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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3123/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata Bologna il 20 aprile 1976 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. ti Michele Angelo LUPOI e Tiziana FALVO, presso il cui studio a Bologna, via Altabella, n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Luciano FREGOLA presso il cui studio in Bologna, Via Val D'Aposa, n. 13, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17 giugno 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Bologna il 30 Parte_1 Controparte_1 gennaio 2011. Dall'unione è nato , il [...]. PE
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito a San Lazzaro di Savena, via Emilia, n. 231/A.
***** pagina 1 di 5 Con ricorso depositato l'11 marzo 2025 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione personale tra le parti;
- sia affidato in forma condivisa a entrambi i genitori;
PE
- il minore sia collocato presso di sé e di conseguenza le sia assegnata la casa familiare;
- sia previsto che il padre tenga il figlio con sé: a) a fine settimana alternati dal sabato alle 10,30 alla domenica alle 19,00; b) un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui è previsto il weekend con il padre e nell'altra due pomeriggi;
c) nelle vacanze invernali sei giorni alternando il 25 dicembre e il 31 dicembre;
d) nelle festività pasquali tre giorni alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; e) in estate due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sia disposto che il signor e versi 700,00 euro mensili per il mantenimento CP_1 del figlio e si faccia carico del 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto a carico del marito un assegno di 500,00 euro mensili per il proprio mantenimento. Si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla domanda di Controparte_1 separazione, ha integralmente contestato le allegazioni di controparte chiedendone il rigetto e ha domandato che sia stabilito che egli paghi alla signora l'importo Pt_1 mensile di 350,00 euro per il mantenimento del figlio. Nell'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte depositate telematicamente il 12 e il 16 giugno 2025. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra le parti possono essere recepite, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Bologna il Parte_1
20 aprile 1976 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bologna il 30 gennaio 2011, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 15 parte 1 - anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 5 C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le PE decisioni di maggiore importanza per il minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi i ricorrenti si impegnano a preservare e tutelare le figure materna e paterna, facendo in modo che il minore continui a coltivare un rapporto sano ed affettuoso con entrambi, nonché a condividere un progetto educativo per il figlio;
2) colloca il minore in modo paritario alternato presso il padre e la madre secondo il seguente calendario:
-prima settimana: domenica e lunedì con la madre;
martedì e mercoledì con il padre;
giovedì venerdì e sabato con la madre;
-seconda settimana: domenica e lunedì con il padre;
martedì e mercoledì con la madre;
giovedì, venerdì e sabato con il padre;
- nelle vacanze natalizie sei giorni con ciascun genitore alternando con ognuno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle festività pasquali tre giorni con ciascun genitore, alternandosi tra loro nel giorno di Pasqua e in quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il mese di luglio e settembre che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle rispettive esigenze lavorative. Ciascuno dovrà fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
3) assegna l'abitazione coniugale alla madre;
4) a decorrere dal mese di giugno 2025, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrispondere alla signora , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di 350,00 Pt_1 euro per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dal mese di giugno 2025 dispone che le spese straordinarie per PE siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai pagina 3 di 5 genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese di dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che anche qualora la retribuzione della signora dovesse aumentare, l'importo dell'assegno di mantenimento resterà il Pt_1 medesimo;
7) prende atto che i genitori hanno deciso di iscrivere il figlio presso l'istituto Revedin sito in Bologna e che il padre corrisponderà il 100% della retta della scuola media individuata, compresa la mensa;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito in misura uguale tra loro, come di legge;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra; pagina 4 di 5 10) prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, anche, validi ai fini dell'espatrio, e del passaporto del figlio;
11) prende atto che il signor ha corrisposto alla signora il giorno CP_1 Pt_1 dell'udienza, a mezzo assegno bancario, salvo buon fine, la somma di euro 8.034,50 per la propria quota parte di mutuo non corrisposta dal mese di marzo 2024 al mese di maggio 2025 e per le spese straordinarie sino ad oggi sostenute dalla moglie nell'interesse del figlio;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 25 giugno 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata Bologna il 20 aprile 1976 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. ti Michele Angelo LUPOI e Tiziana FALVO, presso il cui studio a Bologna, via Altabella, n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Luciano FREGOLA presso il cui studio in Bologna, Via Val D'Aposa, n. 13, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17 giugno 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Bologna il 30 Parte_1 Controparte_1 gennaio 2011. Dall'unione è nato , il [...]. PE
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito a San Lazzaro di Savena, via Emilia, n. 231/A.
***** pagina 1 di 5 Con ricorso depositato l'11 marzo 2025 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione personale tra le parti;
- sia affidato in forma condivisa a entrambi i genitori;
PE
- il minore sia collocato presso di sé e di conseguenza le sia assegnata la casa familiare;
- sia previsto che il padre tenga il figlio con sé: a) a fine settimana alternati dal sabato alle 10,30 alla domenica alle 19,00; b) un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui è previsto il weekend con il padre e nell'altra due pomeriggi;
c) nelle vacanze invernali sei giorni alternando il 25 dicembre e il 31 dicembre;
d) nelle festività pasquali tre giorni alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; e) in estate due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sia disposto che il signor e versi 700,00 euro mensili per il mantenimento CP_1 del figlio e si faccia carico del 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto a carico del marito un assegno di 500,00 euro mensili per il proprio mantenimento. Si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla domanda di Controparte_1 separazione, ha integralmente contestato le allegazioni di controparte chiedendone il rigetto e ha domandato che sia stabilito che egli paghi alla signora l'importo Pt_1 mensile di 350,00 euro per il mantenimento del figlio. Nell'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte depositate telematicamente il 12 e il 16 giugno 2025. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra le parti possono essere recepite, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Bologna il Parte_1
20 aprile 1976 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bologna il 30 gennaio 2011, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 15 parte 1 - anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 5 C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le PE decisioni di maggiore importanza per il minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi i ricorrenti si impegnano a preservare e tutelare le figure materna e paterna, facendo in modo che il minore continui a coltivare un rapporto sano ed affettuoso con entrambi, nonché a condividere un progetto educativo per il figlio;
2) colloca il minore in modo paritario alternato presso il padre e la madre secondo il seguente calendario:
-prima settimana: domenica e lunedì con la madre;
martedì e mercoledì con il padre;
giovedì venerdì e sabato con la madre;
-seconda settimana: domenica e lunedì con il padre;
martedì e mercoledì con la madre;
giovedì, venerdì e sabato con il padre;
- nelle vacanze natalizie sei giorni con ciascun genitore alternando con ognuno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle festività pasquali tre giorni con ciascun genitore, alternandosi tra loro nel giorno di Pasqua e in quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il mese di luglio e settembre che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle rispettive esigenze lavorative. Ciascuno dovrà fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
3) assegna l'abitazione coniugale alla madre;
4) a decorrere dal mese di giugno 2025, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrispondere alla signora , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di 350,00 Pt_1 euro per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dal mese di giugno 2025 dispone che le spese straordinarie per PE siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai pagina 3 di 5 genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese di dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che anche qualora la retribuzione della signora dovesse aumentare, l'importo dell'assegno di mantenimento resterà il Pt_1 medesimo;
7) prende atto che i genitori hanno deciso di iscrivere il figlio presso l'istituto Revedin sito in Bologna e che il padre corrisponderà il 100% della retta della scuola media individuata, compresa la mensa;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito in misura uguale tra loro, come di legge;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra; pagina 4 di 5 10) prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, anche, validi ai fini dell'espatrio, e del passaporto del figlio;
11) prende atto che il signor ha corrisposto alla signora il giorno CP_1 Pt_1 dell'udienza, a mezzo assegno bancario, salvo buon fine, la somma di euro 8.034,50 per la propria quota parte di mutuo non corrisposta dal mese di marzo 2024 al mese di maggio 2025 e per le spese straordinarie sino ad oggi sostenute dalla moglie nell'interesse del figlio;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 25 giugno 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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