Sentenza 28 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2002, n. 12638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12638 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 2638/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente - R.G.N. 11720/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 30248Cron. Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere - Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere- Ud.20/05/02 Consigliere-Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO RE, NI RA eredi di EL IA, AT IA erede di RA FA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17- l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2222 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 29/99 del Tribunale di MODENA, depositata il 11/06/99 - R.G.N. 53/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, rigetto del secondo motivo. -2- . 1 Svolgimento del processo Il Tribunale di Modena - giudice di rinvio nella causa, promossa da AU CA, RE LI e AI NI, per ottenere il pagamento delle differenze, sui ratei di pensioni spettanti alle loro rispettive danti causa (AT Fabbretti per la prima e IA TO per le altre due), per l'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983 e per il mantenimento del minimo conservato per il periodo successivo nei limiti della perequazione automatica con sentenza depositata in cancelleria l'11 giugno - 1999, riformando parzialmente le statuizioni del giudice di primo grado, e per quanto qui ancora rileva nei confronti delle predette litisconsorti, ha condannato l'INPS a corrispondere a costoro le reclamate differenze per integrazione al minimo sulle pensioni indirette erogate a ciascuna delle predette titolari, nei limiti della prescrizione decennale dalla domanda amministrativa (alla CA per il periodo 1° maggio 1976/30 settembre 1983 e alla LI per il periodo 1° maggio 1977/30 settembre 1983), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa e sino al 31 dicembre 1991, e con i soli interessi per il periodo successivo a tale data, mentre ha dichiarato l'estinzione del giudizio per la parte della domanda concernente la cristallizzazione;
ha quindi condannato l'istituto previdenziale al pagamento di metà delle spese dell'intero processo, compensando tra le parti l'altra metà. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la LI, la NI e la CA, nelle dedotte qualità. L'INPS ha depositato procura. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991 n. 412 e vizio di motivazione, e si deduce l'errore della sentenza impugnata, per non avere considerato che si trattava di ratei maturati tutti anteriormente al 30 settembre 1983, con la conseguenza che non poteva farsi applicazione della regola posta dalla norma denunciata, essendo la mora verificatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Il motivo è fondato. Secondo il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26 giugno 1996 n. 5895, si deve rilevare che ogni rateo della prestazione previdenziale (ed anche assistenziale) è soggetto, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione, e che quindi il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione posto dall'art. 16 della citata legge n. 412 del 1991 non è operante in relazione ai ratei della prestazione maturati prima dell'entrata in vigore della legge, per i quali gli effetti della mora già verificatasi restano disciplinata dalla normativa anteriore. Il calcolo degli interessi va effettuato sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento (Cass. sez. unite 29 gennaio 2001 n. 38). Infondato è invece il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 638 del 1983, come interpretato dall'art. 11 legge n. 537 del 1993 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 4 - 184 legge n. 662 del 1996, come modificato dalla legge n. 140 del 1997 e dall'art. 36, comma secondo, e dall'art. 73, comma quarto, legge n. 448 del 1998, sul rilievo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi alla verifica del requisito reddituale di cui al denunciato art.
6. Si deve infatti osservare che la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), all'art. 36 (dopo quattro commi contenenti disciplina modificativa ed interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996 n. 662) dispone, al quinto comma, che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto “le questioni di cui all'art.1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". -Nell'interpretazione di tale norma – che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla c.d. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Conformemente a tali principi la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del giudizio per i capi della domanda concernenti la cristallizzazione e quindi è immune dalle censure mosse con il secondo mezzo di annullamento. 5 Manifestamente infondate sono poi le dedotte questioni di illegittimità costituzionale della normativa dettata dall'art. 1, commi da 181 a 184, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e dall'art. 36 legge n. 448 del 1998, come già evidenziato da questa Corte in numerose sentenze (v. fra le altre la n. 6171 del 19 giugno 1999, la n. 13979 del 13 dicembre 1999, la n. 825 del 20 gennaio 2001) e come pure confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 20 luglio 2000 n. 310. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. Cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito a) con la h o w condanna dell'INPS al pagamento, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1991, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle differenze, per integrazione al minimo sui ratei delle pensioni indirette, come spettanti a ciascuna delle danti causa delle ricorrenti, maturati fino al 30 settembre 1983, e calcolando gli interessi al tasso legale sul capitale periodicamente rivalutato dalla data dell'inadempimento al soddisfo;
b) con la integrale compensazione delle spese fra le parti delle spese dell'intero giudizio, secondo la previsione dell'art. 36 della legge più volte citata n. 448 del 1998 (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171, Cass. 11 gennaio 2000 n. 229, Cass. 20 gennaio 2001 n. 825).
P. q. m.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna l'INPS al pagamento, sulle differenze dei ratei di pensione spettanti alle danti causa 6 delle ricorrenti e maturati fino al 30 settembre 1983, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1991 e sino al saldo;
compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Autow w:Ravaquani IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 999. 28 A60.2002 IL CANCELLIERE Trove for 7