Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23998 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01945/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 09.01.2020, da parte del Ministero dell’Interno e notificato in data 07.02.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa TT GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 14 febbraio 2017.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 9 gennaio 2020, ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, a causa delle seguenti vicende penali riguardanti l’istante:
- notizia di reato del 21 febbraio 2014 per traffico illecito di rifiuti ex art. 259 del d.lgs. n. 152/2006;
- notizia di reato del 1° marzo 2010 per lesioni personali ex art. 582 c.p.
L’Amministrazione nella motivazione del diniego ha peraltro evidenziato che il richiedente ha, all’atto della presentazione della domanda, autocertificato di essere esente da precedenti penali.
Con l’atto introduttivo del giudizio è stata eccepita l’illegittimità dell’atto impugnato, per i seguenti motivi di diritto:
Violazione e falsa applicazione art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza italiana;
- Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art 6 della legge n. 91 del 1992.
In particolare, l’istante contesta la correttezza della valutazione condotta dalla p.a., che ha fondato il proprio diniego su due denunce penali, asseritamente irrilevanti, in quanto chiuse entrambe senza alcun seguito da parte dell’autorità inquirente, secondo quanto attestato dalla documentazione inviata all’autorità procedente nel corso dell’istruttoria.
Infine, nell’atto introduttivo del giudizio si deduce in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana , asseritamente maturati nell’arco della permanenza sul territorio nazionale.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è suscettibile di favorevole accoglimento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata, e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di difetto di istruttoria per omissione delle opportune verifiche in ordine alle vicende penale contestate con il provvedimento avversato.
In particolare, il provvedimento impugnato fonda la sfavorevole determinazione in ordine alla richiesta di cittadinanza sulle seguenti notizie di reato, emerse nel corso dell’istruttoria sul conto del richiedente:
- una notizia di reato del 21 febbraio 2014 per traffico illecito di rifiuti ex articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- una notizia di reato del 1° marzo 2010 per lesioni personali ex articolo 582 del codice penale.
Al riguardo, il ricorrente deduce – con la produzione di documentazione a supporto - che la vicenda relativa alla denuncia per l’art. 582 del c.p. si è chiusa immediatamente con una remissione e contestuale accettazione di remissione di denuncia querela (il procedimento quindi non è neppure iniziato) e che l’altra vicenda si è conclusa con una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero accettato dal Tribunale di Bologna, evidenziando di avere inviato la documentazione inerente l’assenza di pregiudizi penali al Ministero dell’Interno.
Sul punto, parte resistente non controdeduce in maniera pertinente, facendo emergere di avere assunto la determinazione finale circa la domanda di cittadinanza senza acquisire agli atti e/o considerare ogni elemento rilevante per la formulazione del giudizio di meritevolezza del richiedente lo status , con particolare riguardo agli sviluppi delle vicende penali addossate, visto che peraltro non ha tenuto conto delle osservazioni formulate in riscontro al preavviso di rigetto (“ lo straniero non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo nei termini previsti dalla legge ”) e trasmesse dall’interessato, anche se in ritardo comunque prima dell’adozione del provvedimento (sulla non perentorietà del termine di cui all’art. 10- bis della legge n. 241/1990 si veda da ultimo, ex pluris , Tar Lazio, V bis, n. 11890/2025: “ per prevalente e condivisa giurisprudenza, il termine di dieci giorni dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge. Ne consegue che le osservazioni degli interessati ancorché tardive rispetto al suddetto termine, devono essere valutate dall'amministrazione procedente. In definitiva, se l'amministrazione deve necessariamente attendere il decorso del termine di dieci giorni, è, però, comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente qualora adotti il provvedimento in un momento successivo, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo ”). Al riguardo, invero, il Dicastero resistente tenta di aggirare il testé profilato aspetto critico, sostenendo che le osservazioni inviate sono state ritenute non accoglibili, non fornendo elementi utili per una valutazione favorevole del procedimento.
Di contro, sul piano della puntualità e completezza dell’istruttoria condotta, risulta un’attività deficitaria dell’autorità procedente, non essendo stati acquisiti al procedimento tutti gli elementi rilevanti sul conto dell’aspirante cittadino, necessari ad assicurare a questi una valutazione globale della propria personalità e del livello di integrazione raggiunto non pregiudizievole e quindi il corretto esercizio del potere discrezionale attribuito all’amministrazione.
A ciò si aggiunga che il riscontrato difetto di istruttoria si riverbera, peraltro, sul piano della motivazione, che risulta carente sotto il profilo della mancata indicazione nell’impugnato provvedimento di diniego dello status dei motivi per cui è stato ritenuto determinante la sussistenza di mere notizie di condotte illecite, non emergendo, dall’esame degli atti di causa, informazioni di dettaglio sulle specifiche condotte tenute e sugli eventuali sviluppi sul piano penale.
In proposito, giova evidenziare peraltro che, nel caso di segnalazioni o notizie di reato, anche se il comportamento posto in essere può in ogni caso rilevare come fatto storico e come indice di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza, tuttavia è necessario che “l’amministrazione indichi in modo puntuale ed articolato le ragioni per cui tale condotta è ritenuta decisiva per il diniego della cittadinanza. La comunicazione di notizia di reato, posta a base del diniego nel provvedimento impugnato, non rappresenta un accertamento compiuto da parte dell’autorità giudiziaria competente, così come non risulta avvenuto da parte di quest’ultima l’accertamento della violazione delle norme penali. Pur dinanzi all’autorevole comunicazione dell’autorità di polizia occorre, dunque, che la motivazione del provvedimento indichi in modo puntuale e dettagliato le ragioni per cui la condotta rilevata costituisca motivo ostativo della concessione della cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. III, n. 713/2022).
Gli aspetti evidenziati gettano un’ombra sulla puntualità della valutazione effettuata dalla p.a. sul conto dell’aspirante cittadino, pur nella consapevolezza che, al cospetto di condotte penalmente rilevanti è consentito attribuire, in linea con la costante giurisprudenza, rilevanza anche a mere segnalazioni, ove particolarmente gravi ed indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme, da parte dell’autorità procedente, che tuttavia è onerata di chiarire la specifica valenza negativa degli stessi: in dette circostanze, l’Amministrazione, oltre ad assicurare una istruttoria completa, da cui risultino anche gli eventuali esiti processuali della vicenda, deve procedere alla ponderazione delle circostanze del caso concreto, con particolare riguardo alla gravità della vicenda penale e all’effettiva pericolosità dell’istante, le quali, anche se non vincolano la determinazione dell’amministrazione nell’ambito del procedimento concessorio, certamente ed inevitabilmente la condizionano, ciò da cui discende un ineludibile onere di puntualità nell’individuazione dei presupposti di fatto della determinazione assunta dell’autorità procedente.
In altri termini, alla luce del quadro ricostruito, si imponeva all’autorità procedente di effettuare approfondimenti istruttori sulle modalità del fatto concreto e una motivazione più dettagliata sulle ragioni del diniego.
In questo senso si è espresso di recente, in relazione ad una fattispecie analoga, il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 6791/2023: “ da confermare è il principio per cui l’Amministrazione ha il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque «rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l’ordinato svolgimento della vita sociale)» (Cons. Stato, sez. I, parere n. 77 del 2023; pareri nn. 1219, 1756-1761 e 806 del 2022).
Tuttavia … in tali evenienze, è necessario un adeguato approfondimento istruttorio diretto ad accertare se e quali sviluppi vi siano stati delle denunce richiamate e poste a base della valutazione negativa, approfondimento istruttorio che deve essere poi logicamente seguito da un’attenta valutazione dei fatti così compiutamente ricostruiti, con un’ampia motivazione che dia conto delle ragioni per le quali quei fatti in astratto penalmente rilevanti, ancorché non seguiti da significativi sviluppi, né tanto meno da condanne, possano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello “status illesae dignitatis” morale e civile richiesto nel soggetto richiedente. ”).
Pertanto, in mancanza della prova di una valutazione di ogni elemento rilevante nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistere il vizio di difetto di istruttoria, con conseguenze sul piano della motivazione del provvedimento adottato, anche al cospetto di un potere altamente discrezionale dell’amministrazione, quale quello in materia di concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013), che tuttavia, come è stato sovente affermato dalla giurisprudenza, non deve tradursi in arbitrio.
Il ricorso, pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, deve essere accolto. In ottemperanza alla presente sentenza, l’amministrazione dovrà provvedere a rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza, con piena salvezza dei propri poteri e sulla base di una istruttoria completa.
Tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TT GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT GI | RI ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.