Articolo 1457 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1456Articolo 1458
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1457. Normativa applicabile 1. Sono estese a questa decorazione le disposizioni della sezione III del presente capo, per quanto riguarda i casi in cui si perde o e' sospeso il diritto di fregiarsene.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010