TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1537/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 3 ottobre 2025, ad ore 9,10, innanzi al got UR DI sono comparsi: per parte attrice l'avv. MIRKO BATTISTELLI, con il sig. Pt_1 per parte convenuta l'avv. FABRIZIA CANGEMI, oggi sostituita dall'avv. Alberto RENZI
Parte attrice – previa non accettazione del contraddittorio sulla domanda riconvenzionale formulata dal resistente solo nelle note conclusive - precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta e disattesa ogni contraria richiesta
In via principale:
1.- Accertare e dichiarare gli inadempimenti della ditta in persona del Parte_2 titolare (c.f. ) nei confronti del Sig. , così come esposti Parte_2 C.F._1 Controparte_1 in narrativa e descritti nella relazione del Sig. C.T.U. (ing. nell'ambito della procedura di CP_2 accertamento tecnico preventivo (r.g. 1456/2022 – Giudice di Pace di Fermo) e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare al ricorrente le seguenti somme: Parte_2
o € 337,60 per le spese sostenute per lo spostamento del contatore di monitoraggio Meter da quadro CP_ inverter a quadro generale come da fattura agli atti (DOC. 28) e come da relazione c.t.u. dell'
o € 207,58 per le spese sostenute per la sostituzione del blocco differenziale protezione linea dedicata fotovoltaico (magnetotermico) come da fattura agli atti (DOC. 28) e come da relazione c.t.u. dell'a.t.p.;
o € 250,00 oltre oneri di legge (iva e inarcassa) per la futura redazione di una nuova APE come indicato dal C.T.U dell'a.t.p.;
o € 1.250,59 per rimborso compensi e spese dell'avv. M. Battistelli per la procedura di accertamento tecnico preventivo intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Fermo come da fattura agli atti (DOC.19);
o € 1.415,04 per rimborso parcella C.T.U. dott. Ing. come da fattura agli atti (DOC. 22); Persona_1
o € 1.000,00 per rimborso parcella geom. c.t.p. nella procedura di A.T.P. come da Controparte_4 fattura agli atti (DOC. 20);
o € 6.000,00 o quella minore o maggior somma che il sig. G.d.P. dovesse ritenere equa e di giustizia a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in premessa;
2. - Accertare altresì l'obbligo del Sig. titolare della ditta Parte_2 Parte_2 quale istallatore degli impianti di Ventilazione meccanica controllata, fotovoltaico e di condizionamento (descritti in premessa e nella relazione del C.T.U.) di compilare i libretti, completare e consegnare tutta la documentazione e le dichiarazioni di conformità, così come illustrato e concluso dal Sig. C.T.U. dell' degli impianti medesimi al Sig. ; CP_3 Controparte_1
3 - disporre, per il caso di inadempimento spontaneo della condanna richiesta al punto 2, la sanzione prevista dall'art. 614 bis cpc;
- In subordine e nella denegata ipotesi che il resistente neghi l'esecuzione di tali ultimi incombenti, considerato che nessun altro tecnico del settore potrebbe provvedervi, condannare il Sig. a Parte_2 pagare a favore del Sig. la complessiva somma di € 15.761,00 oltre iva (19.928,42 iva inclusa), Pt_1 quale somma necessaria a provvedere alla sostituzione degli impianti di cui in premessa non regolarizzabili come da preventivi agli atti, oltre alla somma di € 5.000,00 indicata in via forfetaria o pagina 1 di 14 quella minore o maggiore somma che il Sig. G.I. riterrà equa e di giustizia, per lo smaltimento dei materiali ed impianti che saranno sostituiti oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto pagamento al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Parte resistente, previa dichiarazione di non accezione del contraddittorio sulla nuova domanda ex art. 614 bis cpc oggi formulata ex adverso - precisa come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando:
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare integralmente tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti Controparte_1 del deducente in quanto infondate in fatto e diritto;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dal ricorrente, previa compensazione parziale dei rispettivi crediti, condannare il ricorrente al pagamento dell'eventuale somma che sarà ritenuta di giustizia, con detrazione del credito di € 2.000,00 vantato dalla scrivente per la sostituzione dell'inverter;
IN OGNI CASO
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa in favore della scrivente, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle prove testimoniali non ammesse con l'ordinanza del 22.05.2025
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,35, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1537/2024 promossa da:
, Controparte_1 C.F._2 con l'avv. MIRKO BATTISTELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 RICORRENTE contro
, titolare dell'impresa individuale , Parte_2 C.F._1 Controparte_5 già Controparte_6 con l'avv. FABRIZIA CANGEMI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.11.24, e poi notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_2 titolare dell'omonima impresa cui aveva commissionato l'installazione di alcuni Parte_2 impianti, per fare accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale con condanna all'adempimento delle prestazioni rimaste inadempiute ed al risarcimento del danno.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver nell'aprile 2021, e nel corso dei lavori di realizzazione della propria nuova abitazione in Bioedilizia, in Cupra Marittima via S. Michele nr. 25/S, commissionato alla ditta
[...] la realizzazone di tutta l'impiantistica a servizio del proprio immobile in Parte_2 particolare:
o Impianto idraulico, termico sanitario con solare termico e serbatoio d'accumulo;
o Impianto elettrico residenziale, TV/satellitare e rete Lan
o Impianto climatizzazione (Riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore)
o Impianto CO (3KW – 6KW) a servizio dell'abitazione per la produzione di acqua pagina 3 di 14 calda ed energia elettrica;
o Impianto V.M.C. (ventilazione meccanica controllata)
- che gli impianti di condizionamento, in un primo momento, sono stati proposti e forniti direttamente dall' anche se sugli stessi il ricorrente aveva espresso riserve non ritendendoli Pt_2 idonei alla propria abitazione, rimanendo comunque d'accordo che nel caso questi non fossero stati performanti come richiesto, sarebbero stati sostituiti;
- che Difatti, dopo l'installazione e nel dicembre-Marzo 2021 detti ultimi impianti andavano in “TILT” producendo aria fredda in luogo di quella calda. Dopo aver lamentato la detta problematica il Sig.
concordava con il Sig a sostituzione dei condizionatori con altri di proprio gradimento CP_1 Pt_2 che il ricorrente provvedeva ad acquistare personalmente e l' previo ritiro di quelli Pt_2 malfunzionanti, ad installare;
- di aver chiesto espressamente al sig. all'atto dell'installazione, che la applicazione di Pt_2 rilevamento dati dell'impianto fotovoltaico fosse in grado di fornire i parametri energetici di produzione, autoconsumo ed immissione in rete dell'energia prodotta e non consumata, ottenendo da quest'ultimo tutte le dovute garanzie e rassicurazioni che l'impianto da montare sarebbe stato di ultima generazione con inverter ibrido e predisposto per le batterie di accumulo con applicazione dedicata a fornire tali dati;
- che però, dopo l'allaccio dell'impianto, la detta applicazione dedicata non forniva i dati promessi ma soltanto quelli relativi alla produzione di energia elettrica senza indicazione dei dati del consumo e dell'immissione in rete, non permettendogli quindi di conoscere se l'energia utilizzata fosse quella della produzione o fosse quella prelevata dalla rete;
- d aver rappresentata all tale inefficienza e di essersi sentito rispondere che, Pt_2 contrariamente a quanto precedentemente riferitogli, per avere informazioni sui dati richiesti sarebbe stato necessario aggiungere un analizzatore per dati, che avrebbe comportato una ulteriore spesa;
- di aver, ritenendo che l on avesse tenuto fede ai propri impegni, inviato una diffida con Pt_2 racc. a.r. 29.7.22 invitando il resistente ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali;
(doc. 1)
- la diffida veniva riscontrata in data 4.8.22 dall'avv. Cangemi la quale, affermando che la ditta avesse onorato puntualmente i propri impegni, lo diffidava dall'avanzare Parte_2 infondate pretese;
(doc. 2)
- di aver poi con diverse e-mail del 22.8.22 invitato il sig. a consegnare i certificati di Pt_2 conformità degli impianti, i libretti degli impianti termici, A.C.V. e F.V. e la certificazione di conformità dell'impianto di Ventilazione Meccanica Controllata, nonché a fornire un preventivo di spesa per l'analizzatore dati del CO (doc. 3, 4 e 5) e, poiché dette mail rimanevano ignorate, di averle rinnovate sia con mail 2/9/2022 e 4/09/2024 nei confronti del sig. doc. Pt_2 6 e 7), sia con pec 15/09/2022 all'avv. Cangemi (doc. 8).
- di aver, stante l'inerzia del sig. a fornire un preventivo per l'acquisto di un nuovo analizzatore Pt_2 dati, acquistato personalmente in data 11.10.22, quest'ultimo strumento (doc. 33) incaricando l' i installarlo;
Pt_2
- che Qualche giorno dopo il Sig. provvedeva all'installazione di quest'ultimo, ma trovandosi in Pt_2 difficoltà, si vedeva costretto ad interpellare più volte il centro di assistenza della ditta produttrice dello strumento ( per avere istruzioni sulle modalità di installazione. Accadeva però che nonostante CP_7 ciò il resistente eseguisse l'installazione secondo diverse modalità “a suo parere” più corrette.;
- di aver, dopo qualche giorno, verificato che l'analizzatore installato forniva la lettura dei flussi energetici in maniera totalmente errata, e di aver perciò contattato personalmente il centro assistenza esponendo la problematica: il centro HUAWEI, tramite un controllo da CP_7 remoto, verificava che l'analizzatore inviava dati errati perché non era stato installato in maniera corretta e gli inviava via mail lo schema di montaggio che l'installatore avrebbe dovuto seguire per il corretto montaggio e funzionamento (DOC. 9);
- di aver perciò contattato nuovamente il sig. on mail 21/10/2022, invitandolo ad eseguire Pt_2
pagina 4 di 14 nuovamente l'installazione dello strumento a regola d'arte e come indicato nello schema inviato dalla ditta produttrice, rinnovando anche la richiesta di consegna del libretto degli impianti del sistema di raffrescamento/raffreddamento a pompa di calore ed il progetto con relativa certificazione di conformità della ventilazione meccanica controllata (V.M.C.) ancora mancanti (doc. 10);
- che, nonostante gli inviti e le diffide, il sig. on aveva ottemperato mai alle richieste, pur Pt_2 avendo ricevuto integralmente il compenso richiesto;
- di aver, a mezzo pec 03/11/2022 del proprio legale all'avv. Cangemi aveva diffidato il sig. ia ad eseguire l'intervento di sistemazione dell'analizzatore dati, perché non installato a Pt_2 regola d'arte, sia a consegnargli tutta la documentazione mancante relativa agli impianti, ma anche la detta diffida rimaneva senza risposta;
(doc. 11)
- di aver proposto ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c., con fini conciliativi, dinanzi al Giudice di Pace di Fermo (doc. 12 – proc. R.G. 1456/2022 – G.d.P. dott.ssa Santarelli T.) e solo all'udienza 19/10/2023 il sig. tramite il proprio difensore, consegnava banco judicis al Pt_2 proprio procuratore il libretto dell'impianto, senza aggiornamento alcuno (doc. 13 e 14);
- che alla successiva udienza 21.3.24 (doc. 15), previa nomina disposta dal Sig. Giudice di Pace di Fermo, prestava giuramento il C.T.U. ing. che riceveva il seguente Persona_1 incarico e quesito: “esaminati gli atti e sentite le parti egli eventuali consulenti tecnici visitato e ispezionato l'impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione del ricorrente ed espletata ogni opportuna indagine descriva il CTU lo stato dell'impianto fotovoltaico e il posizionamento dell'analizzatore dati e lo confronti con gli schemi della casa produttrice verifichi altresì la presenza o meno dei libretti degli impianti del sistema di raffreddamento a pompa di calore e il progetto con la relativa certificazione di conformità della ventilazione meccanica controllata accerti quindi:
1) La sussistenza della situazione di fatto lamentata dal ricorrente e degli inconvenienti esposti al riguardo;
2) Le cause degli inconvenienti lamentati dal punto di vista strettamente tecnico;
3) La presenza o meno della certificazione di cui è stata lamentata la mancata consegna;
4) Se dagli inconvenienti deridi o -1 danno al ricorrente e se si in quale entità;
5) Quali siano in dettaglio gli interventi da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti lamentati;
6) Se sia o meno obbligatoria o quantomeno dovuta la consegna della documentazione mancante di cui sopra ossia i libretti degli impianti del sistema di raffreddamento e pompa di calore e di progetto con la relativa certificazione di conformità della ventilazione meccanica controllata;
7) Quale sia la spesa e il tempo necessario per effettuare gli interventi suddetti e a chi spetti tali oneri;
8) Verifichi CTU se il libretto impianti depositato e consegnato al ricorrente da controparte sia stato correttamente compilato;
9) Tendi infine la conciliazione tra le parti ai sensi dell'articolo 696 c pc;
- che in data 24/04/2024 il C.T.U. aveva effettuato il sopralluogo alla presenza dei CT e delle stesse parti e nell'occasione non aveva contestato le pretese del ricorrente, anzi Parte_2 aveva concordato sulla necessità di spostare lo strumento di rilevazione dati (a suo tempo installato male) all'interno del quadro e subito dopo a valle del contatore Enel, dichiarandosi disponibile pure a sostituire l'interruttore magnetotermico differenziale ed a consegnare il libretto impianto aggiornato con registrazione al Curmit della Regione Marche;
(doc. 16 pag. 4);
- che il CTU, dopo la redazione della prima bozza di perizia e dopo aver risposto alle osservazioni proposte (dal CT di parte ricorrente geom. ), aveva depositato in data CP_4 14.6.24 la relazione definitiva (doc. 16), in cui si legge che effettivamente:
✓ Il libretto degli impianti (pur consegnato in udienza) non era aggiornato;
✓ Non sussisteva la dichiarazione di conformità delle macchine di climatizzazione installate, né
pagina 5 di 14 del sistema VMC;
✓ Il sistema di monitoraggio Huawei mostrava dati di consumo dell'abitazione incongruenti;
- che, pertanto, il C.T.U. rilevava che:
* le cause degli inconvenienti lamentati dal punto di vista strettamente tecnico (sistema di monitoraggio incongruente) risiedevano nel fatto che il T.A. era stato posizionato in maniera errata e che avrebbe dovuto essere posizionato subito a valle del contatore Enel di Scambio;
* il sig. non era in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto termico e Pt_1 della dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico;
mentre, in merito agli inconvenienti ed ai danni arrecati al ricorrente, il CTU rispondeva che effettivamente sussisteva l'inconveniente della produzione di dati incongruenti ma non quantificava il danno;
- che il CTU aveva precisato che gli interventi da adottare per l'eliminazione dei detti inconvenienti avrebbero dovuto essere lo spostamento del meter all'interno del quadro CP_8 elettrico posto sulla recinzione dell'abitazione al fine di posizionare il TA subito a valle del contatore Enel di scambio (al fine di eliminare l'inconveniente dovuto al Meter (TA) che non rileva i dati di produzione del consumo), mentre in merito all'obbligatorietà della documentazione affermava la necessità da parte della ditta quale installatore, di consegnare il libretto impianti aggiornati e la dichiarazione Parte_2 di conformità (fotovoltaico e impianto termico), quanto invece al sistema di ventilazione meccanica che l'installatore non ricadeva nell'obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità ma solo la compilazione della pagina riservata presente sul libretto d'impianto di ventilazione meccanica;
- che il CTU, su quest'ultimo punto ed in relazione alle osservazioni svolte dal C.T.P. geom.
(DOC. 17), aveva rettificato la propria conclusione, confermando quanto asserito dal CP_4 CT , circa il fatto che nell'ambito di applicazione del DM 37/08, di cui all'art. Persona_2 1, comma 2, lettera c) rientrano anche gli impianti di riscalamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali” che pertanto la dichiarazione di conformità relativa alla ventilazione meccanica controllata CP andava prodotta dalla e fornita al Sig. (doc. 16 pag. 8); Parte_2 Pt_1
- che il CTU aveva scritto, in merito ai costi ed ai tempi per gli interventi, che: “Per spostare il meter (TA) potrebbe occorrere una giornata di lavoro di due operai specializzati più la fornitura di circa 50 mt di cavo dati per un costo complessivo di € 530,00”;
- che il proprio CT (doc. 17) aveva osservato sul punto (costi e tempi) che tra gli oneri a carico della ditta avrebbe dovuto annoverarsi anche il costo per la Parte_2 sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale da 0,03A con uno da 0,3A come specificato nel manuale dell'inverter e che a tal proposito il sig. aveva dichiarato di Parte_2 rendersi disponibile ad effettuare la sostituzione a proprie spese (costo circa € 100,00 + IVA), nonché il costo per il rifacimento ex novo dell'APE essendo stata quella attuale (redatto dopo la realizzazione dell'impiantistica) redatta sulla base documenti mancanti e libretti incompleti;
- che anche a seguito della detta osservazione il C.T.U. aveva rettificato la risposta al quesito 7 affermando che il costo per la redazione dell'APE era di circa 250,00 piu iva e cassa di previdenza;
- che l nonostante il tenore delle conclusioni e nonostante avesse riconosciuto le proprie Pt_2 mancanze (tanto da promettere l'esecuzione di alcune opere quali spostamento TA e sostituzione interruttore magnetotermico), non si era adoperato spontaneamente in alcun modo, né per eseguire le opere mancanti, né per aggiornare libretti, né per consegnare i dovuti progetti e documenti;
- di aver perciò, con pec 4.7.24 (doc. 23) del proprio legale, invitato e diffidato l' al Pt_2 pagamento di quando indicato dal C.T.U. per l'esecuzione delle specificate opere, ossia:
* € 530,00 oltre oneri quale costo di manodopera per lo spostamento del Meter;
* € 250,00 per la redazione della nuova APE;
* € 100,00 per sostituzione dell'interruttore elettromagnetico da 0.03A a 0.3A come specificato pagina 6 di 14 nel manuale dell'inverter; oltre al pagamento delle spese sostenute per la procedura di accertamento tecnico preventivo ossia:
• € 1.250,59 per rimborso spese legali avv. Mirko Battistelli (doc. 19)
• € 1.000,00 per spese perito di parte (doc. 20) Controparte_4
• € 1.415,04 per spese pagate (acc. 400,00) e da versare al C.T.U. in relazione alla fattura prodotta di cui è stata chiesta la liquidazione (doc. 21 e 22);
- che, in riscontro, l'avv. Cangemi, nell'interesse del sig. con pec 17.7.24 aveva Pt_2 comunicato che questi era disposto ad ottemperare spontaneamente alle prescrizioni indicate in C.T.U. quanto ai lavori da eseguire, senza rimborsare al ricorrente alcuna spesa ulteriore di CTU, CT e spese legali (doc. 24)
- di aver con pec 19.7.24 rifiutato adempimenti parziali, preavvisando l'inizio dell'azione legale ed intimando in ogni caso al ricorrente la consegna della documentazione (certificazione conformità, progetti e integrazione dichiarazione libretto) richiesta ed indicata dal C.T.U. (doc. 25);
- di aver, rimasta senza riscontro tale ultima pec, con pec 26.7.24 invitato il sig. a Pt_2 concludere un accordo in sede di negoziazione assistita (doc. 26), invito cui l' ichiarava di Pt_2 aderire con pec 20.8.24 dell'avv. Cangemi (doc. 27);
- che l'incontro 13.9.24, presso lo studio del proprio legale, non aveva consentito di raggiungere alcun accordo volto a definire bonariamente la vertenza, come da verbale negativo (doc. 28);
- di aver a quel punto, allo scopo di arginare i danni derivanti dall'inefficienza dei propri impianti, fatto eseguire i lavori indicati dal C.T.U. (spostamento del contatore di monitoraggio Meter da quadro inverter a quadro generale sotto contatore Enel e sostituzione blocco differenziale protezione linea dedicata fotovoltaico, alla ditta (v. fatt. 44/2024; CP_10 CP_11 fatt. 45/2024), in data 02/10/2024, sostenendo una spesa complessiva di € 545,18 come dalle fatture che si allegano (doc. 29);
- che però - a parte i detti lavori che, potendo, sono stati affidati ad altra ditta – ex DM 37/08 non possono essere incaricati altri e diversi professionisti, che non siano stati installatori, per:
* aggiornare il libretto impianti inserendo tutti gli impianti compreso il sistema di ventilazione meccanica controllata a recupero di valore;
* redigere la documentazione relativa all'impianto fotovoltaico comprendente dichiarazione di conformità, progetto, schema dell'impianto, report verifiche iniziali, istruzioni di manutenzione, relazione tipologia materiali utilizzati, copia certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali;
* redigere la dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione meccanica controllata comprensiva di tutti gli allegati obbligatori;
* redigere la dichiarazione di conformità dell'impianto termico
* redigere ogni altro documento indicato nell'allegata c.t.u.
- di non poter neppure incaricare alcun professionista di redigere l'APE relativa all'immobile sino a quando tutta la documentazione degli impianti non sarà regolarizzata nei modi indicati dal C.T.U., con la conseguenza che, in mancanza dell'APE e delle dichiarazioni suddette, il proprio immobile non può esser sposto in vendita;
- che, persistendo l'inadempimento dell' quanto alla consegna della documentazione Pt_2 mancante e protraendosi questa anche a seguito di una eventuale sentenza di condanna e/o dichiarativa degli obblighi di consegna, il ricorrente - non potendo ottenere in altro modo le documentazioni mancanti - si vedrà costretto alla completa sostituzione degli impianti già installati con impianti nuovi con nuovo installatore e si troverà a sostenere le seguenti spese:
* l'impianto fotovoltaico € 4.511,37 oltre IVA;
* l'unità di ventilazione meccanica controllata con una spesa di € 3.500,00 oltre IVA;
* impianto di climatizzazione a servizio del soggiorno € 2.300,00 oltre IVA, a servizio dello pagina 7 di 14 studio € 1.850,00 oltre iva, a servizio delle camere € 3.600,00 oltre IVA il tutto come da preventivi che allega (doc. 30) oltre alle spese di smaltimento dei vecchi impianti, che prudenzialmente si potrebbero quantificare in € 5.000,00;
- che tale vicenda ha avuto inizio nel luglio 2022, allorquando, dopo l'esecuzione lavori, ebbe per la prima volta a chiedere all' il rilascio della documentazione relativa all'impiantistica, Pt_2 di cui oggi ancora si discute e l'installazione dell'analizzatore dati (doc. 1);
- che la condotta del resistente, se non altro ostativa ed inerte, gli ha arrecato un danno non solo in termini di mancato godimento degli impianti (utilizzati a funzionalità ridotta) (doc. 30), ma anche in termini di resistenza pervicace all'adempimento contrattuale;
- di aver, per parte propria, perfettamente onorato i propri impegni economici, saldando all Pt_2 tutto il dovuto anche prima del termine dei lavori, senza però essere mai stato soddisfatto da quest'ultimo: l'adempimento richiesto all' di compiere piccole opere di completamento Pt_2 (spostamento meter e cambio interruttore elettromagnetico) e di consegnare la documentazione dell'impiantistica prevista dalla legge era semplice ma, ciò nonostante, nessuna delle attività richieste è stata posta in essere, né spontaneamente, né dopo le richieste scritte proprie e del proprio legale, né dopo la procedura di ATP che, nell'ipotesi in cui vi fosse stato qualche dubbio, ha riconosciuto a pieno le proprie giuste pretese;
- che inoltre l'immobile non è in regola con le normative impiantistiche, ha un'APE irregolare che non potrà essere regolarizzata sino alla effettiva consegna della documentazione, con la conseguenza che, tra le altre cose, non potrà essere venduto;
- che tali danni, sebbene non quantificabili da un punto di vista meramente “oggettivo e quantitativo”, sono del tutto evidenti ed indiscutibili e potrebbero essere quantificati in via del tutto prudenziale ed equitativa in € 6.000,00 oltre agli eventuali danni che dovessero prodursi nel corso del giudizio e che dovessero essere addebitabili alle motivazioni per cui oggi è causa.
Tanto dedotto e documentato il ricorrente ha chiesto:
1. In via principale:
- Accertare e dichiarare gli inadempimenti della ditta in persona del Parte_2 titolare (c.f. ) nei confronti del Sig. , così come esposti Parte_2 C.F._1 Controparte_1 in narrativa e descritti nella relazione del Sig. C.T.U. (ing. nell'ambito della procedura di CP_2 accertamento tecnico preventivo (r.g. 1456/2022 – Giudice di Pace di Fermo) e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare al ricorrente le seguenti somme: Parte_2
o € 337,60 per le spese sostenute per lo spostamento del contatore di monitoraggio Meter da quadro CP_ inverter a quadro generale come da fattura agli atti (DOC. 28) e come da relazione c.t.u. dell'
o € 207,58 per le spese sostenute per la sostituzione del blocco differenziale protezione linea dedicata fotovoltaico (magnetotermico) come da fattura agli atti (DOC. 28) e come da relazione c.t.u. dell'a.t.p.;
o € 250,00 oltre oneri di legge (iva e inarcassa) per la futura redazione di una nuova APE come indicato dal C.T.U dell'a.t.p.;
o € 1.250,59 per rimborso compensi e spese dell'avv. M. Battistelli per la procedura di accertamento tecnico preventivo intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Fermo come da fattura agli atti (DOC.19);
o € 1.415,04 per rimborso parcella C.T.U. dott. Ing. come da fattura agli atti (DOC. 22); Persona_1
o € 1.000,00 per rimborso parcella geom. c.t.p. nella procedura di A.T.P. come da Controparte_4 fattura agli atti (DOC. 20);
o € 6.000,00 o quella minore o maggior somma che il sig. G.d.P. dovesse ritenere equa e di giustizia a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in premessa;
- Accertare altresì l'obbligo del Sig. titolare della ditta quale Parte_2 Parte_2 istallatore degli impianti di Ventilazione meccanica controllata, fotovoltaico e di condizionamento (descritti in premessa e nella relazione del C.T.U.) di compilare i libretti, completare e consegnare tutta la documentazione e le dichiarazioni di conformità, così come illustrato e concluso dal Sig. C.T.U. dell' degli impianti medesimi al Sig. ; CP_3 Controparte_1
pagina 8 di 14 - In subordine e nella denegata ipotesi che il resistente neghi l'esecuzione di tali ultimi incombenti, considerato che nessun altro tecnico del settore potrebbe provvedervi, condannare il Sig. a Parte_2 pagare a favore del Sig. la complessiva somma di € 15.761,00 oltre iva (19.928,42 iva inclusa), Pt_1 quale somma necessaria a provvedere alla sostituzione degli impianti di cui in premessa non regolarizzabili come da preventivi agli atti, oltre alla somma di € 5.000,00 indicata in via forfetaria o CP quella minore o maggiore somma che il Sig. riterrà equa e di giustizia, per lo smaltimento dei materiali ed impianti che saranno sostituiti oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto pagamento al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituito er contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, deducendo: Parte_2
- che le lavorazioni commissionategli sono quelle che risultano elencate nei preventivi inviati al a mezzo mail 9.07.21; Pt_1
- che I preventivi sebbene non sono stati specificatamente sottoscritti dal ricorrente in quanto vi era presente un refuso alla pagina due, essendo stato indicato il nome IL SI nell'oggetto, sono stati inequivocabilmente accettati dal richiedente (doc. 2);
- che il preventivo relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico non include affatto né l'acquisto né l'installazione del meter;
- che Dunque, il deducente contrattualmente a quanto ex adverso affermato non ha assunto alcun obbligo in tal senso nei confronti del;
Non risulta, infatti, che il ricorrente abbia provveduto a Pt_1 sottoscrivere alcun preventivo specifico relativo alla suddetta installazione;
- d aver provveduto alla realizzazione di tutti gli impianti richiesti ed indicati nei preventivi ed anche a eseguire ulteriori lavorazioni extra di cui alcune sono state regolarmente pagate dal Pt_1 mentre altre sono state realizzate senza la corresponsione di alcun corrispettivo, come da resoconto dei lavori che allega (doc. 3);
- che In data 29.12.2021 il ricorrente sottoscriveva dichiarazione di sussistenza del credito che si rimette in allegato nella quale il primo ha certificato che il credito dell' ra libero e non vincolato da ogni Pt_2 forma di contestazione e/o pignoramento (doc. 4).
- di non aver, Contrariamente a quanto ex adverso affermato, mai riconosciuto di essere stato manchevole nel proprio operato, anzi di aver sempre ribadito di avere eseguito a regola d'arte quanto fosse di sua competenza.
- che A nulla rileva che il deducente abbia ritenuto, per puro spirito di collaborazione e senza riconoscimento alcuno, di eseguire lo spostamento TA e di sostituire l'interruttore magnetotermico e quant'altro necessario per chiudere definitivamente la controversia intrapresa dal , il quale Pt_1 comunque ha rifiutato l'esecuzione delle relative opere, impedendo all' di adempiere (sarebbe Pt_2 stato infatti impossibile senza una fattiva collaborazione del resistente);
● In merito agli impianti di condizionamento occorre evidenziare che quanto riportato dalla difesa del nel proprio ricorso introduttivo non risponde assolutamente al vero, in quanto l'impianto Pt_1 Climatizzazione per Raffrescamento e Riscaldamento fornito e installato di in Controparte_13 data 3/8/2021 era perfettamente funzionante e performante e dalla ditta installatrice non è stata riscontrata alcuna problematica, men che meno quella prospettata dal ricorrente.
Senonché, al solo fine di evitare discussioni, in quanto il aveva preso la fastidiosa abitudine di Pt_1 piazzarsi al di fuori della sede del resistente per ingaggiare scenate e/o effettuava molteplici telefonare, così intralciando i lavoro del resistente che ha optato per accontentalo procedendo alla sostituzione delle macchine già installate con altre acquistate direttamente dal . Pt_1
Lo si ripete la sostituzione è stata operata unicamente per evitare discussioni ed è stata effettata per di più in maniera del tutto gratuita non avendo il Reitano provveduto a corrispondere nulla per detto incombente. Il costo delle macchine è stato al Reitano interamente rimborsato portando in compensazione il loro costo con quanto dovuto al resistente per le ulteriori lavorazioni dal medesimo pagina 9 di 14 pretese in aggiunta a quelle in precedenza concordate.
- che, già dopo circa una settimana, il provvedeva a ricontattarlo, anche con una certa Pt_1 insistenza, per ottenere questa volta una sostituzione degli split, in quanto a suo dire, gli split emanavano odore di muffa;
- d aver provveduto, Sebbene tale circostanza non fosse stata riscontrata in alcun modo dall'istallatore né dall'ing. per ben tre volte alla sanificazione degli split e, vista la persistenza delle CP_14 lamentele avanzate dal , alla sostituzione degli split come da preventivo che si allega (doc. 5). Pt_1
- d aver correttamente emesso la dichiarazione di conformità dell'impianto di climatizzazione che allega (doc. 6), regolarmente consegnata al , unitamente a tutte le altre Pt_1 dichiarazioni di conformità relative agli altri impianti, successivamente aggiornata a seguito della sostituzione delle macchine a richiesta del;
Pt_1
- che Lo stesso dicasi per l'impianto idrico sanitario, per l'impianto elettrico e per l'impianto fotovoltaico che sono state redatte (docc. 7, 8 e 9) e consegnate al brevi manu, o trasmesse via Pt_1 mail (doc. 10) al medesimo o al tecnico di quest'ultimo, ing. al momento di conseguire Per_3 l'agibilità per l'immobile.
● Per quanto riguarda la lamentata mancata consegna del libretto degli impianti
- che Il libretto di impianto è stato redatto il 10/01/2022. In data 21/01/2022 il resistente veniva contattato tramite Whatsapp da un tecnico incaricato dal sig. per la pratica Ape al quale Pt_1 venivano trasmesse le foto delle matricole delle macchine in data 22/01/2022, mentre il successivo 28.01.2022 veniva trasmessa telematicamente la copia del libretto.
- che Il è stato più volte invitato a recarsi presso la sede del resistente per ritirare il libretto in Pt_1 originale ma l'invito è rimasto senza esito. Il sopradetto documento è stato, pertanto, consegnato banco iudicis. La difesa del ricorrente lamenta che il libretto non presentasse aggiornamento alcuno. Nessuna contestazione può essere sollevata al resistente sul punto. Infatti, non spetta all'installatore l'aggiornamento del libretto che ha il solo compito di compilarlo al momento della installazione degli impianti come in effetti ha fatto;
- che l'impianto deve essere soggetto alla manutenzione ordinaria periodica annuale ed è compito del centro assistenza e/o del proprietario l'aggiornamento dello stesso in caso di incongruenza dei dati eventualmente riportati attraverso l'accesso diretto al relativo portale.
- che Evidentemente, il non ha affatto provveduto a effettuare le verifiche periodiche degli Pt_1 impianti e, per questo, di nulla può dolersi con l' Pt_2
- di aver Ad ogni buon conto, al fine di definire una volta per tutte le rimostranze, seppur del tutto infondate del e pur non sussistendo alcun obbligo in capo al ricorrente, essendo Pt_1 l'aggiornamento di competenza del centro di assistenza, provveduto all'aggiornamento dei dati sul Curmit come da copia che si deposita (doc. 11),
- di contestare per quanto di ragione la richiesta di rifacimento ex novo dell'APE e/o la richiesta di rimborso del relativo costo, in quanto l'APE già in possesso del era perfettamente Pt_1 corrispondente agli impianti realizzati e Solo a seguito della modifica dell'impianto - espressamente richiesta ed ottenuta dal – si è resa necessaria la redazione della nuova APE, per cui questo Pt_1 incombente era comunque a carico e di spettanza del committente perché conseguente a modifiche richieste dal committente e nessun rimborso può essere chiesto ed ottenuto dal ricorrente.
- che, risulta documentalmente che l' si era offerto al solo fine di definire bonariamente la Pt_2 questione di rimborsarne il relativo costo, senza che ciò possa essere ritenuto come ammissione di responsabilità che comunque non sussiste.
- che Dunque, sul punto non corrisponde al vero quanto affermato dalla difesa del ricorrente ovvero che non potrà incaricare alcun professionista per redigere l'APE sino a quando tutta la documentazione degli impianti non sarà regolarizzata nei modi indicati dal CTU.
- che per la redazione dell'APE è necessario unicamente il libretto degli impianti che, per quanto detto, poteva ben essere già aggiornato da tempo dal centro di assistenza ove il avesse provveduto ad Pt_1
pagina 10 di 14 eseguire le verifiche periodiche dell'impianto!!!
- che Conseguentemente priva di fondamento è l'affermazione per la quale il sarebbe Pt_1 impossibilitato a porre in vendita il proprio immobile non essendo questo munito di tutta l'idonea documentazione. Infatti, già dal 2008 non è più obbligatorio allegare all'atto di vendita la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza,
• Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica Controllata,
- che a norma del DM 37/08 è necessaria la redazione di un progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) ovvero impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali UNICAMENTE per gli impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi LA potenzialità frigorifera specificatamente indicata dalla relativa norma.
- che Non è il caso che ci occupa in quanto l'impianto del ha una potenzialità frigorifera Pt_1 inferiore alla potenza che necessita l'obbligo della progettazione.
- che Per completezza espositiva si deposita la conformità del relativo impianto che invero non era stata all'epoca consegnata unitamente allo schema dell'impianto realizzato in quanto il non si è mai Pt_1 recato in ufficio a ritirarla (doc. 12 e 13).
• Per quanto concerne la richiesta sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale da 0,03° con uno da 0,3 A come specificato nel manuale dell'inverter,
- che l' ha seguito esattamente lo schema del progetto redatto dall'ing. allegato alla Pt_2 CP_14 conformità dell'impianto fotovoltaico, che ha ritenuto che l'interruttore magnetotermico differenziale da 0,03° fosse sufficiente al relativo scopo.
- che Dunque, anche in questo caso, nessun rimprovero può essergli mosso neppure di semplice leggerezza al deducente. La sua disponibilità alla sostituzione è stata dichiarata, senza riconoscimento alcuno, al solo fine di alimentare il contenzioso. Anche in questo caso, però, il ha impedito Pt_1 all' i eseguire l'opera. Pt_2
• Infine, per quanto concerne l'impianto CO,
- che le asserzioni ex adverso formulate non corrispondano alla realtà.
- che al momento dell'installazione il ha richiesto un ampliamento dell'impianto fotovoltaico da Pt_1 3kw a 6kw, come da preventivo che si allega (doc. 14).
- che Il giorno 20.09.2022 il richiedeva l'intervento dell' in quanto lamentava che dalla Pt_1 Pt_2 propria applicazione non riusciva a verificare la produzione di energia del proprio impianto fotovoltaico.
- che, A causa di impegni pregressi che non potevano essere rinviati, il resistente si recava presso la abitazione del il successivo giorno 23.09.2023 e … constatava che l'inverter dell'impianto non Pt_1 produceva più.
- che Essendo in garanzia, il resistente provvedeva a chiamare con insistenza il numero dell'assistenza senza ricevere risposta, in quanto questo costituiva l'unico modo per poter ottenere Controparte_15 la sostituzione dell'inverter in garanzia.
- che L'assistenza doveva essere fornita al dalla pertanto, l' entava di contattare Pt_1 CP_7 Pt_2 il centro di assistenza e, non riuscendo ad avere contatti con la suddetta assistenza, al solo fine di accontentare il ricorrente che nel frattempo aveva effettuato oltre 15 chiamate, nel pomeriggio della stessa giornata era costretto a sostituire l'inverter ricomprandone uno nuovo ed avvalendosi dell'ausilio dell'ingegner provvedeva alla sua configurazione in rete. CP_14
- che, in ogni caso, la produzione è stata verificata tramite contatore e con il tester a monte e a valle del differenziale sotto contatore AC una volta staccato per prova e subito rialzato.
- che Il costo sostenuto per la sostituzione dell'inverter dall' non avendo potuto usufruire della Pt_2 garanzia in considerazione della pressione esercitata dal che nell'arco della giornata aveva Pt_1
pagina 11 di 14 proceduto a chiamare l' in continuazione, è pari ad € 2.000,00= oltre IVA. Il detto importo dovrà Pt_2 essere compensato con qualunque somma dovesse essere riconosciuta in capo all' il quale non Pt_2 potrà essere onerato del suddetto importo, proprio in ragione del fatto che non era lui a dover prestare l'assistenza per il malfunzionamento dell'inverter ma la Huawei produttrice e fornitrice del prodotto.
- che Nell'arco della giornata, dunque, l'impianto del era perfettamente funzionante e Pt_1 produceva regolarmente energia, mancando unicamente qualche messa a punto della configurazione che gli consentisse di monitorare tramite app la produzione in corso;
- che sia in fase di preventivo ma anche successivamente, era stato spiegato al ricorrente l'impianto fotovoltaico montato era dotato di un'APP con la possibilità di leggere solo l'energia prodotta dall'impianto e non quella consumata dall'abitazione, operazione per la quale l'impianto necessitava di un apposito lettore, che di solito si installa con le batterie, ovviamente non compreso nell'importo dell'impianto da lui acquistato;
- che il ha acquistato il lettore ed ha preteso che la sua installazione fosse effettuata Pt_1 gratuitamente, con richieste talmente pressanti da costringerlo ad accontentarlo unicamente per quieto vivere;
- che il CTU ha errato nell'indicare che l'installazione del meter fosse a carico dell e che Pt_2 conseguentemente il costo necessario per porre riparo ad un errore di installazione fosse a suo carico;
- di aver montato il lettore seguendo lo schema fornito dalla casa produttrice, installando i due toroidi, uno sulla linea generale abitazione e l'altro in uscita inverter, come previsto dallo schema, ma la app dava dei risultati ad avviso del resistente errati, dovuti ad un difetto del lettore stesso, e di aver, pertanto, provveduto a contattare il numero di assistenza il cui CP_7 tecnico aveva suggerito di spostare un TA sempre come era collegato sulla stessa linea ma sotto il contatore Enel che però si trova a circa 25 mt dal lettore;
- che Tale spostamento avrebbe comportato un costo di materiali e manodopera che però il si è Pt_1 rifiutato di corrispondere ed è questo l'unico motivo per il quale il suddetto spostamento non è stato eseguito.
- che nessun addebito può essergli mosso, dato che ha fatto più di quello che gli spettava, con ogni più ampia riserva di richiedere il pagamento delle ulteriori e diverse opere che sono state realizzate in favore del;
Pt_1
- che certo non gli può essere addebitato il costo per riparare ad un errore di installazione che non gli è stato mai corrisposto dal , il quale trarrebbe un indebito arricchimento dalla Pt_1 condanna al rimborso di somme per le tali causali;
- che Nessun danno è comunque derivato al , in quanto l'impianto fotovoltaico è sempre stato Pt_1 perfettamente funzionante: il meter è semplicemente un sistema di controllo dell'energia prodotta e consumata, ma non inficia in alcun modo il corretto funzionamento dell'impianto e viene installato solo per impianti con batteria (e non è il caso che riguarda il ) in quanto Pt_1 gestisce la carica della batteria e lo scambio dell'energia prodotta;
- che, Pur in assenza del meter, il ricorrente avrebbe potuto controllare la produttività dell'impianto (e certamente in modo più affidabile) attraverso il portale del produttore al quale il può accedere Pt_1 attraverso le proprie credenziali: I dati, infatti, vengono trasmessi dall'impianto direttamente sul portale GSE e non variano in alcun modo in base al corretto o meno funzionamento del meter.
- che Inoltre, come da progetto, il meter non era dovuto perché non era previsto né era stato indicato all'interno del preventivo, tant'è vero che il avrebbe dovuto sottoscrivere un ulteriore apposito Pt_1 relativo al costo della installazione del suddetto apparecchio e delle modifiche eventualmente necessarie per il suo corretto funzionamento.
- che Tutti gli impianti sono stati realizzati a perfetta regola d'arte e sono perfettamente funzionanti, né il CTU ha riscontrato problematiche che avrebbero potuto inficiare il godimento degli stessi.
- che Di nessun pregio, infine, è la contestazione per la quale il , in difetto di integrazione degli Pt_1 impianti, sarebbe costretto alla completa sostituzione degli impianti.
pagina 12 di 14 Il convenuto ha concluso in citazione:
“Voglia il Tribunale adito, adversis rejectis, in via principale rigettare tutte le richieste ex adverso formulate nei confronti della deducente in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dal ricorrente, previa compensazione parziale dei rispettivi crediti, condannare il resistente all'eventuale somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con rifusione delle spese di lite”.
All'udienza di prima comparizione delle parti 13.3.25 il giudice designato ha sentito liberamente le parti e tentato invano una conciliazione, poi assegnato, su richiesta, i termini di cui all'art. 281 duodecies cpc.
Prima della scadenza dei termini, con provvedimento 14.3.25 il GI ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got che - visti gli atti ed i documenti depositati, ritenuti i capitoli formulati da parte resistente attinenti circostanze in parte incontestate ed in parte documentali o da provarsi documentalmente, o contenenti valutazioni non rimettibili a testi - ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
La domanda di è risultata fondata e va accolta, nei limiti che seguono. Pt_1 Come è noto, alla parte che lamenti l'inadempimento altrui basta dedurlo, allegare la fonte del rapporto contrattuale e dimostrare di essere stato adempiente, e deve ritenersi parte ricorrente abbia assolto tali oneri, risultando egli aver saldato l'intero compenso fatturato.
Pacifico che fra le parti sia intercorso un appalto per l'installazione di vari impianti nell'appartamento del ricorrente ed è stato già accertato durante il procedimento per ATP avanti il GdP di Fermo che abbia mancato di adempiere tempestivamente alle obbligazioni Parte_2 accessorie dell'appalto contratto (consegna libretti di impianto correttamente compilati e certificazioni di conformità), nonostante si trattasse di adempimenti previsti dalla legge, ed abbia, per esempio, installato il meter – pur in assenza di preventivo deve ritenersi accertato che egli abbia dato di fatto esecuzione a modifica/ampliamento verbale dell'appalto – nel posto sbagliato, nonostante le istruzioni del produttore.
I libretti degli impianti e le certificazioni di conformità avrebbero dovuto essere tempestivamente consegnati al a mani proprie ed - ove davvero il ricorrente ne avesse rifiutato la Pt_1 consegna a mani, come il resistente sostiene – avrebbe potuto provvedere ad Parte_2 inviarli al per posta racc. a.r. o a mezzo e-mail, ma egli ha preferito attendere l'avvio Pt_1 dell'ATP e poi l'avvio della causa, peraltro senza provvedere ad aggiornarli con le modifiche da lui stesso attuate, dovendosene concludere che il ha dovuto promuovere sia l'Atp che Pt_1 la presente causa per ottenere l'adempimento parziale di tale obbligazioni accessorie.
Quanto alle sostituzioni che l a ammesso di aver operato su richiesta del ricorrente, per Pt_2 quanto le ritenesse inutili o superflue, la modifica/ampliamento dell'appalto deve di fatto ritenersi accettata dall'impiantista e manca ogni prova – o offerta di prova – da parte del resistente del fatto che avessero concordato un compenso ulteriore o un aumento del compenso.
Quanto alle lavorazioni che l afferma di aver rifiutato di operare per il rifiuto del Pt_2 committente di sostenerne il costo – vedi spostamento del meter - va osservato che il Ctu ha accertato fossero prestazioni dovute per il corretto funzionamento del meter stesso, né a Pt_2 mai dedotto di aver accettato di montarlo gratis in posizione a lui comoda ed a pagamento se in posizione necessaria ma più scomoda.
All'accertamento dell'inadempimento di consegue la responsabilità di questi per i Parte_2 danni subiti da , corrispondenti ad € 337,60 per le spese sostenute per lo Controparte_1 spostamento del contatore di monitoraggio Meter da quadro inverter a quadro generale come da fattura agli atti (doc. 28) e come da relazione c.t.u. (doc. 16); ad € 207,58 per le spese sostenute per la sostituzione del blocco differenziale protezione linea dedicata fotovoltaico (magnetotermico) come da fattura agli atti (doc. 28) e come da relazione c.t.u. (doc. 16); ad € 250,00 oltre oneri di legge (iva e inarcassa) per la futura redazione di una nuova APE (o meglio pagina 13 di 14 dell'aggiornamento dell'APE) come indicato dal C.T.U (doc. 16); ad € 1.250,59 per rimborso compensi e spese dell'avv. M. Battistelli per la procedura per ATP avanti il Giudice di Pace di Fermo come da fattura relativa (doc.19); ad € 1.415,04 spese CTU Ing. come da Persona_1 fattura relativa (doc. 22); ad € 1.000,00 per rimborso compensi CT geom. Controparte_4 come da fattura relativa (doc. 20), per complessivi € 4.460,81. Su tali somme decorrono gli interessi ex art. 1284/4 cc dalla data della notifica del ricorso (5.12.24) al saldo effettivo.
Per l'aggiornamento dei libretti – o, meglio, la corretta compilazione dei libretti di impianto -
non si può rivolgere a tecnico manutentore abilitato, come ostiene;
Controparte_1 Parte_2 posto che ha pacificamente provveduto alle modifiche/sostituzioni prima della Parte_2 consegna dei libretti di impianto, egli stesso è tenuto alla loro corretta compilazione ed a ciò va condannato.
In effetti nel corso dell'ATP, il Ctu ha accertato che quanto consegnato al ricorrente in tale sede non riporta, nell'apposito spazio, il sistema di VMC e non è aggiornato quanto agli impianti di climatizzazione, riportando ancora i vecchi impianti anzi che i nuovi CP_13 impianti IK e MITSUBISCI installati da prima della consegna del libretto Parte_2 medesimo.
Dovendosi ritenere la corretta compilazione dei libretti di impianto una prestazione infungibile non ancora adempiuta nonostante la conclusione dell'ATP e la pendenza della causa, la domanda ex art. 614 bis cpc oggi formulata dal ricorrente – potendo esser formulata sino alla precisazione delle conclusioni in quanto l'adempimento avrebbe potuto pervenire in corso di causa, come altri adempimenti – va accolta quanto agli impianti di Ventilazione meccanica controllata, fotovoltaico e di condizionamento (descritti nella relazione del C.T.U.) di compilare i libretti, completare e consegnare tutta la documentazione e le dichiarazioni di conformità
La riconvenzionale spiegata dal resistente solo nelle note conclusive è tardiva, sicché non può esser presa in considerazione, oltre che priva di qualsiasi principio di prova.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la media di tariffa, ad eccezione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento delle domande avanzate da , accertato e dichiarato Controparte_1 l'inadempimento contrattuale di condanna quest'ultimo a versare al primo la somma Parte_2 di € 4.460,81, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna a provvedere alla corretta compilazione dei libretti gli impianti di Parte_2 Ventilazione meccanica controllata, fotovoltaico e di condizionamento da lui stesso installati, alla relativa riconsegna al sig. insieme a tutta la documentazione ed alle dichiarazioni di Pt_1 conformità, entro il termine di 15 giorni dalla notifica in forma esecutiva di questa sentenza, nonché al pagamento ex art. 614 bis cpc dell'importo di € 50,00 in favore del ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_2 Controparte_1 545,00 per spese, € 4.500,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura completata alle ore 13,54, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 3 ottobre 2025
Il got
UR DI
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 3 ottobre 2025, ad ore 9,10, innanzi al got UR DI sono comparsi: per parte attrice l'avv. MIRKO BATTISTELLI, con il sig. Pt_1 per parte convenuta l'avv. FABRIZIA CANGEMI, oggi sostituita dall'avv. Alberto RENZI
Parte attrice – previa non accettazione del contraddittorio sulla domanda riconvenzionale formulata dal resistente solo nelle note conclusive - precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta e disattesa ogni contraria richiesta
In via principale:
1.- Accertare e dichiarare gli inadempimenti della ditta in persona del Parte_2 titolare (c.f. ) nei confronti del Sig. , così come esposti Parte_2 C.F._1 Controparte_1 in narrativa e descritti nella relazione del Sig. C.T.U. (ing. nell'ambito della procedura di CP_2 accertamento tecnico preventivo (r.g. 1456/2022 – Giudice di Pace di Fermo) e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare al ricorrente le seguenti somme: Parte_2
o € 337,60 per le spese sostenute per lo spostamento del contatore di monitoraggio Meter da quadro CP_ inverter a quadro generale come da fattura agli atti (DOC. 28) e come da relazione c.t.u. dell'
o € 207,58 per le spese sostenute per la sostituzione del blocco differenziale protezione linea dedicata fotovoltaico (magnetotermico) come da fattura agli atti (DOC. 28) e come da relazione c.t.u. dell'a.t.p.;
o € 250,00 oltre oneri di legge (iva e inarcassa) per la futura redazione di una nuova APE come indicato dal C.T.U dell'a.t.p.;
o € 1.250,59 per rimborso compensi e spese dell'avv. M. Battistelli per la procedura di accertamento tecnico preventivo intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Fermo come da fattura agli atti (DOC.19);
o € 1.415,04 per rimborso parcella C.T.U. dott. Ing. come da fattura agli atti (DOC. 22); Persona_1
o € 1.000,00 per rimborso parcella geom. c.t.p. nella procedura di A.T.P. come da Controparte_4 fattura agli atti (DOC. 20);
o € 6.000,00 o quella minore o maggior somma che il sig. G.d.P. dovesse ritenere equa e di giustizia a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in premessa;
2. - Accertare altresì l'obbligo del Sig. titolare della ditta Parte_2 Parte_2 quale istallatore degli impianti di Ventilazione meccanica controllata, fotovoltaico e di condizionamento (descritti in premessa e nella relazione del C.T.U.) di compilare i libretti, completare e consegnare tutta la documentazione e le dichiarazioni di conformità, così come illustrato e concluso dal Sig. C.T.U. dell' degli impianti medesimi al Sig. ; CP_3 Controparte_1
3 - disporre, per il caso di inadempimento spontaneo della condanna richiesta al punto 2, la sanzione prevista dall'art. 614 bis cpc;
- In subordine e nella denegata ipotesi che il resistente neghi l'esecuzione di tali ultimi incombenti, considerato che nessun altro tecnico del settore potrebbe provvedervi, condannare il Sig. a Parte_2 pagare a favore del Sig. la complessiva somma di € 15.761,00 oltre iva (19.928,42 iva inclusa), Pt_1 quale somma necessaria a provvedere alla sostituzione degli impianti di cui in premessa non regolarizzabili come da preventivi agli atti, oltre alla somma di € 5.000,00 indicata in via forfetaria o pagina 1 di 14 quella minore o maggiore somma che il Sig. G.I. riterrà equa e di giustizia, per lo smaltimento dei materiali ed impianti che saranno sostituiti oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto pagamento al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Parte resistente, previa dichiarazione di non accezione del contraddittorio sulla nuova domanda ex art. 614 bis cpc oggi formulata ex adverso - precisa come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando:
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare integralmente tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti Controparte_1 del deducente in quanto infondate in fatto e diritto;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dal ricorrente, previa compensazione parziale dei rispettivi crediti, condannare il ricorrente al pagamento dell'eventuale somma che sarà ritenuta di giustizia, con detrazione del credito di € 2.000,00 vantato dalla scrivente per la sostituzione dell'inverter;
IN OGNI CASO
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa in favore della scrivente, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle prove testimoniali non ammesse con l'ordinanza del 22.05.2025
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,35, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1537/2024 promossa da:
, Controparte_1 C.F._2 con l'avv. MIRKO BATTISTELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 RICORRENTE contro
, titolare dell'impresa individuale , Parte_2 C.F._1 Controparte_5 già Controparte_6 con l'avv. FABRIZIA CANGEMI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.11.24, e poi notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_2 titolare dell'omonima impresa cui aveva commissionato l'installazione di alcuni Parte_2 impianti, per fare accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale con condanna all'adempimento delle prestazioni rimaste inadempiute ed al risarcimento del danno.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver nell'aprile 2021, e nel corso dei lavori di realizzazione della propria nuova abitazione in Bioedilizia, in Cupra Marittima via S. Michele nr. 25/S, commissionato alla ditta
[...] la realizzazone di tutta l'impiantistica a servizio del proprio immobile in Parte_2 particolare:
o Impianto idraulico, termico sanitario con solare termico e serbatoio d'accumulo;
o Impianto elettrico residenziale, TV/satellitare e rete Lan
o Impianto climatizzazione (Riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore)
o Impianto CO (3KW – 6KW) a servizio dell'abitazione per la produzione di acqua pagina 3 di 14 calda ed energia elettrica;
o Impianto V.M.C. (ventilazione meccanica controllata)
- che gli impianti di condizionamento, in un primo momento, sono stati proposti e forniti direttamente dall' anche se sugli stessi il ricorrente aveva espresso riserve non ritendendoli Pt_2 idonei alla propria abitazione, rimanendo comunque d'accordo che nel caso questi non fossero stati performanti come richiesto, sarebbero stati sostituiti;
- che Difatti, dopo l'installazione e nel dicembre-Marzo 2021 detti ultimi impianti andavano in “TILT” producendo aria fredda in luogo di quella calda. Dopo aver lamentato la detta problematica il Sig.
concordava con il Sig a sostituzione dei condizionatori con altri di proprio gradimento CP_1 Pt_2 che il ricorrente provvedeva ad acquistare personalmente e l' previo ritiro di quelli Pt_2 malfunzionanti, ad installare;
- di aver chiesto espressamente al sig. all'atto dell'installazione, che la applicazione di Pt_2 rilevamento dati dell'impianto fotovoltaico fosse in grado di fornire i parametri energetici di produzione, autoconsumo ed immissione in rete dell'energia prodotta e non consumata, ottenendo da quest'ultimo tutte le dovute garanzie e rassicurazioni che l'impianto da montare sarebbe stato di ultima generazione con inverter ibrido e predisposto per le batterie di accumulo con applicazione dedicata a fornire tali dati;
- che però, dopo l'allaccio dell'impianto, la detta applicazione dedicata non forniva i dati promessi ma soltanto quelli relativi alla produzione di energia elettrica senza indicazione dei dati del consumo e dell'immissione in rete, non permettendogli quindi di conoscere se l'energia utilizzata fosse quella della produzione o fosse quella prelevata dalla rete;
- d aver rappresentata all tale inefficienza e di essersi sentito rispondere che, Pt_2 contrariamente a quanto precedentemente riferitogli, per avere informazioni sui dati richiesti sarebbe stato necessario aggiungere un analizzatore per dati, che avrebbe comportato una ulteriore spesa;
- di aver, ritenendo che l on avesse tenuto fede ai propri impegni, inviato una diffida con Pt_2 racc. a.r. 29.7.22 invitando il resistente ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali;
(doc. 1)
- la diffida veniva riscontrata in data 4.8.22 dall'avv. Cangemi la quale, affermando che la ditta avesse onorato puntualmente i propri impegni, lo diffidava dall'avanzare Parte_2 infondate pretese;
(doc. 2)
- di aver poi con diverse e-mail del 22.8.22 invitato il sig. a consegnare i certificati di Pt_2 conformità degli impianti, i libretti degli impianti termici, A.C.V. e F.V. e la certificazione di conformità dell'impianto di Ventilazione Meccanica Controllata, nonché a fornire un preventivo di spesa per l'analizzatore dati del CO (doc. 3, 4 e 5) e, poiché dette mail rimanevano ignorate, di averle rinnovate sia con mail 2/9/2022 e 4/09/2024 nei confronti del sig. doc. Pt_2 6 e 7), sia con pec 15/09/2022 all'avv. Cangemi (doc. 8).
- di aver, stante l'inerzia del sig. a fornire un preventivo per l'acquisto di un nuovo analizzatore Pt_2 dati, acquistato personalmente in data 11.10.22, quest'ultimo strumento (doc. 33) incaricando l' i installarlo;
Pt_2
- che Qualche giorno dopo il Sig. provvedeva all'installazione di quest'ultimo, ma trovandosi in Pt_2 difficoltà, si vedeva costretto ad interpellare più volte il centro di assistenza della ditta produttrice dello strumento ( per avere istruzioni sulle modalità di installazione. Accadeva però che nonostante CP_7 ciò il resistente eseguisse l'installazione secondo diverse modalità “a suo parere” più corrette.;
- di aver, dopo qualche giorno, verificato che l'analizzatore installato forniva la lettura dei flussi energetici in maniera totalmente errata, e di aver perciò contattato personalmente il centro assistenza esponendo la problematica: il centro HUAWEI, tramite un controllo da CP_7 remoto, verificava che l'analizzatore inviava dati errati perché non era stato installato in maniera corretta e gli inviava via mail lo schema di montaggio che l'installatore avrebbe dovuto seguire per il corretto montaggio e funzionamento (DOC. 9);
- di aver perciò contattato nuovamente il sig. on mail 21/10/2022, invitandolo ad eseguire Pt_2
pagina 4 di 14 nuovamente l'installazione dello strumento a regola d'arte e come indicato nello schema inviato dalla ditta produttrice, rinnovando anche la richiesta di consegna del libretto degli impianti del sistema di raffrescamento/raffreddamento a pompa di calore ed il progetto con relativa certificazione di conformità della ventilazione meccanica controllata (V.M.C.) ancora mancanti (doc. 10);
- che, nonostante gli inviti e le diffide, il sig. on aveva ottemperato mai alle richieste, pur Pt_2 avendo ricevuto integralmente il compenso richiesto;
- di aver, a mezzo pec 03/11/2022 del proprio legale all'avv. Cangemi aveva diffidato il sig. ia ad eseguire l'intervento di sistemazione dell'analizzatore dati, perché non installato a Pt_2 regola d'arte, sia a consegnargli tutta la documentazione mancante relativa agli impianti, ma anche la detta diffida rimaneva senza risposta;
(doc. 11)
- di aver proposto ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c., con fini conciliativi, dinanzi al Giudice di Pace di Fermo (doc. 12 – proc. R.G. 1456/2022 – G.d.P. dott.ssa Santarelli T.) e solo all'udienza 19/10/2023 il sig. tramite il proprio difensore, consegnava banco judicis al Pt_2 proprio procuratore il libretto dell'impianto, senza aggiornamento alcuno (doc. 13 e 14);
- che alla successiva udienza 21.3.24 (doc. 15), previa nomina disposta dal Sig. Giudice di Pace di Fermo, prestava giuramento il C.T.U. ing. che riceveva il seguente Persona_1 incarico e quesito: “esaminati gli atti e sentite le parti egli eventuali consulenti tecnici visitato e ispezionato l'impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione del ricorrente ed espletata ogni opportuna indagine descriva il CTU lo stato dell'impianto fotovoltaico e il posizionamento dell'analizzatore dati e lo confronti con gli schemi della casa produttrice verifichi altresì la presenza o meno dei libretti degli impianti del sistema di raffreddamento a pompa di calore e il progetto con la relativa certificazione di conformità della ventilazione meccanica controllata accerti quindi:
1) La sussistenza della situazione di fatto lamentata dal ricorrente e degli inconvenienti esposti al riguardo;
2) Le cause degli inconvenienti lamentati dal punto di vista strettamente tecnico;
3) La presenza o meno della certificazione di cui è stata lamentata la mancata consegna;
4) Se dagli inconvenienti deridi o -1 danno al ricorrente e se si in quale entità;
5) Quali siano in dettaglio gli interventi da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti lamentati;
6) Se sia o meno obbligatoria o quantomeno dovuta la consegna della documentazione mancante di cui sopra ossia i libretti degli impianti del sistema di raffreddamento e pompa di calore e di progetto con la relativa certificazione di conformità della ventilazione meccanica controllata;
7) Quale sia la spesa e il tempo necessario per effettuare gli interventi suddetti e a chi spetti tali oneri;
8) Verifichi CTU se il libretto impianti depositato e consegnato al ricorrente da controparte sia stato correttamente compilato;
9) Tendi infine la conciliazione tra le parti ai sensi dell'articolo 696 c pc;
- che in data 24/04/2024 il C.T.U. aveva effettuato il sopralluogo alla presenza dei CT e delle stesse parti e nell'occasione non aveva contestato le pretese del ricorrente, anzi Parte_2 aveva concordato sulla necessità di spostare lo strumento di rilevazione dati (a suo tempo installato male) all'interno del quadro e subito dopo a valle del contatore Enel, dichiarandosi disponibile pure a sostituire l'interruttore magnetotermico differenziale ed a consegnare il libretto impianto aggiornato con registrazione al Curmit della Regione Marche;
(doc. 16 pag. 4);
- che il CTU, dopo la redazione della prima bozza di perizia e dopo aver risposto alle osservazioni proposte (dal CT di parte ricorrente geom. ), aveva depositato in data CP_4 14.6.24 la relazione definitiva (doc. 16), in cui si legge che effettivamente:
✓ Il libretto degli impianti (pur consegnato in udienza) non era aggiornato;
✓ Non sussisteva la dichiarazione di conformità delle macchine di climatizzazione installate, né
pagina 5 di 14 del sistema VMC;
✓ Il sistema di monitoraggio Huawei mostrava dati di consumo dell'abitazione incongruenti;
- che, pertanto, il C.T.U. rilevava che:
* le cause degli inconvenienti lamentati dal punto di vista strettamente tecnico (sistema di monitoraggio incongruente) risiedevano nel fatto che il T.A. era stato posizionato in maniera errata e che avrebbe dovuto essere posizionato subito a valle del contatore Enel di Scambio;
* il sig. non era in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto termico e Pt_1 della dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico;
mentre, in merito agli inconvenienti ed ai danni arrecati al ricorrente, il CTU rispondeva che effettivamente sussisteva l'inconveniente della produzione di dati incongruenti ma non quantificava il danno;
- che il CTU aveva precisato che gli interventi da adottare per l'eliminazione dei detti inconvenienti avrebbero dovuto essere lo spostamento del meter all'interno del quadro CP_8 elettrico posto sulla recinzione dell'abitazione al fine di posizionare il TA subito a valle del contatore Enel di scambio (al fine di eliminare l'inconveniente dovuto al Meter (TA) che non rileva i dati di produzione del consumo), mentre in merito all'obbligatorietà della documentazione affermava la necessità da parte della ditta quale installatore, di consegnare il libretto impianti aggiornati e la dichiarazione Parte_2 di conformità (fotovoltaico e impianto termico), quanto invece al sistema di ventilazione meccanica che l'installatore non ricadeva nell'obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità ma solo la compilazione della pagina riservata presente sul libretto d'impianto di ventilazione meccanica;
- che il CTU, su quest'ultimo punto ed in relazione alle osservazioni svolte dal C.T.P. geom.
(DOC. 17), aveva rettificato la propria conclusione, confermando quanto asserito dal CP_4 CT , circa il fatto che nell'ambito di applicazione del DM 37/08, di cui all'art. Persona_2 1, comma 2, lettera c) rientrano anche gli impianti di riscalamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali” che pertanto la dichiarazione di conformità relativa alla ventilazione meccanica controllata CP andava prodotta dalla e fornita al Sig. (doc. 16 pag. 8); Parte_2 Pt_1
- che il CTU aveva scritto, in merito ai costi ed ai tempi per gli interventi, che: “Per spostare il meter (TA) potrebbe occorrere una giornata di lavoro di due operai specializzati più la fornitura di circa 50 mt di cavo dati per un costo complessivo di € 530,00”;
- che il proprio CT (doc. 17) aveva osservato sul punto (costi e tempi) che tra gli oneri a carico della ditta avrebbe dovuto annoverarsi anche il costo per la Parte_2 sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale da 0,03A con uno da 0,3A come specificato nel manuale dell'inverter e che a tal proposito il sig. aveva dichiarato di Parte_2 rendersi disponibile ad effettuare la sostituzione a proprie spese (costo circa € 100,00 + IVA), nonché il costo per il rifacimento ex novo dell'APE essendo stata quella attuale (redatto dopo la realizzazione dell'impiantistica) redatta sulla base documenti mancanti e libretti incompleti;
- che anche a seguito della detta osservazione il C.T.U. aveva rettificato la risposta al quesito 7 affermando che il costo per la redazione dell'APE era di circa 250,00 piu iva e cassa di previdenza;
- che l nonostante il tenore delle conclusioni e nonostante avesse riconosciuto le proprie Pt_2 mancanze (tanto da promettere l'esecuzione di alcune opere quali spostamento TA e sostituzione interruttore magnetotermico), non si era adoperato spontaneamente in alcun modo, né per eseguire le opere mancanti, né per aggiornare libretti, né per consegnare i dovuti progetti e documenti;
- di aver perciò, con pec 4.7.24 (doc. 23) del proprio legale, invitato e diffidato l' al Pt_2 pagamento di quando indicato dal C.T.U. per l'esecuzione delle specificate opere, ossia:
* € 530,00 oltre oneri quale costo di manodopera per lo spostamento del Meter;
* € 250,00 per la redazione della nuova APE;
* € 100,00 per sostituzione dell'interruttore elettromagnetico da 0.03A a 0.3A come specificato pagina 6 di 14 nel manuale dell'inverter; oltre al pagamento delle spese sostenute per la procedura di accertamento tecnico preventivo ossia:
• € 1.250,59 per rimborso spese legali avv. Mirko Battistelli (doc. 19)
• € 1.000,00 per spese perito di parte (doc. 20) Controparte_4
• € 1.415,04 per spese pagate (acc. 400,00) e da versare al C.T.U. in relazione alla fattura prodotta di cui è stata chiesta la liquidazione (doc. 21 e 22);
- che, in riscontro, l'avv. Cangemi, nell'interesse del sig. con pec 17.7.24 aveva Pt_2 comunicato che questi era disposto ad ottemperare spontaneamente alle prescrizioni indicate in C.T.U. quanto ai lavori da eseguire, senza rimborsare al ricorrente alcuna spesa ulteriore di CTU, CT e spese legali (doc. 24)
- di aver con pec 19.7.24 rifiutato adempimenti parziali, preavvisando l'inizio dell'azione legale ed intimando in ogni caso al ricorrente la consegna della documentazione (certificazione conformità, progetti e integrazione dichiarazione libretto) richiesta ed indicata dal C.T.U. (doc. 25);
- di aver, rimasta senza riscontro tale ultima pec, con pec 26.7.24 invitato il sig. a Pt_2 concludere un accordo in sede di negoziazione assistita (doc. 26), invito cui l' ichiarava di Pt_2 aderire con pec 20.8.24 dell'avv. Cangemi (doc. 27);
- che l'incontro 13.9.24, presso lo studio del proprio legale, non aveva consentito di raggiungere alcun accordo volto a definire bonariamente la vertenza, come da verbale negativo (doc. 28);
- di aver a quel punto, allo scopo di arginare i danni derivanti dall'inefficienza dei propri impianti, fatto eseguire i lavori indicati dal C.T.U. (spostamento del contatore di monitoraggio Meter da quadro inverter a quadro generale sotto contatore Enel e sostituzione blocco differenziale protezione linea dedicata fotovoltaico, alla ditta (v. fatt. 44/2024; CP_10 CP_11 fatt. 45/2024), in data 02/10/2024, sostenendo una spesa complessiva di € 545,18 come dalle fatture che si allegano (doc. 29);
- che però - a parte i detti lavori che, potendo, sono stati affidati ad altra ditta – ex DM 37/08 non possono essere incaricati altri e diversi professionisti, che non siano stati installatori, per:
* aggiornare il libretto impianti inserendo tutti gli impianti compreso il sistema di ventilazione meccanica controllata a recupero di valore;
* redigere la documentazione relativa all'impianto fotovoltaico comprendente dichiarazione di conformità, progetto, schema dell'impianto, report verifiche iniziali, istruzioni di manutenzione, relazione tipologia materiali utilizzati, copia certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali;
* redigere la dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione meccanica controllata comprensiva di tutti gli allegati obbligatori;
* redigere la dichiarazione di conformità dell'impianto termico
* redigere ogni altro documento indicato nell'allegata c.t.u.
- di non poter neppure incaricare alcun professionista di redigere l'APE relativa all'immobile sino a quando tutta la documentazione degli impianti non sarà regolarizzata nei modi indicati dal C.T.U., con la conseguenza che, in mancanza dell'APE e delle dichiarazioni suddette, il proprio immobile non può esser sposto in vendita;
- che, persistendo l'inadempimento dell' quanto alla consegna della documentazione Pt_2 mancante e protraendosi questa anche a seguito di una eventuale sentenza di condanna e/o dichiarativa degli obblighi di consegna, il ricorrente - non potendo ottenere in altro modo le documentazioni mancanti - si vedrà costretto alla completa sostituzione degli impianti già installati con impianti nuovi con nuovo installatore e si troverà a sostenere le seguenti spese:
* l'impianto fotovoltaico € 4.511,37 oltre IVA;
* l'unità di ventilazione meccanica controllata con una spesa di € 3.500,00 oltre IVA;
* impianto di climatizzazione a servizio del soggiorno € 2.300,00 oltre IVA, a servizio dello pagina 7 di 14 studio € 1.850,00 oltre iva, a servizio delle camere € 3.600,00 oltre IVA il tutto come da preventivi che allega (doc. 30) oltre alle spese di smaltimento dei vecchi impianti, che prudenzialmente si potrebbero quantificare in € 5.000,00;
- che tale vicenda ha avuto inizio nel luglio 2022, allorquando, dopo l'esecuzione lavori, ebbe per la prima volta a chiedere all' il rilascio della documentazione relativa all'impiantistica, Pt_2 di cui oggi ancora si discute e l'installazione dell'analizzatore dati (doc. 1);
- che la condotta del resistente, se non altro ostativa ed inerte, gli ha arrecato un danno non solo in termini di mancato godimento degli impianti (utilizzati a funzionalità ridotta) (doc. 30), ma anche in termini di resistenza pervicace all'adempimento contrattuale;
- di aver, per parte propria, perfettamente onorato i propri impegni economici, saldando all Pt_2 tutto il dovuto anche prima del termine dei lavori, senza però essere mai stato soddisfatto da quest'ultimo: l'adempimento richiesto all' di compiere piccole opere di completamento Pt_2 (spostamento meter e cambio interruttore elettromagnetico) e di consegnare la documentazione dell'impiantistica prevista dalla legge era semplice ma, ciò nonostante, nessuna delle attività richieste è stata posta in essere, né spontaneamente, né dopo le richieste scritte proprie e del proprio legale, né dopo la procedura di ATP che, nell'ipotesi in cui vi fosse stato qualche dubbio, ha riconosciuto a pieno le proprie giuste pretese;
- che inoltre l'immobile non è in regola con le normative impiantistiche, ha un'APE irregolare che non potrà essere regolarizzata sino alla effettiva consegna della documentazione, con la conseguenza che, tra le altre cose, non potrà essere venduto;
- che tali danni, sebbene non quantificabili da un punto di vista meramente “oggettivo e quantitativo”, sono del tutto evidenti ed indiscutibili e potrebbero essere quantificati in via del tutto prudenziale ed equitativa in € 6.000,00 oltre agli eventuali danni che dovessero prodursi nel corso del giudizio e che dovessero essere addebitabili alle motivazioni per cui oggi è causa.
Tanto dedotto e documentato il ricorrente ha chiesto:
1. In via principale:
- Accertare e dichiarare gli inadempimenti della ditta in persona del Parte_2 titolare (c.f. ) nei confronti del Sig. , così come esposti Parte_2 C.F._1 Controparte_1 in narrativa e descritti nella relazione del Sig. C.T.U. (ing. nell'ambito della procedura di CP_2 accertamento tecnico preventivo (r.g. 1456/2022 – Giudice di Pace di Fermo) e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare al ricorrente le seguenti somme: Parte_2
o € 337,60 per le spese sostenute per lo spostamento del contatore di monitoraggio Meter da quadro CP_ inverter a quadro generale come da fattura agli atti (DOC. 28) e come da relazione c.t.u. dell'
o € 207,58 per le spese sostenute per la sostituzione del blocco differenziale protezione linea dedicata fotovoltaico (magnetotermico) come da fattura agli atti (DOC. 28) e come da relazione c.t.u. dell'a.t.p.;
o € 250,00 oltre oneri di legge (iva e inarcassa) per la futura redazione di una nuova APE come indicato dal C.T.U dell'a.t.p.;
o € 1.250,59 per rimborso compensi e spese dell'avv. M. Battistelli per la procedura di accertamento tecnico preventivo intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Fermo come da fattura agli atti (DOC.19);
o € 1.415,04 per rimborso parcella C.T.U. dott. Ing. come da fattura agli atti (DOC. 22); Persona_1
o € 1.000,00 per rimborso parcella geom. c.t.p. nella procedura di A.T.P. come da Controparte_4 fattura agli atti (DOC. 20);
o € 6.000,00 o quella minore o maggior somma che il sig. G.d.P. dovesse ritenere equa e di giustizia a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in premessa;
- Accertare altresì l'obbligo del Sig. titolare della ditta quale Parte_2 Parte_2 istallatore degli impianti di Ventilazione meccanica controllata, fotovoltaico e di condizionamento (descritti in premessa e nella relazione del C.T.U.) di compilare i libretti, completare e consegnare tutta la documentazione e le dichiarazioni di conformità, così come illustrato e concluso dal Sig. C.T.U. dell' degli impianti medesimi al Sig. ; CP_3 Controparte_1
pagina 8 di 14 - In subordine e nella denegata ipotesi che il resistente neghi l'esecuzione di tali ultimi incombenti, considerato che nessun altro tecnico del settore potrebbe provvedervi, condannare il Sig. a Parte_2 pagare a favore del Sig. la complessiva somma di € 15.761,00 oltre iva (19.928,42 iva inclusa), Pt_1 quale somma necessaria a provvedere alla sostituzione degli impianti di cui in premessa non regolarizzabili come da preventivi agli atti, oltre alla somma di € 5.000,00 indicata in via forfetaria o CP quella minore o maggiore somma che il Sig. riterrà equa e di giustizia, per lo smaltimento dei materiali ed impianti che saranno sostituiti oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto pagamento al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituito er contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, deducendo: Parte_2
- che le lavorazioni commissionategli sono quelle che risultano elencate nei preventivi inviati al a mezzo mail 9.07.21; Pt_1
- che I preventivi sebbene non sono stati specificatamente sottoscritti dal ricorrente in quanto vi era presente un refuso alla pagina due, essendo stato indicato il nome IL SI nell'oggetto, sono stati inequivocabilmente accettati dal richiedente (doc. 2);
- che il preventivo relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico non include affatto né l'acquisto né l'installazione del meter;
- che Dunque, il deducente contrattualmente a quanto ex adverso affermato non ha assunto alcun obbligo in tal senso nei confronti del;
Non risulta, infatti, che il ricorrente abbia provveduto a Pt_1 sottoscrivere alcun preventivo specifico relativo alla suddetta installazione;
- d aver provveduto alla realizzazione di tutti gli impianti richiesti ed indicati nei preventivi ed anche a eseguire ulteriori lavorazioni extra di cui alcune sono state regolarmente pagate dal Pt_1 mentre altre sono state realizzate senza la corresponsione di alcun corrispettivo, come da resoconto dei lavori che allega (doc. 3);
- che In data 29.12.2021 il ricorrente sottoscriveva dichiarazione di sussistenza del credito che si rimette in allegato nella quale il primo ha certificato che il credito dell' ra libero e non vincolato da ogni Pt_2 forma di contestazione e/o pignoramento (doc. 4).
- di non aver, Contrariamente a quanto ex adverso affermato, mai riconosciuto di essere stato manchevole nel proprio operato, anzi di aver sempre ribadito di avere eseguito a regola d'arte quanto fosse di sua competenza.
- che A nulla rileva che il deducente abbia ritenuto, per puro spirito di collaborazione e senza riconoscimento alcuno, di eseguire lo spostamento TA e di sostituire l'interruttore magnetotermico e quant'altro necessario per chiudere definitivamente la controversia intrapresa dal , il quale Pt_1 comunque ha rifiutato l'esecuzione delle relative opere, impedendo all' di adempiere (sarebbe Pt_2 stato infatti impossibile senza una fattiva collaborazione del resistente);
● In merito agli impianti di condizionamento occorre evidenziare che quanto riportato dalla difesa del nel proprio ricorso introduttivo non risponde assolutamente al vero, in quanto l'impianto Pt_1 Climatizzazione per Raffrescamento e Riscaldamento fornito e installato di in Controparte_13 data 3/8/2021 era perfettamente funzionante e performante e dalla ditta installatrice non è stata riscontrata alcuna problematica, men che meno quella prospettata dal ricorrente.
Senonché, al solo fine di evitare discussioni, in quanto il aveva preso la fastidiosa abitudine di Pt_1 piazzarsi al di fuori della sede del resistente per ingaggiare scenate e/o effettuava molteplici telefonare, così intralciando i lavoro del resistente che ha optato per accontentalo procedendo alla sostituzione delle macchine già installate con altre acquistate direttamente dal . Pt_1
Lo si ripete la sostituzione è stata operata unicamente per evitare discussioni ed è stata effettata per di più in maniera del tutto gratuita non avendo il Reitano provveduto a corrispondere nulla per detto incombente. Il costo delle macchine è stato al Reitano interamente rimborsato portando in compensazione il loro costo con quanto dovuto al resistente per le ulteriori lavorazioni dal medesimo pagina 9 di 14 pretese in aggiunta a quelle in precedenza concordate.
- che, già dopo circa una settimana, il provvedeva a ricontattarlo, anche con una certa Pt_1 insistenza, per ottenere questa volta una sostituzione degli split, in quanto a suo dire, gli split emanavano odore di muffa;
- d aver provveduto, Sebbene tale circostanza non fosse stata riscontrata in alcun modo dall'istallatore né dall'ing. per ben tre volte alla sanificazione degli split e, vista la persistenza delle CP_14 lamentele avanzate dal , alla sostituzione degli split come da preventivo che si allega (doc. 5). Pt_1
- d aver correttamente emesso la dichiarazione di conformità dell'impianto di climatizzazione che allega (doc. 6), regolarmente consegnata al , unitamente a tutte le altre Pt_1 dichiarazioni di conformità relative agli altri impianti, successivamente aggiornata a seguito della sostituzione delle macchine a richiesta del;
Pt_1
- che Lo stesso dicasi per l'impianto idrico sanitario, per l'impianto elettrico e per l'impianto fotovoltaico che sono state redatte (docc. 7, 8 e 9) e consegnate al brevi manu, o trasmesse via Pt_1 mail (doc. 10) al medesimo o al tecnico di quest'ultimo, ing. al momento di conseguire Per_3 l'agibilità per l'immobile.
● Per quanto riguarda la lamentata mancata consegna del libretto degli impianti
- che Il libretto di impianto è stato redatto il 10/01/2022. In data 21/01/2022 il resistente veniva contattato tramite Whatsapp da un tecnico incaricato dal sig. per la pratica Ape al quale Pt_1 venivano trasmesse le foto delle matricole delle macchine in data 22/01/2022, mentre il successivo 28.01.2022 veniva trasmessa telematicamente la copia del libretto.
- che Il è stato più volte invitato a recarsi presso la sede del resistente per ritirare il libretto in Pt_1 originale ma l'invito è rimasto senza esito. Il sopradetto documento è stato, pertanto, consegnato banco iudicis. La difesa del ricorrente lamenta che il libretto non presentasse aggiornamento alcuno. Nessuna contestazione può essere sollevata al resistente sul punto. Infatti, non spetta all'installatore l'aggiornamento del libretto che ha il solo compito di compilarlo al momento della installazione degli impianti come in effetti ha fatto;
- che l'impianto deve essere soggetto alla manutenzione ordinaria periodica annuale ed è compito del centro assistenza e/o del proprietario l'aggiornamento dello stesso in caso di incongruenza dei dati eventualmente riportati attraverso l'accesso diretto al relativo portale.
- che Evidentemente, il non ha affatto provveduto a effettuare le verifiche periodiche degli Pt_1 impianti e, per questo, di nulla può dolersi con l' Pt_2
- di aver Ad ogni buon conto, al fine di definire una volta per tutte le rimostranze, seppur del tutto infondate del e pur non sussistendo alcun obbligo in capo al ricorrente, essendo Pt_1 l'aggiornamento di competenza del centro di assistenza, provveduto all'aggiornamento dei dati sul Curmit come da copia che si deposita (doc. 11),
- di contestare per quanto di ragione la richiesta di rifacimento ex novo dell'APE e/o la richiesta di rimborso del relativo costo, in quanto l'APE già in possesso del era perfettamente Pt_1 corrispondente agli impianti realizzati e Solo a seguito della modifica dell'impianto - espressamente richiesta ed ottenuta dal – si è resa necessaria la redazione della nuova APE, per cui questo Pt_1 incombente era comunque a carico e di spettanza del committente perché conseguente a modifiche richieste dal committente e nessun rimborso può essere chiesto ed ottenuto dal ricorrente.
- che, risulta documentalmente che l' si era offerto al solo fine di definire bonariamente la Pt_2 questione di rimborsarne il relativo costo, senza che ciò possa essere ritenuto come ammissione di responsabilità che comunque non sussiste.
- che Dunque, sul punto non corrisponde al vero quanto affermato dalla difesa del ricorrente ovvero che non potrà incaricare alcun professionista per redigere l'APE sino a quando tutta la documentazione degli impianti non sarà regolarizzata nei modi indicati dal CTU.
- che per la redazione dell'APE è necessario unicamente il libretto degli impianti che, per quanto detto, poteva ben essere già aggiornato da tempo dal centro di assistenza ove il avesse provveduto ad Pt_1
pagina 10 di 14 eseguire le verifiche periodiche dell'impianto!!!
- che Conseguentemente priva di fondamento è l'affermazione per la quale il sarebbe Pt_1 impossibilitato a porre in vendita il proprio immobile non essendo questo munito di tutta l'idonea documentazione. Infatti, già dal 2008 non è più obbligatorio allegare all'atto di vendita la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza,
• Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica Controllata,
- che a norma del DM 37/08 è necessaria la redazione di un progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) ovvero impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali UNICAMENTE per gli impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi LA potenzialità frigorifera specificatamente indicata dalla relativa norma.
- che Non è il caso che ci occupa in quanto l'impianto del ha una potenzialità frigorifera Pt_1 inferiore alla potenza che necessita l'obbligo della progettazione.
- che Per completezza espositiva si deposita la conformità del relativo impianto che invero non era stata all'epoca consegnata unitamente allo schema dell'impianto realizzato in quanto il non si è mai Pt_1 recato in ufficio a ritirarla (doc. 12 e 13).
• Per quanto concerne la richiesta sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale da 0,03° con uno da 0,3 A come specificato nel manuale dell'inverter,
- che l' ha seguito esattamente lo schema del progetto redatto dall'ing. allegato alla Pt_2 CP_14 conformità dell'impianto fotovoltaico, che ha ritenuto che l'interruttore magnetotermico differenziale da 0,03° fosse sufficiente al relativo scopo.
- che Dunque, anche in questo caso, nessun rimprovero può essergli mosso neppure di semplice leggerezza al deducente. La sua disponibilità alla sostituzione è stata dichiarata, senza riconoscimento alcuno, al solo fine di alimentare il contenzioso. Anche in questo caso, però, il ha impedito Pt_1 all' i eseguire l'opera. Pt_2
• Infine, per quanto concerne l'impianto CO,
- che le asserzioni ex adverso formulate non corrispondano alla realtà.
- che al momento dell'installazione il ha richiesto un ampliamento dell'impianto fotovoltaico da Pt_1 3kw a 6kw, come da preventivo che si allega (doc. 14).
- che Il giorno 20.09.2022 il richiedeva l'intervento dell' in quanto lamentava che dalla Pt_1 Pt_2 propria applicazione non riusciva a verificare la produzione di energia del proprio impianto fotovoltaico.
- che, A causa di impegni pregressi che non potevano essere rinviati, il resistente si recava presso la abitazione del il successivo giorno 23.09.2023 e … constatava che l'inverter dell'impianto non Pt_1 produceva più.
- che Essendo in garanzia, il resistente provvedeva a chiamare con insistenza il numero dell'assistenza senza ricevere risposta, in quanto questo costituiva l'unico modo per poter ottenere Controparte_15 la sostituzione dell'inverter in garanzia.
- che L'assistenza doveva essere fornita al dalla pertanto, l' entava di contattare Pt_1 CP_7 Pt_2 il centro di assistenza e, non riuscendo ad avere contatti con la suddetta assistenza, al solo fine di accontentare il ricorrente che nel frattempo aveva effettuato oltre 15 chiamate, nel pomeriggio della stessa giornata era costretto a sostituire l'inverter ricomprandone uno nuovo ed avvalendosi dell'ausilio dell'ingegner provvedeva alla sua configurazione in rete. CP_14
- che, in ogni caso, la produzione è stata verificata tramite contatore e con il tester a monte e a valle del differenziale sotto contatore AC una volta staccato per prova e subito rialzato.
- che Il costo sostenuto per la sostituzione dell'inverter dall' non avendo potuto usufruire della Pt_2 garanzia in considerazione della pressione esercitata dal che nell'arco della giornata aveva Pt_1
pagina 11 di 14 proceduto a chiamare l' in continuazione, è pari ad € 2.000,00= oltre IVA. Il detto importo dovrà Pt_2 essere compensato con qualunque somma dovesse essere riconosciuta in capo all' il quale non Pt_2 potrà essere onerato del suddetto importo, proprio in ragione del fatto che non era lui a dover prestare l'assistenza per il malfunzionamento dell'inverter ma la Huawei produttrice e fornitrice del prodotto.
- che Nell'arco della giornata, dunque, l'impianto del era perfettamente funzionante e Pt_1 produceva regolarmente energia, mancando unicamente qualche messa a punto della configurazione che gli consentisse di monitorare tramite app la produzione in corso;
- che sia in fase di preventivo ma anche successivamente, era stato spiegato al ricorrente l'impianto fotovoltaico montato era dotato di un'APP con la possibilità di leggere solo l'energia prodotta dall'impianto e non quella consumata dall'abitazione, operazione per la quale l'impianto necessitava di un apposito lettore, che di solito si installa con le batterie, ovviamente non compreso nell'importo dell'impianto da lui acquistato;
- che il ha acquistato il lettore ed ha preteso che la sua installazione fosse effettuata Pt_1 gratuitamente, con richieste talmente pressanti da costringerlo ad accontentarlo unicamente per quieto vivere;
- che il CTU ha errato nell'indicare che l'installazione del meter fosse a carico dell e che Pt_2 conseguentemente il costo necessario per porre riparo ad un errore di installazione fosse a suo carico;
- di aver montato il lettore seguendo lo schema fornito dalla casa produttrice, installando i due toroidi, uno sulla linea generale abitazione e l'altro in uscita inverter, come previsto dallo schema, ma la app dava dei risultati ad avviso del resistente errati, dovuti ad un difetto del lettore stesso, e di aver, pertanto, provveduto a contattare il numero di assistenza il cui CP_7 tecnico aveva suggerito di spostare un TA sempre come era collegato sulla stessa linea ma sotto il contatore Enel che però si trova a circa 25 mt dal lettore;
- che Tale spostamento avrebbe comportato un costo di materiali e manodopera che però il si è Pt_1 rifiutato di corrispondere ed è questo l'unico motivo per il quale il suddetto spostamento non è stato eseguito.
- che nessun addebito può essergli mosso, dato che ha fatto più di quello che gli spettava, con ogni più ampia riserva di richiedere il pagamento delle ulteriori e diverse opere che sono state realizzate in favore del;
Pt_1
- che certo non gli può essere addebitato il costo per riparare ad un errore di installazione che non gli è stato mai corrisposto dal , il quale trarrebbe un indebito arricchimento dalla Pt_1 condanna al rimborso di somme per le tali causali;
- che Nessun danno è comunque derivato al , in quanto l'impianto fotovoltaico è sempre stato Pt_1 perfettamente funzionante: il meter è semplicemente un sistema di controllo dell'energia prodotta e consumata, ma non inficia in alcun modo il corretto funzionamento dell'impianto e viene installato solo per impianti con batteria (e non è il caso che riguarda il ) in quanto Pt_1 gestisce la carica della batteria e lo scambio dell'energia prodotta;
- che, Pur in assenza del meter, il ricorrente avrebbe potuto controllare la produttività dell'impianto (e certamente in modo più affidabile) attraverso il portale del produttore al quale il può accedere Pt_1 attraverso le proprie credenziali: I dati, infatti, vengono trasmessi dall'impianto direttamente sul portale GSE e non variano in alcun modo in base al corretto o meno funzionamento del meter.
- che Inoltre, come da progetto, il meter non era dovuto perché non era previsto né era stato indicato all'interno del preventivo, tant'è vero che il avrebbe dovuto sottoscrivere un ulteriore apposito Pt_1 relativo al costo della installazione del suddetto apparecchio e delle modifiche eventualmente necessarie per il suo corretto funzionamento.
- che Tutti gli impianti sono stati realizzati a perfetta regola d'arte e sono perfettamente funzionanti, né il CTU ha riscontrato problematiche che avrebbero potuto inficiare il godimento degli stessi.
- che Di nessun pregio, infine, è la contestazione per la quale il , in difetto di integrazione degli Pt_1 impianti, sarebbe costretto alla completa sostituzione degli impianti.
pagina 12 di 14 Il convenuto ha concluso in citazione:
“Voglia il Tribunale adito, adversis rejectis, in via principale rigettare tutte le richieste ex adverso formulate nei confronti della deducente in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dal ricorrente, previa compensazione parziale dei rispettivi crediti, condannare il resistente all'eventuale somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con rifusione delle spese di lite”.
All'udienza di prima comparizione delle parti 13.3.25 il giudice designato ha sentito liberamente le parti e tentato invano una conciliazione, poi assegnato, su richiesta, i termini di cui all'art. 281 duodecies cpc.
Prima della scadenza dei termini, con provvedimento 14.3.25 il GI ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got che - visti gli atti ed i documenti depositati, ritenuti i capitoli formulati da parte resistente attinenti circostanze in parte incontestate ed in parte documentali o da provarsi documentalmente, o contenenti valutazioni non rimettibili a testi - ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
La domanda di è risultata fondata e va accolta, nei limiti che seguono. Pt_1 Come è noto, alla parte che lamenti l'inadempimento altrui basta dedurlo, allegare la fonte del rapporto contrattuale e dimostrare di essere stato adempiente, e deve ritenersi parte ricorrente abbia assolto tali oneri, risultando egli aver saldato l'intero compenso fatturato.
Pacifico che fra le parti sia intercorso un appalto per l'installazione di vari impianti nell'appartamento del ricorrente ed è stato già accertato durante il procedimento per ATP avanti il GdP di Fermo che abbia mancato di adempiere tempestivamente alle obbligazioni Parte_2 accessorie dell'appalto contratto (consegna libretti di impianto correttamente compilati e certificazioni di conformità), nonostante si trattasse di adempimenti previsti dalla legge, ed abbia, per esempio, installato il meter – pur in assenza di preventivo deve ritenersi accertato che egli abbia dato di fatto esecuzione a modifica/ampliamento verbale dell'appalto – nel posto sbagliato, nonostante le istruzioni del produttore.
I libretti degli impianti e le certificazioni di conformità avrebbero dovuto essere tempestivamente consegnati al a mani proprie ed - ove davvero il ricorrente ne avesse rifiutato la Pt_1 consegna a mani, come il resistente sostiene – avrebbe potuto provvedere ad Parte_2 inviarli al per posta racc. a.r. o a mezzo e-mail, ma egli ha preferito attendere l'avvio Pt_1 dell'ATP e poi l'avvio della causa, peraltro senza provvedere ad aggiornarli con le modifiche da lui stesso attuate, dovendosene concludere che il ha dovuto promuovere sia l'Atp che Pt_1 la presente causa per ottenere l'adempimento parziale di tale obbligazioni accessorie.
Quanto alle sostituzioni che l a ammesso di aver operato su richiesta del ricorrente, per Pt_2 quanto le ritenesse inutili o superflue, la modifica/ampliamento dell'appalto deve di fatto ritenersi accettata dall'impiantista e manca ogni prova – o offerta di prova – da parte del resistente del fatto che avessero concordato un compenso ulteriore o un aumento del compenso.
Quanto alle lavorazioni che l afferma di aver rifiutato di operare per il rifiuto del Pt_2 committente di sostenerne il costo – vedi spostamento del meter - va osservato che il Ctu ha accertato fossero prestazioni dovute per il corretto funzionamento del meter stesso, né a Pt_2 mai dedotto di aver accettato di montarlo gratis in posizione a lui comoda ed a pagamento se in posizione necessaria ma più scomoda.
All'accertamento dell'inadempimento di consegue la responsabilità di questi per i Parte_2 danni subiti da , corrispondenti ad € 337,60 per le spese sostenute per lo Controparte_1 spostamento del contatore di monitoraggio Meter da quadro inverter a quadro generale come da fattura agli atti (doc. 28) e come da relazione c.t.u. (doc. 16); ad € 207,58 per le spese sostenute per la sostituzione del blocco differenziale protezione linea dedicata fotovoltaico (magnetotermico) come da fattura agli atti (doc. 28) e come da relazione c.t.u. (doc. 16); ad € 250,00 oltre oneri di legge (iva e inarcassa) per la futura redazione di una nuova APE (o meglio pagina 13 di 14 dell'aggiornamento dell'APE) come indicato dal C.T.U (doc. 16); ad € 1.250,59 per rimborso compensi e spese dell'avv. M. Battistelli per la procedura per ATP avanti il Giudice di Pace di Fermo come da fattura relativa (doc.19); ad € 1.415,04 spese CTU Ing. come da Persona_1 fattura relativa (doc. 22); ad € 1.000,00 per rimborso compensi CT geom. Controparte_4 come da fattura relativa (doc. 20), per complessivi € 4.460,81. Su tali somme decorrono gli interessi ex art. 1284/4 cc dalla data della notifica del ricorso (5.12.24) al saldo effettivo.
Per l'aggiornamento dei libretti – o, meglio, la corretta compilazione dei libretti di impianto -
non si può rivolgere a tecnico manutentore abilitato, come ostiene;
Controparte_1 Parte_2 posto che ha pacificamente provveduto alle modifiche/sostituzioni prima della Parte_2 consegna dei libretti di impianto, egli stesso è tenuto alla loro corretta compilazione ed a ciò va condannato.
In effetti nel corso dell'ATP, il Ctu ha accertato che quanto consegnato al ricorrente in tale sede non riporta, nell'apposito spazio, il sistema di VMC e non è aggiornato quanto agli impianti di climatizzazione, riportando ancora i vecchi impianti anzi che i nuovi CP_13 impianti IK e MITSUBISCI installati da prima della consegna del libretto Parte_2 medesimo.
Dovendosi ritenere la corretta compilazione dei libretti di impianto una prestazione infungibile non ancora adempiuta nonostante la conclusione dell'ATP e la pendenza della causa, la domanda ex art. 614 bis cpc oggi formulata dal ricorrente – potendo esser formulata sino alla precisazione delle conclusioni in quanto l'adempimento avrebbe potuto pervenire in corso di causa, come altri adempimenti – va accolta quanto agli impianti di Ventilazione meccanica controllata, fotovoltaico e di condizionamento (descritti nella relazione del C.T.U.) di compilare i libretti, completare e consegnare tutta la documentazione e le dichiarazioni di conformità
La riconvenzionale spiegata dal resistente solo nelle note conclusive è tardiva, sicché non può esser presa in considerazione, oltre che priva di qualsiasi principio di prova.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la media di tariffa, ad eccezione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento delle domande avanzate da , accertato e dichiarato Controparte_1 l'inadempimento contrattuale di condanna quest'ultimo a versare al primo la somma Parte_2 di € 4.460,81, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna a provvedere alla corretta compilazione dei libretti gli impianti di Parte_2 Ventilazione meccanica controllata, fotovoltaico e di condizionamento da lui stesso installati, alla relativa riconsegna al sig. insieme a tutta la documentazione ed alle dichiarazioni di Pt_1 conformità, entro il termine di 15 giorni dalla notifica in forma esecutiva di questa sentenza, nonché al pagamento ex art. 614 bis cpc dell'importo di € 50,00 in favore del ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_2 Controparte_1 545,00 per spese, € 4.500,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura completata alle ore 13,54, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 3 ottobre 2025
Il got
UR DI
pagina 14 di 14