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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 3/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1870/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Andrea Tata giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Sciaraffa in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 07/12/2017, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento della nota del 04/08/2017, pervenuta il 23/08/2017, con la quale l' ha comunicato di aver iscritto d'ufficio il ricorrente alla CP_1
Gestione Separata di cui all'art.2 comma 26 della L 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 tee. B della L
388/2000 quantificato in Euro 617,27, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successiva anche di date e estremi sconosciuti al ricorrente; 2) “accertare
l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del 23/08/2017 per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fato valere”; 3) “sollevare ka questione di incostituzionalità nelle opportune sedi”; 4) “annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il CP_1
ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Infondata è l'eccezione in relazione alla prescrizione.: ed infatti, nel caso di specie, la prescrizione decorre non dall'annualità di riferimento
(ovvero il 2011) ma dalla data in cui il contributo era dovuto: ancor più precisamente, essendo oggetto del provvedimento dell iscrizione CP_1
forzata, ovvero a seguito di mancata iscrizione e/o comunicazione diretta all , il termine decorre a partire dalla data di conoscibilità da parte CP_1
dell dell'omissione. Tale conoscibilità si fa decorrere dalla CP_1
Pag. 2 di 4 dichiarazione dei redditi, il cui termine ultimo è per la presentazione telematica il 31/09/2012. E' tale data a dover essere presa in considerazione in mancanza di produzione della dichiarazione dei redditi,
2.2 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo soggettivo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L.
n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n.
30344/2017) cui aderisce il giudicante.
2.3 Alla stregua di tanto si considera, pertanto, la questione di legittimità costituzione superata.
2.4 Infine, non trova accoglimento la richiesta di parte ricorrente nella rideterminazione delle sanzioni imposte dell . CP_1
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
Pag. 3 di 4 1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell , liquidate in complessivi € 400,00= per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Vallo della Lucania, così deciso il 3/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 3/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1870/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Andrea Tata giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Sciaraffa in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 07/12/2017, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento della nota del 04/08/2017, pervenuta il 23/08/2017, con la quale l' ha comunicato di aver iscritto d'ufficio il ricorrente alla CP_1
Gestione Separata di cui all'art.2 comma 26 della L 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 tee. B della L
388/2000 quantificato in Euro 617,27, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successiva anche di date e estremi sconosciuti al ricorrente; 2) “accertare
l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del 23/08/2017 per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fato valere”; 3) “sollevare ka questione di incostituzionalità nelle opportune sedi”; 4) “annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il CP_1
ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Infondata è l'eccezione in relazione alla prescrizione.: ed infatti, nel caso di specie, la prescrizione decorre non dall'annualità di riferimento
(ovvero il 2011) ma dalla data in cui il contributo era dovuto: ancor più precisamente, essendo oggetto del provvedimento dell iscrizione CP_1
forzata, ovvero a seguito di mancata iscrizione e/o comunicazione diretta all , il termine decorre a partire dalla data di conoscibilità da parte CP_1
dell dell'omissione. Tale conoscibilità si fa decorrere dalla CP_1
Pag. 2 di 4 dichiarazione dei redditi, il cui termine ultimo è per la presentazione telematica il 31/09/2012. E' tale data a dover essere presa in considerazione in mancanza di produzione della dichiarazione dei redditi,
2.2 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo soggettivo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L.
n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n.
30344/2017) cui aderisce il giudicante.
2.3 Alla stregua di tanto si considera, pertanto, la questione di legittimità costituzione superata.
2.4 Infine, non trova accoglimento la richiesta di parte ricorrente nella rideterminazione delle sanzioni imposte dell . CP_1
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
Pag. 3 di 4 1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell , liquidate in complessivi € 400,00= per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Vallo della Lucania, così deciso il 3/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4