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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2450 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
06/03/1968, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Patarino
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, confermano la loro volontà di separarsi consensualmente rimanendo ferme tutte le condizioni risultanti dal ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473bis.51 c.p.c. del 30/06/2025 ad eccezione di quelle relative ai numeri 2), 3) e 4) che vengono di seguito riformulate sub b), c) e d) di cui alle presenti note scritte chiedendo che venga accolto e di non volersi riconciliare.
2) Chiedono che il Collegio voglia provvedere con sentenza ad omologare la loro separazione personale o prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni che di seguito richiamano:
a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto con l'obbligo di comunicare ogni relativa
1 variazione di residenza fino al raggiungimento della maggiore età del figlio . Per_1
b) La moglie risiederà presso la casa coniugale di sua proprietà con il figlio minorenne e la Per_1 figlia maggiorenne d'intesa con i suoi genitori, manterrà la sua collocazione presso la casa Per_2 familiare, mentre il marito trasferirà la sua residenza in un'abitazione che conta di individuare a stretto giro di tempo dandone comunicazione alla Sig.ra ed ivi asportando tutti i suoi effetti Pt_1 personali.
c) Il figlio minorenne resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed il padre Per_1 potrà recarsi a prelevarlo ed a tenerlo con sè ogni volta che lo vorrà salvo diverse intese con la madre ed il figlio e, compatibilmente, sia con i suoi impegni/turni lavorativi che con gli impegni scolastici, sportivi, personali e dello stato di salute del figlio.
In ogni caso, per due fine settimana al mese alternati il figlio starà con suo padre salvo diversi accordi tra di loro e tenendo conto della volontà liberamente manifestata dal ragazzo.
Per quanto attiene gli incontri tra la figlia ed il padre, ogni pattuizione viene meno rimanendo Per_2 liberi il padre e la figlia di concordare tra loro gli incontri.
I coniugi concordano che avranno l'obbligo di comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, ovvero ogni variazione di residenza e/o di domicilio e, comunque, gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con loro il figlio minorenne con specificazione del luogo e del recapito telefonico. Per_1
d) I ricorrenti convengono che il figlio minorenne trascorrerà le festività di Natale, Pasqua, Per_1
Capodanno, nonchè tutte le altre giornate calendarizzate come festive alternativamente con la madre ed il padre.
Relativamente alle vacanze estive con il figlio minorenne , i genitori stabiliranno di volta in Per_1 volta e dandone sempre preventiva comunicazione l'uno all'altro, modalità e tempi per trascorrere le vacanze tenendo conto della volontà, delle necessità e delle esigenze del ragazzo.
e) A titolo di mantenimento ordinario per i due figli e , il Sig. Per_2 Per_1 CP_1 corrisponderà alla Sig.ra la complessiva somma di € 500,00 (cinquecento/00=) da versarsi Pt_1
a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...] entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ciascun mese a decorrere dall'avvenuto deposito della sentenza di omologa della separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
Il suddetto mantenimento sarà volto a fare fronte alle esigenze basilari, continuative e prevedibili dei figli e comprenderà, a titolo esemplificativo, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali di banco, ricarica cellulare.
I ricorrenti convengono che, qualora i figli (ovvero uno di loro) dovessero conseguire un'indipendenza, una stabilità ed un'autonomia economica adeguata, anche temporanea, oggetto di
2 specifico contratto di lavoro di durata significativa, in grado di soddisfare almeno le loro primarie esigenze, la somma versata a titolo di mantenimento potrà essere ridotta, su concorde intesa tra il genitore che concorre al mantenimento, la madre ed i loro figli, in misura proporzionale al compenso percepito per il periodo interessato dalla loro attività lavorativa.
I coniugi convengono, altresì, che, qualora i figli (ovvero uno di loro) dovessero soggiornare presso una sede universitaria lontana dalla loro residenza ovvero recarsi all'estero sempre per ragioni di studio, la Sig.ra gestirà la somma corrisposta dal Sig. a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1 con le modalità che saranno ritenute più opportune nel loro esclusivo e preminente interesse.
f) Le Parti saranno tenute ciascuna al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli, intendendosi per tali quelle per le spese mediche e/o specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, le spese per l'iscrizione scolastica, l'acquisto di libri e materiali scolastici, le spese di trasporto e per gite scolastiche, le spese per patente di guida e passaporti, per studi universitari e/o parauniversitari, quelle per il costo del soggiorno ovvero per la locazione di una camera presso una sede universitaria lontana dall'abituale residenza, per testi universitari e/o per corsi e/o master di formazione, quelle per corsi di lingue e/o sportive purchè necessarie, rientranti nelle possibilità economiche di ciascun genitore e previamente concordate - specie per quelle di importo considerevole
- il cui rimborso, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, avverrà a fronte dell'esibizione di idonea documentazione, ferma restando la facoltà di entrambi di assumere immediatamente e senza necessità di previo accordo, quelle che abbiano carattere di urgenza.
g) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, per cui rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento.
h) Il pagamento della rata mensile del mutuo cointestato pari ad € 109,00 (centonove/00=) - addebitata sull'apposito relativo conto corrente - sarà posto a carico del marito ed il suddetto conto corrente rimarrà in essere fino all'estinzione del contratto di mutuo.
i) Le spese di ordinaria manutenzione, le utenze domestiche, come pure le imposte sulla casa coniugale saranno a carico della moglie, mentre la manutenzione periodica del giardino pertinente alla casa coniugale ed il taglio della legna saranno eseguiti a cura del Sig. così come anche CP_1 la sistemazione del garage.
l) Il Sig. si obbliga, a sua cura e spese, a far eseguire i lavori di ristrutturazione della parte CP_1 vecchia (intendendosi per parte vecchia la zona della colonna ove trovasi la sala, i piani superiori dell'abitazione e gli sgabuzzini) della casa familiare entro fine anno 2027.
m) La manutenzione, il pagamento del bollo e dell'assicurazione del camper Mobilvetta targato
VC610090 - di proprietà della Sig.ra - saranno posti in capo al marito e, in caso di eventuale Pt_1 futura vendita del suddetto mezzo, il suo ricavato spetterà alla moglie.
3 Circa l'autoveicolo FIAT Punto targato FB257ET - di proprietà del Sig. - ma utilizzato CP_1 esclusivamente dalla moglie, le spese di bollo e di assicurazione saranno poste in capo al marito, mentre quelle di manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto mezzo saranno di spettanza della moglie e, in caso di eventuale futura vendita dell'autoveicolo, il suo ricavato spetterà al Sig.
CP_1
Nel caso in cui dovesse verificarsi un sinistro, i coniugi stabiliscono che i relativi aumenti del costo della polizza del suddetto autoveicolo saranno a carico del conducente coinvolto e/o responsabile dell'incidente occorso.
n) Le spese dei pedaggi e del canone del dispositivo Telepass, in uso esclusivo alla Sig.ra Pt_1 saranno poste a suo carico ed addebitate sulla sua carta prepagata e, qualora venissero ancora addebitate sul conto corrente cointestato ai coniugi, tali spese saranno rimborsate a mezzo bonifico bancario al Sig. alle seguenti coordinate IBAN: [...] entro il CP_1 giorno 14 (quattordici) di ciascun mese.
o) Sin da ora i coniugi convengono e concordano che, ad avvenuto compimento della maggiore età del loro figlio e, comunque, entro il mese di Dicembre del 2027, la casa familiare sarà Per_1 oggetto di atto di donazione ad entrambi i figli e . Per_2 Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Luco dei Marsi (AQ) in data 03.12.2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_1 madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a il contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, uniti in matrimonio in Luco dei Marsi (AQ) in data 03.12.2005 con atto trascritto al n.
[...]
2, parte I, anno 2005 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luco Dei Marsi (AQ) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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