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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3417/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich 2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2333/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
20 e pubblicata il 29/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240062553108000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella a questa Corte il contribuente sig. Ricorrente_1 la sentenza n. 2333/2025 con la quale la Corte di primo grado ha respinto il ricorso avverso cartella di pagamento Irap 2020.
Si è ritualmente costituito l'Ufficio in questo grado di giudizio e la causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza in data 24 febbraio 2026 sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Nulla deduce ed argomenta di nuovo il contribuente rispetto a quanto dedotto in primo grado ed oggetto di attenta e corretta disamina da parte del primo Giudice.
In particolare i primi Giudici hanno affermato che :
" venendo poi al merito della questione, la Corte osserva che, vertendosi nella fattispecie in ambito di imposte dirette, anche il rimborso dell'IRAP erroneamente versata deve seguire l'iter definito dall'art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare…istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento;
essendosi, però, il contribuente discostato dalle indicazioni di legge privilegiando un percorso di recupero decisamente arbitrario, irrituale e perciò non consentito, il ricorso va rigettato con ciò convalidando l'efficaciadell'atto riscossivo, esente da vizi di forma o di sostanza
L'appellante erra nel considerare illegittimo l'utilizzo del controllo automatizzato nel caso in questione relativo al disconoscimento del credito IRAP riportato nella dichiarazione IRAP 2021 anno di imposta
2020.
Infatti con la procedura automatizzata l'Ufficio non ha sindacato il merito della dichiarazione, ma la correttezza formale dell'esposizione di un credito non spettante perché non rinvenuto nelle precedenti dichiarazioni.
Sulla contestazione di parte ricorrente che il credito emerga dalle dichiarazioni IRAP precedenti per anno di imposta 2015, 2016 e 2017, si osserva che la parte avvalendosi di uno strumento concepito per altre finalità, non presentava una dichiarazione “integrativa” cioè modificativa di una precedente, ma una vera e propria dichiarazione sostitutiva di quella anteriore.
Il contribuente non indicava un credito formatosi in annualità con dichiarazione omessa, bensì esponeva un credito formatosi con versamenti IRAP effettuati nell'annualità in esame, azzerando, e dunque annullando radicalmente, la base imponibile precedentemente denunziata.
Ll'Ufficio non poteva conseguentemente che contestare tramite il controllo automatico l'esistenza del credito medesimo, non risultante sulla base della prima dichiarazione e indebitamente auto-riconosciuto dal contribuente tramite la dichiarazione integrativa, senza procedere alla presentazione di un'istanza di rimborso nei termini.
Tali somme, infatti, non potevano essere oggetto di inserimento nella dichiarazione integrativa, ma di un'apposita istanza di rimborso da presentarsi nei modi e termini di legge.
Si conclude nel senso che il rimborso dell'IRAP erroneamente versata deve seguire l'iter definito dall'art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".
L'appello deve , quindi , essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Attesa la peculiarità della fattispecie e l'errore involontario in cui è incorso il contribuente si ritiene equo disporre , come in primo grado , la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese interamente compensate tra le parti
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3417/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich 2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2333/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
20 e pubblicata il 29/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240062553108000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella a questa Corte il contribuente sig. Ricorrente_1 la sentenza n. 2333/2025 con la quale la Corte di primo grado ha respinto il ricorso avverso cartella di pagamento Irap 2020.
Si è ritualmente costituito l'Ufficio in questo grado di giudizio e la causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza in data 24 febbraio 2026 sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Nulla deduce ed argomenta di nuovo il contribuente rispetto a quanto dedotto in primo grado ed oggetto di attenta e corretta disamina da parte del primo Giudice.
In particolare i primi Giudici hanno affermato che :
" venendo poi al merito della questione, la Corte osserva che, vertendosi nella fattispecie in ambito di imposte dirette, anche il rimborso dell'IRAP erroneamente versata deve seguire l'iter definito dall'art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare…istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento;
essendosi, però, il contribuente discostato dalle indicazioni di legge privilegiando un percorso di recupero decisamente arbitrario, irrituale e perciò non consentito, il ricorso va rigettato con ciò convalidando l'efficaciadell'atto riscossivo, esente da vizi di forma o di sostanza
L'appellante erra nel considerare illegittimo l'utilizzo del controllo automatizzato nel caso in questione relativo al disconoscimento del credito IRAP riportato nella dichiarazione IRAP 2021 anno di imposta
2020.
Infatti con la procedura automatizzata l'Ufficio non ha sindacato il merito della dichiarazione, ma la correttezza formale dell'esposizione di un credito non spettante perché non rinvenuto nelle precedenti dichiarazioni.
Sulla contestazione di parte ricorrente che il credito emerga dalle dichiarazioni IRAP precedenti per anno di imposta 2015, 2016 e 2017, si osserva che la parte avvalendosi di uno strumento concepito per altre finalità, non presentava una dichiarazione “integrativa” cioè modificativa di una precedente, ma una vera e propria dichiarazione sostitutiva di quella anteriore.
Il contribuente non indicava un credito formatosi in annualità con dichiarazione omessa, bensì esponeva un credito formatosi con versamenti IRAP effettuati nell'annualità in esame, azzerando, e dunque annullando radicalmente, la base imponibile precedentemente denunziata.
Ll'Ufficio non poteva conseguentemente che contestare tramite il controllo automatico l'esistenza del credito medesimo, non risultante sulla base della prima dichiarazione e indebitamente auto-riconosciuto dal contribuente tramite la dichiarazione integrativa, senza procedere alla presentazione di un'istanza di rimborso nei termini.
Tali somme, infatti, non potevano essere oggetto di inserimento nella dichiarazione integrativa, ma di un'apposita istanza di rimborso da presentarsi nei modi e termini di legge.
Si conclude nel senso che il rimborso dell'IRAP erroneamente versata deve seguire l'iter definito dall'art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".
L'appello deve , quindi , essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Attesa la peculiarità della fattispecie e l'errore involontario in cui è incorso il contribuente si ritiene equo disporre , come in primo grado , la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese interamente compensate tra le parti