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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 504 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 39, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Provitera, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] – C.F. CP_1
elettivamente domiciliata in Roma alla via Wagner n. 4, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Giorgia De Acutis, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria difensiva, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2023/1265/GP del 10.05.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.07.2024, le difese delle parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto. Il P.M., in data 21.12.2023, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2023, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Torre CP_1
Annunziata in data 25.10.1997, dalla cui unione erano nate due figlie: in Per_1 data 03.03.1998, e in fata 27.11.2001. Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 05.04.2011, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 3025/20211, a seguito della comparizione degli stessi in data
09.03.2011 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, le figlie (allora) minori venivano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
il , inoltre, si impegnava a versare alla la somma Pt_1 CP_1 mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorrente chiedeva, dunque, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo, stante la sopraggiunta indipendenza economica delle figlie maggiorenni ed la cessazione di ogni suo obbligo al mantenimento Per_2 Per_1 delle figlie. Infine, chiedeva di confermare che nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile nei confronti della CP_1
nel costituirsi in giudizio, rappresentava che le parti erano CP_1 addivenute ad un accordo per la definizione bonaria della controversia e quindi alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di fatto alle condizioni indicate in ricorso dal ricorrente.
All'udienza presidenziale del 07.06.2023, rilevata l'impossibilità di convertire il procedimento di divorzio contenzioso in procedimento per divorzio congiunto in considerazione del nuovo assetto normativo, il Presidente, in conformità alla volontà concordemente manifestata dalle parti, revocava le condizioni della separazione consensuale di cui al verbale di udienza presidenziale del 09.03.2011, poi omologate dal
Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 3025/2011 del 05.04.2011, relative all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento da parte del genitore non collocatario delle due figlie dei coniugi, e entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
fissando per il prosieguo l'udienza del
04.12.2023 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza su citata, letta la richiesta delle parti che chiedevano recepirsi l'accordo raggiunto e quindi trattenere la causa in decisione con termini abbreviati, il
Giudice delegato revocava le condizioni di cui alla separazione e rimetteva la causa in decisione al Collegio con termini abbreviati, mandando alla cancelleria per acquisire le conclusioni del P.M..
Il P.M., in data 27.12.2023, esprimeva parere favorevole.
Con ordinanza di remissione in istruttoria del 12.02.2024, letto l'art. 276 c.p.c.
(che nella parte in cui afferma che alla decisione del collegio partecipano soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, stabilisce il principio di immutabilità dello stesso dal momento dell'apertura della discussione e sino alla deliberazione della sentenza, sicché viene colpita da nullità assoluta ai sensi dell'art. 158 c.p.c. la sentenza emessa da un giudice che non ha partecipato alla discussione) e rilevato che successivamente all'udienza del 04.12.2023 era mutato il Collegio, essendo la dott.ssa
Mariacristina Carpinelli subentrata alla dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi a seguito di decreto n. 24/2024 con decorrenza dal 29.01.2024, il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio, fissando una nuova udienza di discussione in data
10.07.2024.
Alla su citata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano all'accordo dalle stesse raggiunto ed il G.I. rimetteva, dunque, la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (09.03.2011) innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol. 3025/2011 del 05.04.2011, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle ulteriori statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Considerato che
le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, così come lo sono le figlie maggiorenni della coppia, il Collegio è tenuto a pronunciarsi, difatti, solo sullo status.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Torre Annunziata in data 25.10.1997;
[...] CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 226, parte II, serie A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
c) dà atto che le parti dichiarano di aver definitivamente risolto ogni questione patrimoniale tra le stesse intercorsa e di non aver nulla a pretendere, l'una nei riguardi dell'altra, a qualsivoglia titolo e/o ragione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 4/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 504 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 39, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Provitera, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] – C.F. CP_1
elettivamente domiciliata in Roma alla via Wagner n. 4, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Giorgia De Acutis, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria difensiva, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2023/1265/GP del 10.05.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.07.2024, le difese delle parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto. Il P.M., in data 21.12.2023, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2023, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Torre CP_1
Annunziata in data 25.10.1997, dalla cui unione erano nate due figlie: in Per_1 data 03.03.1998, e in fata 27.11.2001. Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 05.04.2011, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 3025/20211, a seguito della comparizione degli stessi in data
09.03.2011 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, le figlie (allora) minori venivano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
il , inoltre, si impegnava a versare alla la somma Pt_1 CP_1 mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorrente chiedeva, dunque, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo, stante la sopraggiunta indipendenza economica delle figlie maggiorenni ed la cessazione di ogni suo obbligo al mantenimento Per_2 Per_1 delle figlie. Infine, chiedeva di confermare che nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile nei confronti della CP_1
nel costituirsi in giudizio, rappresentava che le parti erano CP_1 addivenute ad un accordo per la definizione bonaria della controversia e quindi alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di fatto alle condizioni indicate in ricorso dal ricorrente.
All'udienza presidenziale del 07.06.2023, rilevata l'impossibilità di convertire il procedimento di divorzio contenzioso in procedimento per divorzio congiunto in considerazione del nuovo assetto normativo, il Presidente, in conformità alla volontà concordemente manifestata dalle parti, revocava le condizioni della separazione consensuale di cui al verbale di udienza presidenziale del 09.03.2011, poi omologate dal
Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 3025/2011 del 05.04.2011, relative all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento da parte del genitore non collocatario delle due figlie dei coniugi, e entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
fissando per il prosieguo l'udienza del
04.12.2023 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza su citata, letta la richiesta delle parti che chiedevano recepirsi l'accordo raggiunto e quindi trattenere la causa in decisione con termini abbreviati, il
Giudice delegato revocava le condizioni di cui alla separazione e rimetteva la causa in decisione al Collegio con termini abbreviati, mandando alla cancelleria per acquisire le conclusioni del P.M..
Il P.M., in data 27.12.2023, esprimeva parere favorevole.
Con ordinanza di remissione in istruttoria del 12.02.2024, letto l'art. 276 c.p.c.
(che nella parte in cui afferma che alla decisione del collegio partecipano soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, stabilisce il principio di immutabilità dello stesso dal momento dell'apertura della discussione e sino alla deliberazione della sentenza, sicché viene colpita da nullità assoluta ai sensi dell'art. 158 c.p.c. la sentenza emessa da un giudice che non ha partecipato alla discussione) e rilevato che successivamente all'udienza del 04.12.2023 era mutato il Collegio, essendo la dott.ssa
Mariacristina Carpinelli subentrata alla dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi a seguito di decreto n. 24/2024 con decorrenza dal 29.01.2024, il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio, fissando una nuova udienza di discussione in data
10.07.2024.
Alla su citata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano all'accordo dalle stesse raggiunto ed il G.I. rimetteva, dunque, la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (09.03.2011) innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol. 3025/2011 del 05.04.2011, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle ulteriori statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Considerato che
le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, così come lo sono le figlie maggiorenni della coppia, il Collegio è tenuto a pronunciarsi, difatti, solo sullo status.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Torre Annunziata in data 25.10.1997;
[...] CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 226, parte II, serie A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
c) dà atto che le parti dichiarano di aver definitivamente risolto ogni questione patrimoniale tra le stesse intercorsa e di non aver nulla a pretendere, l'una nei riguardi dell'altra, a qualsivoglia titolo e/o ragione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 4/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano