Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 10237/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
APPELLANTE contro
, già , (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPINA LONGHITANO giusta procura in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PARATORE NICOLA CP_3 C.F._1
giusta procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso sanzione amministrativa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_2
Pace di Belpasso n. 134/2023, depositata in data 7.07.23, con cui era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 29320220070125938 (dichiarando estinte le obbligazioni sottostanti), promossa da , per assenza di prova della notifica degli atti presupposti ed CP_3
intervenuta prescrizione quinquennale;
ripercorrendo le vicende del giudizio di primo grado, con un primo motivo di appello eccepiva la nullità della notifica dell'atto introduttivo del processo, notificato presso la sede dell'Amministrazione invece che presso la sede dell'UR Distrettuale dello Stato di Catania secondo quanto prescritto dall'art. 144 c.p.c. e dagli artt. 11 e 52 del Regio Decreto n.
pagina 1 di 7
precisava che il verbale, relativo ad una violazione commessa il
26.09.19, era stato notificato dalla Polizia Stradale il 30.09.19 e ricevuto dalla moglie del IG il CP_3
20.11.19, con successivo invio della CAN ed insussistenza della decadenza di cui all'art. 201 C.d.S.; evidenziando che in sede di opposizione a cartella esattoriale, non poteva essere eccepito il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 201 co. 5 C.d.S., eccepiva altresì il vizio di ultrapetizione della sentenza, perché l'opponente non aveva sollevato l'eccezione di prescrizione;
rilevando poi che in ogni caso non era intercorsa la prescrizione, perché tra la data di notifica del verbale presupposto ( 20.11.19)
e quella di notifica della cartella esattoriale (13.01.23) non era intercorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, eccepiva l'illogicità della motivazione con riguardo al principio di non contestazione e chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del processo.
Si costituiva , rilevando che l'eccepita nullità della notifica del ricorso introduttivo era stata CP_3
sanata dalla costituzione in giudizio;
eccepiva la nullità della notifica del verbale sottostante la cartella opposta, effettuata nei confronti di un soggetto estraneo, allegando certificato di stato civile (cfr. all. ti
3 e 4 fascicolo di parte). Ribadendo l'illegittimità degli interessi richiesti con la cartella opposta, quantificati in misura globale senza indicazione delle singole aliquote poste alle base delle annualità calcolate, chiedeva rigettarsi l'appello con vittoria di spese e compensi.
, proponeva autonoma impugnazione avverso la stessa Parte_3
sentenza n. 134/2023; il giudizio veniva iscritto al R.G. n. 13330/2023 e successivamente riunito al presente procedimento all'udienza del 10.10.2024.
Rilevando che la cartella esattoriale opposta era stata prodotta dall'opponente (in originale), eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva dichiarato che incombesse su essa appellante l'onere di produrre copia dei verbali di infrazione, piuttosto che sull'ente impositore, evidenziando peraltro che i detti verbali erano stati allegati da e da Parte_2 CP_4
; eccepiva il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza, sottolineava che la
[...]
cartella di pagamento riportava tutte le informazioni previste dalla legge utili per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa;
eccepiva l'erroneità della sentenza per vizio di ultrapetizione, perché il credito era stato dichiarato prescritto in assenza di relativa eccezione;
infine, chiedeva la riforma della sentenza anche in punto di condanna alle spese, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio.
pagina 2 di 7 La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta da Parte_1
nel rispetto dei termini.
È altresì tempestivo il gravame proposto da condividendo quanto affermato dalla Corte di CP_5
Legittimità “ La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre;
pertanto, essa è inidonea
a far decorrere il termine breve di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto inefficace l'appello incidentale proposto nel termine ex art. 343 c.p.c., ma oltre il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'impugnazione principale).” ( cfr Cass.
Civ. sent. n. 30031/2024); nel caso di specie, l'appello è stato proposto entro il termine di decadenza semestrale, perché la sentenza è stata depositata il 7.7.2023 e l'appello è stato notificato entro il termine di mesi sei.
L'appello proposto autonomamente da , può dunque essere riqualificato quale appello incidentale, CP_5 essendo stato rispettato anche il termine di cui all'art. 343 cpc ( ed anche quello ex art. 463 cpc ove ritenuto applicabile il rito lavoro); ed infatti, l'udienza di prima comparizione fissata con l'atto di appello proposto da era indicata per il 13.1.2024, laddove il gravame proposto Parte_1
da è stato notificato il 24.11.2023; sul punto va richiamato quanto in più occasioni affermato dalla CP_5
Corte di Legittimità: “ La corte di merito non ha considerato è che, se è vero che gli odierni ricorrenti avevano ricevuto la notifica dell'impugnazione principale ed erano tenuti a proporre l'appello incidentale con la memoria ex art. 436 c.p.c., tuttavia, hanno depositato il loro ricorso autonomo in una data che si situò nel termine entro cui avrebbero potuto depositare la memoria nell'altro processo
e, dunque, risulta rispettato il termine che avrebbero comunque dovuto rispettare se avessero proposto
l'appello con la memoria … La corte di merito è incorsa nel vizio denunciato, in quanto dal combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c. risulta che l'appello principale successivo ad altro appello è ammissibile laddove, previa riunione dei due giudizi, si converta in appello incidentale.” ( cfr Cass.
Civ. sent. n. 33127/2024).
Occorre dunque procedere all'esame dei motivi di appello.
È infondato il motivo di appello inerente la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado.
Ai sensi dell'art. 144 c.p.c. “Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'UR dello Stato. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si pagina 3 di 7 eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.”. Orbene, il caso di specie rientra in una delle ipotesi disciplinate dal secondo comma;
ed infatti, alla regola generale sancita dal comma 1 dell'art. 144 c.p.c. si deroga nel caso di giudizi in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge 689/1981; secondo il disposto dell'art. 23 di tale legge, la notifica va effettuata direttamente presso l'Autorità che ha emanato l'ordinanza la quale, nell'ipotesi in cui sia un'amministrazione dello Stato, può anche decidere di costituirsi in proprio, ovvero senza il patrocinio dell'UR ( cfr ex multis Cass. Civ. n.
15263/2018 “In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'UR dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta UR dello Stato”).
Va ritenuta pertanto la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
È fondato il secondo motivo di appello.
Risulta dagli atti di causa che il verbale di contestazione n. SCV6110572 del 27.09.19, relativo ad infrazione commessa in data 26.09.2019, sia stato notificato il 20.11.19 (cfr. all. fascicolo di parte di
I°); l'atto risulta consegnato alla IG.ra , qualificatasi familiare convivente, moglie del IG. ; Pt_4 CP_3 quest'ultimo, sin dal processo di primo grado ha eccepito la nullità della notifica, affermando di essere celibe, ma l'insussistenza di rapporto di coniugio con la IG.ra non comporta la nullità della Pt_4
notifica, dovendosi ritenere che essa sia giunta in ogni caso nella sfera di conoscenza del destinatario;
la IG.ra , infatti, si è qualificata quale familiare convivente e, d'altronde, è stata rintracciata Pt_4
presso la residenza del IG. e ciò, non soltanto in occasione della notifica del verbale in questione, CP_3
ma anche in data 13.2.2021, allorquando è stato notificato il verbale n. 391770 , inerente violazione al
Codice della Strada per infrazione elevata dalla Prefettura di . CP_4
Vale a questo punto richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità con orientamento del tutto condiviso dal decidente : “ "in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art.
26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa
pagina 4 di 7 residenza del consegnatario dell'atto" (Sez. L, n. 4160 del 09/02/2022, Rv. 663872-01) e che "in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario". … Talché, nel caso di specie, essendosi il ricevente la notifica qualificato anzitutto "familiare convivente" oltreché "marito", giusta dichiarazioni riportate dal notificante, facenti fede fino a non proposta querela di falso, attesa la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento, a venire in linea di conto è il rapporto in sé di familiarità del ricevente con la contribuente, a prescindere dalla dichiarata qualifica matrimoniale, che non competeva al notificante di accertare: detto rapporto di familiarità, che si presume, giusta la ricezione della notifica, non è minimamente contestato, nella sua dimensione materiale od effettiva, secondo la superiore giurisprudenza, dalla contribuente, che si limita ad opporre l'incompatibilità della sua libertà di stato alla qualifica di marito dichiarata dal ricevente, senza considerare che la familiarità, che ne occupa, in quanto rapporto di fatto, prescinde da ogni inquadramento giuridico.
Part D'altronde, sul piano giustappunto del rapporto di fatto, la , alla stregua di perspicua osservazione non minimamente avversata in ricorso, ha comprovato l'effettiva ricorrenza della familiarità legittimante la notifica osservando che, non solo tutte le cartelle sono state ricevute dal medesimo "familiare convivente", ma così pure l'avviso di ricezione della notifica dell'atto di iscrizione ipotecaria (...), senza (che sia stato eccepito) alcunché in merito alla regolarità di detta notifica": ciò a dimostrazione di una convivenza effettiva e permanente” ( cfr Cass. Civ. sez.Trib. n. 10240/2024).
Va pertanto ritenuta la validità della notifica dei verbali elevati dalla Prefettura di e dalla Pt_2
Prefettura di;
in particolare, risulta infatti altresì correttamente notificato il verbale n. 392216 CP_4
del 28.12.2021, che risulta ricevuto dal IG. personalmente in data 2.2.2022. CP_3
Rispetto a tali verbali, non si è verificata alcuna estinzione e va ritenuta l'inammissibilità delle eccezioni inerenti vizi propri dei verbali, sollevate per la prima volta con l'opposizione a cartella esattoriale, ovvero ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dei verbali stessi ai sensi dell'art. 22 L. 689/81.
Non vi è prova, invece, della regolare notifica dei verbali da parte della ( non Controparte_6 costituita in primo grado) e della , in relazione alle quali va dichiarata l'estinzione Controparte_7
delle obbligazioni di pagamento.
pagina 5 di 7 Sia pure assorbita da quanto sin ora detto, va accolto il motivo di appello inerente il vizio di extrapetizione della sentenza impugnata;
il IG. non ha eccepito l'intervenuta prescrizione che, CP_3
pertanto, è stata erroneamente dichiarata dal Giudice di primo grado.
Va accolto l'appello incidentale promosso da essendo indubbiamente onere dell'ente impositore CP_5
produrre in giudizio la prova della regolarità della notifica dei verbali di infrazione e nulla potendosi in tal senso addebitar all'ente della riscossione;
non essere stata eccepita la prescrizione e non essendo stato fatto valere alcun vizio inerente l'operato di quest'ultimo, non sussiste soccombenza ex art. 91 cpc;
tenuto conto tuttavia del carattere necessario della partecipazione di al giudizio, essendo CP_5
l'ente che ha provveduto alla notifica della cartella esattoriale, nonché della parziale fondatezza della opposizione, possono essere interamente compensate le spese del processo.
La sentenza impugnata, pertanto, va revocata e l'opposizione promossa dal IG. può essere CP_3
accolta limitatamente alle somme richieste per i verbali elevati da e Controparte_6 CP_7
tenuto conto della reciproca e parziale soccombenza, pertanto, le spese del giudizio di primo
[...]
grado, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 1 allegata al DM n.
55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta, possono essere compensate in ragione di metà ciascuno;
analogamente le spese del presente grado di giudizio, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria, vengono compensate in ragione di metà.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e l'appello incidentale e revoca la sentenza del Giudice di Pace di Belpasso n.
134/2023;
- in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da , dichiara estinta CP_3
l'obbligazione di pagamento sottesa ai verbali della e della Controparte_7 CP_6
;
[...]
- rigetta nel resto l'opposizione promossa da avverso la cartella di pagamento n. CP_3
29320220070125938 relativamente ai verbali della e della Parte_2 CP_4
;
[...]
- compensa in ragione di metà le spese del processo di primo grado, liquidate in complessivi €
913,00 e condanna il al pagamento in favore di della quota di Parte_1 CP_3
€ 456,50 per compensi, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pagina 6 di 7 - compensa in ragione di metà le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €
1701,00 e condanna il al pagamento in favore di della quota Parte_1 CP_3 di € 850,50 per compensi, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio nei confronti di
[...]
. Controparte_8
Così deciso in Catania, il 24 aprile 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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