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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/04/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5067 /2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5067 /2024 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
01.04.2025
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CANIGLIA CHIARA (CF: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Lizzano alla via Garibaldi n. 104, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO FABRIZIO (CF: ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Leporano alla via Estramurale n. 530, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 01/04/2025 e con intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti è iniziato in forma contenziosa, all'udienza di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse,
e riportato nel verbale di udienza del 01.04.2025. Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
02/04/1983 e , nato a [...] il [...] , i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in SA (TA) il 16/07/2011 , con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Leporano dell'anno 2011, n.13, p. II , s. B e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti, allegato al verbale di udienza del 01/04/2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 23/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5067 /2024 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
01.04.2025
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CANIGLIA CHIARA (CF: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Lizzano alla via Garibaldi n. 104, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO FABRIZIO (CF: ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Leporano alla via Estramurale n. 530, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 01/04/2025 e con intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti è iniziato in forma contenziosa, all'udienza di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse,
e riportato nel verbale di udienza del 01.04.2025. Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
02/04/1983 e , nato a [...] il [...] , i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in SA (TA) il 16/07/2011 , con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Leporano dell'anno 2011, n.13, p. II , s. B e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti, allegato al verbale di udienza del 01/04/2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 23/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente