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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2434/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 571/2021, deliberata e pubblicata il 12.3.2021 (n. 797/2011 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Maurizio Falanga (c.f. ) e dall'avv. C.F._4
Cristina Serafino (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTI
E
c.f. , Controparte_1 C.F._6 difesa dall'avv. LO NN (c.f. ) C.F._7 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
c.f. Controparte_2 C.F._8
, p.i. , Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATI CONTUMACI
§ - LA VICENDA DI CAUSA
premesso di essere proprietaria di un Controparte_1 appezzamento in Poggiomarino, località Boccapianola, in catasto al fol. 15, p.lla
478, acquistato con atto per notar del 30.5.2003, confinante a Persona_1 nord con proprietà eredi (p.lle 555, 553, 554, ex p.lla 479), ha Persona_2 lamentato che costoro avevano recintato i loro fondi sconfinando in quello di essa istante, per una misura di m. 3,78 lungo il lato est e di m. 2,19 lungo il lato ovest. Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di Torre Annunziata dichiarare l'illegittimo sconfinamento del fondo di proprietà di Parte_1 Parte_2
e in danno del proprio fondo, ed ordinare loro di
[...] Parte_3 rimuovere la rete metallica ivi installata ed arretrarla fino alla linea di confine.
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 eccepito che il loro genitore, contestualmente al frazionamento Persona_2 dei fondi aveva apposto dei “termini” di confine, con vernice di colore rosso, ed in tal modo tutti i comproprietari avevano delimitato le rispettive consistenze.
Hanno chiesto rigettare la domanda di ed, in ogni caso, Controparte_1 autorizzare la chiamata in causa di e di Controparte_4 Controparte_3
che, a loro volta, avevano acquistato appezzamenti dalla comune
[...] venditrice, . CP_5 ha confermato che Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e avevano sconfinato nel fondo di proprietà di
[...] Parte_3 ed ha dedotto di essere estraneo alla lite tra loro. Controparte_1
ha dedotto anch'essa di essere Controparte_3 estranea alla controversia e di aver venduto l'appezzamento con atto per notar dell'1.8.2011, rep. 177669, racc. 35521 ed ha chiesto, quindi, dichiarare la Pt_4 propria carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“1) Dichiara l'illegittimo sconfinamento del fondo di proprietà di parte resistente in danno del fondo di proprietà della sig.ra e, per l'effetto, ordina ai Controparte_1 sig.ri e il ripristino dello stato Parte_2 Parte_1 Parte_3
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IV sezione civile
dei luoghi, la rimozione della rete metallica installata sul fondo della ricorrente e
l'arretramento di tale recinzione fino alla linea di confine;
2) Condanna, per l'effetto, i suddetti convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 2.550,00 per le varie fasi del giudizio, Euro 100,00 per spese, oltre I.V.A.
e C.P.A. e spese generali L.P. e spese di c.t.u. da attribuirsi al procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Spese compensate per i terzi chiamati.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame Parte_1
e ne hanno argomentato i motivi a Parte_2 Parte_3 sostegno ed hanno chiesto:
“A.) Nel merito, annullare e riformare la sentenza impugnata perché infondata in fatto
e diritto;
B.) In ogni caso, condannare l'odierna parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA.- Si chiede, ancora, ammettersi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e/o la sostituzione dello stesso CTU.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: Controparte_1
“1) Rigettare l'istanza di sospensione ex. art. 283 c.p.c., per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto carente degli elementi essenziali da esso richiamati;
3) Dichiarare, comunque, inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto pretestuoso, manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;
4) Dichiarare inammissibile il primo motivo di gravame, in quanto proposto dopo il decorso delle preclusioni di cui all'art. 157, co. 2 c.p.c.;
5) In subordine, rigettare nel merito l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto in tutti i suoi motivi, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, anche con riferimento alle spese di lite;
6) Condannare parte appellante alla refusione delle spese del presente grado, con attribuzione a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.”.
e non si sono Controparte_2 Controparte_3 costituiti e, verificata la regolarità delle notifiche dell'atto di appello, sono stati dichiarati contumaci, con ordinanza della Corte in data 11.1.2022 - 12.1.2022.
Con la medesima ordinanza è stata rigettata l'istanza degli appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
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IV sezione civile
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 22.10.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso concessione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Controparte_1 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1 Parte_2
e risponde ai requisiti evocati nella richiamata
[...] Parte_3 interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
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IV sezione civile
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - LA DETERMINAZIONE DEL CONFINE TRA I
[...]
e hanno Parte_5 Parte_2 Parte_3 dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale ha erroneamente giudicato sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, senza considerare tutti gli altri elementi di prova, quali le deposizioni testimoniali.
Hanno rievocato che, nell'anno 2003, (padre di essi Persona_2 appellanti), , nella Controparte_1 Controparte_2 CP_6 qualità di legale rappresentante p.t. della hanno Controparte_3 acquistato da ciascuno un appezzamento di terreno facente parte CP_5 di un unico fondo sito in Poggiomarino (NA), alla località Boccapianola, frazionato precedentemente all'atto di compravendita in cinque lotti (fol. 15
p.lle 474, 476, 477, 478, 479). Contestualmente al frazionamento dell'originario fondo, eseguito dall'arch. , si provvedeva anche ad apporre i Controparte_7 cd. “termini” di confine, che ancora sono presenti sul posto, alla cui apposizione partecipava anche il geom. NN, oggi firmatario dell'elaborato peritale tecnico prodotto dalla parte appellante (ricorrente). Tali “termini” hanno da sempre rappresentato, e ciò già prima dell'atto di compravendita, il confine fisico di ciascun lotto, essendo poi stati posti nel punto esatto (contrassegnato con vernice di colore rosso nei rilievi fotografici) indicato all'atto del frazionamento. I testi e hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 presenza dei termini in corrispondenza dei segni indicati con la vernice rossa.
Ed anche la recinzione, a suo tempo apposta da è Persona_2 conseguentemente del tutto rispettosa del termine ivi presente.
Hanno lamentato che il c.t.u., nell'accertare la situazione di fatto, non ha tenuto conto di un elemento fondamentale nella limitazione dei confini, i cd.
“termini”, che costituiscono una delimitazione fisica tra i fondi, accettata da tutti i titolari al momento della divisione e che ha valore privilegiato rispetto ad un frazionamento di per sé inidoneo a fondare l'odierna pretesa.
Hanno deplorato la pronuncia resa dal Tribunale, nella parte in cui ha conferito valenza probatoria alle mappe catastali. Infatti, l'art. 950 cod. civ., nell'azione per il regolamento di confine, prevede che solo “… in mancanza di
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altri elementi, il Giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. Ed, invece, la sentenza è esclusivamente basata sulle risultanze catastali, omettendo la ben più significativa presenza dei termini, apposti precedentemente all'acquisto della proprietà dei fondi, che delimitavano chiaramente il confine tra di essi. Le mappe, a norma dell'art. 950 citato, assumono rilievo soltanto in assenza di altri elementi di prova, perché hanno carattere meramente sussidiario.
I motivi meritano reiezione.
I fondi acquistati dalle parti risalgono ad una comune dante causa,
, e l'originario appezzamento di sua proprietà è stato frazionato e CP_5 venduto con scrittura privata autenticata dal notaio in data Persona_1
30.5.2003, rep. 45675, con la quale sono state cedute le seguenti consistenze immobiliari:
- a l'appezzamento al fol. 15, p.lla 479 (oggi p.lle 551,552, 553, Persona_2
554, 555), are 50.05;
- ad l'appezzamento al fol. 15, p.lla 478, ha 1.03.05; Controparte_1
- ad , l'appezzamento al fol. 15, p.lla 477 (oggi p.lle 522 e 523), Controparte_2 are 51.30, p.lla 475 e p.lla 474;
- a l'appezzamento al fol. 15, p.lla 476, are 51.70. Controparte_3
Precedentemente alla divisione, era intervenuto il frazionamento dell'unico fondo appartenuto ad , recante il n. 2552 del 15.5.1993, CP_5 che riporta l'esatta consistenza delle singole particelle alienate ed al quale le parti hanno fatto riferimento con la stipula del 30.5.2003, nella quale le quote cedute vengono descritte con richiamo ai loro identificativi catastali. Si deve intendere, dunque, che la volontà dei contraenti fu quella di recepire le indicazioni delle mappe catastali, così come tracciate con l'unico atto di frazionamento dell'originario fondo, precedente alle vendite contestuali eseguite con la scrittura del 30.5.2003, e di assegnare gli immobili corrispondenti ai mappali ivi tracciati ed accatastati.
La Corte di legittimità ha predicato che, nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Cass. n. 12327/2020; Cass. n.
12322/2020; Cass. n. 27170/2014; Cass. n. 15304/2006; Cass. n. 512/2006; Cass. n.
7498/1994 ed altre).
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IV sezione civile
Nella fattispecie, il confine accertato e delimitato dal c.t.u., dr.ssa agr.
, sulla scorta di appositi rilievi topografici e del frazionamento Persona_3
n. 2552 approvato l'8.5.2003 dall' , risulta corrispondente Controparte_8 alle mappe catastali, alle quali fa riferimento la scrittura privata autenticata per notar del 30.5.2003. Gli sconfinamenti sono stati riportati dal Persona_1
c.t.u. nella planimetria a fol. 21 della relazione.
L'indagine tecnica ha consentito di verificare, invece, che l'attuale delimitazione con rete di recinzione metallica e paletti inferro, realizzata sul confine sud della proprietà (p.lla ex 479), non corrisponde alla reale Pt_2 demarcazione rispetto al limitrofo appezzamento (p.lla 478). In CP_1 particolare, il posizionamento della recinzione sul versante sud del predio omporta uno sconfinamento in danno di quello Pt_2 CP_1
In definitiva, il confine reale va determinato secondo la planimetria predisposta dal c.t.u., riprodotta qui di seguito, laddove l'area tratteggiata indica lo sconfinamento e la linea rossa riproduce la linea di confine effettiva ed accertata.
La prospettazione fornita dagli appellanti, Parte_1 Parte_2
e secondo i quali il Tribunale avrebbe dovuto
[...] Parte_3 considerare i “termini” convenzionalmente stabiliti in loco, mediante la colorazione con vernice rossa, è destituita di fondamento.
Dalle deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado non
è dato ricavare che vi sia stato alcun accordo, tra i proprietari aventi causa da
, per la delimitazione dei confini in maniera difforme dal CP_5 frazionamento e dalle mappe catastali da questo elaborate. In particolare, non risulta che siano stati accettati da i “segni” tracciati con Controparte_1
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IV sezione civile vernice rossa da in corrispondenza dei quali è stata posta in Persona_2 opera la recinzione metallica.
Il teste , nipote degli appellanti, ha riferito che si recò Testimone_1 sull'appezzamento, insieme al nonno, “… per apporre i termini in Persona_2 pietra …” e che “… vi erano dei segni di vernice rossa e lì dovevamo apporre i termini.”. Ha precisato, poi, che la recinzione in ferro fu apposta dagli zii,
e in corrispondenza dei segni predetti. Parte_1 Parte_2
Dalla deposizione si ricava, dunque, che i termini in pietra, in corrispondenza dei segni in vernice rossa, furono apposti unilateralmente da e Persona_2 dai suoi figli, senza alcun accordo o contraddittorio con E' Controparte_1 vero che il teste ha precisato che, nell'occasione, era presente “il tecnico LO
NN” ed altre persone “… di cui non conosco il nome.”, ma la dichiarazione nulla rivela, né in ordine ad un eventuale consenso prestato da costoro, in ordine ai confini tracciati, né tantomeno che LO NN fosse stato delegato e/o autorizzato da a prestare alcuna Controparte_1 dichiarazione di adesione sull'apposizione della recinzione in ferro, secondo i termini apposti sul terreno.
Il teste , cognato di ha riportato che si Testimone_2 Parte_1 recò sul fondo, nel 2003, con (“… con mio suocero …”) per “… Persona_2 apporre dei paletti dove vi era la vernice rossa.” e, poi, dopo qualche giorno, per “… apporre una rete metallica dove precedentemente avevamo apposto i paletti.”. Anche da tale deposizione si ricava soltanto che i paletti e la recinzione in ferro furono collocati per determinazione unilaterale dei senza alcun accordo e/o Pt_2 consenso di e degli altri proprietari confinanti. Il teste, Controparte_1 infatti, ha ricordato soltanto che “… vi era anche il geometra NN ed altre persone che mi sembravano essere gli acquirenti del fondo.”, ma, anche in questo caso, il mero riferimento alla presenza del tecnico NN non dimostra alcun consenso riferibile ad in ordine alla recinzione apposta su Controparte_1
“termini” stabiliti in accordo tra le parti, né alcun consenso degli altri proprietari, dei quali il testimone non ha potuto neanche riferire con certezza l'identità.
Le predette dichiarazioni, peraltro, sono contrastate da quelle del teste
LO NN, nipote di il quale ha rievocato che “… i Controparte_1 nel recintare i loro fondi modificarono la posizione dei picchetti che furono Pt_2 spostati … e la recinzione era stata arretrata di circa tre mt. nel fondo dell' CP_1 rispetto alla posizione dei picchetti …”; ha negato, inoltre, l'esistenza dei segni di vernice rossa (“… quando ho messo i picchetti non c'era nessun segno ai confini tra le
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IV sezione civile
proprietà …”); ha affermato, infine, di aver in seguito verificato la mancata coincidenza dei picchetti con i termini lapidei e con le misurazioni eseguite. Si evince da tale deposizione, dunque, che lo stato dei luoghi venne modificato mediante la manomissione dei picchetti, per cui venne alterata qualsivoglia corrispondenza tra questi e le pietre di confine.
In definitiva, la prova testimoniale, valutata nel suo complesso, restituisce un esito incerto, contraddittorio ed insufficiente a dimostrare che vi fu un accordo definito e completo, nel pieno contraddittorio tra i titolari dei fondi confinanti, in ordine all'apposizione di segni di confine diversi da quelli risultanti dal frazionamento catastale.
Con l'ulteriore conseguenza che, in mancanza di differenti e sicuri elementi probatori, il confinamento tra i fondi ed va Pt_2 CP_1 determinato secondo il frazionamento e le mappe catastali recepite dai contraenti nella scrittura privata autenticata in data 30.5.2003 e secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dalla dr. agr. Per_3
.
[...]
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere confermata.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di e in solido, per effetto Parte_1 Parte_2 Parte_3 della rinnovata soccombenza, con attribuzione all'avv. LO NN, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa, in mancanza di elementi che consentano di computarlo sulla base dei criteri di cui all'art. 15 cod. proc. civ., si deve considerare indeterminato/bile, e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 260.000,00, a norma dell'art. 5 comma 6
d.m. 55/2014.
Nulla va disposto per le spese, nel rapporto processuale tra gli appellanti ed che non si sono costituiti in Controparte_9 Controparte_3 questo giudizio di appello e, conseguentemente, non hanno sostenuti costi per la difesa.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
e di versare un ulteriore Pt_1 Parte_2 Parte_3
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IV sezione civile importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
571/2021, deliberata e pubblicata il 12.3.2021 (n. 797/2011 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, Parte_3
2) conferma la sentenza predetta;
3) condanna e con Parte_1 Parte_2 Parte_3 vincolo solidale, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida, in € 7.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. LO NN;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui
[...] all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello da loro proposto.
Così deciso in Napoli, in data 4 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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