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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7559/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7559/2024 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
C.F.: , elettivamente domiciliata in Pomezia Parte_1 C.F._1
(RM), alla Via Cavour n. 32, presso lo Studio dell'Avv. Eleonora Pontesilli (C.F.
), giusta procura allegata al ricorso e avv. Giuseppe Nicolò C.F._2
costituitosi con comparsa di costituzione di nuovo avvocato con atto pervenuto al Registro
Sicid contenzioso civile il giorno 16/3/2025;
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: Controparte_1
) – (CF: P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2 presso la sede di via dei Portoghesi, 12 00186 Roma - Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
- Resistente –
E
, in persona del dirigente pro tempore, C.F. , con sede in ZI Controparte_3 P.IVA_3
(RM), Viale G. Marconi, 161, 00042, contumace
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato l'11/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e comunque la illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente e, per l'effetto – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 2 e ss., d.lgs. 165/2001 – disporre la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione e, comunque, in misura almeno pari
a 24 mensilità della stessa retribuzione. Con condanna altresì al versamento di tutta la contribuzione previdenziale.
b) In subordine, derubricare il licenziamento per cui è causa da giusta causa a giustificato motivo soggettivo, con conseguente diritto della ricorrente alla indennità sostitutiva del preavviso, pari a due mesi di retribuzione in ragione della anzianità di servizio della sig.ra
e condanna delle parti convenute al pagamento dell'importo di €. 3.516,52, oltre Pt_1
interessi e rivalutazione.
2 c) In ogni caso, adottare ogni provvedimento previsto dalla legge o dall'applicato CCNL conseguente alla accertata e dichiarata illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 6/3/2025 si costituiva in giudizio il Controparte_4
assieme all' per chiedere al Tribunale
[...] Controparte_2
adito di:
“-Dichiarare inammissibile il ricorso. per inesistenza della causa petendi;
- Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' restava contumace in giudizio. Controparte_5
4.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 20/3/2025 e all'esito di tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
3. In fatto e in diritto
6. Nel merito, si precisa quanto segue. La ricorrente ha insegnato nelle scuole dell'infanzia dal
2002 con contratti a termine;
nel 2018 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato e
3 sino all'a.s. 2022/2023 ha insegnato presso l'I.C. Ardea II. In data 6/3/2023 la ricorrente CP_ presentava domanda di trasferimento dall'I. C. Ardea II all' ZI II;
la domanda veniva accolta e dal 1/9/2023 iniziava a prestare servizio presso l'I.C. ZI II. In quell'occasione, il
Dirigente scolastico, come prescritto, le richiedeva la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. a, d.P.R. n. 445/2000, nella quale la ricorrente dichiarava di non avere carichi pendenti, né precedenti condanne penali.
7.In data 31/1/2024 veniva consegnata a mani della lavoratrice dal Dirigente dell'
[...]
la lettera di contestazione disciplinare prot. 6165 del 29 Controparte_2
gennaio 2024 con la quale veniva contestato alla di non avere riportato condanne Pt_1
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa all'atto di presentazione della presa di servizio, con la seguente motivazione ed avvisi (v. doc. 2 allegato al ricorso):
“In data 09/01/2024, con prot. 1878, è stata acquisita agli atti dello scrivente Ufficio la documentazione trasmessa dal Dirigente Scolastico dell'IC “ ove la S.V. presta CP_3 servizio come insegnante di scuola dell'infanzia.
La suddetta documentazione evidenzia un comportamento disciplinarmente rilevante a Suo carico.
In particolare, la S.V., in data 01/09/2023, avrebbe dichiarato “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”
Tale dichiarazione risulta in contrasto con l'esito dell'istruttoria condotta dal Dirigente
Scolastico dell'IC “ II” e, in particolare con il certificato del casellario giudiziale, CP_3 laddove risulta una sentenza del 17/10/2022 di “applicazione della pena su richiesta delle parti” per reato ostativo all'esercizio della professione per “importazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 C.P., art. 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso fino al 12/11/2016 in Nettuno e in ) – circostanza: art. 73 comma 1 bis D.P.R. CP_3
9/10/1990 n. 309)”.
La condotta accertata dall'Istituzione Scolastica di appartenenza costituisce di per sé illecito disciplinare, tenuto conto degli obblighi che, in tema di espletamento dell'obbligo alla prestazione lavorativa, sono previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva
4 di comparto, Quest' sottopone pertanto la S.V. a procedimento Controparte_2
disciplinare, che ha inizio con il presente atto, ai sensi degli artt. 55bis e ss. D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165, e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024 per il triennio normativo
2019-2021, e delle disposizioni legislative e pattizie da questo richiamate.
La S.V. potrà prendere visione degli atti posti a fondamento della contestazione stessa ed eventualmente estrarne copia, previo pagamento delle somme previste dall'art. 25 legge 7 agosto 1990 n. 241, e dal Regolamento approvato con D.D. 17 aprile 2019, n. 662.
La S.V. sarà personalmente sentita a propria difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o cui avrà conferito mandato, il giorno 29/02/2024 ore 11,30 presso quest'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, via Giorgio Ribotta n. 41 – Roma (piano 9 – sala riunioni).
Ove non intenda presentarsi personalmente all'audizione, la S.V. potrà, entro il termine sopra indicato, far pervenire una memoria scritta, che potrà comunque essere prodotta;
in caso di grave e oggettivo impedimento, potrà presentare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa, tenendo presente che il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
Si comunica, infine, che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo,
l'Amministrazione provvederà comunque, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, alla conclusione del procedimento disciplinare di cui trattasi, entro il termine di cui all'art. 55 bis, comma 4, sesto inciso, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”.
8. La lavoratrice veniva ascoltata per rendere giustificazioni il 7/3/2024 e in data 29/4/2024 il
Dirigente dell' emetteva provvedimento di Controparte_2
licenziamento per giusta causa n. prot. 26885 del 29/4/2024, comunicato a mani della ricorrente in data 30/4/2024, per aver attestato falsamente in data 1/9/2023 “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”.
9. Il Licenziamento è legittimo per i motivi di seguito esposti.
Non è contestato in giudizio che la ricorrente abbia avuto a proprio carico la sentenza del
17/10/2022 n. 2025/2022 del Tribunale di Velletri di applicazione della pena su richiesta
5 delle parti ex art 444 cpc. per il reato di importazione internazionale di sostanze stupefacenti in concorso ex art. 110 C.P., art. 73 comma 1 e 1 bis d. P.R.. 309/1990 commesso fino al
12/11/2016 in Nettuno e in . CP_3
10. Con la predetta sentenza veniva applicata la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed €
5777,66 di multa, con pena sospesa (v. doc. 4 allegato al ricorso). Non risulta dalla sentenza in atti che sia stata anche concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, come dedotto dalla parte ricorrente.
11. La difesa della ricorrente si fonda sulla buona fede della stessa poiché dal certificato del casellario giudiziale non risulta l'annotazione della sentenza del 17/10/2022 n. 2025/2022 cit.
(v. doc. 3 allegato al ricorso), con la conseguenza che il fatto contestato disciplinarmente non sussisterebbe, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.
12. La deduzione della ricorrente è infondata, poichè il certificato del casellario giudiziale prodotto al doc. 3 dalla lavoratrice non è idoneo alla prova dell'insussistenza di precedenti penali poiché in esso è scritto : “il presente certificato non può essere prodotto innanzi agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori esercenti pubblici servizi della
Repubblica italiana” (v. doc. 3 allegato al ricorso).
13. Non è dato sapere, sulla base degli atti di causa, se nella sentenza di applicazione pena citata vi sia stato un errore materiale per omessa indicazione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o se vi sia stato un ritardo in Procura nell'aggiornamento del casellario;
in ogni caso la questione è irrilevante ai fini del presente giudizio, poiché seppure nell'accordo delle parti sull'applicazione della pena vi era anche la non menzione della condanna, dicitura non riportata nella sentenza di applicazione pena, la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 c.p., dicitura non indicata – si ripete – nella sentenza, vale solo per i terzi privati e non per le Pubbliche Amministrazioni: per tale motivo il documento allegato al n. 3 del ricorso del casellario giudiziale che indica “nulla” riporta la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana”. L'Istituto di cui all'art. 175 c.p.
6 ha infatti lo scopo di impedire la pubblicità della sentenza nei confronti di terzi privati, non certamente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
14. Si aggiunga che ai sensi dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p., anche nella sua attuale formulazione, così come modificata dal dlgs.vo n. 150/2022 la sentenza di applicazione della pena “è equiparata a una pronuncia di condanna”.
15. Del tutto ininfluente è, dunque, l'argomentazione della difesa di parte ricorrente che fa riferimento alla modifica del comma 1 bis dell'art. 445 cpp per opera del dlgs.vo n. 150/2022 secondo cui la sentenza prevista dall'art. 444 cpp “ non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”, poiché questo profilo della norma non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, nel quale la contestazione disciplinare non riguarda il reato coperto dalla sentenza di applicazione pena passata in giudicato, ma il diverso reato per il quale non si è proceduto penalmente ma solo disciplinarmente relativo al falso ideologico commesso nei confronti della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro sull'insussistenza di precedenti penali. In altre parole la sentenza del 17/10/2022 n. 2025/2022 del Tribunale di Velletri emessa nei confronti della lavoratrice non è stata prodotta nel presente giudizio ai fini di prova del fatto di reato di traffico di sostanze stupefacenti, prova che oggi è preclusa dal comma 1 bis dell'art. 445 c.p.p., ma come prova di un fatto storico rappresentato dalla sussistenza di una sentenza passata in giudicato di applicazione della pena per il reato di importazione internazionale di sostanze stupefacenti in concorso a carico della lavoratrice, circostanza di fatto questa non contestata in giudizio.
16. Per tutti i motivi sin qui espressi è quindi del tutto esclusa la buona fede della ricorrente nell'aver dichiarato alla Pubblica Amministrazione di non avere precedenti penali, avendo la stessa reso una dichiarazione falsa alla Pubblica Amministrazione, commettendo l'ulteriore reato di falso ideologico commesso dal privato p. e p. dall'art. 483 c.p., reato per il quale non si è proceduto in sede penale, ma per il quale si è proceduto in sede disciplinare, ritenendo il la falsa attestazione idonea a recidere il vincolo fiduciario tra le parti e tale da CP_1
consentire il recesso senza preavviso.
7 17. La commissione del reato di falso ideologico, previsto e punito dall'art. 483 c.p., accertato nel presente giudizio nella sua espressione ontologica di illecito disciplinare, tenuto conto di tutte le circostanze è stata, infatti, una condotta penalmente e disciplinarmente rilevante idonea ad ostacolare o impedire alla Pubblica Amministrazione di conoscere circostanze di fatto rilevanti ai fini della corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
18. In ordine a quest'ultimo profilo si precisa ulteriormente che l'art. 6 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112/2022 nel disciplinare i requisiti di ammissione alle GPS e le condizioni ostative, al comma 2 lettera i) dispone che non possano partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS nelle correlate graduatorie di istituto “coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di quel decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235”. Per effetto del rinvio risulta, quindi, precluso l'impiego pubblico di insegnante a coloro che abbiano riportato condanne definitive – a cui sono equiparate le sentenze di applicazione pena ex art
444 cpc, come sopra precisato ai sensi dell'art. 445 cpc, anche nella sua attuale formulazione - per il delitto (fra gli altri) di cui all'art. 73 del DPR 309/90 concernente il traffico di sostanze stupefacenti.
19. E' evidente che nel caso di specie viene in considerazione la commissione di un reato ostativo all'esercizio della professione di insegnante e l'attestazione falsa della lavoratrice di non avere precedenti penali – per cui si è proceduto disciplinarmente con il recesso datoriale - ha così influito sulla corretta prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato con il
, tenuto conto del fatto che è stato accertato successivamente all'instaurazione del CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, integrando un illecito disciplinare idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro senza preavviso;
ne consegue che il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
4. Le spese di lite.
20. Stante la soccombenza della ricorrente, condanna quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore del e dell' costituitisi in giudizio, che vengono CP_1 Controparte_2
liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014,
8 così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2108,00 € con la riduzione del 20% ex art 152 bis disp. att. c.p.c. (pari a
421,60) per essersi costituito il e l' tramite il proprio funzionario CP_1 Controparte_2 ex art 417 bis cpc = € 1686,40.
21. Il Tribunale dunque, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del e dell' Controparte_4 Controparte_2
liquidate in € 1686,40 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Compensate le spese nei confronti dell'I.C. ZI II contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' liquidate Controparte_4 Controparte_2 in € 1686,40 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Compensate le spese nei confronti dell'I.C. ZI II contumace.
Così deciso in Velletri, il 20 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7559/2024 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
C.F.: , elettivamente domiciliata in Pomezia Parte_1 C.F._1
(RM), alla Via Cavour n. 32, presso lo Studio dell'Avv. Eleonora Pontesilli (C.F.
), giusta procura allegata al ricorso e avv. Giuseppe Nicolò C.F._2
costituitosi con comparsa di costituzione di nuovo avvocato con atto pervenuto al Registro
Sicid contenzioso civile il giorno 16/3/2025;
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: Controparte_1
) – (CF: P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2 presso la sede di via dei Portoghesi, 12 00186 Roma - Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
- Resistente –
E
, in persona del dirigente pro tempore, C.F. , con sede in ZI Controparte_3 P.IVA_3
(RM), Viale G. Marconi, 161, 00042, contumace
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato l'11/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e comunque la illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente e, per l'effetto – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 2 e ss., d.lgs. 165/2001 – disporre la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione e, comunque, in misura almeno pari
a 24 mensilità della stessa retribuzione. Con condanna altresì al versamento di tutta la contribuzione previdenziale.
b) In subordine, derubricare il licenziamento per cui è causa da giusta causa a giustificato motivo soggettivo, con conseguente diritto della ricorrente alla indennità sostitutiva del preavviso, pari a due mesi di retribuzione in ragione della anzianità di servizio della sig.ra
e condanna delle parti convenute al pagamento dell'importo di €. 3.516,52, oltre Pt_1
interessi e rivalutazione.
2 c) In ogni caso, adottare ogni provvedimento previsto dalla legge o dall'applicato CCNL conseguente alla accertata e dichiarata illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 6/3/2025 si costituiva in giudizio il Controparte_4
assieme all' per chiedere al Tribunale
[...] Controparte_2
adito di:
“-Dichiarare inammissibile il ricorso. per inesistenza della causa petendi;
- Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' restava contumace in giudizio. Controparte_5
4.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 20/3/2025 e all'esito di tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
3. In fatto e in diritto
6. Nel merito, si precisa quanto segue. La ricorrente ha insegnato nelle scuole dell'infanzia dal
2002 con contratti a termine;
nel 2018 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato e
3 sino all'a.s. 2022/2023 ha insegnato presso l'I.C. Ardea II. In data 6/3/2023 la ricorrente CP_ presentava domanda di trasferimento dall'I. C. Ardea II all' ZI II;
la domanda veniva accolta e dal 1/9/2023 iniziava a prestare servizio presso l'I.C. ZI II. In quell'occasione, il
Dirigente scolastico, come prescritto, le richiedeva la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. a, d.P.R. n. 445/2000, nella quale la ricorrente dichiarava di non avere carichi pendenti, né precedenti condanne penali.
7.In data 31/1/2024 veniva consegnata a mani della lavoratrice dal Dirigente dell'
[...]
la lettera di contestazione disciplinare prot. 6165 del 29 Controparte_2
gennaio 2024 con la quale veniva contestato alla di non avere riportato condanne Pt_1
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa all'atto di presentazione della presa di servizio, con la seguente motivazione ed avvisi (v. doc. 2 allegato al ricorso):
“In data 09/01/2024, con prot. 1878, è stata acquisita agli atti dello scrivente Ufficio la documentazione trasmessa dal Dirigente Scolastico dell'IC “ ove la S.V. presta CP_3 servizio come insegnante di scuola dell'infanzia.
La suddetta documentazione evidenzia un comportamento disciplinarmente rilevante a Suo carico.
In particolare, la S.V., in data 01/09/2023, avrebbe dichiarato “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”
Tale dichiarazione risulta in contrasto con l'esito dell'istruttoria condotta dal Dirigente
Scolastico dell'IC “ II” e, in particolare con il certificato del casellario giudiziale, CP_3 laddove risulta una sentenza del 17/10/2022 di “applicazione della pena su richiesta delle parti” per reato ostativo all'esercizio della professione per “importazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 C.P., art. 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso fino al 12/11/2016 in Nettuno e in ) – circostanza: art. 73 comma 1 bis D.P.R. CP_3
9/10/1990 n. 309)”.
La condotta accertata dall'Istituzione Scolastica di appartenenza costituisce di per sé illecito disciplinare, tenuto conto degli obblighi che, in tema di espletamento dell'obbligo alla prestazione lavorativa, sono previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva
4 di comparto, Quest' sottopone pertanto la S.V. a procedimento Controparte_2
disciplinare, che ha inizio con il presente atto, ai sensi degli artt. 55bis e ss. D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165, e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024 per il triennio normativo
2019-2021, e delle disposizioni legislative e pattizie da questo richiamate.
La S.V. potrà prendere visione degli atti posti a fondamento della contestazione stessa ed eventualmente estrarne copia, previo pagamento delle somme previste dall'art. 25 legge 7 agosto 1990 n. 241, e dal Regolamento approvato con D.D. 17 aprile 2019, n. 662.
La S.V. sarà personalmente sentita a propria difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o cui avrà conferito mandato, il giorno 29/02/2024 ore 11,30 presso quest'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, via Giorgio Ribotta n. 41 – Roma (piano 9 – sala riunioni).
Ove non intenda presentarsi personalmente all'audizione, la S.V. potrà, entro il termine sopra indicato, far pervenire una memoria scritta, che potrà comunque essere prodotta;
in caso di grave e oggettivo impedimento, potrà presentare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa, tenendo presente che il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
Si comunica, infine, che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo,
l'Amministrazione provvederà comunque, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, alla conclusione del procedimento disciplinare di cui trattasi, entro il termine di cui all'art. 55 bis, comma 4, sesto inciso, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”.
8. La lavoratrice veniva ascoltata per rendere giustificazioni il 7/3/2024 e in data 29/4/2024 il
Dirigente dell' emetteva provvedimento di Controparte_2
licenziamento per giusta causa n. prot. 26885 del 29/4/2024, comunicato a mani della ricorrente in data 30/4/2024, per aver attestato falsamente in data 1/9/2023 “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”.
9. Il Licenziamento è legittimo per i motivi di seguito esposti.
Non è contestato in giudizio che la ricorrente abbia avuto a proprio carico la sentenza del
17/10/2022 n. 2025/2022 del Tribunale di Velletri di applicazione della pena su richiesta
5 delle parti ex art 444 cpc. per il reato di importazione internazionale di sostanze stupefacenti in concorso ex art. 110 C.P., art. 73 comma 1 e 1 bis d. P.R.. 309/1990 commesso fino al
12/11/2016 in Nettuno e in . CP_3
10. Con la predetta sentenza veniva applicata la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed €
5777,66 di multa, con pena sospesa (v. doc. 4 allegato al ricorso). Non risulta dalla sentenza in atti che sia stata anche concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, come dedotto dalla parte ricorrente.
11. La difesa della ricorrente si fonda sulla buona fede della stessa poiché dal certificato del casellario giudiziale non risulta l'annotazione della sentenza del 17/10/2022 n. 2025/2022 cit.
(v. doc. 3 allegato al ricorso), con la conseguenza che il fatto contestato disciplinarmente non sussisterebbe, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.
12. La deduzione della ricorrente è infondata, poichè il certificato del casellario giudiziale prodotto al doc. 3 dalla lavoratrice non è idoneo alla prova dell'insussistenza di precedenti penali poiché in esso è scritto : “il presente certificato non può essere prodotto innanzi agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori esercenti pubblici servizi della
Repubblica italiana” (v. doc. 3 allegato al ricorso).
13. Non è dato sapere, sulla base degli atti di causa, se nella sentenza di applicazione pena citata vi sia stato un errore materiale per omessa indicazione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o se vi sia stato un ritardo in Procura nell'aggiornamento del casellario;
in ogni caso la questione è irrilevante ai fini del presente giudizio, poiché seppure nell'accordo delle parti sull'applicazione della pena vi era anche la non menzione della condanna, dicitura non riportata nella sentenza di applicazione pena, la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 c.p., dicitura non indicata – si ripete – nella sentenza, vale solo per i terzi privati e non per le Pubbliche Amministrazioni: per tale motivo il documento allegato al n. 3 del ricorso del casellario giudiziale che indica “nulla” riporta la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana”. L'Istituto di cui all'art. 175 c.p.
6 ha infatti lo scopo di impedire la pubblicità della sentenza nei confronti di terzi privati, non certamente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
14. Si aggiunga che ai sensi dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p., anche nella sua attuale formulazione, così come modificata dal dlgs.vo n. 150/2022 la sentenza di applicazione della pena “è equiparata a una pronuncia di condanna”.
15. Del tutto ininfluente è, dunque, l'argomentazione della difesa di parte ricorrente che fa riferimento alla modifica del comma 1 bis dell'art. 445 cpp per opera del dlgs.vo n. 150/2022 secondo cui la sentenza prevista dall'art. 444 cpp “ non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”, poiché questo profilo della norma non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, nel quale la contestazione disciplinare non riguarda il reato coperto dalla sentenza di applicazione pena passata in giudicato, ma il diverso reato per il quale non si è proceduto penalmente ma solo disciplinarmente relativo al falso ideologico commesso nei confronti della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro sull'insussistenza di precedenti penali. In altre parole la sentenza del 17/10/2022 n. 2025/2022 del Tribunale di Velletri emessa nei confronti della lavoratrice non è stata prodotta nel presente giudizio ai fini di prova del fatto di reato di traffico di sostanze stupefacenti, prova che oggi è preclusa dal comma 1 bis dell'art. 445 c.p.p., ma come prova di un fatto storico rappresentato dalla sussistenza di una sentenza passata in giudicato di applicazione della pena per il reato di importazione internazionale di sostanze stupefacenti in concorso a carico della lavoratrice, circostanza di fatto questa non contestata in giudizio.
16. Per tutti i motivi sin qui espressi è quindi del tutto esclusa la buona fede della ricorrente nell'aver dichiarato alla Pubblica Amministrazione di non avere precedenti penali, avendo la stessa reso una dichiarazione falsa alla Pubblica Amministrazione, commettendo l'ulteriore reato di falso ideologico commesso dal privato p. e p. dall'art. 483 c.p., reato per il quale non si è proceduto in sede penale, ma per il quale si è proceduto in sede disciplinare, ritenendo il la falsa attestazione idonea a recidere il vincolo fiduciario tra le parti e tale da CP_1
consentire il recesso senza preavviso.
7 17. La commissione del reato di falso ideologico, previsto e punito dall'art. 483 c.p., accertato nel presente giudizio nella sua espressione ontologica di illecito disciplinare, tenuto conto di tutte le circostanze è stata, infatti, una condotta penalmente e disciplinarmente rilevante idonea ad ostacolare o impedire alla Pubblica Amministrazione di conoscere circostanze di fatto rilevanti ai fini della corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
18. In ordine a quest'ultimo profilo si precisa ulteriormente che l'art. 6 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112/2022 nel disciplinare i requisiti di ammissione alle GPS e le condizioni ostative, al comma 2 lettera i) dispone che non possano partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS nelle correlate graduatorie di istituto “coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di quel decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235”. Per effetto del rinvio risulta, quindi, precluso l'impiego pubblico di insegnante a coloro che abbiano riportato condanne definitive – a cui sono equiparate le sentenze di applicazione pena ex art
444 cpc, come sopra precisato ai sensi dell'art. 445 cpc, anche nella sua attuale formulazione - per il delitto (fra gli altri) di cui all'art. 73 del DPR 309/90 concernente il traffico di sostanze stupefacenti.
19. E' evidente che nel caso di specie viene in considerazione la commissione di un reato ostativo all'esercizio della professione di insegnante e l'attestazione falsa della lavoratrice di non avere precedenti penali – per cui si è proceduto disciplinarmente con il recesso datoriale - ha così influito sulla corretta prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato con il
, tenuto conto del fatto che è stato accertato successivamente all'instaurazione del CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, integrando un illecito disciplinare idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro senza preavviso;
ne consegue che il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
4. Le spese di lite.
20. Stante la soccombenza della ricorrente, condanna quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore del e dell' costituitisi in giudizio, che vengono CP_1 Controparte_2
liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014,
8 così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2108,00 € con la riduzione del 20% ex art 152 bis disp. att. c.p.c. (pari a
421,60) per essersi costituito il e l' tramite il proprio funzionario CP_1 Controparte_2 ex art 417 bis cpc = € 1686,40.
21. Il Tribunale dunque, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del e dell' Controparte_4 Controparte_2
liquidate in € 1686,40 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Compensate le spese nei confronti dell'I.C. ZI II contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' liquidate Controparte_4 Controparte_2 in € 1686,40 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Compensate le spese nei confronti dell'I.C. ZI II contumace.
Così deciso in Velletri, il 20 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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