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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N . 9 7 0 / 2 0 2 4 R . G . V . G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 970 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Misilmeri (PA) in via A. Cappellini n.150 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Bonadonna Nicoletta, sito a Palermo in via Nicolò Turrisi n.13, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...] (C.F. , CP_1 C.F._2 residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Puccio Pierfranco, sito a Corleone (PA) in via Bentivegna n.185, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti:
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
17.05.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata nel punto 1, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con i punti 2 e 3.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
23.02.1969 (C.F. ) e , nato a [...] in C.F._1 CP_1
data 11.09.1968 (C.F. , i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
TE (PA) il 30.09.1989, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 61, parte II, serie A, anno 1989;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle