Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5904/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5904/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Bagno a Ripoli via Don L. Perosi, 33, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Sabrina Storni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Antonio Stradivari n. 10
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Fiesole (FI), via del Renaio n. 19, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Vincenzo Viceconte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrovillari (CS), C.so Garibaldi 256
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 10/04/2025)
Posta in decisione alle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in PCT in data 2/04/2025, con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre: “1)Affidamento e modalità di frequentazione della figlia minore. La figlia rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento alternato. La residenza della figlia rimarrà presso la casa familiare sita a Fiesole (FI), Via del Renaio n. 19 che verrà temporaneamente assegnata alla sig.ra I genitori eserciteranno Parte_2 pagina 1 di 4
29 dicembre la figlia starà con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio starà con il padre, negli anni pari e dal 22 dicembre al 29 dicembre starà con il padre e dal 30 dicembre al 6 gennaio starà con la madre, negli anni dispari. La figlia trascorrerà le vacanze pasquali negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre. Le festività del 25 aprile e del 1° maggio seguiranno lo stesso principio di alternanza, ovvero negli anni pari la figlia passerà il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre, mentre negli anni dispari passerà il 25 aprile con il padre e il 1° maggio con la madre. Le parti potranno derogare a questa calendarizzazione solo previo accordo tra le parti per particolari esigenze
Per_ proprie o di . I genitori si comunicheranno i luoghi nei quali le vacanze con la figlia verranno trascorse. La permanenza presso i nonni materni a Taurianova (Reggio Calabria) potrà coincidere con i periodi feriali e le festività di spettanza della madre. La richiesta di prolungamento della permanenza presso i nonni verrà richiesta preventivamente al padre per iscritto (mail, messaggi ecc.), il quale sarà libero di dare o meno il proprio consenso, in base alle esigenze della figlia e alle volontà della stessa. Le ricorrenze della figlia (compleanno, cerimonie religione ecc.…), salvo diverso accordo, saranno trascorse, negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre, mentre i compleanni dei genitori saranno trascorsi dalla figlia insieme al genitore festeggiato. Per quanto riguarda la festa di compleanno che dovesse essere organizzata per la figlia con i suoi amici (il giorno stesso del compleanno o i giorni seguenti) verrà organizzata di comune accordo tra i genitori, le spese saranno sostenute da entrambi e con la possibilità di entrambi di partecipare. Le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a fini turistici e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro. Si impegnano anche a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 2)Mantenimento ordinario figlia.
pagina 2 di 4 Considerata l'attuale capacità contributiva dei genitori e stante la paritaria collocazione della figlia presso ciascuno di loro, gli stessi stabiliscono di provvedere al mantenimento diretto della figlia.
Pertanto ciascun genitore si farà carico del mantenimento ordinario della figlia per tutto il tempo di permanenza presso di sé, senza chiedere contributi all'altro genitore, salvo quanto specificato qui di seguito. Per quanto riguarda le spese relative le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), il materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano e ricarica cellulare, verranno contabilizzate da ciascuno dei genitori che le anticipa e conguagliate mensilmente.
Per quanto riguarda le spese per abbigliamento, attività ricreative abituali (cinema/feste/attività conviviali), acquisto cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere/estetista), eventuale persona di supporto nello studio della figlia e qualsiasi altra spesa ordinaria non specificata sopra, verrà preventivamente concordata tra i genitori e nel caso in cui uno dei due non fosse d'accordo o non venisse preventivamente concordata resterà a carico di chi la vorrà comunque sostenere. 3)Assegno unico per la figlia. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_2
4)Spese straordinarie della figlia. Circa le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la figlia, ciascun genitore concorrerà di regola al 50%. In relazione alle spese straordinarie, i genitori si atterrano a quanto descritto nelle linee guida CNF del 2017, che entrambi dichiarano di conoscere. 5) Gestione dei risparmi della figlia I risparmi della figlia si trovano in un conto deposito vincolato, collegato al conto del sig. Tale conto ha un ottimo rendimento e Pt_1 nell'interesse della figlia le parti decidono, di comune accordo, che lo stesso rimanga aperto. Il sig. si impegna a trasmettere alla sig.ra il relativo estratto conto trimestrale (doc. 21). 6) Pt_1 Pt_2
Rapporti patrimoniali tra le parti. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Con la sottoscrizione dell'accordo il sig. consegnerà la copia delle chiavi dell'immobile sito in Pt_1
Fiesole (FI), Via del Renaio n. 19 e il dispositivo per l'apertura automatica del cancello alla sig.ra previo inventario delle cose di sua proprietà che rimarranno nella cantina del suddetto Pt_2
immobile. Il sig. potrà, infatti, continuare a mantenere i propri oggetti personali e di sua Pt_1 proprietà nella cantina dell'Immobile sito in Fiesole (FI), Via del Renaio n. 19 di cui rimane proprietario al 50% con la sig.ra Nel caso in cui avesse la necessità di usufruire di alcuni di Pt_2
essi, previo preavviso scritto (mail, sms, ecc.) di 5 giorni alla sig.ra potrà recarsi a Pt_2 prelevarli. Pertanto la sig.ra si renderà disponibile a consentire in tal caso l'accesso, salvo Pt_2
eccezionali esigenze. Il sig. continuerà a versare la metà del mutuo del suddetto immobile e Pt_1
resterà responsabile al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie e che saranno concordate preventivamente tra le parti (tra cui quelle già deliberate nell'anno 2024 relative al rifacimento del terrazzo). Le spese ordinarie dell'immobile invece resteranno a carico della sig.ra pagina 3 di 4 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per le utenze domestiche, le spese Pt_2
condominiali ordinarie, le spese per il giardino, manutenzione ordinaria immobile, TARI, ecc.).
Quando la figlia sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la casa familiare sita in
Fiesole (FI), Via del Renaio n. 19 tornerà nella disponibilità anche del sig. 7) Spese Parte_1 legali. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese di assistenza legale”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento, il regime di frequentazione ed il mantenimento della minore nata a [...]
Firenze il 5/10/2012, dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti, ad oggi cessata.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore
. Per_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 2/04/2025, in epigrafe riportate, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
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