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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10431/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIEDO Parte_1 C.F._1
PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA G.B. MELLONI N. 15 40066 PIEVE DI CENTO presso il difensore avv. RIEDO PATRIZIA
ATTORE/I
E (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TESTONI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI N.267 40018 SAN PIETRO IN
CASALE presso il difensore avv. TESTONI FRANCESCA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.09.2024 (nato a [...], il Parte_2
01.10.1975) e (nata a [...], FE, il 31.07.1976) ricorrevano per chiedere Controparte_1 la separazione personale e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali alle condizioni di cui al ricorso.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Pietro in Casale (BO), in data 07.06.2008, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 7, Parte 1, Anno 2008.
Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], BO, il 09.09.2006), Persona_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente e (nata a [...], BO, il Persona_2
19.08.2009), minorenne.
pagina 1 di 6 Con l'insorgere di difficoltà nel rapporto coniugale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, gli odierni ricorrenti hanno deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando a comparire personalmente in udienza.
Il Giudice, infatti, fissava udienza al 22.11.2024, disponendone la trattazione cartolare ex art. 127ter cpc e fissando per le parti termine perentorio fino alla data di udienza per il deposito di note scritte.
I ricorrenti depositavano note scritte nei termini concessi, note che si intendono in questa sede richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
Queste le conclusioni delle parti:
1) coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) i figli rimarranno a vivere con la madre nella porzione dell'immobile ubicato in San Pietro in Casale (BO), via Mengoli n. 90, dove è già fissata la loro sede domestica, mentre il sig. Parte_1 si trasferirà altrove portando con sé beni ed oggetti personali. Il sig. si impegna a
[...] Parte_1 lasciare la casa familiare nel momento in cui verrà ufficializzata la voltura delle utenze a nome della sig.ra CP_1
4) in considerazione dell'età dei figli, a settembre p.v. diventerà maggiorenne e compirà Per_1 Per_2
a breve 15 anni, le frequentazioni con il padre potranno essere autonomamente gestite dagli stessi. In ogni caso, il padre potrà sentire i figli ogni volta che lo vorrà e, compatibilmente con gli impegni scolastici e relazionali degli stessi, vederli il sabato e/o la domenica anche a pranzo e/o a cena;
5) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , il sig. si obbliga a versare Per_1 Per_2 Parte_1 alla sig.ra l'importo di €150,00= centocinquanta/00 per ciascun figlio, tramite bonifico CP_1 bancario entro il giorno 20 di ogni mese, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'indice Istat a partire dal mese di settembre 2025. L'Assegno Unico per entrambe i figli sarà percepito al 100% dalla sig.ra
CP_1
6) i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come di seguito elencate:
1. Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
1.a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
1.b. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
1.c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante
2. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
2.a. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
2.b. cure termali e fisioterapiche
2.c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
pagina 2 di 6
3. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo)
3.a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici
3.b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3.c. gite scolastiche senza pernottamento;
3.d. trasporto pubblico.
4. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
4.a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari e relativo trasporto;
4.b. corsi di specializzazione;
4.c. gite scolastiche con pernottamento;
4.d. corsi di recupero e lezioni private;
4.e. alloggio presso la sede universitaria
5. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
5.a. attività sportive, ludiche ed artistiche e relativa attrezzatura;
6. Spese relative all'abbigliamento e scarpe (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
7. Spese per patente di guida (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
Tutte le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo devono essere concordate dai genitori secondo la seguente modalità: il genitore che propone la spesa dovrà comunicarlo all'altro per iscritto (mail, messaggio tramite whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto se quest'ultimo non avrà espresso, decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, il proprio dissenso per iscritto, motivandolo, oppure non avrà formulato una controproposta.
Il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro entro 15 giorni quanto gli compete, a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta. La documentazione fiscale dovrà essere sempre intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
7) le spese per la manutenzione ordinaria della porzione di immobile occupato dalla sig.ra CP_1 verranno sostenute dalla stessa, mentre le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni, compreso il giardino, saranno a carico della sig.ra e della sig.ra nella misura CP_1 Parte_3 del 50% ciascuno;
8) spese legali compensate
****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, Per_ di cui , appena maggiorenne, e , ancora minorenne, sia in termini di loro mantenimento Per_1 economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi- genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
pagina 3 di 6 Non può essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, preso atto dell'intervenuta maggiore età di , in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente Per_1 Per_ all'interesse della figlia minore , l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre in San Pietro in Casale (BO), via Mengoli n. 90.
Venendo, invece, alla regolamentazione delle visite padre-figli, in considerazione dell'età degli stessi, di cui uno già maggiorenne e una ormai quindicenne, è condivisibile la scelta di rimettere la gestione e l'organizzazione degli incontri alla autonoma decisione degli stessi.
In ogni caso, tuttavia, le parti si impegnano a garantire una frequentazione minima padre-figli nelle giornate di sabato/domenica anche a pranzo e/o a cena.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Le parti hanno concordato che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile complessivo di 300 euro (150 euro per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da effettuarsi entro il 20 di ogni mese alla madre, sig.ra oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie.
Le parti, inoltre, concordano che l'Assegno unico venga percepito al 100% dalla signora CP_1
Vista la natura e i termini della presente decisione, nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese del procedimento siano interamente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_2
e
(nata a [...], FE, il 31.07.1976) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a San Pietro in Casale (BO), in data 07.06.2008, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 7, Parte 1, Anno 2008
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per_ dà atto e dispone che la figlia minore, , sia affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per_ dà atto e dispone che la figlia minore, , rimarrà a vivere con la madre nella porzione dell'immobile ubicato in San Pietro in Casale (BO), via Mengoli n. 90, dove è già fissata la loro sede domestica, mentre il sig. si trasferirà altrove portando con sé beni ed oggetti Parte_1 personali.
pagina 4 di 6 Il sig. si impegna a lasciare la casa familiare nel momento in cui verrà ufficializzata la Parte_1 voltura delle utenze a nome della sig.ra CP_1 Per_ dà atto che in considerazione dell'età dei figli, maggiorenne e quindicenne, le Per_1 frequentazioni con il padre potranno essere autonomamente gestite dagli stessi. In ogni caso, il padre potrà sentire i figli ogni volta che lo vorrà e, compatibilmente con gli impegni scolastici e relazionali degli stessi, vederli il sabato e/o la domenica anche a pranzo e/o a cena;
Per_ dà atto e dispone che a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , il sig. Per_1 Parte_1 si obbliga a versare alla sig.ra l'importo di €150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, CP_1 tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'indice
Istat a partire dal mese di settembre 2025. dà atto che l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1 dà atto e dispone che i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come di seguito elencate:
1. Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
1.a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
1.b. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
1.c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante
2. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
2.a. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
2.b. cure termali e fisioterapiche
2.c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo)
3.a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici
3.b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3.c. gite scolastiche senza pernottamento;
3.d. trasporto pubblico.
4. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
4.a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari e relativo trasporto;
4.b. corsi di specializzazione;
4.c. gite scolastiche con pernottamento;
4.d. corsi di recupero e lezioni private;
4.e. alloggio presso la sede universitaria
5. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
5.a. attività sportive, ludiche ed artistiche e relativa attrezzatura;
6. Spese relative all'abbigliamento e scarpe (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
7. Spese per patente di guida (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) pagina 5 di 6 Tutte le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo devono essere concordate dai genitori secondo la seguente modalità: il genitore che propone la spesa dovrà comunicarlo all'altro per iscritto (mail, messaggio tramite whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto se quest'ultimo non avrà espresso, decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, il proprio dissenso per iscritto, motivandolo, oppure non avrà formulato una controproposta.
Il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro entro 15 giorni quanto gli compete, a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta. La documentazione fiscale dovrà essere sempre intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto che le spese per la manutenzione ordinaria della porzione di immobile occupato dalla sig.ra verranno sostenute dalla stessa, mentre le spese per la manutenzione ordinaria delle parti CP_1 comuni, compreso il giardino, saranno a carico della sig.ra e della sig.ra nella CP_1 Parte_3 misura del 50% ciascuno;
Spese legali compensate
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10431/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIEDO Parte_1 C.F._1
PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA G.B. MELLONI N. 15 40066 PIEVE DI CENTO presso il difensore avv. RIEDO PATRIZIA
ATTORE/I
E (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TESTONI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI N.267 40018 SAN PIETRO IN
CASALE presso il difensore avv. TESTONI FRANCESCA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.09.2024 (nato a [...], il Parte_2
01.10.1975) e (nata a [...], FE, il 31.07.1976) ricorrevano per chiedere Controparte_1 la separazione personale e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali alle condizioni di cui al ricorso.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Pietro in Casale (BO), in data 07.06.2008, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 7, Parte 1, Anno 2008.
Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], BO, il 09.09.2006), Persona_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente e (nata a [...], BO, il Persona_2
19.08.2009), minorenne.
pagina 1 di 6 Con l'insorgere di difficoltà nel rapporto coniugale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, gli odierni ricorrenti hanno deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando a comparire personalmente in udienza.
Il Giudice, infatti, fissava udienza al 22.11.2024, disponendone la trattazione cartolare ex art. 127ter cpc e fissando per le parti termine perentorio fino alla data di udienza per il deposito di note scritte.
I ricorrenti depositavano note scritte nei termini concessi, note che si intendono in questa sede richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
Queste le conclusioni delle parti:
1) coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) i figli rimarranno a vivere con la madre nella porzione dell'immobile ubicato in San Pietro in Casale (BO), via Mengoli n. 90, dove è già fissata la loro sede domestica, mentre il sig. Parte_1 si trasferirà altrove portando con sé beni ed oggetti personali. Il sig. si impegna a
[...] Parte_1 lasciare la casa familiare nel momento in cui verrà ufficializzata la voltura delle utenze a nome della sig.ra CP_1
4) in considerazione dell'età dei figli, a settembre p.v. diventerà maggiorenne e compirà Per_1 Per_2
a breve 15 anni, le frequentazioni con il padre potranno essere autonomamente gestite dagli stessi. In ogni caso, il padre potrà sentire i figli ogni volta che lo vorrà e, compatibilmente con gli impegni scolastici e relazionali degli stessi, vederli il sabato e/o la domenica anche a pranzo e/o a cena;
5) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , il sig. si obbliga a versare Per_1 Per_2 Parte_1 alla sig.ra l'importo di €150,00= centocinquanta/00 per ciascun figlio, tramite bonifico CP_1 bancario entro il giorno 20 di ogni mese, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'indice Istat a partire dal mese di settembre 2025. L'Assegno Unico per entrambe i figli sarà percepito al 100% dalla sig.ra
CP_1
6) i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come di seguito elencate:
1. Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
1.a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
1.b. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
1.c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante
2. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
2.a. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
2.b. cure termali e fisioterapiche
2.c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
pagina 2 di 6
3. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo)
3.a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici
3.b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3.c. gite scolastiche senza pernottamento;
3.d. trasporto pubblico.
4. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
4.a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari e relativo trasporto;
4.b. corsi di specializzazione;
4.c. gite scolastiche con pernottamento;
4.d. corsi di recupero e lezioni private;
4.e. alloggio presso la sede universitaria
5. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
5.a. attività sportive, ludiche ed artistiche e relativa attrezzatura;
6. Spese relative all'abbigliamento e scarpe (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
7. Spese per patente di guida (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
Tutte le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo devono essere concordate dai genitori secondo la seguente modalità: il genitore che propone la spesa dovrà comunicarlo all'altro per iscritto (mail, messaggio tramite whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto se quest'ultimo non avrà espresso, decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, il proprio dissenso per iscritto, motivandolo, oppure non avrà formulato una controproposta.
Il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro entro 15 giorni quanto gli compete, a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta. La documentazione fiscale dovrà essere sempre intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
7) le spese per la manutenzione ordinaria della porzione di immobile occupato dalla sig.ra CP_1 verranno sostenute dalla stessa, mentre le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni, compreso il giardino, saranno a carico della sig.ra e della sig.ra nella misura CP_1 Parte_3 del 50% ciascuno;
8) spese legali compensate
****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, Per_ di cui , appena maggiorenne, e , ancora minorenne, sia in termini di loro mantenimento Per_1 economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi- genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
pagina 3 di 6 Non può essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, preso atto dell'intervenuta maggiore età di , in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente Per_1 Per_ all'interesse della figlia minore , l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre in San Pietro in Casale (BO), via Mengoli n. 90.
Venendo, invece, alla regolamentazione delle visite padre-figli, in considerazione dell'età degli stessi, di cui uno già maggiorenne e una ormai quindicenne, è condivisibile la scelta di rimettere la gestione e l'organizzazione degli incontri alla autonoma decisione degli stessi.
In ogni caso, tuttavia, le parti si impegnano a garantire una frequentazione minima padre-figli nelle giornate di sabato/domenica anche a pranzo e/o a cena.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Le parti hanno concordato che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile complessivo di 300 euro (150 euro per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da effettuarsi entro il 20 di ogni mese alla madre, sig.ra oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie.
Le parti, inoltre, concordano che l'Assegno unico venga percepito al 100% dalla signora CP_1
Vista la natura e i termini della presente decisione, nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese del procedimento siano interamente compensate.
P.Q.M
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Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_2
e
(nata a [...], FE, il 31.07.1976) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a San Pietro in Casale (BO), in data 07.06.2008, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 7, Parte 1, Anno 2008
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per_ dà atto e dispone che la figlia minore, , sia affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per_ dà atto e dispone che la figlia minore, , rimarrà a vivere con la madre nella porzione dell'immobile ubicato in San Pietro in Casale (BO), via Mengoli n. 90, dove è già fissata la loro sede domestica, mentre il sig. si trasferirà altrove portando con sé beni ed oggetti Parte_1 personali.
pagina 4 di 6 Il sig. si impegna a lasciare la casa familiare nel momento in cui verrà ufficializzata la Parte_1 voltura delle utenze a nome della sig.ra CP_1 Per_ dà atto che in considerazione dell'età dei figli, maggiorenne e quindicenne, le Per_1 frequentazioni con il padre potranno essere autonomamente gestite dagli stessi. In ogni caso, il padre potrà sentire i figli ogni volta che lo vorrà e, compatibilmente con gli impegni scolastici e relazionali degli stessi, vederli il sabato e/o la domenica anche a pranzo e/o a cena;
Per_ dà atto e dispone che a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , il sig. Per_1 Parte_1 si obbliga a versare alla sig.ra l'importo di €150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, CP_1 tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'indice
Istat a partire dal mese di settembre 2025. dà atto che l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1 dà atto e dispone che i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come di seguito elencate:
1. Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
1.a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
1.b. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
1.c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante
2. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
2.a. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
2.b. cure termali e fisioterapiche
2.c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo)
3.a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici
3.b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3.c. gite scolastiche senza pernottamento;
3.d. trasporto pubblico.
4. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
4.a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari e relativo trasporto;
4.b. corsi di specializzazione;
4.c. gite scolastiche con pernottamento;
4.d. corsi di recupero e lezioni private;
4.e. alloggio presso la sede universitaria
5. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
5.a. attività sportive, ludiche ed artistiche e relativa attrezzatura;
6. Spese relative all'abbigliamento e scarpe (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
7. Spese per patente di guida (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) pagina 5 di 6 Tutte le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo devono essere concordate dai genitori secondo la seguente modalità: il genitore che propone la spesa dovrà comunicarlo all'altro per iscritto (mail, messaggio tramite whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto se quest'ultimo non avrà espresso, decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, il proprio dissenso per iscritto, motivandolo, oppure non avrà formulato una controproposta.
Il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro entro 15 giorni quanto gli compete, a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta. La documentazione fiscale dovrà essere sempre intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto che le spese per la manutenzione ordinaria della porzione di immobile occupato dalla sig.ra verranno sostenute dalla stessa, mentre le spese per la manutenzione ordinaria delle parti CP_1 comuni, compreso il giardino, saranno a carico della sig.ra e della sig.ra nella CP_1 Parte_3 misura del 50% ciascuno;
Spese legali compensate
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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