CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 263 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025
Promossa da
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gilberto Ottaviani
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Valentini
APPELLATA
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Prosperi
APELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino sentenza n.
55/2025 pubblicata il 14.02.2025
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 55/2025, emessa dal Tribunale di Urbino in data
1 14/02/2025 ed in pari data pubblicata mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento n. 119/2020 R.G., comunicata dalla Cancelleria all'appellante presso il sottoscritto avvocato a mezzo pec in data 17/02/2025, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare: - accertare e dichiarare illegittima l'ordinanza – ingiunzione emessa dal
[...]
in data 17/1/2020 in assenza di prove sufficienti della Controparte_1 responsabilità dell'opponente, e per l'effetto annullarla a mente dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs 150/2011; - condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto dell'atto illegittimo, da quantificarsi nella somma forfettaria di €50.000,00 od in quella diversa da determinarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c.; - in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite del presente giudizio, nonché a quelle del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Dell'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile il ricorso in appello formulato dall'appellante e rigettarlo nel merito e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 55/2025 emessa dal Tribunale di Urbino in data 14.02.2025, pubblicata in pari data e notificata in data 21.03.2025 nel procedimento rubricato al n. 119/2020 R.G.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
In data 15.02.2020 la impugnava l'ordinanza ingiunzione Parte_1 emessa dal Comune di in data 17.01.2020 con la quale, accertata CP_1 la violazione dell'art. 20 LR n.71/1997, le veniva irrogata, a titolo di responsabilità solidale, in qualità di proprietaria del sito ex cava in località Cà
Belluccio in Comune di Sassofeltrio (PU), la sanzione amministrativa di €
299.395,20.
2 Si costituiva il , che, previa autorizzazione alla Controparte_1 chiamata in causa della Provincia di Pesaro-Urbino, per essere da questa manlevata, chiedeva la conferma dell'ordinanza–ingiunzione.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, Controparte_2
, che eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva e deduceva l' inammissibilità o nullità della domanda spiegata nei suoi confronti.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la causa veniva istruita mediante prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
Con la sentenza n.55/25 del 14.02.2025 il Tribunale di Urbino, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della , accoglieva CP_2 parzialmente l'opposizione, riducendo la sanzione pecuniaria a 40.216,36 € e compensava tra le parti le spese di lite e di ctu.
ha proposto appello avverso detta sentenza. Parte_1
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell' Controparte_1 appello e la conferma della sentenza impugnata.
La , costituitasi, ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_2
l'improcedibilità dell'appello nei suoi confronti ed ha chiesto nel merito la conferma della sentenza impugnata o, in caso di accoglimento del gravame, il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla sul rilievo della tardiva notifica Controparte_2 dell'appello nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
1.1.L'eccezione non ha pregio.
1.2.E' al riguardo sufficiente rilevare, da un lato la ritualità della notifica nei confronti del TI , dall'altro il fatto che la nullità Controparte_1 della prima notifica dell'appello risulta sanata dalla successiva costituzione della , con efficacia ex tunc, a seguito di ordinanza di rinnovazione CP_2 della notifica nei suoi confronti.
3 2. Passando al merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui essa aveva già la piena ed esclusiva disponibilità dell'area a far data dal 14.4.2017, in forza di contratto di affitto con la CP_3
2.1. Secondo la prospettazione della ricorrente il primo giudice, aderendo alla ctu, ha accertato l'esercizio dell'attività di escavazione abusiva a far data dal maggio 2017, mentre il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalla ricorrente con la aveva ad oggetto “l'esercizio dell'attività di CP_3 produzione e vendita di premiscelati per intonaci e gessi vari per l'edilizia”;gli immobili oggetto di affitto erano costituiti dall' opificio e dagli uffici, non dai terreni situati nel perimetro della ex cava.
2.2. La valutazione circa l'estrazione di materiale roccioso, pertanto, avrebbe dovuto essere circoscritta al sito della ex cava e limitata all'arco temporale ricompreso tra il 02.3.2018 (data dell'acquisto dei terreni da parte di Parte_1
) ed il 09.4.2019 (data del sopralluogo degli accertatori), cui sono
[...] conseguiti i provvedimenti del sindaco ai sensi dell'art. 19, comma 10 Legge
Regionale 71/1997, di delimitazione dell'area, di apposizione dei sigilli ai mezzi meccanici e di declaratoria di indisponibilità del materiale roccioso rinvenuto.
3. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 6, commi 11 e 12, del D. Lgs 150/2011 in relazione all'art. 8 della L.R. 33/1998, nonché la violazione dell'art. 7, comma 11, del D. Lgs 150/2011 in relazione all'art. 20 della L.R. 71/1997.
3.1.L'appellante deduce che il giudice di prime cure ha erroneamente affermato la sua responsabilità in solido ex art. 8 della L.R. 33/1998, nonostante le risultanze istruttorie non abbiano confermato né l'esercizio di attività estrattive, né di asporto dal sito di cava di materiale roccioso da parte di personale incaricato dalla . Parte_1
3.2.Aggiunge che al primo giudice non era consentito rideterminare la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del D.Lgs 150/11, poiché essa era applicabile soltanto alle fattispecie in cui la norma incriminatrice prevede parametri pecuniari edittali minimi e massimi, mentre nel caso di specie l'art. 20
4 L.R. 71/1997 implica l'accertamento del quantitativo di materiale abusivamente estratto per stabilirne il valore commerciale rapportato al prezzo di mercato.
4.I primi due motivi di censura, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati e vanno rigettati.
4.2.L'art. 20, comma 1, della L.R. Marche 1 dicembre 1997, n. 71, dispone:
“Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto”.
Orbene, dal verbale del sopralluogo dei Carabinieri del Corpo Forestale, assistito da fede privilegiata, risulta l'esistenza, nell'area in oggetto, di una pista di cantiere lunga centinaia di metri, la cui realizzazione ha comportato l'abbattimento della vegetazione arbustiva e arborea.
4.3.E' anche risultata l'esecuzione di scavi molto recenti, eseguiti allo scopo di prelevare materiale gessoso in blocchi;
nel piazzale della cava erano inoltre visibili all'atto del sopralluogo blocchi pronti per essere caricati sui camion.
La pista di cantiere, gli scavi ed il prelevamento del materiale gessoso risultano effettuati in totale assenza di progetti e autorizzazioni.
4.4. Sul luogo sono stati rinvenuti n. 2 escavatori, uno provvisto di martellone e l'altro di benna, uno dei mezzi aveva la cabina aperta con la chiave di accensione inserita, a dimostrazione che l'attività di escavazione era in corso.
4.5.L' espletata ctu ha inoltre accertato, sulla base dei rilievi tratti da mappe satellitari del sito di Ca' Belluccio, che hanno consentito di cogliere l'evoluzione diacronica dello stato dell'area, che “… le attività di movimentazione del terreno sono certamente avvenute nell'intervallo di tempo fra il maggio del 2017 e il luglio 2019” (pag. 48 CTU Prof. Geol. . Per_1
Il Ctu ha altresì rilevato, con criterio metodologico coerente e del tutto condivisibile, che non è stato oggetto di specifica censura da parte dei consulenti di parte, che sulla base dei rilievi suindicati, il materiale roccioso estratto è quello corrispondente alla porzione di versante scavato in corrispondenza del piazzale
5 dell'opificio confinante a sud-ovest, di 69,22 m3, con un quantitativo di materiale roccioso (minerale di gesso) estratto di 1.605,71 m3.
4.6. Si osserva inoltre che l'appellante, proprietaria dell'area e degli escavatori rinvenuti in loco, aveva la disponibilità di detta area dal 14.04.2017, in virtù del contratto di affitto stipulato in quella data, che comprendeva i terreni oggetto di causa.
4.7.Non ha dunque pregio l'eccezione dell'appellante, secondo cui il contratto di affitto escludeva l'area in oggetto, né risulta alcun diverso titolo di godimento dell'area medesima da parte di terzi diversi dall'appellante.
5. Va dunque confermata la responsabilità di , dapprima in qualità Parte_1 di affittuaria e successivamente proprietaria dell'area, apparendo al riguardo irrilevante che non sia stata individuata la persona che ha materialmente utilizzato gli escavatori rinvenuti in cantiere.
5.1.Deve invero ritenersi provato che l'attività di estrazione si stata svolta nell'interesse dell'appellante, non risultando alcun diverso titolo per l'esercizio di tale attività, né alcun indice da cui desumere che detta attività sia stata svolta ad insaputa o addirittura contro la volontà dell'appellante.
5.2. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza
– ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, della l. n.
689 del 1981” (Cass. Civ., sez. II, 13/5/2010, n. 11643 id. Cass. 10.1.1997 n.
172).
6. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta l'errata applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c.
6.1. La ricorrente censura il capo della sentenza con la quale il Giudice ha compensato le spese di lite e respinto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
6 6.2. La censura è infondata, considerati i limiti di accoglimento dell'opposizione, che ha accertato l'illegittima attività di escavazione, protratta per diversi anni, limitandosi a ridurre, seppure in misura rilevante, l'ammontare della sanzione, sulla base degli specifici accertamenti della Ctu.
Tale riduzione della sanzione, a fronte dell'accertata illegittimità della condotta dell'appellante, e ferma la difficoltà di determinare con esattezza, in assenza di accertamenti specialistici, la quantità di materiale illegittimamente estratto, giustifica la disposta compensazione delle spese di lite.
6.3. Da ciò consegue l'infondatezza della censura relativa all'omessa condanna ex art. 96 cpc delle appellate, logicamente incompatibile con l'integrale compensazione delle spese di lite, non potendo certamente ravvisarsi, considerata la ritenuta responsabilità dell'appellante, né dolo, né colpa grave nella condotta delle autorità amministrative.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di entrambe le appellate, che si liquidano come da dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, D.P.R. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 55/2025 del Tribunale di Parte_1
Urbino, nei confronti del e della Controparte_1 Controparte_2
, così dispone:
[...]
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a rifondere ad entrambe le appellate le spese del grado, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in complessivi € 5.791,00, di cui
200,00 € per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, D.P.R. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un
7 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dot Dott. Guido Federico
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 263 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025
Promossa da
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gilberto Ottaviani
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Valentini
APPELLATA
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Prosperi
APELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino sentenza n.
55/2025 pubblicata il 14.02.2025
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 55/2025, emessa dal Tribunale di Urbino in data
1 14/02/2025 ed in pari data pubblicata mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento n. 119/2020 R.G., comunicata dalla Cancelleria all'appellante presso il sottoscritto avvocato a mezzo pec in data 17/02/2025, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare: - accertare e dichiarare illegittima l'ordinanza – ingiunzione emessa dal
[...]
in data 17/1/2020 in assenza di prove sufficienti della Controparte_1 responsabilità dell'opponente, e per l'effetto annullarla a mente dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs 150/2011; - condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto dell'atto illegittimo, da quantificarsi nella somma forfettaria di €50.000,00 od in quella diversa da determinarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c.; - in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite del presente giudizio, nonché a quelle del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Dell'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile il ricorso in appello formulato dall'appellante e rigettarlo nel merito e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 55/2025 emessa dal Tribunale di Urbino in data 14.02.2025, pubblicata in pari data e notificata in data 21.03.2025 nel procedimento rubricato al n. 119/2020 R.G.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
In data 15.02.2020 la impugnava l'ordinanza ingiunzione Parte_1 emessa dal Comune di in data 17.01.2020 con la quale, accertata CP_1 la violazione dell'art. 20 LR n.71/1997, le veniva irrogata, a titolo di responsabilità solidale, in qualità di proprietaria del sito ex cava in località Cà
Belluccio in Comune di Sassofeltrio (PU), la sanzione amministrativa di €
299.395,20.
2 Si costituiva il , che, previa autorizzazione alla Controparte_1 chiamata in causa della Provincia di Pesaro-Urbino, per essere da questa manlevata, chiedeva la conferma dell'ordinanza–ingiunzione.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, Controparte_2
, che eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva e deduceva l' inammissibilità o nullità della domanda spiegata nei suoi confronti.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la causa veniva istruita mediante prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
Con la sentenza n.55/25 del 14.02.2025 il Tribunale di Urbino, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della , accoglieva CP_2 parzialmente l'opposizione, riducendo la sanzione pecuniaria a 40.216,36 € e compensava tra le parti le spese di lite e di ctu.
ha proposto appello avverso detta sentenza. Parte_1
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell' Controparte_1 appello e la conferma della sentenza impugnata.
La , costituitasi, ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_2
l'improcedibilità dell'appello nei suoi confronti ed ha chiesto nel merito la conferma della sentenza impugnata o, in caso di accoglimento del gravame, il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla sul rilievo della tardiva notifica Controparte_2 dell'appello nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
1.1.L'eccezione non ha pregio.
1.2.E' al riguardo sufficiente rilevare, da un lato la ritualità della notifica nei confronti del TI , dall'altro il fatto che la nullità Controparte_1 della prima notifica dell'appello risulta sanata dalla successiva costituzione della , con efficacia ex tunc, a seguito di ordinanza di rinnovazione CP_2 della notifica nei suoi confronti.
3 2. Passando al merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui essa aveva già la piena ed esclusiva disponibilità dell'area a far data dal 14.4.2017, in forza di contratto di affitto con la CP_3
2.1. Secondo la prospettazione della ricorrente il primo giudice, aderendo alla ctu, ha accertato l'esercizio dell'attività di escavazione abusiva a far data dal maggio 2017, mentre il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalla ricorrente con la aveva ad oggetto “l'esercizio dell'attività di CP_3 produzione e vendita di premiscelati per intonaci e gessi vari per l'edilizia”;gli immobili oggetto di affitto erano costituiti dall' opificio e dagli uffici, non dai terreni situati nel perimetro della ex cava.
2.2. La valutazione circa l'estrazione di materiale roccioso, pertanto, avrebbe dovuto essere circoscritta al sito della ex cava e limitata all'arco temporale ricompreso tra il 02.3.2018 (data dell'acquisto dei terreni da parte di Parte_1
) ed il 09.4.2019 (data del sopralluogo degli accertatori), cui sono
[...] conseguiti i provvedimenti del sindaco ai sensi dell'art. 19, comma 10 Legge
Regionale 71/1997, di delimitazione dell'area, di apposizione dei sigilli ai mezzi meccanici e di declaratoria di indisponibilità del materiale roccioso rinvenuto.
3. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 6, commi 11 e 12, del D. Lgs 150/2011 in relazione all'art. 8 della L.R. 33/1998, nonché la violazione dell'art. 7, comma 11, del D. Lgs 150/2011 in relazione all'art. 20 della L.R. 71/1997.
3.1.L'appellante deduce che il giudice di prime cure ha erroneamente affermato la sua responsabilità in solido ex art. 8 della L.R. 33/1998, nonostante le risultanze istruttorie non abbiano confermato né l'esercizio di attività estrattive, né di asporto dal sito di cava di materiale roccioso da parte di personale incaricato dalla . Parte_1
3.2.Aggiunge che al primo giudice non era consentito rideterminare la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del D.Lgs 150/11, poiché essa era applicabile soltanto alle fattispecie in cui la norma incriminatrice prevede parametri pecuniari edittali minimi e massimi, mentre nel caso di specie l'art. 20
4 L.R. 71/1997 implica l'accertamento del quantitativo di materiale abusivamente estratto per stabilirne il valore commerciale rapportato al prezzo di mercato.
4.I primi due motivi di censura, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati e vanno rigettati.
4.2.L'art. 20, comma 1, della L.R. Marche 1 dicembre 1997, n. 71, dispone:
“Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto”.
Orbene, dal verbale del sopralluogo dei Carabinieri del Corpo Forestale, assistito da fede privilegiata, risulta l'esistenza, nell'area in oggetto, di una pista di cantiere lunga centinaia di metri, la cui realizzazione ha comportato l'abbattimento della vegetazione arbustiva e arborea.
4.3.E' anche risultata l'esecuzione di scavi molto recenti, eseguiti allo scopo di prelevare materiale gessoso in blocchi;
nel piazzale della cava erano inoltre visibili all'atto del sopralluogo blocchi pronti per essere caricati sui camion.
La pista di cantiere, gli scavi ed il prelevamento del materiale gessoso risultano effettuati in totale assenza di progetti e autorizzazioni.
4.4. Sul luogo sono stati rinvenuti n. 2 escavatori, uno provvisto di martellone e l'altro di benna, uno dei mezzi aveva la cabina aperta con la chiave di accensione inserita, a dimostrazione che l'attività di escavazione era in corso.
4.5.L' espletata ctu ha inoltre accertato, sulla base dei rilievi tratti da mappe satellitari del sito di Ca' Belluccio, che hanno consentito di cogliere l'evoluzione diacronica dello stato dell'area, che “… le attività di movimentazione del terreno sono certamente avvenute nell'intervallo di tempo fra il maggio del 2017 e il luglio 2019” (pag. 48 CTU Prof. Geol. . Per_1
Il Ctu ha altresì rilevato, con criterio metodologico coerente e del tutto condivisibile, che non è stato oggetto di specifica censura da parte dei consulenti di parte, che sulla base dei rilievi suindicati, il materiale roccioso estratto è quello corrispondente alla porzione di versante scavato in corrispondenza del piazzale
5 dell'opificio confinante a sud-ovest, di 69,22 m3, con un quantitativo di materiale roccioso (minerale di gesso) estratto di 1.605,71 m3.
4.6. Si osserva inoltre che l'appellante, proprietaria dell'area e degli escavatori rinvenuti in loco, aveva la disponibilità di detta area dal 14.04.2017, in virtù del contratto di affitto stipulato in quella data, che comprendeva i terreni oggetto di causa.
4.7.Non ha dunque pregio l'eccezione dell'appellante, secondo cui il contratto di affitto escludeva l'area in oggetto, né risulta alcun diverso titolo di godimento dell'area medesima da parte di terzi diversi dall'appellante.
5. Va dunque confermata la responsabilità di , dapprima in qualità Parte_1 di affittuaria e successivamente proprietaria dell'area, apparendo al riguardo irrilevante che non sia stata individuata la persona che ha materialmente utilizzato gli escavatori rinvenuti in cantiere.
5.1.Deve invero ritenersi provato che l'attività di estrazione si stata svolta nell'interesse dell'appellante, non risultando alcun diverso titolo per l'esercizio di tale attività, né alcun indice da cui desumere che detta attività sia stata svolta ad insaputa o addirittura contro la volontà dell'appellante.
5.2. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza
– ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, della l. n.
689 del 1981” (Cass. Civ., sez. II, 13/5/2010, n. 11643 id. Cass. 10.1.1997 n.
172).
6. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta l'errata applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c.
6.1. La ricorrente censura il capo della sentenza con la quale il Giudice ha compensato le spese di lite e respinto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
6 6.2. La censura è infondata, considerati i limiti di accoglimento dell'opposizione, che ha accertato l'illegittima attività di escavazione, protratta per diversi anni, limitandosi a ridurre, seppure in misura rilevante, l'ammontare della sanzione, sulla base degli specifici accertamenti della Ctu.
Tale riduzione della sanzione, a fronte dell'accertata illegittimità della condotta dell'appellante, e ferma la difficoltà di determinare con esattezza, in assenza di accertamenti specialistici, la quantità di materiale illegittimamente estratto, giustifica la disposta compensazione delle spese di lite.
6.3. Da ciò consegue l'infondatezza della censura relativa all'omessa condanna ex art. 96 cpc delle appellate, logicamente incompatibile con l'integrale compensazione delle spese di lite, non potendo certamente ravvisarsi, considerata la ritenuta responsabilità dell'appellante, né dolo, né colpa grave nella condotta delle autorità amministrative.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di entrambe le appellate, che si liquidano come da dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, D.P.R. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 55/2025 del Tribunale di Parte_1
Urbino, nei confronti del e della Controparte_1 Controparte_2
, così dispone:
[...]
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a rifondere ad entrambe le appellate le spese del grado, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in complessivi € 5.791,00, di cui
200,00 € per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, D.P.R. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un
7 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dot Dott. Guido Federico
8