Sentenza 10 marzo 2025
Decreto collegiale 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00840/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Caggegi e Nancy Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Presidenza, Commissario Straordinario del Governo per il Risanamento delle Baraccopoli della Città di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
A.Ris.Me - Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione della Città di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Davide La Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della determinazione di A.Ris.Me n. -OMISSIS-, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva (“A” e “B”) dei nuclei familiari residenti all'interno dell'ambito di risanamento “B” – -OMISSIS-, da risanare ai sensi della L.R. 10/1990, nella parte in cui assegna l'alloggio spettante al ricorrente anche ad un ulteriore nucleo familiare, nonché di qualunque atto presupposto connesso e/o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti,
per l’annullamento,
-della nota di A.Ris.Me prot. n. -OMISSIS-, depositata in giudizio dalla controinteressata in data 07.0-OMISSIS-.2024, nella parte in cui afferma di non riconoscere la residenza effettiva del ricorrente e nella parte in cui conferma l’assegnazione di un unico alloggio al nucleo familiare del ricorrente e della controinteressata nonché di qualunque ulteriore atto presupposto connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Presidenza, Commissario Straordinario del Governo per il Risanamento delle Baraccopoli della Città di Messina, di A.Ris.Me e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, il ricorrente agisce per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS-, con la quale l’A.Ris.Me ha approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari residenti all’interno dell’ambito di risanamento delle aree degradate della Citta di Messina (Via -OMISSIS-, Ex Lavatoio), nella parte in cui ha individuato alla posizione n. -OMISSIS- della graduatoria “A” oltre al Sig. -OMISSIS-, anche la Sig.ra -OMISSIS-, in condivisione, con assegnazione, per entrambi i soggetti e rispettivi differenti nuclei familiari, di un unico alloggio..
Espone, in punto di fatto, il ricorrente quanto segue: a) di risiedere con il figlio in Via-OMISSIS-, -OMISSIS- ad oggi, come da certificato rilasciato dall’anagrafe del Comune di Messina in data 22.01.2024; b) detta abitazione rientra nel piano di risanamento (“B” - -OMISSIS-) delle aree degradate della Città di Messina secondo le previsioni della L.R. n. 10/1990; c) di essere stato inserito dall’A.Ris.Me nella graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione con priorità, nell’ambito del c.d. “corridoio sanitario”, previsto con ordinanza n. 5/2023 del Sub Commissario al risanamento per i nuclei familiari con soggetti fragili; d) che l’A.Ris.Me, con determinazione n. -OMISSIS-, ha rilevato che “ un manufatto risulta occupato da due nuclei familiari, -OMISSIS- (odierno istante) (inserito nel censimento 2002), aventi titolo ” e che “ occorre provvedere all’inserimento nella graduatoria A del nucleo familiare composito ai fini dell’assegnazione di un alloggio ”; e) di avere da sempre la residenza nell’immobile in questione, come dimostrerebbe il fatto di essere sempre stato l’unico destinatario degli avvisi di pagamento dei tributi locali da parte del Comune di Messina (allega avviso TARI del 2019) e di avere ivi ricevuto le visite mediche fiscali da parte dell’INPS; f) di avere offerto per un breve periodo ospitalità nell’abitazione di Via-OMISSIS- al nipote alla ex moglie di questo, odierna controinteressata; g) erroneamente, quindi, l’Amministrazione avrebbe ritenuto che anche la controinteressata fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione dell’alloggio popolare.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di gravame:
I) Violazione e falsa applicazione della L. R. n. 10/1990 ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 1035/1972 ss.mm.ii. Assenza dei presupposti per l’assegnazione alla controinteressata . Lamenta il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente inserito in graduatoria la controinteressata, nonostante questa fosse priva del requisito della “ residenza anagrafica effettiva ”, in violazione di quanto richiesto dall’art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 10/1990. Il concetto di “residenza effettiva” non coinciderebbe, infatti, con quello di “residenza anagrafica” in quanto il primo presuppone che il soggetto, all’indirizzo indicato, non solo abbia fissato formalmente la sua residenza, ma che viva lì abitualmente. La controinteressata avrebbe indicato solo formalmente di risiedere presso l’immobile de quo, ma non vi avrebbe mai effettivamente abitato, per esservi stata solo ospitata dal ricorrente per un breve periodo;
II) Violazione della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Deduce il ricorrente l’inadeguatezza dell’attività istruttoria ed il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’avere assegnato l’alloggio, spettante al ricorrente, anche alla controinteressata, la quale sarebbe priva, come detto, del requisito della “residenza effettiva”;
III) Violazione e falsa applicazione della L. R. n.10/1990 ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 1035/1972 ss.mm.ii. Violazione della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione. L’assegnazione del medesimo alloggio a due diversi nuclei familiari (quello dell’odierno ricorrente e quello della -OMISSIS-) sarebbe, comunque, illegittima per violazione di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 1035/1972, nonchè del principio di ragionevolezza. Destinatario dell’alloggio è, per legge, esclusivamente il singolo nucleo familiare. Il provvedimento sarebbe inoltre privo di una qualsivoglia motivazione in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le Amministrazioni intimate.
In particolare, con memoria in data 5 luglio 2024, l’A.Ris.Me. ha osservato, per quanto di interesse, che al n. -OMISSIS- della graduatoria approvata con determinazione n. 2 del 14.3.2024 “ sono stati individuati due nuclei familiari aventi diritto, ritenuto che il manufatto di Via -OMISSIS- è occupato, di fatto, dalla Sig.ra -OMISSIS- mentre ha la residenza il Sig. -OMISSIS-; in particolare quest’ultimo, in virtù del censimento del 2002 avrebbe titolo, in quanto ha fissato la propria residenza nell’alloggio per cui è causa mentre la Sig.ra -OMISSIS-è ivi residente per “..gentile concessione...” di parte ricorrente, come rappresentato da quest’ultimo in seno al ricorso ”.
3. Con memoria in data 7 giugno 2024 si è costituita la controinteressata, la quale, premesso di avere promosso un ricorso speculare, iscritto al n. R.G. -OMISSIS-, con cui ha impugnato il medesimo provvedimento dell’A.Ris.Me., ha affermato, in estrema sintesi, di essere l’unica ad avere la residenza sia formale che effettiva nell’alloggio in questione sin dal 2013, come dimostrerebbe il censimento del 2018, depositato presso il Comune di Messina in data 10.05.2018 prot. n. 120748; ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la nota dell’A.Ris.Me prot. n. -OMISSIS-, depositata della controinteressata in giudizio in data 07.0-OMISSIS-.2024, nella parte in cui afferma di non riconoscere la residenza effettiva del ricorrente presso l’alloggio in contestazione e nella parte in cui conferma l’assegnazione di un unico alloggio al nucleo familiare del ricorrente e della controinteressata.
Deduce, in particolare, i seguenti motivi di gravame:
I) Illegittimità della nota nella parte in cui non riconosce la residenza effettiva del ricorrente. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza;
II) Illegittimità della nota nella parte in cui conferma l’assegnazione nei confronti della controinteressata. Violazione e falsa applicazione della L. R. n. 10/1990 ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 1035/1972 ss.mm.ii. Eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.
III) Violazione e falsa applicazione della L. R. n. 10/1990 ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 1035/1972 ss.mm.ii. Violazione della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione .
5. In vista della trattazione in pubblica udienza, le parti hanno scambiato memorie e repliche con le quali hanno, in sostanza, ribadito, anche alla luce delle difese avversarie, quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi.
-OMISSIS-. Alla pubblica udienza in data 4 dicembre 2024, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti, che per ragioni di connessione logica possono essere esaminati congiuntamente, sono parzialmente fondati e devono essere accolti con riferimento decisivo al terzo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale parte ricorrente ha dedotto l’illegittima assegnazione di uno stesso alloggio a due diversi nuclei familiari.
Secondo un principio di ordine generale ricavabile dal D.P.R. n. 1035/1972, operante in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e certamente applicabile anche nel caso di assegnazione di alloggi ai sensi della L.R. n. 10/1990 - oltre che in ossequio ad un basilare principio di ragionevolezza - non è possibile assegnare uno stesso alloggio a nuclei familiari diversi.
Prevede, per quanto di interesse, l’art. 2 del D.P.R. n. 1035/1972 che “ Ai fini del presente decreto si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto. I collaterali e gli affini debbono essere inoltre a carico del concorrente ”.
Orbene, da quanto espressamente dichiarato in giudizio sia dal ricorrente che dalla controinteressata - e non contestato dall’Amministrazione -, emerge che essi non fanno parte di uno stesso nucleo familiare, né mai ne hanno fatto parte (essendo la controinteressata la ex moglie del nipote del ricorrente), né è in contestazione il fatto che essi non abbiamo mai convissuto.
Ne discende l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione laddove ha ritenuto di potere inserire nella graduatoria, ai fini dell’assegnazione del medesimo alloggio, “ il nucleo familiare composito ” asseritamente composto dal ricorrente e dalla controinteressata, atteso che il rapporto tra gli stessi intercorrente non è inquadrabile in nessuna delle ipotesi espressamente e tassativamente indicate dalla disposizione normativa su richiamata, né tantomento risulta in alcun modo dimostrato che gli stessi abbiamo stabilmente convissuto per il periodo richiesto dalla legge.
8. Non sono, invece suscettibili di positiva valutazione le censure contenute nel primo e nel secondo motivo del ricorso principale, nonchè dei motivi aggiunti, con cui il ricorrente afferma di essere l’unico soggetto avente diritto all’inserimento in graduatoria e all’assegnazione dell’alloggio in questione, in quanto non risulta dimostrato, ad avviso del Collegio, che il nucleo familiare del ricorrente avesse la residenza effettiva nell’alloggio medesimo alla data stabilita dalla normativa di settore.
A tale proposito, occorre premettere che l’art. 5, comma 1 bis, della L. R. n. 10/1990 dispone che “ Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno sei mesi continuativi alla data della costituzione dell'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito ”. In particolare, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4-OMISSIS-/C/2018, ha preso atto della D.G. n. 422 del 9 agosto 2018 avente ad oggetto: “Costituzione dell’Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della Città di Messina” (come stabilito dall’art. -OMISSIS-2 della L.R. n. 8/18) ed ha deliberato di costituire l’Agenzia, approvandone contestualmente lo Statuto.
Orbene, ad avviso del Collegio, la nozione di “ residenza anagrafica effettiva ”, cui fa espressamente riferimento il citato articolo, deve ritenersi riferita al luogo in cui una persona vive abitualmente e stabilmente, e non soltanto a quello in cui essa risulta formalmente registrata all’anagrafe.
Ciò trova conferma nella nozione di residenza fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il “ luogo in cui la persona ha la dimora abituale ”, nonché con l’orientamento della giurisprudenza
secondo cui la residenza è determinata dalla dimora abituale e volontaria di una persona in un determinato luogo, “ ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali ” (Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7730).
Ciò premesso, osserva il Collegio che la residenza anagrafica può, pertanto, non coincidere con la residenza di fatto e che, in caso di difformità tra le due, vige il principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica.
Secondo la consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Civile n.3219/2024), infatti, le risultanze anagrafiche rivestono un valore probatorio meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e quindi anche mediante dichiarazioni testimoniali e idonea documentazione.
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia adeguatamente comprovato la sua residenza effettiva nell’alloggio di Via-OMISSIS- alla data indicata dal richiamato art. 5, comma 1 bis, della L. R. n. 10/1990 (e cioè alla data di costituzione dell’Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della Città di Messina intervenuta con D.G. n. 422 del 9 agosto 2018), avendo egli prodotto il certificato storico di residenza, al quale per quanto sopra esposto va riconosciuto mero valore presuntivo, nonché un avviso di pagamento della TARI relativo all’anno 2019 e una visita fiscale domiciliare del medico dell’Inps del 21.08.2017; e ciò, peraltro, a fronte di quanto risulta essere stato accertato dall’Amministrazione resistente – con la nota prot. -OMISSIS-, versata in atti dalla controinteressata – ove si afferma, per quanto di interesse, che: “ Nella fase istruttoria è stato possibile verificare che nel suddetto manufatto continua, anche in tal caso formalmente, a mantenere la residenza il sig. -OMISSIS-. Lo stesso tuttavia non vive a Messina, ma dalla figlia a -OMISSIS-e per molto tempo è stato fuori Messina per motivi di lavoro”.
Per completezza, rileva il Collegio, che nemmeno la controinteressata ha, allo stato, adeguatamente dimostrato la propria residenza effettiva presso l’immobile in contestazione, alla data e per il lasso di tempo normativamente richiesti; la stessa afferma, infatti, di avere dal 2013 la residenza, sia formale che effettiva, nell’alloggio oggetto di risanamento, dapprima con il marito AN NT e successivamente, a seguito di separazione, con i soli due figli minori, come sarebbe dimostrato dal censimento del 2018, depositato presso il Comune di Messina in data 10.05.2018 prot. n. 120748, al quale tuttavia, per quanto sopra esposto, non può che attribuirsi mero valore presuntivo.
9. Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso integrato da motivi aggiunti, va accolto nei limiti d’interesse del ricorrente e, pertanto, va annullata la graduatoria “A” approvata con la determinazione n. 2/S.A. del 14.03.2024 nella parte in cui ha individuato alla posizione n. -OMISSIS- la --OMISSIS-e il il signor -OMISSIS-, in condivisione, con assegnazione, per entrambi i soggetti e rispettivi differenti nuclei familiari, di un unico alloggio.
Vanno fatte salve le ulteriori determinazioni dell’A.Ris.Me. in merito all’individuazione dell’avente diritto all’alloggio in questione in applicazione dei principi conformativi indicati in sentenza.
10. L’accoglimento parziale e la peculiarità delle questioni trattate consentono l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.
11. Da ultimo, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata dalla parte ricorrente va accolta, sussistendone i presupposti di legge, disponendosi la sua ammissione al beneficio in via definitiva.
Con separato decreto, all’esito di apposita udienza fissata in camera di consiglio, sarà liquidato il compenso per gratuito patrocinio al procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Accoglie l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19-OMISSIS-, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 201-OMISSIS-/-OMISSIS-79 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 201-OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.