16.9.2025, espletati gli incombenti preliminari, il Giudice, dopo aver ascoltato le parti, tentava la conciliazione verificando la possibilità di stabilire dei giorni fissi in cui il RE potesse stare con il padre, essendosi quest'ultimo dichiarato disponibile ad integrare la frequenza, compatibilmente con i propri turni di lavoro, che erano variabili e venivano comunicati nell'immediatezza; a seguito di rinvio dell'udienza, nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 12.11.2025 le parti raggiungevano un accordo e precisavano conclusioni congiunte, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti e , nel corso del procedimento, Parte_1 CP_1 originariamente di natura contenziosa, hanno raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente richiesto di pronunciare la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
Preliminarmente, venendo in considerazione una causa di modifica di condizioni divorzio tra due cittadini stranieri, sposati in Marocco ed entrambi cittadini marocchini, si deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 (c.d. regolamento
Bruxelles II-ter), il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez.
III, 29 novembre 2007, n. 68, seppure con riferimento alla versione previgente, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il N. 686/2025 R.G. 5 / 5
territorio di uno degli Stati membri;
in questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano in quanto Giudice nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale delle parti se uno di essi vi risiede ancora”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. CE 1111/2019 cit., posto che le parti hanno convissuto in Italia a
SI e sono ancora ivi residenti.
Quanto invece alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento
CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”.
In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana.
Nel merito, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, in quanto la modifica delle condizioni previste supra, per come concordata in corso di causa, appare legittima, rispettosa dei principi di ordine pubblico morale e familiare, nonché conforme all'interesse del figlio RE.
L'intervenuto accordo tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, per come concordato dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni del divorzio tra e Parte_1 CP_1 siano modificate per come indicato nelle condizioni concordate, supra
[...] riportate;
spese compensate;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 686/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Monica Fara, presso il cui studio in Siena
Viale Vittorio Veneto n. 25, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
contro
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. CA CI, presso il cui studio in SI (SI), loc. Salceto n. 91, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI N. 686/2025 R.G. 2 / 5
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 12.11.2025, per , l'Avv. Monica Fara e per , l'Avv. Parte_1 CP_1
CA CI concludevano chiedendo modificare le condizioni di divorzio per come di seguito riportato:
“A. le parti stabiliscono di confermare l'affidamento esclusivo alla madre del figlio RE con collocamento prevalente presso la madre;
PE_1
B. il sig. continuerà a versare in favore della moglie a titolo di contributo al CP_1
PE mantenimento del figlio la somma di 190,00 mensili come già stabilito dal
Tribunale del Marocco da corrispondere entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre rivalutazione monetaria e Istat, le spese straordinarie, previo accordo tra le parti, verranno corrisposte nella misura del 50 % da ciascun genitore;
C. in ordine al diritto di visita le parti stabiliscono che il padre terrà con sé il figlio PE
almeno 6 notti al mese, di cui due a fine settimana alterni dal sabato mattina alle
8:30 fino alla domenica sera alle 18:30, gli altri 4 pernottamenti verranno comunicati dal padre alla sig.ra in base ai turni di lavoro dello stesso, con possibilità Parte_1 di aggiungere un pernottamento anche nei fine settimana già di sua spettanza nei giorni di venerdì o di domenica;
PE D. nel periodo natalizio e pasquale i genitori terranno con sé il figlio per il periodo di una settimana ciascuno a Natale e di 4 giorni ciascuno a Pasqua suddividendosi il giorno di Pasqua e di Pasquetta affinché il bambino passi una festività con l'uno e l'altra con l'altro genitore rispettando l'alternanza, con inizio da parte della madre sig.ra che terrà con sé il RE nelle festività natalizie Parte_1
2025 per una settimana comprendendo i giorni del 24, 25 e 26 Dicembre e il sig. per l'ultimo dell'anno del 2025 anch'egli per una settimana comprendendo i CP_1 giorni del 31 Dicembre e 1 Gennaio proseguendo poi con l'alternanza stabilita per le successive festività. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con i genitori un periodo continuativo di 3 settimane ciascuno nel periodo luglio- agosto da concordare preventivamente entro il mese di giugno di ogni anno, rispettando di anno in anno l'alternanza tra luglio e agosto sempre in considerazione delle esigenze di lavoro di entrambi;
N. 686/2025 R.G. 3 / 5
nell'ulteriore periodo di vacanze scolastiche estive il padre corrisponderà PE economicamente il 50 % di quanto necessario affinché vada al campo estivo o in altra attività di intrattenimento sempre che i genitori non possano occuparsene personalmente o con persone di fiducia di entrambi i genitori.
E. Le parti concordano la compensazione integrale delle spese di lite del presente procedimento”.
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 8.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2024 dinanzi al Tribunale di Siena
[...]
esponeva che aveva contratto matrimonio con in Parte_1 CP_1
Marocco il 22.3.2012 e che dal matrimonio era nato il [...] in [...] il figlio che l'autorità giudiziaria del Marocco aveva pronunciato il divorzio PE_1 in data 15.2.2022, regolarmente trascritto in Italia;
evidenziava che - per quel che interessa in questa sede - la sentenza di divorzio prevedeva l'affidamento esclusivo del PE figlio alla madre, un contributo di € 180,00 circa mensili per il mantenimento del PE figlio a favore della madre ed a carico del padre ed il versamento a titolo di mantenimento della moglie di € 10.800,00 circa, depositati presso il Tribunale del
Marocco, nonché, in ordine al diritto di visita, che il padre tenesse il bambino tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 18 e per i periodi di vacanza invernale, per le festività nonché nel periodo estivo in uguale misura rispetto alla madre;
evidenziava che il PE RE era affetto da sindrome ADHD con deficit di attenzione, il che comportava necessariamente che dovesse essere seguito da un punto di vista scolastico, anche nei compiti a casa, dalla madre, nonché un ridotto bisogno di sonno e difficoltà ad addormentarsi;
lamentava che il era inadempiente a tale provvedimento, poiché CP_1 non teneva il bambino nei periodi previsti, non se ne occupava dal punto di vista medico sanitario e non aveva mai corrisposto regolarmente il 50% delle spese straordinarie;
concludeva chiedendo l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio PE RE , esteso alla materia sanitaria e scolastica, la conferma del mantenimento di
€ 190,00 al mese e la regolamentazione del diritto di visita nel rispetto del principio N. 686/2025 R.G. 4 / 5
dell'alternanza nonché la possibilità di mandare il RE in Marocco durante le vacanze estive.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva sosteneva di essersi occupato del RE, compatibilmente con CP_1
i propri impegni lavorativi, ribadiva i propri dubbi sulla somministrazione di farmaci e sui viaggi in Marocco, contestava di non avere contribuito al mantenimento del RE;
concludeva chiedendo di respingere il ricorso.
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 473-bis.17 c.p.c.; all'udienza di prima comparazione del 16.9.2025, espletati gli incombenti preliminari, il Giudice, dopo aver ascoltato le parti, tentava la conciliazione verificando la possibilità di stabilire dei giorni fissi in cui il RE potesse stare con il padre, essendosi quest'ultimo dichiarato disponibile ad integrare la frequenza, compatibilmente con i propri turni di lavoro, che erano variabili e venivano comunicati nell'immediatezza; a seguito di rinvio dell'udienza, nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 12.11.2025 le parti raggiungevano un accordo e precisavano conclusioni congiunte, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti e , nel corso del procedimento, Parte_1 CP_1 originariamente di natura contenziosa, hanno raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente richiesto di pronunciare la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
Preliminarmente, venendo in considerazione una causa di modifica di condizioni divorzio tra due cittadini stranieri, sposati in Marocco ed entrambi cittadini marocchini, si deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 (c.d. regolamento
Bruxelles II-ter), il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez.
III, 29 novembre 2007, n. 68, seppure con riferimento alla versione previgente, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il N. 686/2025 R.G. 5 / 5
territorio di uno degli Stati membri;
in questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano in quanto Giudice nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale delle parti se uno di essi vi risiede ancora”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. CE 1111/2019 cit., posto che le parti hanno convissuto in Italia a
SI e sono ancora ivi residenti.
Quanto invece alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento
CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”.
In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana.
Nel merito, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, in quanto la modifica delle condizioni previste supra, per come concordata in corso di causa, appare legittima, rispettosa dei principi di ordine pubblico morale e familiare, nonché conforme all'interesse del figlio RE.
L'intervenuto accordo tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, per come concordato dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni del divorzio tra e Parte_1 CP_1 siano modificate per come indicato nelle condizioni concordate, supra
[...] riportate;
spese compensate;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini