TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott. Andrea Ausili,
assegnatario del fascicolo giusta provvedimento del
Presidente del Tribunale del 19.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 3758/2024 R.G. e promosso
da
Avv. Dario Epifani, difeso in proprio;
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI.
Con ricorso e proposto ex artt. 15 D. Lgs n. 150 del
2011 e 281 undecies c.p.c., depositato il 28.9.2024, l'Avv.
Dario Epifani, nominato difensore d'ufficio di PE
, imputato nel procedimento penale n.4063/22
[...]
R.G.N.R. – 3533/22 R.G. GIP Tribunale di Perugia, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso il 16.08.2024 (doc.1) dal Giudice per l'Udienza
Preliminare dott. D'Andria e notificato al ricorrente a mezzo P.E.C. il 19.08.2024 (doc.2) anche ai sensi dell'art.159 c.p.p.
Con unico motivo di opposizione il ricorrente si doleva della mancata liquidazione della fase istruttoria,
nonostante all'udienza celebrata davanti al GUP, quale difensore dell'imputato, avesse prodotto documentazione,
così come attestato dal verbale di udienza.
Chiedeva, pertanto, che il compenso riconosciutogli ex artt. 117 e 82 D.P.R. n. 115 del 2002 fosse rideterminato con la previsione dell'importo relativo alla fase istruttoria.
Notificato ritualmente (a seguito di richiesta di rinnovazione della notifica del 19.12.2024) il ricorso al resistente, lo stesso rimaneva contumace. CP_1
Con note in sostituzione dell'udienza del 14.2.2025 il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Rilevata la tempestività del ricorso e richiamati tutti i presupposti in fatto ed in diritto a fondamento del diritto del professionista ricorrente di ottenere la liquidazione del proprio onorario ex artt. 117 ed 82 D.P.R.
115 del 2002, così come indicati dal GUP del Tribunale di
Perugia con il decreto del 16.8.2024, va esaminato l'unico motivo di opposizione formulato dall'Avv. Epifani.
pag. 2/4 Il professionista ricorrente eccepisce come erroneamente il GUP non abbia liquidato la fase istruttoria, nonostante il difensore, all'udienza del 23.11.2022, abbia prodotto documentazione a favore dell'imputato.
Il motivo è fondato atteso che la produzione di documenti, da utilizzare nell'ambito della successiva discussione, integra attività istruttoria ai sensi dell'art. 12 c. III lett. c) del D.M. 55/2014, che comprende tra le attività istruttorie (indicate in chiave esemplificativa e non tassativa) “le partecipazioni (…) ad
atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali”;
il Tribunale ritiene che la produzione di documenti integri attività istruttoria processuale, come tale liquidabile ai sensi del D.M. 55/2014. Peraltro, sul punto il Giudice di legittimità (Cass. ord. 29184 del 2023) ha osservato come nel giudizio penale la fase istruttoria sia difficilmente ineludibile, soprattutto ove – come nel caso di specie – si siano celebrate udienze.
Pertanto, va riconosciuto al ricorrente, così come richiesto, l'importo di euro 520,00, relativo alla fase istruttoria, coerente i valori medi di cui al D.M. 55/2014
e successive modifiche, applicate le riduzioni di legge previste per il processo penale.
L'importo da liquidare, dunque, va complessivamente rideterminato in euro 1420,00 oltre accessori.
pag. 3/4 3. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e vanno liquidate, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate,
applicando la massima riduzione sullo scaglione di valore della causa corrispondente al maggior importo riconosciuto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 15 D. Lgs n. 150 del 2011 e 281 undecies c.p.c.,
- ridetermina in euro 1.420,00 oltre rimborso forfetario al 15% oltre ulteriori accessori come per legge, la liquidazione complessiva dei compensi professionali spettanti all'Avv. Dario Epifani relativi all'attività di difensore d'ufficio svolta nel procedimento penale indicato in motivazione;
- condanna il a corrispondere Controparte_2
all'Avv. Dario Epifani, a titolo di rimborso delle spese del presente giudizio, la somma di euro 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA
Si comunichi
Perugia, il 22.2.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 4/4
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott. Andrea Ausili,
assegnatario del fascicolo giusta provvedimento del
Presidente del Tribunale del 19.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 3758/2024 R.G. e promosso
da
Avv. Dario Epifani, difeso in proprio;
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI.
Con ricorso e proposto ex artt. 15 D. Lgs n. 150 del
2011 e 281 undecies c.p.c., depositato il 28.9.2024, l'Avv.
Dario Epifani, nominato difensore d'ufficio di PE
, imputato nel procedimento penale n.4063/22
[...]
R.G.N.R. – 3533/22 R.G. GIP Tribunale di Perugia, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso il 16.08.2024 (doc.1) dal Giudice per l'Udienza
Preliminare dott. D'Andria e notificato al ricorrente a mezzo P.E.C. il 19.08.2024 (doc.2) anche ai sensi dell'art.159 c.p.p.
Con unico motivo di opposizione il ricorrente si doleva della mancata liquidazione della fase istruttoria,
nonostante all'udienza celebrata davanti al GUP, quale difensore dell'imputato, avesse prodotto documentazione,
così come attestato dal verbale di udienza.
Chiedeva, pertanto, che il compenso riconosciutogli ex artt. 117 e 82 D.P.R. n. 115 del 2002 fosse rideterminato con la previsione dell'importo relativo alla fase istruttoria.
Notificato ritualmente (a seguito di richiesta di rinnovazione della notifica del 19.12.2024) il ricorso al resistente, lo stesso rimaneva contumace. CP_1
Con note in sostituzione dell'udienza del 14.2.2025 il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Rilevata la tempestività del ricorso e richiamati tutti i presupposti in fatto ed in diritto a fondamento del diritto del professionista ricorrente di ottenere la liquidazione del proprio onorario ex artt. 117 ed 82 D.P.R.
115 del 2002, così come indicati dal GUP del Tribunale di
Perugia con il decreto del 16.8.2024, va esaminato l'unico motivo di opposizione formulato dall'Avv. Epifani.
pag. 2/4 Il professionista ricorrente eccepisce come erroneamente il GUP non abbia liquidato la fase istruttoria, nonostante il difensore, all'udienza del 23.11.2022, abbia prodotto documentazione a favore dell'imputato.
Il motivo è fondato atteso che la produzione di documenti, da utilizzare nell'ambito della successiva discussione, integra attività istruttoria ai sensi dell'art. 12 c. III lett. c) del D.M. 55/2014, che comprende tra le attività istruttorie (indicate in chiave esemplificativa e non tassativa) “le partecipazioni (…) ad
atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali”;
il Tribunale ritiene che la produzione di documenti integri attività istruttoria processuale, come tale liquidabile ai sensi del D.M. 55/2014. Peraltro, sul punto il Giudice di legittimità (Cass. ord. 29184 del 2023) ha osservato come nel giudizio penale la fase istruttoria sia difficilmente ineludibile, soprattutto ove – come nel caso di specie – si siano celebrate udienze.
Pertanto, va riconosciuto al ricorrente, così come richiesto, l'importo di euro 520,00, relativo alla fase istruttoria, coerente i valori medi di cui al D.M. 55/2014
e successive modifiche, applicate le riduzioni di legge previste per il processo penale.
L'importo da liquidare, dunque, va complessivamente rideterminato in euro 1420,00 oltre accessori.
pag. 3/4 3. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e vanno liquidate, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate,
applicando la massima riduzione sullo scaglione di valore della causa corrispondente al maggior importo riconosciuto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 15 D. Lgs n. 150 del 2011 e 281 undecies c.p.c.,
- ridetermina in euro 1.420,00 oltre rimborso forfetario al 15% oltre ulteriori accessori come per legge, la liquidazione complessiva dei compensi professionali spettanti all'Avv. Dario Epifani relativi all'attività di difensore d'ufficio svolta nel procedimento penale indicato in motivazione;
- condanna il a corrispondere Controparte_2
all'Avv. Dario Epifani, a titolo di rimborso delle spese del presente giudizio, la somma di euro 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA
Si comunichi
Perugia, il 22.2.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 4/4