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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4089/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 24 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GIUSEPPIN MERSEDES presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 24 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GRAVA GIANANDREA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Uskudar (Turchia) il giorno 17/06/2021 (trascritto nei registri del Comune di Trieste sub n. 269, P. 2, S. C, anno 2021); in regime di comunione legale.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2. Il signor continuerà a risiedere presso l'immobile precedentemente adibito a residenza Parte_2 familiare sito a Trieste in Via Vittorio Locchi n. 24;
3. La signora si impegna a spostare la propria residenza attualmente posta presso la casa Parte_1 familiare sita a Trieste in Via Vittorio Locchi n. 24 dopo il prelevamento di tutti i suoi beni;
4. Si dà atto che la signora ha già prelevato dall'alloggio parte dei suoi effetti personali e Parte_1 preleverà i restanti beni di sua proprietà;
5. il signor si impegna a corrispondere alla signora l'importo pari ad Euro.20.000,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di componimento bonario e di capitalizzazione dell'assegno di mantenimento separativo e divorzile una tantum. Tale somma sarà corrisposta attraverso rate mensili pari ad Euro.500,00 (cinquecento//00) in via anticipata entro il cinque di ogni mese a decorrere dal 5 del mese successivo all'emanazione della sentenza fino al saldo dell'intero ammontare. Il mancato versamento di anche uno solo dei ratei mensili comporterà la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e la signora AN AD potrà esigere immediatamente la prestazione per intero;
6. La signora si impegna entro il 1.2.2025 a rimettere la querela precedentemente sporta nei Parte_1 confronti del signor che in pari data provvederà ad accettare l'anzidetta remissione di querela Parte_2
7. Le parti si impegnano a tenere ora innanzi comportamenti improntati sulla reciproca correttezza e ad evitare condotte prevaricanti, ricattatorie o violente;
8. Le parti, adempiuti tutti gli obblighi assunti con il presente atto, dichiarano di aver definitivamente regolato ogni e qualsiasi rapporto precorso e pendente tra loro, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere economicamente autosufficienti.
9. Le parti, infine, dichiarano che le spese legali del presente procedimento di separazione saranno fra loro compensate;
10. Attesa la possibilità di trattare il procedimento in via esclusivamente documentale, le parti, edotte di tale facoltà, dichiarano di voler rinunciare a comparire e qui formulano istanza espressa di trattazione cartolare;
11. I coniugi dichiarano congiuntamente sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e, comunque, autorizzano i rispettivi difensori a rinunciare all'impugnazione;
12. Le parti parimenti si impegnano, ove necessario, a riproporre le medesime condizioni del presente ricorso cumulativo di separazione e divorzio consensuale dinnanzi alla competente Autorità giudiziaria della Repubblica di Turchia;
13. Le parti, infine, dichiarano che le spese legali del presente procedimento saranno fra loro compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Hanno inoltre chiesto che, pronunciata la separazione, la causa sia rimessa sul ruolo per l'emanazione, decorso il termine di legge, della sentenza di divorzio.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Uskudar (Turchia) il 17/06/2021;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 23 maggio 2023
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 24 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GIUSEPPIN MERSEDES presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 24 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GRAVA GIANANDREA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Uskudar (Turchia) il giorno 17/06/2021 (trascritto nei registri del Comune di Trieste sub n. 269, P. 2, S. C, anno 2021); in regime di comunione legale.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2. Il signor continuerà a risiedere presso l'immobile precedentemente adibito a residenza Parte_2 familiare sito a Trieste in Via Vittorio Locchi n. 24;
3. La signora si impegna a spostare la propria residenza attualmente posta presso la casa Parte_1 familiare sita a Trieste in Via Vittorio Locchi n. 24 dopo il prelevamento di tutti i suoi beni;
4. Si dà atto che la signora ha già prelevato dall'alloggio parte dei suoi effetti personali e Parte_1 preleverà i restanti beni di sua proprietà;
5. il signor si impegna a corrispondere alla signora l'importo pari ad Euro.20.000,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di componimento bonario e di capitalizzazione dell'assegno di mantenimento separativo e divorzile una tantum. Tale somma sarà corrisposta attraverso rate mensili pari ad Euro.500,00 (cinquecento//00) in via anticipata entro il cinque di ogni mese a decorrere dal 5 del mese successivo all'emanazione della sentenza fino al saldo dell'intero ammontare. Il mancato versamento di anche uno solo dei ratei mensili comporterà la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e la signora AN AD potrà esigere immediatamente la prestazione per intero;
6. La signora si impegna entro il 1.2.2025 a rimettere la querela precedentemente sporta nei Parte_1 confronti del signor che in pari data provvederà ad accettare l'anzidetta remissione di querela Parte_2
7. Le parti si impegnano a tenere ora innanzi comportamenti improntati sulla reciproca correttezza e ad evitare condotte prevaricanti, ricattatorie o violente;
8. Le parti, adempiuti tutti gli obblighi assunti con il presente atto, dichiarano di aver definitivamente regolato ogni e qualsiasi rapporto precorso e pendente tra loro, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere economicamente autosufficienti.
9. Le parti, infine, dichiarano che le spese legali del presente procedimento di separazione saranno fra loro compensate;
10. Attesa la possibilità di trattare il procedimento in via esclusivamente documentale, le parti, edotte di tale facoltà, dichiarano di voler rinunciare a comparire e qui formulano istanza espressa di trattazione cartolare;
11. I coniugi dichiarano congiuntamente sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e, comunque, autorizzano i rispettivi difensori a rinunciare all'impugnazione;
12. Le parti parimenti si impegnano, ove necessario, a riproporre le medesime condizioni del presente ricorso cumulativo di separazione e divorzio consensuale dinnanzi alla competente Autorità giudiziaria della Repubblica di Turchia;
13. Le parti, infine, dichiarano che le spese legali del presente procedimento saranno fra loro compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Hanno inoltre chiesto che, pronunciata la separazione, la causa sia rimessa sul ruolo per l'emanazione, decorso il termine di legge, della sentenza di divorzio.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Uskudar (Turchia) il 17/06/2021;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 23 maggio 2023
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli