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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2658/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to JACONO MICHELE, come da procura in Parte_1
atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024 la ricorrente in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità ,l'indennità di accompagnamento e insistendo per l' handicap grave , già riconosciuto nella prima fase. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il CP_1 beneficio richiesto.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata. La prestazione economica dedotta in lite è disciplinata dall'art. 1 l. 11.2.1980, n. 18, e spetta se dalle infermità dell'assistibile derivi un impedimento assoluto e permanente a compiere gli atti quotidiani della vita e/o a deambulare autonomamente.
Ciò vale – secondo l'interpretazione più accreditata, rispettosa dell'impianto normativo e, quindi, condivisibile – vuoi per gli assistibili infrasessantacinquenni vuoi per gli ultrasessantacinquenni, con la precisazione che l'art. 6 d.lgs. 509/88, dicendo della condizione personale di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età avanzata di ultrasessantacinquenne, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perchè siano considerati mutilati o invalidi soggetti già usciti dal ciclo produttivo, per cui non avrebbe senso per loro andare alla ricerca del presupposto della totale e stabile incapacità lavorativa, tipico della pensione di inabilità.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha così ravvisato la sussistenza dei requisiti per la prestazione dell' accompagnamento e della pensione a decorrere dalla visita peritale ( 10.1.25 ) ed ha confermato la sussistenza dei requisiti per l' handicap grave dalla visita peritale espletata nella prima fase ( 22.12.23)
Sicchè va confermato il riconoscimento delle prestazioni in questi termini..
La spese sono compensate per la decorrenza differita. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 3.4.2024 da : Parte_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario per percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento dal 10.1.25 e l' handicap grave dal 22.12.23;
2) compensa le spese;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore