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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 2 aprile 2025
ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13006/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. FALZONE BIAGIO ALESSANDRO C.F._2
RICORRENTI
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MANCINO LOREDANA C.F._4
RESISTENTI
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 1 di 5 dispone:
1)Dichiara la risoluzione del contratto oggetto del giudizio per grave inadempimento dei resistenti
2) Conferma l'ordinanza di rilascio
3) Condanna i resistenti al pagamento, in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 2.106,19.
oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio oltre interessi dalle scadenze al soddisfo
4) Condanna i resistenti a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che si liquidano in euro 1700,00
per compensi professionali, oltre euro 130,00 per spese, oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie. Con
distrazione delle spese in favore del procuratore dei ricorrenti che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo
In Fatto e in diritto
Con intimazione di sfratto per morosità, regolarmente notificato, gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio i sigg. e . Controparte_2 Controparte_1
Esponevano di aver concesso in locazione per uso abitativo ai convenuti , con contratto di locazione regolarmente registrato in data 19/05/2023 al N. 7478- serie 3T; l'immobile sito in Isola delle
Femmine, via Garibaldi n. 89 e che i conduttori non avevano versato i canoni di luglio ed agosto
2024, né gli oneri condominiali per € 1.106,19 come da certificazione prodotta, per una morosità
complessiva pari ad € 2.106,19.
Tanto premesso, intimavano ai conduttori sfratto per morosità, contestualmente citandoli, davanti al
Tribunale di Palermo, per la convalida.
All'udienza per la convalida si costituivano gli intimati che si opponevano alla convalida deducendo che nell'immobile erano presenti vizi che ne diminuivano il godimento e chiedevano la riduzione del canone.
Questo decidente emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
pagina 2 di 5 La mediazione aveva esisto negativo e, omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione.
All'udienza del 2 aprile 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc
La domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto per morosità dei conduttori - in cui si converte l'intimazione di sfratto per morosità a seguito dell'ordinanza di mutamento di rito- appare fondata e pertanto deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame, i ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità dei conduttori, sostenendo che gli stessi non avevano pagato i canoni e oneri per un totale complessivo di € 2106,19 e hanno depositato in giudizio il contratto di locazione da cui risulta il proprio credito.
I conduttori si sono opposti alla convalida deducendo che nell'immobile erano presenti dei vizi che limitavano il godimento dell'immobile .
Relativamente ai vizi presenti nell'immobile i resistenti non hanno chiesto di provare né hanno dato alcuna prova, di vizi presenti nell'immobile. Hanno solo depositato fotografie, contestate dai ricorrenti,
che non possono certamente costituire prova .
Si rileva che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti. In relazione ai contratti di durata, quantomeno in tutti i casi nei quali il contraente che abbia domandato la risoluzione del contratto non è posto nella condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile il venir meno del suo interesse all'adempimento da parte del contraente inadempiente.
Ciò accade appunto nella locazione, dove il conduttore continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore, che non può impedirlo, pur continuando a non adempiere alle proprie obbligazioni, in contrasto con il disposto dell'art 1591 c.c. che gli impone il pagamento del pagina 3 di 5 corrispettivo convenuto fino alla riconsegna.
I resistenti, nella fattispecie non hanno pagato i canoni e gli oneri indicati in intimazione e, anche nelle more del giudizio, hanno continuato ad essere morosi.
Per tali motivi il contratto di locazione deve ritenersi risolto per grave inadempimento dei conduttori.
Infatti l'art 5 legge 392/78 - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento. Comunque la non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi in “re ipsa” ove l'inadempimento stesso venga definito con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto come è appunto il mancato pagamento dei canoni di locazione che deve considerarsi grave in quanto lede in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore ed è tale da sconvolgere l'intera economia del rapporto e da determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto medesimo.
I resistenti vanno condannati al pagamento della somma intimata, oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio , oltre agli interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Si rileva che la parte ricorrente, sebbene in intimazione non avesse chiesto il pagamento della somma indicata in intimazione e la condanna ai canoni scaduti e a scadere fino al rilascio , ha proposto tali domande nella memoria integrativa tempestivamente depositata.
Tale domanda, sebbene successiva, va considerata ammissibile, se proposta con la memoria integrativa che segue al mutamento rito.
Infatti questo decidente concorda con la giurisprudenza della Suprema Corte più recente che,
modificando un orientamento pregresso, ritiene che "nel procedimento per convalida di sfratto,
l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi pagina 4 di 5 compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una «causa petendi»
diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale" (vedi ord. Cassazione sez III , n 5955/2023)
Per i motivi esposti vanno accolte le domande dei ricorrenti e va confermata l'ordinanza di rilascio dell'immobile oggetto del giudizio.
Non si ravvisano , infine, estremi per la richiesta condanna dei convenuti ex art 96 cpc.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo . Con distrazione delle spese in favore del procuratore dei ricorrenti che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 2 aprile 2025
ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13006/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. FALZONE BIAGIO ALESSANDRO C.F._2
RICORRENTI
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MANCINO LOREDANA C.F._4
RESISTENTI
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 1 di 5 dispone:
1)Dichiara la risoluzione del contratto oggetto del giudizio per grave inadempimento dei resistenti
2) Conferma l'ordinanza di rilascio
3) Condanna i resistenti al pagamento, in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 2.106,19.
oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio oltre interessi dalle scadenze al soddisfo
4) Condanna i resistenti a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che si liquidano in euro 1700,00
per compensi professionali, oltre euro 130,00 per spese, oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie. Con
distrazione delle spese in favore del procuratore dei ricorrenti che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo
In Fatto e in diritto
Con intimazione di sfratto per morosità, regolarmente notificato, gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio i sigg. e . Controparte_2 Controparte_1
Esponevano di aver concesso in locazione per uso abitativo ai convenuti , con contratto di locazione regolarmente registrato in data 19/05/2023 al N. 7478- serie 3T; l'immobile sito in Isola delle
Femmine, via Garibaldi n. 89 e che i conduttori non avevano versato i canoni di luglio ed agosto
2024, né gli oneri condominiali per € 1.106,19 come da certificazione prodotta, per una morosità
complessiva pari ad € 2.106,19.
Tanto premesso, intimavano ai conduttori sfratto per morosità, contestualmente citandoli, davanti al
Tribunale di Palermo, per la convalida.
All'udienza per la convalida si costituivano gli intimati che si opponevano alla convalida deducendo che nell'immobile erano presenti vizi che ne diminuivano il godimento e chiedevano la riduzione del canone.
Questo decidente emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
pagina 2 di 5 La mediazione aveva esisto negativo e, omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione.
All'udienza del 2 aprile 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc
La domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto per morosità dei conduttori - in cui si converte l'intimazione di sfratto per morosità a seguito dell'ordinanza di mutamento di rito- appare fondata e pertanto deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame, i ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità dei conduttori, sostenendo che gli stessi non avevano pagato i canoni e oneri per un totale complessivo di € 2106,19 e hanno depositato in giudizio il contratto di locazione da cui risulta il proprio credito.
I conduttori si sono opposti alla convalida deducendo che nell'immobile erano presenti dei vizi che limitavano il godimento dell'immobile .
Relativamente ai vizi presenti nell'immobile i resistenti non hanno chiesto di provare né hanno dato alcuna prova, di vizi presenti nell'immobile. Hanno solo depositato fotografie, contestate dai ricorrenti,
che non possono certamente costituire prova .
Si rileva che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti. In relazione ai contratti di durata, quantomeno in tutti i casi nei quali il contraente che abbia domandato la risoluzione del contratto non è posto nella condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile il venir meno del suo interesse all'adempimento da parte del contraente inadempiente.
Ciò accade appunto nella locazione, dove il conduttore continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore, che non può impedirlo, pur continuando a non adempiere alle proprie obbligazioni, in contrasto con il disposto dell'art 1591 c.c. che gli impone il pagamento del pagina 3 di 5 corrispettivo convenuto fino alla riconsegna.
I resistenti, nella fattispecie non hanno pagato i canoni e gli oneri indicati in intimazione e, anche nelle more del giudizio, hanno continuato ad essere morosi.
Per tali motivi il contratto di locazione deve ritenersi risolto per grave inadempimento dei conduttori.
Infatti l'art 5 legge 392/78 - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento. Comunque la non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi in “re ipsa” ove l'inadempimento stesso venga definito con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto come è appunto il mancato pagamento dei canoni di locazione che deve considerarsi grave in quanto lede in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore ed è tale da sconvolgere l'intera economia del rapporto e da determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto medesimo.
I resistenti vanno condannati al pagamento della somma intimata, oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio , oltre agli interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Si rileva che la parte ricorrente, sebbene in intimazione non avesse chiesto il pagamento della somma indicata in intimazione e la condanna ai canoni scaduti e a scadere fino al rilascio , ha proposto tali domande nella memoria integrativa tempestivamente depositata.
Tale domanda, sebbene successiva, va considerata ammissibile, se proposta con la memoria integrativa che segue al mutamento rito.
Infatti questo decidente concorda con la giurisprudenza della Suprema Corte più recente che,
modificando un orientamento pregresso, ritiene che "nel procedimento per convalida di sfratto,
l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi pagina 4 di 5 compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una «causa petendi»
diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale" (vedi ord. Cassazione sez III , n 5955/2023)
Per i motivi esposti vanno accolte le domande dei ricorrenti e va confermata l'ordinanza di rilascio dell'immobile oggetto del giudizio.
Non si ravvisano , infine, estremi per la richiesta condanna dei convenuti ex art 96 cpc.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo . Con distrazione delle spese in favore del procuratore dei ricorrenti che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
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