Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20689/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato per la trattazione della causa;
- letto il ricorso proposto da , nei confronti dell e del Parte_1 CP_1
Controparte_2
;
[...]
- visti gli artt. 415, comma 2°, e 416, comma 1° e 2°, c.p.c.;
- letto l'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in base al quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice….Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
- rilevato che oggi 3.3.2025 sono comparse le parti, tramite deposito delle suddette note;
Rilevato che
- la domanda tesa ad accertare l'omissione contributiva rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata dall' in ordine alla domanda tesa all' CP_1 accertamento di detta omissione ed alla condanna di quanto dovuto a titolo di TFR /TFS;
- per quel che attiene all'incompetenza per territorio, si richiama quanto previsto dall'art. 444, comma 3, c.p.c.: “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”; CP_
- l eccepiva l'incompetenza territoriale di questo G.L. a favore del GL presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. CP_ Orbene, trattandosi di contributi da versare alla Sede di , essendo la sede legale CP_2 del sita in CU (Ce), si ritiene fondata l'eccezione Controparte_2 sollevata dalla parte resistente.
Sul tema, vale la pena di richiamare ex art. 118 disp. att., l'ordinanza n. 6178/2019 della Suprema
Corte: “Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del pagina1 di 2
P.Q.M.
IL G.L.
1)Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, essendo competente il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere;
2)Fissa il termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al Giudice competente, in funzione di
Giudice del Lavoro;
3)Compensa le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Il Giudice
dott. Maria Gaia Majorano
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