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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 10.12.2025, il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi, nella causa n. r.g. 4178/2024, osservato che all'udienza del 18.11.2025 parte appellante è stata autorizzata al deposito della documentazione sopravvenuta indicata in udienza ed è stato disposto il differimento della discussione della causa, con sostituzione dell'udienza allo scopo con lo scambio di note scritte;
viste le note scritte rispettivamente depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato del
09.12.2025, pronuncia la sentenza che segue ex art 127 ter u.c. c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 4178/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SORPRESA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GALICE ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto d'appello introduttivo.
Per parte appellata
Come da note conclusive in data 26.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto appello avanti a questo Tribunale avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Verona n. 1805/2023, pubblicata il 17/01/2024 n. cron. 677/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da sono stati annullati tutti i verbali da lui opposti. Controparte_1
A sostegno del gravame l' nell'invocare la fede privilegiata del verbale di Parte_2
pagina 2 di 9 contestazione delle violazioni e rilevando che il aveva fondato l'opposizione unicamente su CP_1
motivi di natura tecnico giuridica, ha censurato la sentenza di primo grado laddove il giudice aveva ritenuto che lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità – “modello TCS – Traffic control
System – matricola n. 535211214_Torri” approvato dal Controparte_2
con decreto n. 378 del 9.9.2021 – non fosse conforme al dettato normativo in quanto non omologato e che l'art. 142 co 6 C.d.S. richiedesse necessariamente l'omologazione ai fini della prova delle violazioni.
Dopo aver richiamato le difese svolte nel primo grado di giudizio, parte appellante articolava i motivi d'appello di cui si dirà di seguito.
Con il primo, il contestava la Violazione dell'art. 142, comma 6, del Parte_1
C.d.S. e dell'art. 192, comma 2 e 3, del DPR 495/1992; Difetto e/o carenza di motivazione e mancata valutazione del contenuto del D.M. n. 378/2021, lamentando come il giudice di prime cure non avesse esplicitato le ragioni in forza delle quali aveva ritenuto che il decreto del MIT n. 378/2021, non potesse costituire anche effettiva omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità.
Sosteneva infatti l'appellante che il decreto, entrando nel merito delle caratteristiche tecniche e funzionali del macchinario con il quale erano state accertate le contestate violazioni, ne comprovasse anche l'avvenuta omologazione e che le contestate infrazioni dovessero, pertanto, essere integralmente confermate.
Con il secondo motivo contestava poi l'appellante la Violazione di legge per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e 201, comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1, 2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art.
1 del Decreto del MIT n. 282/2017, ai sensi degli artt.12 e 15 delle Preleggi.
Richiamando il tenore delle dette disposizioni normative e la loro successione nel tempo, assumeva l'appellante che da esse emergesse l'assoluta equivalenza fra le procedure di omologazione e di approvazione e che il D.M. 378/21 attestasse l'idoneità dell'autovelox ai fini dell'accertamento del superamento di limiti di velocità e della prova legale dell'infrazione contestata.
Con il terzo motivo, contestava, infine, la Violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.; Difetto e/o carenza di motivazione sulla fede privilegiata dei verbali impugnati e mancata valutazione del loro contenuto, assumendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistente l'intervenuta omologazione già sulla base dell'attestazione contenuta nel verbale di contestazione delle infrazioni.
Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata e la conferma dei verbali impugnati, con determinazione delle sanzioni nel massimo edittale o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando integralmente la fondatezza dei Controparte_1
pagina 3 di 9 motivi d'appello e chiedendone in rigetto.
Depositate le note conclusive e ulteriore integrazione documentale, la causa, all'esito di discussione con modalità cartolare ex art. 127 ter u.c. c.p.c., viene qui in decisione.
Ragioni di ordine logico inducono a prendere innanzitutto in esame il terzo motivo d'appello, con il quale il ha lamentato il difetto e/o carenza di motivazione sulla fede Parte_1
privilegiata dei verbali e la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, del loro contenuto.
Il motivo, per quanto si dirà di seguito, non può trovare accoglimento.
Va invero osservato come nei verbali d'accertamento di cui si discute sia riportata, nella descrizione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità, la dicitura “Omologazione
[...]
n. 378 del 09/09/2021”, sicché l'utilizzo del termine omologazione deve Controparte_2
necessariamente essere letto in correlazione con il provvedimento che l'avrebbe attribuita, parimenti richiamato, ossia, appunto, con il detto decreto ministeriale.
In quest'ottica, considerato che emerge documentalmente che il menzionato decreto ministeriale riporta la dicitura 'approvazione' e non 'omologazione' (v: doc. 18 fascicolo di primo grado di parte appellante) l'utilizzo, nel verbale, del vocabolo omologazione, si sostanzia a ben vedere in una interpretazione del contenuto del decreto tesa ad assimilare l'approvazione all'omologazione, peraltro in coerenza con la posizione assunta dall'amministrazione e con l'indicazione contenuta nel libretto di dotazione dello strumento (v. doc. 20 fascicolo di primo grado di parte appellante, ove il dispositivo viene prima dichiarato approvato dal con il Controparte_3
decreto n. 378 del 09/09/2021 e subito di seguito il medesimo decreto viene menzionato quale omologazione).
Non può dunque ritenersi che l'utilizzo del termine possa assumere valore di prova privilegiata in punto intervenuta omologazione.
Deve parimenti escludersi che ai verbali d'accertamento di che trattasi possa essere attribuita fede privilegiata in ordine alla sussistenza delle violazioni, essendo contestata proprio l'idoneità a fini probatori dello strumento utilizzato per la rilevazione. Ed invero, mentre può dirsi coperta da fede privilegiata l'indicazione del dato numerico mostrato dal macchinario come attestato dall'agente verbalizzante, l'idoneità di tale dato a costituire presupposto per l'irrogazione della sanzione è comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge ai fini del riconoscimento del valore probatorio del dato rilevato. Requisiti appunto contestati dall'appellato.
Merita peraltro osservare come il nel ricorso introduttivo dell'opposizione avanti al giudice di CP_1
Pace, abbia anche rappresentato la sussistenza di anomalie nelle rilevazioni, i cui esiti, in ogni caso, non possono dirsi incontestati.
pagina 4 di 9 Può quindi procedersi alla disamina degli ulteriori motivi d'appello.
Deve innanzitutto essere disatteso il motivo di gravame con il quale è stata censurata la pronuncia del giudice di prime cure per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e 201, comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1, 2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art. 1 del Decreto del MIT n. 282/2017 ed è stata sostenuta la tesi dell'equivalenza della procedura di omologazione e di quella di approvazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e rilevamento automatico delle violazioni alle norme della circolazione.
A tal proposito deve essere qui ribadito l'orientamento recentemente consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che, con reiterate ed anche recentissime pronunce, ha escluso l'equipollenza sul piano giuridico della approvazione alla “omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992) di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. civ., 14/05/2025, n. 12924; Cass. civ. 26/05/2025 n.
13996; Cass. civ. 06/12/2025, n. 31876).
Va in particolare richiamata l'articolata motivazione contenuta nella sentenza n. 10505 del 18/4/2024 della Corte di Cassazione che ha puntualmente vagliato la questione.
Partendo dal presupposto che l'art. 142 comma 6 C.d.S. considera espressamente quali fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, ha osservato la Corte come l'esegesi dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. delinei “distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione”, ritenendo che già la disamina della disposizione normativa consenta di evincere “che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità”.
Ha dunque evidenziato la Cassazione che la “omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
Argomentazioni anche recentemente ribadite dalla Suprema Corte (v: Cass. civ. 01/10/2025, n. 26521), che, dopo aver richiamato il tenore letterale dell'art. 142 co 6 C.d.S. quanto alla necessità di omologazione delle apparecchiature a fini probatori, con riferimento all'art. 192 del regolamento di pagina 5 di 9 esecuzione del C.d.S., ha rimarcato come esso contempli distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.... Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per
i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
Ha inoltre puntualizzato la Cassazione che l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali
è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione" non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
"debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
pagina 6 di 9 La Corte ha inoltre affermato (v: Cass. civ. 01/10/2025, n. 26521 cit.), con argomentazione di rilievo anche in questa sede, che “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.
Tanto è stato espressamente affermato dalla Cassazione (v: Cass. civ. n. 12924/2025) anche con riferimento alla circolare n. 23/1/2025 del Ministero dell'Interno depositata da parte appellante in data
28/03/2025 (v. allegato E).
Sulla scorta di tali indicazioni deve quindi escludersi che possano indurre a diverso approdo i documenti sopravvenuti depositati dalla difesa di parte appellante – quali il Decreto del
[...] del 18/8/2025, teso a dare attuazione all'art. 5 comma 3 bis, secondo Controparte_2
periodo, del D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2025 relativamente alle modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzati ai fini dell'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992 (v: All. F, depositato da parte appellante in data 30.09.2025), il
Decreto Direttoriale del MIT n. 367/2025 e la comunicazione del Comune di al MIT Parte_1
dei dati autovelox (v: All G e H depositati in data 28.11.2025) nonché la successiva documentazione depositata sempre in data 28/11/2025 (All. I, L ed M).
Va ad ogni buon conto osservato come nell'art. 5 comma 3 bis, secondo periodo, del D.L. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2025, relativamente alle modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzati ai fini dell'art. 142 del d.lgs. n.
285/1992, venga precisato “fermi restando i requisiti di collocazione e uso nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente”, sicché nessuna modifica risulta apportata dalla norma al disposto di cui all'art. 142 C.d.S.
Trattandosi peraltro di provvedimenti attuativi di una norma introdotta nel maggio 2025 deve in ogni caso escludersi, a mente del disposto dell'art. 1 L. 689/81, che possa essere validata a posteriori l'idoneità a fini probatori dell'autovelox di che trattasi.
Quanto, infine, al motivo d'appello con il quale è stata censurata l'omessa valutazione, da parte del pagina 7 di 9 primo Giudice, del contenuto del Decreto di approvazione dell'autovelox (D.M. n. 378/2021 – doc. 18 fascicolo di primo grado di parte appellante) e della sua ritenuta valenza anche quale omologazione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel provvedimento, va osservato come la giurisprudenza della
Corte di Cassazione di cui si è detto sopra induca ad escludere che il provvedimento di approvazione possa essere apprezzato anche in termini di omologazione del dispositivo.
Peraltro, il necessario contenuto tecnico anche della procedura di approvazione si può ricavare dal primo comma dell'art. 192 disp. attuazione C.d.S., che richiede “che la domanda sia corredata da relazione tecnica sull'oggetto della richiesta”, nonché dal richiamo, fatto dal terzo comma, all'approvazione del prototipo seguendo per quanto possibile la procedura prevista dal comma 2
(quest'ultimo riferito all'istruttoria amministrativa di omologazione).
Merita inoltre evidenziare come sia la procedura di omologazione che quella di approvazione presuppongano la presentazione di espressa domanda, che, nella specie, risulta essere stata avanzata e vagliata solo nell'ottica dell'approvazione. Tanto induce quindi ad escludere che il Decreto di che trattasi possa essere apprezzato anche quale omologazione del dispositivo.
Consta inoltre che, allo stato, non siano state ancora approvate specifiche norme per l'omologazione dei dispositivi (v. art. 1 DM n. 282/2017, che non risulta essere stato oggetto di superamento).
Per le ragioni di cui si è detto l'appello in esame non può quindi trovare accoglimento.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che persistono in materia e delle criticità del complesso delle disposizioni normative, peraltro in continua evoluzione, si registrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'appello confermando integralmente la sentenza gravata.
COMPENSA
Integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 8 di 9 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Verona, 10/12/2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Verona, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 9 di 9
TERZA SEZIONE CIVILE tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 10.12.2025, il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi, nella causa n. r.g. 4178/2024, osservato che all'udienza del 18.11.2025 parte appellante è stata autorizzata al deposito della documentazione sopravvenuta indicata in udienza ed è stato disposto il differimento della discussione della causa, con sostituzione dell'udienza allo scopo con lo scambio di note scritte;
viste le note scritte rispettivamente depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato del
09.12.2025, pronuncia la sentenza che segue ex art 127 ter u.c. c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 4178/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SORPRESA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GALICE ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto d'appello introduttivo.
Per parte appellata
Come da note conclusive in data 26.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto appello avanti a questo Tribunale avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Verona n. 1805/2023, pubblicata il 17/01/2024 n. cron. 677/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da sono stati annullati tutti i verbali da lui opposti. Controparte_1
A sostegno del gravame l' nell'invocare la fede privilegiata del verbale di Parte_2
pagina 2 di 9 contestazione delle violazioni e rilevando che il aveva fondato l'opposizione unicamente su CP_1
motivi di natura tecnico giuridica, ha censurato la sentenza di primo grado laddove il giudice aveva ritenuto che lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità – “modello TCS – Traffic control
System – matricola n. 535211214_Torri” approvato dal Controparte_2
con decreto n. 378 del 9.9.2021 – non fosse conforme al dettato normativo in quanto non omologato e che l'art. 142 co 6 C.d.S. richiedesse necessariamente l'omologazione ai fini della prova delle violazioni.
Dopo aver richiamato le difese svolte nel primo grado di giudizio, parte appellante articolava i motivi d'appello di cui si dirà di seguito.
Con il primo, il contestava la Violazione dell'art. 142, comma 6, del Parte_1
C.d.S. e dell'art. 192, comma 2 e 3, del DPR 495/1992; Difetto e/o carenza di motivazione e mancata valutazione del contenuto del D.M. n. 378/2021, lamentando come il giudice di prime cure non avesse esplicitato le ragioni in forza delle quali aveva ritenuto che il decreto del MIT n. 378/2021, non potesse costituire anche effettiva omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità.
Sosteneva infatti l'appellante che il decreto, entrando nel merito delle caratteristiche tecniche e funzionali del macchinario con il quale erano state accertate le contestate violazioni, ne comprovasse anche l'avvenuta omologazione e che le contestate infrazioni dovessero, pertanto, essere integralmente confermate.
Con il secondo motivo contestava poi l'appellante la Violazione di legge per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e 201, comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1, 2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art.
1 del Decreto del MIT n. 282/2017, ai sensi degli artt.12 e 15 delle Preleggi.
Richiamando il tenore delle dette disposizioni normative e la loro successione nel tempo, assumeva l'appellante che da esse emergesse l'assoluta equivalenza fra le procedure di omologazione e di approvazione e che il D.M. 378/21 attestasse l'idoneità dell'autovelox ai fini dell'accertamento del superamento di limiti di velocità e della prova legale dell'infrazione contestata.
Con il terzo motivo, contestava, infine, la Violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.; Difetto e/o carenza di motivazione sulla fede privilegiata dei verbali impugnati e mancata valutazione del loro contenuto, assumendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistente l'intervenuta omologazione già sulla base dell'attestazione contenuta nel verbale di contestazione delle infrazioni.
Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata e la conferma dei verbali impugnati, con determinazione delle sanzioni nel massimo edittale o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando integralmente la fondatezza dei Controparte_1
pagina 3 di 9 motivi d'appello e chiedendone in rigetto.
Depositate le note conclusive e ulteriore integrazione documentale, la causa, all'esito di discussione con modalità cartolare ex art. 127 ter u.c. c.p.c., viene qui in decisione.
Ragioni di ordine logico inducono a prendere innanzitutto in esame il terzo motivo d'appello, con il quale il ha lamentato il difetto e/o carenza di motivazione sulla fede Parte_1
privilegiata dei verbali e la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, del loro contenuto.
Il motivo, per quanto si dirà di seguito, non può trovare accoglimento.
Va invero osservato come nei verbali d'accertamento di cui si discute sia riportata, nella descrizione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità, la dicitura “Omologazione
[...]
n. 378 del 09/09/2021”, sicché l'utilizzo del termine omologazione deve Controparte_2
necessariamente essere letto in correlazione con il provvedimento che l'avrebbe attribuita, parimenti richiamato, ossia, appunto, con il detto decreto ministeriale.
In quest'ottica, considerato che emerge documentalmente che il menzionato decreto ministeriale riporta la dicitura 'approvazione' e non 'omologazione' (v: doc. 18 fascicolo di primo grado di parte appellante) l'utilizzo, nel verbale, del vocabolo omologazione, si sostanzia a ben vedere in una interpretazione del contenuto del decreto tesa ad assimilare l'approvazione all'omologazione, peraltro in coerenza con la posizione assunta dall'amministrazione e con l'indicazione contenuta nel libretto di dotazione dello strumento (v. doc. 20 fascicolo di primo grado di parte appellante, ove il dispositivo viene prima dichiarato approvato dal con il Controparte_3
decreto n. 378 del 09/09/2021 e subito di seguito il medesimo decreto viene menzionato quale omologazione).
Non può dunque ritenersi che l'utilizzo del termine possa assumere valore di prova privilegiata in punto intervenuta omologazione.
Deve parimenti escludersi che ai verbali d'accertamento di che trattasi possa essere attribuita fede privilegiata in ordine alla sussistenza delle violazioni, essendo contestata proprio l'idoneità a fini probatori dello strumento utilizzato per la rilevazione. Ed invero, mentre può dirsi coperta da fede privilegiata l'indicazione del dato numerico mostrato dal macchinario come attestato dall'agente verbalizzante, l'idoneità di tale dato a costituire presupposto per l'irrogazione della sanzione è comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge ai fini del riconoscimento del valore probatorio del dato rilevato. Requisiti appunto contestati dall'appellato.
Merita peraltro osservare come il nel ricorso introduttivo dell'opposizione avanti al giudice di CP_1
Pace, abbia anche rappresentato la sussistenza di anomalie nelle rilevazioni, i cui esiti, in ogni caso, non possono dirsi incontestati.
pagina 4 di 9 Può quindi procedersi alla disamina degli ulteriori motivi d'appello.
Deve innanzitutto essere disatteso il motivo di gravame con il quale è stata censurata la pronuncia del giudice di prime cure per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e 201, comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1, 2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art. 1 del Decreto del MIT n. 282/2017 ed è stata sostenuta la tesi dell'equivalenza della procedura di omologazione e di quella di approvazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e rilevamento automatico delle violazioni alle norme della circolazione.
A tal proposito deve essere qui ribadito l'orientamento recentemente consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che, con reiterate ed anche recentissime pronunce, ha escluso l'equipollenza sul piano giuridico della approvazione alla “omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992) di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. civ., 14/05/2025, n. 12924; Cass. civ. 26/05/2025 n.
13996; Cass. civ. 06/12/2025, n. 31876).
Va in particolare richiamata l'articolata motivazione contenuta nella sentenza n. 10505 del 18/4/2024 della Corte di Cassazione che ha puntualmente vagliato la questione.
Partendo dal presupposto che l'art. 142 comma 6 C.d.S. considera espressamente quali fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, ha osservato la Corte come l'esegesi dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. delinei “distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione”, ritenendo che già la disamina della disposizione normativa consenta di evincere “che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità”.
Ha dunque evidenziato la Cassazione che la “omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
Argomentazioni anche recentemente ribadite dalla Suprema Corte (v: Cass. civ. 01/10/2025, n. 26521), che, dopo aver richiamato il tenore letterale dell'art. 142 co 6 C.d.S. quanto alla necessità di omologazione delle apparecchiature a fini probatori, con riferimento all'art. 192 del regolamento di pagina 5 di 9 esecuzione del C.d.S., ha rimarcato come esso contempli distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.... Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per
i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
Ha inoltre puntualizzato la Cassazione che l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali
è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione" non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
"debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
pagina 6 di 9 La Corte ha inoltre affermato (v: Cass. civ. 01/10/2025, n. 26521 cit.), con argomentazione di rilievo anche in questa sede, che “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.
Tanto è stato espressamente affermato dalla Cassazione (v: Cass. civ. n. 12924/2025) anche con riferimento alla circolare n. 23/1/2025 del Ministero dell'Interno depositata da parte appellante in data
28/03/2025 (v. allegato E).
Sulla scorta di tali indicazioni deve quindi escludersi che possano indurre a diverso approdo i documenti sopravvenuti depositati dalla difesa di parte appellante – quali il Decreto del
[...] del 18/8/2025, teso a dare attuazione all'art. 5 comma 3 bis, secondo Controparte_2
periodo, del D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2025 relativamente alle modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzati ai fini dell'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992 (v: All. F, depositato da parte appellante in data 30.09.2025), il
Decreto Direttoriale del MIT n. 367/2025 e la comunicazione del Comune di al MIT Parte_1
dei dati autovelox (v: All G e H depositati in data 28.11.2025) nonché la successiva documentazione depositata sempre in data 28/11/2025 (All. I, L ed M).
Va ad ogni buon conto osservato come nell'art. 5 comma 3 bis, secondo periodo, del D.L. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2025, relativamente alle modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzati ai fini dell'art. 142 del d.lgs. n.
285/1992, venga precisato “fermi restando i requisiti di collocazione e uso nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente”, sicché nessuna modifica risulta apportata dalla norma al disposto di cui all'art. 142 C.d.S.
Trattandosi peraltro di provvedimenti attuativi di una norma introdotta nel maggio 2025 deve in ogni caso escludersi, a mente del disposto dell'art. 1 L. 689/81, che possa essere validata a posteriori l'idoneità a fini probatori dell'autovelox di che trattasi.
Quanto, infine, al motivo d'appello con il quale è stata censurata l'omessa valutazione, da parte del pagina 7 di 9 primo Giudice, del contenuto del Decreto di approvazione dell'autovelox (D.M. n. 378/2021 – doc. 18 fascicolo di primo grado di parte appellante) e della sua ritenuta valenza anche quale omologazione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel provvedimento, va osservato come la giurisprudenza della
Corte di Cassazione di cui si è detto sopra induca ad escludere che il provvedimento di approvazione possa essere apprezzato anche in termini di omologazione del dispositivo.
Peraltro, il necessario contenuto tecnico anche della procedura di approvazione si può ricavare dal primo comma dell'art. 192 disp. attuazione C.d.S., che richiede “che la domanda sia corredata da relazione tecnica sull'oggetto della richiesta”, nonché dal richiamo, fatto dal terzo comma, all'approvazione del prototipo seguendo per quanto possibile la procedura prevista dal comma 2
(quest'ultimo riferito all'istruttoria amministrativa di omologazione).
Merita inoltre evidenziare come sia la procedura di omologazione che quella di approvazione presuppongano la presentazione di espressa domanda, che, nella specie, risulta essere stata avanzata e vagliata solo nell'ottica dell'approvazione. Tanto induce quindi ad escludere che il Decreto di che trattasi possa essere apprezzato anche quale omologazione del dispositivo.
Consta inoltre che, allo stato, non siano state ancora approvate specifiche norme per l'omologazione dei dispositivi (v. art. 1 DM n. 282/2017, che non risulta essere stato oggetto di superamento).
Per le ragioni di cui si è detto l'appello in esame non può quindi trovare accoglimento.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che persistono in materia e delle criticità del complesso delle disposizioni normative, peraltro in continua evoluzione, si registrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'appello confermando integralmente la sentenza gravata.
COMPENSA
Integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 8 di 9 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Verona, 10/12/2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Verona, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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