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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 127/2025 promossa da Parte_1 n persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall' avv. LEMBO LEONARDO
contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. SELANO ALESSIA GIULIA
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, premesso che la presente opposizione ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n.
540/2024, si rileva che all'odierna udienza le parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia mediante la sottoscrizione del verbale di conciliazione, versato in atti.
Le circostanze sopra esposte evidenziano il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito dell'opposizione, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, come del resto espressamente e concordemente richiesto dalle parti.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07).
La cessazione della materia del contendere può definirsi, infatti, come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Alla declaratoria di cessazione del contenzioso deve accompagnarsi la revoca del decreto ingiuntivo, poiché "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto
- nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione"
(Cass. sez. I n. 13085 del 22/05/2008; Cass. sez. lav. n. 4531 del 10/04/2000).
Spese integralmente compensate come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 127/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia di contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 540/2024;
- compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 127/2025 promossa da Parte_1 n persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall' avv. LEMBO LEONARDO
contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. SELANO ALESSIA GIULIA
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, premesso che la presente opposizione ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n.
540/2024, si rileva che all'odierna udienza le parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia mediante la sottoscrizione del verbale di conciliazione, versato in atti.
Le circostanze sopra esposte evidenziano il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito dell'opposizione, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, come del resto espressamente e concordemente richiesto dalle parti.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07).
La cessazione della materia del contendere può definirsi, infatti, come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Alla declaratoria di cessazione del contenzioso deve accompagnarsi la revoca del decreto ingiuntivo, poiché "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto
- nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione"
(Cass. sez. I n. 13085 del 22/05/2008; Cass. sez. lav. n. 4531 del 10/04/2000).
Spese integralmente compensate come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 127/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia di contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 540/2024;
- compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti