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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
11769 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11769 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Porto San Pancrazio, 9, interno 7rappresentata e difesa dall'avv. PULICA CHIARA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
San Pancrazio, 9, interno 7, rappresentato e difeso dall'avv. PULICA CHIARA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti: dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1) La signora continuerà a vivere con i figli e nell'abitazione Parte_1 Per_1 Per_2 sita in Verona (VR), Via Porto San Pancrazio, 9 interno 7, provvedendo ad intestarsi il contratto di locazione e tutte le utenze;
2) il signor trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della madre, signora Controparte_1
, sita in San Giovanni A Teduccio (NA); Controparte_2
3) i figli minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, delle loro capacità e delle loro aspirazioni, precisandosi che gli stessi saranno collocati stabilmente presso la casa della madre, di talché la residenza dei minori coinciderà con quella della signora , e che le Parte_1 decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente allorquando i minori saranno rispettivamente con l'uno o l'altro genitore.
4) Il signor potrà vedere e tenere i figli minori con sé, compatibilmente con le Controparte_1 proprie esigenze e la sua nuova residenza e conformemente al seguente calendario:
a) una settimana intera al mese risiedendo presso la residenza dei minori dove verrà ospitato dalla
Signora ; Parte_1
b) le modalità e tempistiche delle ferie estive ed invernali dei figli minori verranno regolamentate direttamente di anno in anno dai signori e;
Parte_1 Controparte_1
c) il padre, inoltre, trascorrerà con i figli le vacanze natalizie, ad anni alterni dalle ore 10.00 del 23 dicembre sino alle ore 22.00 del 30 dicembre ovvero dalle 22.00 del 30 dicembre sino alle ore 20.00 del giorno 6 gennaio presso l'abitazione della madre. Durante le vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno l'intero periodo con un solo genitore, che si alternerà di anno in anno. In ogni caso i figli minori, per lo stesso anno, dovranno trascorrere con ciascun genitore, in modo alternato, la giornata di Natale e quella di Pasqua;
d) i signori e si impegnano a far scorrere tra loro una civile Parte_1 Controparte_1 comunicazione e collaborazione nell'interesse della prole minore e ad accordarsi tra loro per derogare al suddetto calendario ordinario laddove ve ne fosse la necessità, per impegni lavorativi o personali improrogabili di ciascuno;
5) il signor si obbligherà a corrispondere alla signora , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di Euro 200,00 (Euro
100,00 per ed Euro 100,00 per ), da versarsi entro il giorno Persona_3 Controparte_3
1 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente con valuta fissa sulla Posta Pay intestata alla signora . Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_1
ISTAT con decorrenza dal 1° aprile di ogni anno;
6) i signori e sosterranno in pari quota (50% ciascuno) le Parte_1 Controparte_1 spese accessorie per i figli minori, incluse le spese per la mensa scolastica, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo Famiglia in materia di separazione e divorzio adottato dal
Tribunale di Verona, che di seguito si riporta: “I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extra-scolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alle guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1000,00= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento della attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extra-scolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori”.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. L'erogazione di tutte le spese accessorie viene prevista a carico di entrambi i genitori in parti uguali, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le avrà anticipate per intero. Il rimborso pro quota dovrà avvenire, previa richiesta, entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata e, se previsto, documentata.
Nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute della minore.
Ciascun genitore porterà in detrazione le spese per la prole minore nella misura del 50%, sempre che, evidentemente, le stesse siano state effettivamente rimborsate pro quota al genitore che dette spese ha anticipato. L'Assegno Unico e Universale per i figli sarà integralmente incassato dalla Perso signora , mentre l' assegno di inclusione) spetterà alla signora Parte_1 Parte_1
nella misura del 50%;
[...]
7) i signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta di natura economica;
8) i signori e si concedono nullaosta al rilascio e/o rinnovo Parte_1 Controparte_1 dei rispettivi passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio nonché a quelli dei figli minori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/09/2025, e Parte_1 CP_1 [...]
– sul presupposto per cui si erano sposati a Napoli il 12/5/2007 e che dall'unione erano nati i CP_1 figli (4/11/2010) e (13/3/2013) – hanno chiesto di dichiarare la Persona_3 Controparte_3 separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 9/10/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
Inoltre, a verbale del 25/11/25 hanno precisato le rispettive condizioni economiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]
NA (VR) e , nato il [...] a [...], alle condizioni Controparte_1 specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
5, parte II, serie C, sez. K, anno 2007;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
IA LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11769 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Porto San Pancrazio, 9, interno 7rappresentata e difesa dall'avv. PULICA CHIARA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
San Pancrazio, 9, interno 7, rappresentato e difeso dall'avv. PULICA CHIARA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti: dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1) La signora continuerà a vivere con i figli e nell'abitazione Parte_1 Per_1 Per_2 sita in Verona (VR), Via Porto San Pancrazio, 9 interno 7, provvedendo ad intestarsi il contratto di locazione e tutte le utenze;
2) il signor trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della madre, signora Controparte_1
, sita in San Giovanni A Teduccio (NA); Controparte_2
3) i figli minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, delle loro capacità e delle loro aspirazioni, precisandosi che gli stessi saranno collocati stabilmente presso la casa della madre, di talché la residenza dei minori coinciderà con quella della signora , e che le Parte_1 decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente allorquando i minori saranno rispettivamente con l'uno o l'altro genitore.
4) Il signor potrà vedere e tenere i figli minori con sé, compatibilmente con le Controparte_1 proprie esigenze e la sua nuova residenza e conformemente al seguente calendario:
a) una settimana intera al mese risiedendo presso la residenza dei minori dove verrà ospitato dalla
Signora ; Parte_1
b) le modalità e tempistiche delle ferie estive ed invernali dei figli minori verranno regolamentate direttamente di anno in anno dai signori e;
Parte_1 Controparte_1
c) il padre, inoltre, trascorrerà con i figli le vacanze natalizie, ad anni alterni dalle ore 10.00 del 23 dicembre sino alle ore 22.00 del 30 dicembre ovvero dalle 22.00 del 30 dicembre sino alle ore 20.00 del giorno 6 gennaio presso l'abitazione della madre. Durante le vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno l'intero periodo con un solo genitore, che si alternerà di anno in anno. In ogni caso i figli minori, per lo stesso anno, dovranno trascorrere con ciascun genitore, in modo alternato, la giornata di Natale e quella di Pasqua;
d) i signori e si impegnano a far scorrere tra loro una civile Parte_1 Controparte_1 comunicazione e collaborazione nell'interesse della prole minore e ad accordarsi tra loro per derogare al suddetto calendario ordinario laddove ve ne fosse la necessità, per impegni lavorativi o personali improrogabili di ciascuno;
5) il signor si obbligherà a corrispondere alla signora , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di Euro 200,00 (Euro
100,00 per ed Euro 100,00 per ), da versarsi entro il giorno Persona_3 Controparte_3
1 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente con valuta fissa sulla Posta Pay intestata alla signora . Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_1
ISTAT con decorrenza dal 1° aprile di ogni anno;
6) i signori e sosterranno in pari quota (50% ciascuno) le Parte_1 Controparte_1 spese accessorie per i figli minori, incluse le spese per la mensa scolastica, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo Famiglia in materia di separazione e divorzio adottato dal
Tribunale di Verona, che di seguito si riporta: “I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extra-scolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alle guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1000,00= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento della attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extra-scolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori”.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. L'erogazione di tutte le spese accessorie viene prevista a carico di entrambi i genitori in parti uguali, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le avrà anticipate per intero. Il rimborso pro quota dovrà avvenire, previa richiesta, entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata e, se previsto, documentata.
Nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute della minore.
Ciascun genitore porterà in detrazione le spese per la prole minore nella misura del 50%, sempre che, evidentemente, le stesse siano state effettivamente rimborsate pro quota al genitore che dette spese ha anticipato. L'Assegno Unico e Universale per i figli sarà integralmente incassato dalla Perso signora , mentre l' assegno di inclusione) spetterà alla signora Parte_1 Parte_1
nella misura del 50%;
[...]
7) i signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta di natura economica;
8) i signori e si concedono nullaosta al rilascio e/o rinnovo Parte_1 Controparte_1 dei rispettivi passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio nonché a quelli dei figli minori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/09/2025, e Parte_1 CP_1 [...]
– sul presupposto per cui si erano sposati a Napoli il 12/5/2007 e che dall'unione erano nati i CP_1 figli (4/11/2010) e (13/3/2013) – hanno chiesto di dichiarare la Persona_3 Controparte_3 separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 9/10/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
Inoltre, a verbale del 25/11/25 hanno precisato le rispettive condizioni economiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]
NA (VR) e , nato il [...] a [...], alle condizioni Controparte_1 specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
5, parte II, serie C, sez. K, anno 2007;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
IA LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra