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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12053 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n. 27397 / 2025 all'udienza del 25/11/2025 ,
mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
quale genitore esercente la potestà sul minore Parte_1 Per_1
rappresentata e difesa dall'avv Vilucchi Francesco Maria pec
[...]
giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal Funzionario Davide CP_1
LA pec t, in forza di delega rilasciata dal Email_2
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/7/25 , la ricorrente nella qualità adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare che aveva diritto in qualità di genitore ad ottenere CP_ l'indennità di frequenza dal 25/10/23 e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla predetta data oltre interessi , vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario . Deduceva di aver presentato ricorso ex art 445 bis cpc conclusosi con omologa con cui si riconosceva il diritto all'indennità di frequenza;
che veniva notificato il decreto di omologa ed in data 28/3/25 veniva inviata la documentazione amministrativa , ma la prestazione non era stata pagata
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e infondatezza del ricorso perché solo in data 8/9/25 la domanda comprendeva il nome di entrambi i genitori e la prestazione era stata liquidata il giorno successivo. All'udienza la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia ,in quanto l'intervenuto pagamento ha privato la parte ricorrente dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In ordine alle spese, considerando che il decreto di omologa è stato notificato il 24/3/25, in data 28/3/25 veniva inviata la documentazione amministrativa AP 70 contenente solo il nome della madre in quanto l' omologa era stata chiesta dalla stessa nella qualità, in data 28/7/25 depositato il ricorso e la prestazione liquidata in data 9/9/25 assumendosi che solo l'8/9/25 era stata correttamente presentata la domanda con il nome di entrambi i genitori CP_ senza però produrre la relativa domanda , le stesse devono essere poste carico dell' avendo la parte ricorrente dovuto sostenere delle spese per ottenere il pagamento di quanto CP_ spettante e non avendo l dimostrato che la liquidazione è avvenuta solo a seguito CP_ dell'ulteriore domanda contenente i nomi di entrambi i genitori depositata all' nel corso del giudizio. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia con condanna alle spese ,considerata la questione meramente fattuale ed a carattere seriale.
.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
il diritto all'accompagno dal 18/10/18 e per CP_ condanna l' al pagamento della delle spese di lite liquidate in euro 1052,00 oltre iva e cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario Roma 25/11/2025 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n. 27397 / 2025 all'udienza del 25/11/2025 ,
mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
quale genitore esercente la potestà sul minore Parte_1 Per_1
rappresentata e difesa dall'avv Vilucchi Francesco Maria pec
[...]
giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal Funzionario Davide CP_1
LA pec t, in forza di delega rilasciata dal Email_2
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/7/25 , la ricorrente nella qualità adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare che aveva diritto in qualità di genitore ad ottenere CP_ l'indennità di frequenza dal 25/10/23 e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla predetta data oltre interessi , vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario . Deduceva di aver presentato ricorso ex art 445 bis cpc conclusosi con omologa con cui si riconosceva il diritto all'indennità di frequenza;
che veniva notificato il decreto di omologa ed in data 28/3/25 veniva inviata la documentazione amministrativa , ma la prestazione non era stata pagata
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e infondatezza del ricorso perché solo in data 8/9/25 la domanda comprendeva il nome di entrambi i genitori e la prestazione era stata liquidata il giorno successivo. All'udienza la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia ,in quanto l'intervenuto pagamento ha privato la parte ricorrente dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In ordine alle spese, considerando che il decreto di omologa è stato notificato il 24/3/25, in data 28/3/25 veniva inviata la documentazione amministrativa AP 70 contenente solo il nome della madre in quanto l' omologa era stata chiesta dalla stessa nella qualità, in data 28/7/25 depositato il ricorso e la prestazione liquidata in data 9/9/25 assumendosi che solo l'8/9/25 era stata correttamente presentata la domanda con il nome di entrambi i genitori CP_ senza però produrre la relativa domanda , le stesse devono essere poste carico dell' avendo la parte ricorrente dovuto sostenere delle spese per ottenere il pagamento di quanto CP_ spettante e non avendo l dimostrato che la liquidazione è avvenuta solo a seguito CP_ dell'ulteriore domanda contenente i nomi di entrambi i genitori depositata all' nel corso del giudizio. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia con condanna alle spese ,considerata la questione meramente fattuale ed a carattere seriale.
.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
il diritto all'accompagno dal 18/10/18 e per CP_ condanna l' al pagamento della delle spese di lite liquidate in euro 1052,00 oltre iva e cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario Roma 25/11/2025 Il giudice