Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
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n. rg16894 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16894 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PANICO SONIA presso il quale elettivamente domicilia in
Casalnuovo di Napoli, al Viale dei Ligustri n. 38,
E Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_3
BOVE GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Pomigliano
d'Arco, via Verdi n. 46,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 01/10/2024 e Parte_1
, premesso che in data 29.08.1998, hanno contratto Parte_3
matrimonio in Ercolano, che dalla loro unione sono nati due figli, il Per_1
1
18.10.2006 e il 03/07/1999 e che si sono separati consensualmente con sentenza n. 9202/2023 del Tribunale di Napoli, chiedevano modificarsi la sentenza separativa prevedendosi la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in favore del figlio e l'impegno del sig. Pt_3 Per_1 Pt_3
a trasferire alla sig.ra senza corrispettivo le proprietà site in Pt_1
Giugliano in Campania ed in Ercolano.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Con il concorde consenso dei Sigg. e , il Sig. Parte_3 Parte_1 Pt_3
non versi più mensilmente l'assegno di mantenimento in favore del figlio
[...] Per_1
per le sue difficoltà economiche soprattutto in ordine a liquidità e che quindi, venga disposta la revoca di tale condizione.
2. Il Sig. in luogo dell'assegno di mantenimento di cui al punto 1., si impegna a Pt_3
trasferire, senza corrispettivo, alla Sig.ra che accetta, le seguenti proprietà: Pt_1
a) la proprietà, pari al 100% del terreno sito in Giugliano in Campania, censito al Catasto del suddetto Comune come segue: foglio 55 part. 1741;
b) la propria quota di comproprietà, pari al 20% dell'immobile sito in Ercolano (NA) al
Vico Santa Rosa censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: foglio 10 part. 165, sub 1 cat. C/2 rendita 141,41;
c) la proprietà, pari al 100% dell'immobile sito in Ercolano (NA) al Vico Santa Rosa censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: foglio 10 part. 166, sub
101 cat. A/4 rendita 267,01;
d) la proprietà, pari al 100% dell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla
Via Circumvallazione censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: foglio
55 part. 1338, sub 10 cat. C/1 rendita 3462,02;
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di
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mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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