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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15282/2024 R.G.
TRA
n. a MARANO DI NAPOLI (NA) il 13/03/1946 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLO FILOMENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.04.24, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 23/03/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 03/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetta da “Epatocarcinoma in portatore di epatopatia HCV e HBV correlata.
Cardiopatia dilatativa post-ischemica in soggetto con insufficienza renale III stadio.
Diabete mellito tipo 2 in terapia mista. Accreditabile artrosi diffusa. Stato ansioso depressivo”.
2 E, tuttavia, ha concluso: “Pertanto per le considerazioni sopra esposte, tenendo conto del grado e della natura delle infermità, si ritiene equo considerare l'istante totalmente e permanentemente inabile (100%) dal 22.03.2023, data della domanda amministrativa, senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di PO NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
CP_1
c. liquida le spese di CTU con separato decreto
Si comunichi.
Aversa, 26/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15282/2024 R.G.
TRA
n. a MARANO DI NAPOLI (NA) il 13/03/1946 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLO FILOMENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.04.24, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 23/03/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 03/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetta da “Epatocarcinoma in portatore di epatopatia HCV e HBV correlata.
Cardiopatia dilatativa post-ischemica in soggetto con insufficienza renale III stadio.
Diabete mellito tipo 2 in terapia mista. Accreditabile artrosi diffusa. Stato ansioso depressivo”.
2 E, tuttavia, ha concluso: “Pertanto per le considerazioni sopra esposte, tenendo conto del grado e della natura delle infermità, si ritiene equo considerare l'istante totalmente e permanentemente inabile (100%) dal 22.03.2023, data della domanda amministrativa, senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di PO NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
CP_1
c. liquida le spese di CTU con separato decreto
Si comunichi.
Aversa, 26/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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