Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
ANGELA DI GIROLAMO Presidente
MARIANGELA MASTRO Giudice relatore
LUCA BORDIN Giudice
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2025 promossa da
Parte_1 C.F._1 rappresentat e difes, giusta procura in atti, dall'avv. GERSAN PERSIA,
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROSANNA DE ANTONIIS,
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2025, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale di ratificare la modifica alle condizioni di divorzio, alle seguenti
[...] condizioni:
<1) La figlia minore sarà affidata – in regime di affido condiviso – ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente della medesima presso la madre (nella casa ubicata in
Teramo, Via Don Primo Mazzolari, n. 20, di proprietà di con il quale madre e figlia Persona_2 già convivono da tempo). La figlia maggiorenne abiterà nella casa del padre Persona_3
(con il quale già convive da tempo), da quest'ultimo goduta in locazione, in Castel Castagna. Teramo,
Via del Mulino Vecchio, n. 2.
1
, confermandosi quanto era già stato concordato in sede separativa e in sede divorzile.
[...]
3) provvederà in via diretta, integrale ed esclusiva al mantenimento della Controparte_1 figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) Persona_3 Parte_1 provvederà in via diretta, integrale ed esclusiva al mantenimento della figlia minore Per_1
è percettore dell'assegno unico e universale per entrambe le figlie e,
[...] Controparte_1 con decorrenza dalla data di deposito del “ricorso su domanda congiunta ex 473 bis.51, u. c., c.p.c. per la modifica delle condizioni del divorzio”, verserà a la metà dell'importo monetario di Parte_1 detto assegno unico, come determinato annualmente dall' Controparte_2
. Attualmente, l'” assegno unico e universale per i figli a carico” erogato a
[...] CP_1
è ammontante ad E 280,00 (importo suscettivo di variazione e/o aggiornamento annuale per
[...] disposizione dell' ): pertanto, con la decorrenza sopra Controparte_2 stabilita, verserà a il 50% di detta somma, pari ad E 140,00. La Controparte_1 Pt_1 Parte_1 sopra specificata somma di E 140,00 (e la diversa somma che risulterà in futuro per effetto della variazione e/o aggiornamento dell'assegno unico e universale per i figli stabilita annualmente dall' ) dovrà essere somministrata, in via anticipata, a Controparte_3
entro il giorno 25 di ogni mese e mediante accredito su carta postpay evolution n. 5333 Parte_1
1710 5510 9470 – cod. iban IT 91 X0760 105138 262051 762070.
4 ) E' posto a carico di entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie sostenute per le figlie ( tanto per quanto per ) nella misura monetaria del Persona_3 Persona_1
50% in capo a ciascuno di essi, con applicazione del “ Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché nei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori del matrimonio ” approvato e sottoscritto in
Teramo in data 05.12.2018 dal Presidente del Tribunale di Teramo, dal Presidente della Sezione Civile dello stesso Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
5) IL diritto di visita/frequentazione spettante ai due genitori, con rifermento alla figlia minore sarà esercitato secondo le modalità appresso specificate: a ) trascorrerà Persona_1 Per_1 alternativamente con l'uno o con l'altro genitore i giorni di sabato e di domenica ( dalle ore 09:00 di sabato e sarà riconsegnata alle ore 21:00 di domenica ), compatibilmente coni suoi impegni scolastici e con l'obbligo per il genitore che terrà la minore stessa di collaborare con essa ai fini dello svolgimento dei compiti scolastici;
b ) nel corso di ciascuna settimana, con la regola dell'alternanza, ciascun genitore potrà tenere con sé la minore il pomeriggio di giovedì dalle ore 15:00 e sino alle ore 21:00, collaborando con la stessa ai fini dell'assolvimento degli impegni scolastici;
c ) durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé la minore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d ) nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con l'un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
e ) nel periodo delle vacanze estive ( mesi di luglio e di agosto ) la minore trascorrerà insieme con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
f ) per le altre festività e per il
2 giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
g )sono, comunque, salvi i diversi accordi raggiunti, di volta in volta, dai genitori, nel rispetto delle esigenze e degli impegni, scolastici e/o ludici e/o di altra natura della minore. 6) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore stessa saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. 7) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. 8) Ciascuno dei genitori sarà obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
9) e dichiarano di aver già regolamentato ogni Parte_1 Controparte_1 aspetto di carattere economico-patrimoniale prima della presentazione del presente ricorso e quindi di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, avendo provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica. 10) e infine, si danno reciproca e Parte_1 Controparte_1 preventiva autorizzazione al rilascio da parte delle competenti Autorità Amministrative di validi documenti anche per l'espatrio ed all'iscrizione su ciascuno di essi della figlia minore, ove necessario
>>. B) compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
***
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse dei minori e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 167/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 26/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariangela Mastro Angela Di Girolamo
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