Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n.7284/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.7284 del ruolo generale dell'anno 2023
promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Ivo Stefanizzi;
Parte_1
-attore/opponente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Carabellese;
Controparte_1
-convenuta/opposta-
nonché contro
Controparte_2
-convenuto contumace-
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma 2, c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , a seguito al parziale Parte_1 accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata nell'ambito della procedura esecutiva n.1311/2023 R.G.E., disposta da codesto Tribunale con provvedimento del
31.08.2023, introduceva la fase di merito deducendo a fondamento della propria domanda:
- l'inefficacia del pignoramento ex artt. 159-ter e 164-ter disp. att. c.p.c. ed ex art. 543, co. 4,
c.p.c., e la conseguente estinzione della procedura esecutiva esattoriale;
- l'illegittimità del pignoramento di crediti presso terzi, limitatamente alle cartelle n°
0520160005960385000, 05920160011850222000, 059201600238819000.
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0592018000354751000, 05920190005509583000, per aver aderito, con domanda del
28.06.2023, alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 – 252, L. 197/2022;
- la non debenza degli interessi di mora sulle sanzioni amministrative oggetto dei carichi impugnati;
- la decadenza ex art. 25, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 dal potere di riscuotere il carico iscritto a ruolo di cui alla cartella n. 05920190001536867000, non notificata nei termini;
- la prescrizione ex art. 28, L. n. 689/81 in relazione ai carichi iscritti a ruolo di cui alle cartelle di pagamento n. 05920160005960486000, n. 05920160023881889000,
n.05920140019661953001, n.05920150000977125000.
1.1. Tanto evidenziato, l'opponente concludeva chiedendo accertarsi: l'inefficacia dell'atto di pignoramento ai sensi del combinato disposto degli artt. 159-ter e 164-ter disp. att. c.p.c. e dell'art. 543, co. 4, c.p.c., con conseguente estinzione della procedura esecutiva;
la sua adesione alla definizione agevolata ex art. 1, co. 231-252, L. n.197/2022, in relazione alle cartelle n.
0520160005960385000, 05920160011850222000, 059201600238819000.
0592018000354751000, 05920190005509583000, con conseguente inesigibilità dell'importo di
€1.600,58; l'inapplicabilità degli interessi di mora sui carichi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni amministrative, dovendosi, pertanto, defalcare l'importo di €1.661,52 sul debito per cui si procede;
la decadenza ex art. 25, co.1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 del potere di riscossione della e, quindi, dell' in relazione alla cartella di Controparte_3 Controparte_4 pagamento n. 059201900015368677000, con conseguente estinzione delle somme (€4.945,83) riportate nella medesima cartella;
l'estinzione per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28,
L. n. 689/1981, delle obbligazioni di cui ai carichi iscritti a ruolo e sottostanti alle cartelle di pagamento n. 05920160005960486000, n. 05920160023881889000,
n.05920140019661953001, n.05920150000977125000.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si costituiva in giudizio , contestando punto per punto la Controparte_1 domanda attorea.
In relazione alla dedotta inefficacia del pignoramento ex artt. 159-ter e 164-ter disp. att. c.p.c. ed ex art. 543, co. 4, c.p.c., la convenuta deduceva l'inammissibilità della relativa eccezione, configurante un'opposizione agli atti esecutivi, da formularsi, quindi, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto.
Con riferimento, invece, all'illegittimità del pignoramento di crediti presso terzi, limitatamente alle cartelle n° 0520160005960385000, 05920160011850222000, 059201600238819000.
0592018000354751000, 05920190005509583000, l'opposta evidenziava come il suddetto atto di pignoramento fosse stato disposto in data (26.06.2023) antecedente rispetto alla domanda di definizione agevolata presentata da parte del contribuente.
Quanto, poi, alla lamentata non debenza degli interessi di mora sulle sanzioni amministrative oggetto dei carichi impugnati, eccepiva la pretestuosità e Controparte_5 strumentalità dell'avversa doglianza, la quale non conteneva alcuna indicazione degli eventuali errori commessi in sede di calcolo da parte del contribuente.
Relativamente all'eccepita decadenza dalla facoltà di recupero del credito di cui alla cartella 05920190001536867000, la convenuta deduceva l'inammissibilità dell'eccezione formulata da controparte, che avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella medesima.
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Da ultimo, ed in relazione all'eccezione di intervenuta prescrizione, l'agente della riscossione rimarcava, da un lato, la sussistenza di numerosi atti interruttivi del termine prescrizionale e, dall'altro, la sospensione dei termini di prescrizione avutasi in conseguenza della normativa correlata all'emergenza pandemica. 2.1. Concludeva, quindi, chiedendo rigettarsi l'opposizione Controparte_5 ex adverso formulata, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. rimaneva, invece, contumace. Controparte_2
4. Nessun adempimento istruttorio resosi necessario, all'udienza del 15.11.2024, precisate le conclusioni e previa concessione dei termini di rito per memorie conclusionali e note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
5. L'opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
5.1 Deve, anzitutto, rigettarsi l'eccezione di inefficacia del pignoramento per violazione degli artt. 159-ter e 164-ter disp. att. c.p.c., che secondo la prospettazione di parte opponente sarebbe applicabile all'esecuzione forzata esattoriale anche nella forma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 72 bis dpr 602/73.
A confutazione della tesi attorea, risulta sufficiente menzionare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto occasione di puntualizzare come “mentre il pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito si configura come fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con l'accertamento dell'obbligo del terzo, il procedimento speciale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo. In sostanza, il pignoramento presso terzi “esattoriale” non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo. Il precipitato di tali considerazioni è che l'art. 159-ter disp. att. c.p.c., non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis: poiché il pignoramento presso terzi “esattoriale” non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato - neppure il debitore opponente - può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159- ter disp. att. c.p.c., al creditore in tale incombente. L'iscrizione a ruolo del pignoramento del
D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72-bis, semplicemente, non esiste in quanto non è prevista dalla legge.” (Cass., Sez. III, Sent., 14/11/2017, n. 26830) 5.2 Merita, di contro, accoglimento il secondo motivo di opposizione.
Infatti, relativamente alle cartelle nn. 05920160005960385000, 05920160011850222000,
05920160023881990000, 05920180003547510000 e 05920190005509583000,
[...]
ha dato prova di aver aderito, in data 28.06.2023, alla definizione agevolata di cui Pt_1 all'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022.
Sul punto, risultano inconferenti le considerazioni dell'opposta, che ha evidenziato come l'atto di pignoramento fosse stato disposto in data (26.06.2023) antecedente rispetto alla domanda di definizione agevolata presentata da parte del contribuente.
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Ciò che rileva è, infatti, la data di notifica del suddetto atto di pignoramento, che si è perfezionata il 18.7.2023, ovvero successivamente all'intervenuta adesione alla definizione agevolata.
Alla luce di tanto, la somma di €1.621,83, complessivamente rinveniente dalle suddette cartelle, dovrà dichiararsi inesigibile nei confronti di . Parte_1
5.3 Deve, invece, rigettarsi, in quanto estremamente vaga, la contestazione in merito alla non debenza degli interessi di mora sulle sanzioni amministrative oggetto dei carichi impugnati.
La stessa risulta, infatti, sfornita di qualsivoglia indicazione in merito ad eventuali errori commessi in sede di calcolo da parte dell'ente esattore.
5.4 Venendo, ora, alla paventata decadenza ex art. 25, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 dal potere di riscuotere il carico iscritto a ruolo di cui alla cartella n. 05920190001536867000, deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di tardività formulata a tal riguardo da parte opposta, secondo cui l'eccezione avrebbe dovuto essere proposta da parte di nel termine di 60 Parte_1 giorni dalla notifica della cartella in contestazione con la conseguenza che, non essendo stata opposta nei termini, essa sarebbe divenuta definitiva.
In proposito, va ricordato come alcuna norma prescriva un termine di 60 giorni ai fini dell'impugnazione di cartelle che non abbiano ad oggetto tributi ovvero la materia lavoristica, risultando, di contro, applicabile in via generale l'art. 615 c.p.c., il quale non pone specifici termini all'impugnabilità delle cartelle. Appurata la tempestività della doglianza formulata dall'opponente, deve evidenziarsene anche l'infondatezza: infatti, la decadenza di cui all'art 25 cit. non ha valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco l'agente della riscossione è tenuto ad effettuare la notifica della cartella di pagamento a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno da quando l'accertamento è divenuto definitivo.
5.5 Da ultimo, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione ex art. 28, L. n. 689/81 in relazione ai carichi iscritti a ruolo di cui alle cartelle di pagamento n. 05920160005960486000, n.
05920160023881889000, n.05920140019661953001, n.05920150000977125000.
In proposito, è il caso di rilevare, da un lato, come l'odierna convenuta abbia provveduto a depositare in atti documentazione comprovante l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Trattasi, in particolare:
a) dell'intimazione di pagamento n° 05920179007734036000, notificata il 19/12/2017; b) dell'intimazione di pagamento n° 05920229004935047000, notificata il 18/03/2023; c) dell'intimazione di pagamento n° 05920239001329458000, notificata il 5/06/2023. D'altro canto, non può sottacersi di come durante il periodo emergenziale da Covid-19 siano stati emessi diversi interventi normativi che hanno avuto l'effetto di sospendere la riscossione coattiva dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 68 del d.l. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), che ha disposto la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con conseguente inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino alle fasi successive.
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Pare evidente, allora, come non sia intervenuta la prescrizione lamentata da . Parte_1
6. Per tali motivi, l'opposizione proposta da merita parziale accoglimento. Parte_1
7. Le spese di lite vanno interamente compensate attesa la parziale soccombenza dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione formulata da , Parte_1 così provvede:
1. Dichiara inesigibile nei confronti di la somma di €1.621,83, Parte_1 complessivamente rinveniente dalle cartelle nn. 05920160005960385000,
05920160011850222000, 05920160023881990000, 05920180003547510000 e
05920190005509583000;
2. Rigetta nel resto l'opposizione;
3. Compensa per intero le spese e competenze di lite.
Lecce, 21 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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