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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 982/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2020
d a
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG), il 20 marzo 1975, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. BISTOLFI RICCARDO (C.F.
) del Foro di Alessandria, procuratore domiciliatario C.F._2
come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 21 con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, c.f. Controparte_1
, quale incorporante di P.IVA_1 Controparte_2
in acronimo , con sede in GA, Piazza Vittorio
[...] CP_3
Veneto 8, (C.F. ) società soggetta all'attività di direzione e P.IVA_2
coordinamento di ed appartenente al Controparte_1 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI RAFFAELLA Controparte_1
(C.F. ) del Foro di GA, procuratore domiciliatario C.F._3
come da procura in atti.
APPELLATO
e società a responsabilità limitata con socio unico costituita Controparte_5
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge 130”),
con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, C.F. n.
e per essa, quale mandataria, (denominazione P.IVA_3 CP_6
assunta da ), con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. CP_7
7, rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI RAFFAELLA (C.F.
) del Foro di GA, procuratore domiciliatario come C.F._3
da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2024 avente ad oggetto: Mutuo
pagina 2 di 21 In punto: appello a sentenza del Tribunale di GA, Sez. III pubblicata in data 11 febbraio 2020 con il n. 356/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si
renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione
di quelli documentali già offerti, in integrale riforma della sentenza numero
356/2020, pubblicata in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale di GA
2262/2019, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia:
in via preliminare e principale: ritenuti sussistere gravi e fondati motivi, anche
in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, disporre la
sospensione dell'esecutività della sentenza numero
356/2020, pubblicata in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale di GA;
nel merito in via principale, in accoglimento del primo motivo di opposizione,
eccepita la nullità delle clausole numero b), f) ed h) contenute nell'articolo 6,
titolato “Norme della fideiussione”, delle “Norme generali del contratto di
Mutuo ipotecario a medio lungo termine concesso dalla Controparte_8
(allegato B del rogito notarile di mutuo) in quanto poste in
[...]
violazione della normativa Antitrust, di cui all'art. 2 comma 3 L. 287/1990,
così come accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
con provvedimento nr.14251 del 2005, e sanzionato dalla Banca d'Italia con il
pagina 3 di 21 provvedimento nr. 55 del 2005 e, in forza del disposto dell'art. 354, comma 4,
c.p.c., accertata la violazione del Giudice di primo grado del principio di
collaborazione tra il giudice e le parti, di essere rimesso in termini per lo
svolgimento nel processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato
possibile, voglia accertare e dichiarare l'essenzialità delle clausole dichiarate
nulle e dichiarare la nullità ex art. 1419, primo comma, cod. civ. dell'intero
contratto fideiussorio in esame e, per l'effetto, la liberazione del signor
da qualsivoglia obbligazione assunta in forza del contratto Parte_1
fideiussorio oggetto di causa;
sempre nel merito in via principale, in accoglimento del secondo motivo di
opposizione, accertata la violazione del Giudice di primo grado del principio
di collaborazione tra il giudice e le parti, di essere rimesso in termini per lo
svolgimento nel processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato
possibile, chiede di accertare e dichiarare la nullità dell'articolo 9 del
contratto di mutuo di cui all'atto 10/09/2008 a rogito del dottor
[...]
Notaio in GA (Repertorio nr. 106055, Raccolta nr. 36296), in CP_9
combinato disposto dell'articolo 6 delle “Norme generali del contratto di
Mutuo ipotecario a medio lungo termine concesso dalla CP_3 CP_8
(allegato B del citato rogito notarile) in quanto non meritevole di
[...]
tutela ex art. 1322 cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare la liberazione del
Conchiudente dalle obbligazioni assunte in forza del contratto fideiussorio in
pagina 4 di 21 esame;
sempre nel merito in via principale, in accoglimento del terzo motivo di
opposizione, accertare e dichiarare la nullità, per violazione degli art. 1283 e
1284 cod. civ., della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel
contratto di mutuo di cui alla scrittura privata 10 settembre 2008, autenticata
nelle firme dal dottor Notaio in GA (Repertorio numero CP_9
106.055, Raccolta numero 36.296) e, per l'effetto, dichiarare che per tale
finanziamento, gli interessi sono dovuti esclusivamente al tasso sostitutivo ai
sensi dell'art. 117, settimo comma, T.U.B.;
sempre nel merito in via principale, in accoglimento del quarto motivo di
opposizione, accertare e dichiarare la nullità, ovvero ed in ogni caso,
dell'inefficacia, della fideiussione rilasciata dal conchiudente e di cui alla
clausola numero 9) contenuta nella scrittura privata 10 settembre 2008,
autenticata nelle firme dal dottor Notaio in GA CP_9
(Repertorio numero 106.055, Raccolta numero 36.296), per contrarietà diretta
di esso a norme imperative, da parte della Mutuante degli obblighi di
correttezza e di buona fede.
sempre nel merito in via principale, in accoglimento del quinto motivo di
opposizione, revocare il provvedimento monitorio numero 1768/2019 Ing.,
reso in data 29 aprile 2019 dal Tribunale di GA, in quanto, per i motivi
esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
pagina 5 di 21 in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre rimborso
forfettario, accessori fiscali e previdenziali come per legge di entrambi i gradi
di giudizio. “
Dell'appellato
“reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile, per evidente violazione
dell'art. 345 c.p.c., l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 356/2020, pubblicata l'11.2.2020, n.
5937/2019 R.G., emessa dal Tribunale di GA, Dott. Tommaso Del
Giudice.
IN VIA SUBORDINATA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile
l'appello poiché fondato sull'asserita illegittima applicazione di interessi
anatocistici in ragione dell'ammortamento c.d. alla francese applicato al
rapporto di mutuo e sulla connessa indeterminatezza dell'oggetto.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: rigettare tutte le eccezioni e tutte le
domande dell'appellante, formulate in via preliminare e principale, in via
principale e nel merito e in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: rifuse le competenze e le spese di questo grado di giudizio,
di sentenza e le successive occorrende.”
pagina 6 di 21 Del terzo intervenuto
“reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE:
1) dichiarare l'ammissibilità dell'intervento, a sostegno delle ragioni della già
ora spiegato nel presente giudizio Controparte_10 Controparte_1
da per il tramite di Controparte_5 CP_6
2) dichiarare inammissibile, per evidente violazione dell'art. 345 c.p.c.,
l'appello proposto da avverso la sentenza ex art. 281 sexies Parte_1
c.p.c. n. 356/2020, pubblicata l'11.2.2020, n. 5937/2019 R.G., emessa dal
Tribunale di GA, Dott. Tommaso Del Giudice;
3) dichiarare inammissibile l'appello poiché fondato sull'asserita illegittima
applicazione di interessi anatocistici in ragione dell'ammortamento c.d. alla
francese applicato al rapporto di mutuo e sulla connessa indeterminatezza
dell'oggetto;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: rigettare tutte le eccezioni e tutte le
domande dell'appellante, formulate in via preliminare e principale, in via
principale e nel merito e in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: rifuse le competenze e le spese di questo grado di giudizio,
di sentenza e le successive occorrende.”
pagina 7 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1768/2019 Parte_1
del Tribunale di GA, chiedendone la revoca, nonché domandando l'accertamento della nullità del mutuo contenente la garanzia stipulata dall'opponente, l'applicazione del tasso sostitutivo, l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla centrale Rischi e la condanna alla sua rimozione, ed infine domandando il risarcimento dei danni patiti.
Costituendosi in giudizio la banca chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale adito riteneva le domande e l'opposizione infondata, e conseguentemente confermava il decreto ingiuntivo.
Il giudice osservava infatti che il deposito della garanzia sottoscritta era sufficiente per ritenere osservato l'onere probatorio nei confronti della banca.
Il tribunale qualificava la garanzia come contratto autonomo di garanzia ed in considerazione di tale qualifica venivano rigettate le doglianze fondate sui rapporti della debitrice principale, essendo prive di una formale exceptio doli,
dalla quale fosse evincibile sia l'univoca mala fede di parte opposta, sia il perseguimento di risultati violati dall'ordinamento.
Egualmente la qualifica suddetta escludeva il sindacato in merito alla verifica degli interessi anatocistici: in ogni caso per esaustività il tribunale osservava che il piano di ammortamento alla francese non comportava alcuna violazione pagina 8 di 21 dell'art. 1283 c.c..
Ulteriormente il tribunale, premesso che anche tale rilievo esorbitava le eccezioni sollevabili dal garante autonomo, riteneva infondata la doglianza inerente l'invalidità della garanzia per mancata valutazione da parte della banca della scarsa solvibilità della debitrice principale, in quanto la valutazione da parte dell'istituto di credito del merito creditizio ben poteva estendersi ad un esame sintetico anche delle disponibilità dei garanti personali, tanto più
laddove i negozi stipulati da questi ultimi fossero stati conclusi contestualmente al mutuo e mancassero altresì i restanti elementi della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c.
Il tribunale accoglieva la domanda sottesa alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto non era stata contestata specificatamente da parte dell'opposta la sussistenza dell'appostazione a sofferenza e, in conformità alla giurisprudenza, la segnalazione di una posizione a sofferenza,
secondo le istruzioni della Banca d'Italia e delle direttive della CICR,
richiedeva una valutazione da parte dell'intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non poteva quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma doveva essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all'insolvenza.
pagina 9 di 21 Nel caso di specie non era stata dimostrata la sussistenza di tali elementi e neppure un prolungato inadempimento del debitore.
Dunque, considerato che la banca segnalante non poteva affermare genericamente di aver effettuato l'istruttoria, ma doveva dimostrare che il credito non potesse essere soddisfatto in tempi congrui per la presenza di elementi sintomatici della difficoltà economico-finanziaria del cliente, il tribunale disponeva la cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Veniva infine rigettata la domanda di risarcimento formulata in quanto infondata.
Tutto quanto considerato il tribunale rigettava l'opposizione proposta da e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1768/2019 del Tribunale di GA;
accertava l'illegittimità della segnalazione a sofferenza di condannava Parte_1 Controparte_2
alla cancellazione del nominativo di con
[...] Parte_1
efficacia retroattiva;
condannava in applicazione del Parte_1
principio delle prevalente soccombenza, al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali della fase di opposizione, Controparte_2
liquidate in € 7.828,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
***
pagina 10 di 21 Propone appello avverso la predetta sentenza per i seguenti Parte_1
motivi:
1)Nullità delle clausole contenute nel contratto fideiussorio sottoscritto: parte appellante afferma che il contratto di fideiussione sottoscritto riproduce lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, il quale risulta in contrasto con la normativa Antitrust, come accertato con provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
Pertanto, parte appellante eccepisce la nullità delle clausole b), f) e h) in esso contenute, cui conseguirebbe ex art. 1419, comma 1 c.c. la nullità dell'intero contratto.
Ulteriormente parte appellante osserva che la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI 2003 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Inoltre, parte appellante afferma che avendo il tribunale omesso di indicare le questioni rilevabili d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado, è consentita la proposizione della domanda in appello accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe dovuto porre in essere, ed è concesso alla parte di chiedere ed ottenere, in forza del disposto dell'art. 354, comma 4
c.p.c. la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile.
2) Nullità ex art. 1322 c.c. del contratto di fideiussione: parte appellante pagina 11 di 21 eccepisce che il tribunale avrebbe omesso di verificare la meritevolezza del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1322 c.c..
Parte appellante osserva che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005
ha affermato che elidendo le condizioni contrattuali nulle, per violazione alla normativa antitrust, verrebbe snaturata la peculiare forma di garanzia disciplinata dalla fideiussione.
Pertanto, il contratto di fideiussione come tratteggiato nel modello ABI 2003
costituirebbe un contratto di garanzia atipico e non rientrerebbe nello schema del contratto di fideiussione codicistico.
3)Violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. imputabili alla Banca mutuante: parte appellante contesta la statuizione della pronuncia di prime cure relativa alla previsione di un piano di ammortamento alla francese, e l'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse concretamente applicato, in violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e art. 117, comma 4 TUB.
Dunque, parte appellante chiede che sia accertata e dichiarata la nullità, per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c., della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo, e per l'effetto che venga dichiarato che per tale finanziamento gli interessi erano dovuti esclusivamente al tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB.
4)Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di pagina 12 di 21 credito mutuante nell'erogazione del credito: parte appellante eccepisce che il contratto autonomo di garanzia potrebbe integrare forme di abuso a danno dei garanti, e per tale ragione il principio generale di inopponibilità da parte del garante delle eccezioni relative al rapporto principale deve necessariamente incontrare deroghe. Tali deroghe possono sussistere nel caso di escussione fraudolenta o abusiva del garante ad opera del creditore, in considerazione della quale il garante avrebbe facoltà di opporre al creditore la cosiddetta exceptio doli fondata sui principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c.
Parte appellante riporta che nel caso di specie la banca ha abusato della posizione di contraente forte, ed ha concesso del credito al mutuatario pur essendo quest'ultimo sul piano reddituale incapace di assumere l'obbligazione del relativo rimborso.
Dunque, parte appellante chiede che venga accertata e dichiarata la nullità, o in ogni caso l'inefficacia, della fideiussione rilasciata e della clausola n. 9 per contrarietà diretta a norme imperative da parte del mutuante, in particolare di quelle concernenti gli obblighi di correttezza e buona fede.
5)Revoca del Decreto ingiuntivo n. 1768/2019: parte appellante espone che qualora venga riconosciuta come fondata, anche solo parzialmente,
un'eccezione “di pagamento” formulata con l'opposizione, dovrà essere revocato integralmente il decreto ingiuntivo. pagina 13 di 21 Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante contesta la nullità della fideiussione in quanto riproducente lo schema ABI del 2003, che con il provvedimento n.
55/2005 la Banca d'Italia ha dichiarato esser stato posto in essere in violazione della normativa antitrust dalla Banca d'Italia.
Il collegio osserva in via preliminare che il contratto di garanzia oggetto di causa è qualificabile come una fideiussione specifica, in quanto, come evincibile dal contenuto dell'art. 9 del contratto di mutuo, esso rappresenta una garanzia specifica a favore dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario con il contratto n. 15242 del 15 settembre 2008.
Inoltre, la circostanza che il contratto di fideiussione sia stato stipulato contestualmente al contratto di mutuo, nonché la collocazione dello stesso all'interno del documento contrattuale, comprovano il collegamento dei due contratti.
Preso atto di ciò la Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento,
pagina 14 di 21 accerta che la presente fideiussione, essendo qualificabile come fideiussione specifica, non rientra fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005 è riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di
Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il
provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle
fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare:
fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario,
sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a
tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia
probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Tale considerazione preclude l'analisi relativa alla deduzione secondo la quale la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust sarebbe rilevabile d'ufficio posto che non rientrando la fideiussione oggetto di causa fra gli schemi di fideiussione considerati dal provvedimento ABI n. 55/2005 è
preclusa l'analisi nel merito della questione.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello, in considerazione del quale resta assorbito il secondo motivo di appello, ove l'analisi della meritevolezza pagina 15 di 21 del contratto, ex art. 1322 c.c. è stata formulata in considerazione dell'eventuale nullità delle clausole ricomprese nello schema ABI.
Analisi che in ogni caso, a fronte della qualificazione del contratto come fideiussione, risulta preclusa essendo un contratto tipicizzato dal legislatore,
per il quale, quindi, la meritevolezza di tutela secondo l'ordinamento giuridico
è definita a priori per legge, salva dimostrazione dell'utilizzo improprio dell'istituto giuridico in oggetto, tale da determinare l'attuazione di una causa concreta a carattere illecito. Situazione quest'ultima qui neppure prospettata.
Egualmente, in considerazione del rigetto del primo motivo di appello resta assorbito il quarto motivo, rilevato che in esso il contratto è stato considerato come contratto autonomo di garanzia e la doglianza è stata formulata quale exceptio doli.
In ogni caso, per completezza si osserva che la doglianza è comunque infondata nel merito, emergendo con chiarezza la situazione di solvibilità del mutuatario, essendo essa comprovata in ragione del fatto che il contratto di mutuo era supportato da duplice garanzia, personale, a mezzo della fideiussione rilasciata da reale, mediante ipoteca iscritta Parte_1
sull'immobile di sua proprietà.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta la statuizione della pronuncia di pagina 16 di 21 prime cure concernente la previsione di un piano di ammortamento alla francese, nonché l'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse concretamente applicato, in violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e art. 117,
comma 4 TUB.
Parte appellante chiede che venga accertata e dichiarata la nullità, per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo, e che conseguentemente gli interessi vengano sostituiti con quelli di cui all'art. 117, comma 7 TUB.
Con riferimento all'assunto secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe un'implicita ed occulta capitalizzazione degli interessi a carico del mutuatario, in tal modo producendosi violazione del divieto di anatocismo,
ex art.1283 cod.civ., appare opportuno anzitutto richiamare quanto al riguardo espresso dalla Suprema Corte (Cass. sent.n.11400/2014 in motivazione):
<<…nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso,
nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle
mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del
mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in
prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che
sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella
rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in
via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad
pagina 17 di 21 eliminarne l'autonomia>>. La Suprema Corte esclude dunque che a determinare il verificarsi del fenomeno anatocistico possa essere la strutturazione concordata del rimborso secondo lo schema dell'ammortamento a rimborso di capitale costante (rate decrescenti mano a mano che si riduce l'ammontare degli interessi dovuti) oppure a rate costanti (con rimborso prevalente di interessi, all'inizio, e di capitale, alla fine), trattandosi di “mere
modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario”.
In ogni caso la strutturazione dell'ammortamento secondo lo schema a rate costanti non implica affatto - di per sé - l'attuarsi della capitalizzazione progressiva nel tempo degli interessi scaduti: l'ammortamento cosiddetto alla francese è strutturato infatti con previsione di rate ciascuna delle quali è
composta da una quota di capitale, via via crescente nel tempo, e da una quota di interessi, via via decrescente. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso pattuito su una base costituita non dall'intero capitale originario, bensì
dall'importo risultante dalla detrazione da quest'ultimo del capitale già
precedentemente rimborsato. La quota su cui vengono applicati attiene quindi al solo capitale residuo. In conseguenza di ciò nello sviluppo nel tempo dell'ammortamento la rata oggetto di rimborso viene ad essere costituita da una quota capitale progressivamente crescente e da una quota interessi via via decrescente, fino ad estinguersi completamente con l'esaurimento del rapporto.
Per tale motivo il piano di ammortamento a rate costanti non importa pagina 18 di 21 automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non si pone perciò in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art.1183 cod.civ., cui consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
Quanto alla determinatezza del tasso di interesse concretamente applicato, il
Collegio a seguito dell'analisi del contrato di mutuo oggetto di causa rileva che risulta in modo non equivoco, dalle corrispondenti pattuizioni, che il contratto sottoscritto dalle parti, nelle sue articolazioni oggetto di contesa, risulta conforme – quanto a determinazione dei tassi applicati e del piano di ammortamento - alle prescrizioni previste dall'art. 117, comma 4 TUB, e in generale al requisito della determinatezza dell'oggetto.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il terzo motivo di appello;
conseguentemente restano assorbite le richieste istruttorie formulate e l'analisi del quinto motivo di appello.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato e al terzo intervenuto le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (in conformità alla nota spese prodotta).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi pagina 19 di 21 dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
356/2020 del Tribunale di GA Sez. III;
-condanna parte appellante a rimborsare a le Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in euro 1488,50 per la “fase di studio”, euro
955,00 per la “fase introduttiva” ed euro 2.551,50 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-condanna parte appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_5
che si liquidano in euro 1488,50 per la “fase di studio”, euro 955,00 per la
“fase introduttiva” ed euro 2.551,50 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE pagina 20 di 21 Giuseppe Magnoli
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 982/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2020
d a
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG), il 20 marzo 1975, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. BISTOLFI RICCARDO (C.F.
) del Foro di Alessandria, procuratore domiciliatario C.F._2
come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 21 con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, c.f. Controparte_1
, quale incorporante di P.IVA_1 Controparte_2
in acronimo , con sede in GA, Piazza Vittorio
[...] CP_3
Veneto 8, (C.F. ) società soggetta all'attività di direzione e P.IVA_2
coordinamento di ed appartenente al Controparte_1 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI RAFFAELLA Controparte_1
(C.F. ) del Foro di GA, procuratore domiciliatario C.F._3
come da procura in atti.
APPELLATO
e società a responsabilità limitata con socio unico costituita Controparte_5
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge 130”),
con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, C.F. n.
e per essa, quale mandataria, (denominazione P.IVA_3 CP_6
assunta da ), con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. CP_7
7, rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI RAFFAELLA (C.F.
) del Foro di GA, procuratore domiciliatario come C.F._3
da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2024 avente ad oggetto: Mutuo
pagina 2 di 21 In punto: appello a sentenza del Tribunale di GA, Sez. III pubblicata in data 11 febbraio 2020 con il n. 356/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si
renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione
di quelli documentali già offerti, in integrale riforma della sentenza numero
356/2020, pubblicata in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale di GA
2262/2019, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia:
in via preliminare e principale: ritenuti sussistere gravi e fondati motivi, anche
in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, disporre la
sospensione dell'esecutività della sentenza numero
356/2020, pubblicata in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale di GA;
nel merito in via principale, in accoglimento del primo motivo di opposizione,
eccepita la nullità delle clausole numero b), f) ed h) contenute nell'articolo 6,
titolato “Norme della fideiussione”, delle “Norme generali del contratto di
Mutuo ipotecario a medio lungo termine concesso dalla Controparte_8
(allegato B del rogito notarile di mutuo) in quanto poste in
[...]
violazione della normativa Antitrust, di cui all'art. 2 comma 3 L. 287/1990,
così come accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
con provvedimento nr.14251 del 2005, e sanzionato dalla Banca d'Italia con il
pagina 3 di 21 provvedimento nr. 55 del 2005 e, in forza del disposto dell'art. 354, comma 4,
c.p.c., accertata la violazione del Giudice di primo grado del principio di
collaborazione tra il giudice e le parti, di essere rimesso in termini per lo
svolgimento nel processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato
possibile, voglia accertare e dichiarare l'essenzialità delle clausole dichiarate
nulle e dichiarare la nullità ex art. 1419, primo comma, cod. civ. dell'intero
contratto fideiussorio in esame e, per l'effetto, la liberazione del signor
da qualsivoglia obbligazione assunta in forza del contratto Parte_1
fideiussorio oggetto di causa;
sempre nel merito in via principale, in accoglimento del secondo motivo di
opposizione, accertata la violazione del Giudice di primo grado del principio
di collaborazione tra il giudice e le parti, di essere rimesso in termini per lo
svolgimento nel processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato
possibile, chiede di accertare e dichiarare la nullità dell'articolo 9 del
contratto di mutuo di cui all'atto 10/09/2008 a rogito del dottor
[...]
Notaio in GA (Repertorio nr. 106055, Raccolta nr. 36296), in CP_9
combinato disposto dell'articolo 6 delle “Norme generali del contratto di
Mutuo ipotecario a medio lungo termine concesso dalla CP_3 CP_8
(allegato B del citato rogito notarile) in quanto non meritevole di
[...]
tutela ex art. 1322 cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare la liberazione del
Conchiudente dalle obbligazioni assunte in forza del contratto fideiussorio in
pagina 4 di 21 esame;
sempre nel merito in via principale, in accoglimento del terzo motivo di
opposizione, accertare e dichiarare la nullità, per violazione degli art. 1283 e
1284 cod. civ., della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel
contratto di mutuo di cui alla scrittura privata 10 settembre 2008, autenticata
nelle firme dal dottor Notaio in GA (Repertorio numero CP_9
106.055, Raccolta numero 36.296) e, per l'effetto, dichiarare che per tale
finanziamento, gli interessi sono dovuti esclusivamente al tasso sostitutivo ai
sensi dell'art. 117, settimo comma, T.U.B.;
sempre nel merito in via principale, in accoglimento del quarto motivo di
opposizione, accertare e dichiarare la nullità, ovvero ed in ogni caso,
dell'inefficacia, della fideiussione rilasciata dal conchiudente e di cui alla
clausola numero 9) contenuta nella scrittura privata 10 settembre 2008,
autenticata nelle firme dal dottor Notaio in GA CP_9
(Repertorio numero 106.055, Raccolta numero 36.296), per contrarietà diretta
di esso a norme imperative, da parte della Mutuante degli obblighi di
correttezza e di buona fede.
sempre nel merito in via principale, in accoglimento del quinto motivo di
opposizione, revocare il provvedimento monitorio numero 1768/2019 Ing.,
reso in data 29 aprile 2019 dal Tribunale di GA, in quanto, per i motivi
esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
pagina 5 di 21 in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre rimborso
forfettario, accessori fiscali e previdenziali come per legge di entrambi i gradi
di giudizio. “
Dell'appellato
“reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile, per evidente violazione
dell'art. 345 c.p.c., l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 356/2020, pubblicata l'11.2.2020, n.
5937/2019 R.G., emessa dal Tribunale di GA, Dott. Tommaso Del
Giudice.
IN VIA SUBORDINATA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile
l'appello poiché fondato sull'asserita illegittima applicazione di interessi
anatocistici in ragione dell'ammortamento c.d. alla francese applicato al
rapporto di mutuo e sulla connessa indeterminatezza dell'oggetto.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: rigettare tutte le eccezioni e tutte le
domande dell'appellante, formulate in via preliminare e principale, in via
principale e nel merito e in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: rifuse le competenze e le spese di questo grado di giudizio,
di sentenza e le successive occorrende.”
pagina 6 di 21 Del terzo intervenuto
“reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE:
1) dichiarare l'ammissibilità dell'intervento, a sostegno delle ragioni della già
ora spiegato nel presente giudizio Controparte_10 Controparte_1
da per il tramite di Controparte_5 CP_6
2) dichiarare inammissibile, per evidente violazione dell'art. 345 c.p.c.,
l'appello proposto da avverso la sentenza ex art. 281 sexies Parte_1
c.p.c. n. 356/2020, pubblicata l'11.2.2020, n. 5937/2019 R.G., emessa dal
Tribunale di GA, Dott. Tommaso Del Giudice;
3) dichiarare inammissibile l'appello poiché fondato sull'asserita illegittima
applicazione di interessi anatocistici in ragione dell'ammortamento c.d. alla
francese applicato al rapporto di mutuo e sulla connessa indeterminatezza
dell'oggetto;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: rigettare tutte le eccezioni e tutte le
domande dell'appellante, formulate in via preliminare e principale, in via
principale e nel merito e in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: rifuse le competenze e le spese di questo grado di giudizio,
di sentenza e le successive occorrende.”
pagina 7 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1768/2019 Parte_1
del Tribunale di GA, chiedendone la revoca, nonché domandando l'accertamento della nullità del mutuo contenente la garanzia stipulata dall'opponente, l'applicazione del tasso sostitutivo, l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla centrale Rischi e la condanna alla sua rimozione, ed infine domandando il risarcimento dei danni patiti.
Costituendosi in giudizio la banca chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale adito riteneva le domande e l'opposizione infondata, e conseguentemente confermava il decreto ingiuntivo.
Il giudice osservava infatti che il deposito della garanzia sottoscritta era sufficiente per ritenere osservato l'onere probatorio nei confronti della banca.
Il tribunale qualificava la garanzia come contratto autonomo di garanzia ed in considerazione di tale qualifica venivano rigettate le doglianze fondate sui rapporti della debitrice principale, essendo prive di una formale exceptio doli,
dalla quale fosse evincibile sia l'univoca mala fede di parte opposta, sia il perseguimento di risultati violati dall'ordinamento.
Egualmente la qualifica suddetta escludeva il sindacato in merito alla verifica degli interessi anatocistici: in ogni caso per esaustività il tribunale osservava che il piano di ammortamento alla francese non comportava alcuna violazione pagina 8 di 21 dell'art. 1283 c.c..
Ulteriormente il tribunale, premesso che anche tale rilievo esorbitava le eccezioni sollevabili dal garante autonomo, riteneva infondata la doglianza inerente l'invalidità della garanzia per mancata valutazione da parte della banca della scarsa solvibilità della debitrice principale, in quanto la valutazione da parte dell'istituto di credito del merito creditizio ben poteva estendersi ad un esame sintetico anche delle disponibilità dei garanti personali, tanto più
laddove i negozi stipulati da questi ultimi fossero stati conclusi contestualmente al mutuo e mancassero altresì i restanti elementi della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c.
Il tribunale accoglieva la domanda sottesa alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto non era stata contestata specificatamente da parte dell'opposta la sussistenza dell'appostazione a sofferenza e, in conformità alla giurisprudenza, la segnalazione di una posizione a sofferenza,
secondo le istruzioni della Banca d'Italia e delle direttive della CICR,
richiedeva una valutazione da parte dell'intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non poteva quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma doveva essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all'insolvenza.
pagina 9 di 21 Nel caso di specie non era stata dimostrata la sussistenza di tali elementi e neppure un prolungato inadempimento del debitore.
Dunque, considerato che la banca segnalante non poteva affermare genericamente di aver effettuato l'istruttoria, ma doveva dimostrare che il credito non potesse essere soddisfatto in tempi congrui per la presenza di elementi sintomatici della difficoltà economico-finanziaria del cliente, il tribunale disponeva la cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Veniva infine rigettata la domanda di risarcimento formulata in quanto infondata.
Tutto quanto considerato il tribunale rigettava l'opposizione proposta da e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1768/2019 del Tribunale di GA;
accertava l'illegittimità della segnalazione a sofferenza di condannava Parte_1 Controparte_2
alla cancellazione del nominativo di con
[...] Parte_1
efficacia retroattiva;
condannava in applicazione del Parte_1
principio delle prevalente soccombenza, al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali della fase di opposizione, Controparte_2
liquidate in € 7.828,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
***
pagina 10 di 21 Propone appello avverso la predetta sentenza per i seguenti Parte_1
motivi:
1)Nullità delle clausole contenute nel contratto fideiussorio sottoscritto: parte appellante afferma che il contratto di fideiussione sottoscritto riproduce lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, il quale risulta in contrasto con la normativa Antitrust, come accertato con provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
Pertanto, parte appellante eccepisce la nullità delle clausole b), f) e h) in esso contenute, cui conseguirebbe ex art. 1419, comma 1 c.c. la nullità dell'intero contratto.
Ulteriormente parte appellante osserva che la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI 2003 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Inoltre, parte appellante afferma che avendo il tribunale omesso di indicare le questioni rilevabili d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado, è consentita la proposizione della domanda in appello accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe dovuto porre in essere, ed è concesso alla parte di chiedere ed ottenere, in forza del disposto dell'art. 354, comma 4
c.p.c. la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile.
2) Nullità ex art. 1322 c.c. del contratto di fideiussione: parte appellante pagina 11 di 21 eccepisce che il tribunale avrebbe omesso di verificare la meritevolezza del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1322 c.c..
Parte appellante osserva che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005
ha affermato che elidendo le condizioni contrattuali nulle, per violazione alla normativa antitrust, verrebbe snaturata la peculiare forma di garanzia disciplinata dalla fideiussione.
Pertanto, il contratto di fideiussione come tratteggiato nel modello ABI 2003
costituirebbe un contratto di garanzia atipico e non rientrerebbe nello schema del contratto di fideiussione codicistico.
3)Violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. imputabili alla Banca mutuante: parte appellante contesta la statuizione della pronuncia di prime cure relativa alla previsione di un piano di ammortamento alla francese, e l'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse concretamente applicato, in violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e art. 117, comma 4 TUB.
Dunque, parte appellante chiede che sia accertata e dichiarata la nullità, per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c., della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo, e per l'effetto che venga dichiarato che per tale finanziamento gli interessi erano dovuti esclusivamente al tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB.
4)Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di pagina 12 di 21 credito mutuante nell'erogazione del credito: parte appellante eccepisce che il contratto autonomo di garanzia potrebbe integrare forme di abuso a danno dei garanti, e per tale ragione il principio generale di inopponibilità da parte del garante delle eccezioni relative al rapporto principale deve necessariamente incontrare deroghe. Tali deroghe possono sussistere nel caso di escussione fraudolenta o abusiva del garante ad opera del creditore, in considerazione della quale il garante avrebbe facoltà di opporre al creditore la cosiddetta exceptio doli fondata sui principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c.
Parte appellante riporta che nel caso di specie la banca ha abusato della posizione di contraente forte, ed ha concesso del credito al mutuatario pur essendo quest'ultimo sul piano reddituale incapace di assumere l'obbligazione del relativo rimborso.
Dunque, parte appellante chiede che venga accertata e dichiarata la nullità, o in ogni caso l'inefficacia, della fideiussione rilasciata e della clausola n. 9 per contrarietà diretta a norme imperative da parte del mutuante, in particolare di quelle concernenti gli obblighi di correttezza e buona fede.
5)Revoca del Decreto ingiuntivo n. 1768/2019: parte appellante espone che qualora venga riconosciuta come fondata, anche solo parzialmente,
un'eccezione “di pagamento” formulata con l'opposizione, dovrà essere revocato integralmente il decreto ingiuntivo. pagina 13 di 21 Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante contesta la nullità della fideiussione in quanto riproducente lo schema ABI del 2003, che con il provvedimento n.
55/2005 la Banca d'Italia ha dichiarato esser stato posto in essere in violazione della normativa antitrust dalla Banca d'Italia.
Il collegio osserva in via preliminare che il contratto di garanzia oggetto di causa è qualificabile come una fideiussione specifica, in quanto, come evincibile dal contenuto dell'art. 9 del contratto di mutuo, esso rappresenta una garanzia specifica a favore dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario con il contratto n. 15242 del 15 settembre 2008.
Inoltre, la circostanza che il contratto di fideiussione sia stato stipulato contestualmente al contratto di mutuo, nonché la collocazione dello stesso all'interno del documento contrattuale, comprovano il collegamento dei due contratti.
Preso atto di ciò la Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento,
pagina 14 di 21 accerta che la presente fideiussione, essendo qualificabile come fideiussione specifica, non rientra fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005 è riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di
Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il
provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle
fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare:
fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario,
sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a
tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia
probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Tale considerazione preclude l'analisi relativa alla deduzione secondo la quale la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust sarebbe rilevabile d'ufficio posto che non rientrando la fideiussione oggetto di causa fra gli schemi di fideiussione considerati dal provvedimento ABI n. 55/2005 è
preclusa l'analisi nel merito della questione.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello, in considerazione del quale resta assorbito il secondo motivo di appello, ove l'analisi della meritevolezza pagina 15 di 21 del contratto, ex art. 1322 c.c. è stata formulata in considerazione dell'eventuale nullità delle clausole ricomprese nello schema ABI.
Analisi che in ogni caso, a fronte della qualificazione del contratto come fideiussione, risulta preclusa essendo un contratto tipicizzato dal legislatore,
per il quale, quindi, la meritevolezza di tutela secondo l'ordinamento giuridico
è definita a priori per legge, salva dimostrazione dell'utilizzo improprio dell'istituto giuridico in oggetto, tale da determinare l'attuazione di una causa concreta a carattere illecito. Situazione quest'ultima qui neppure prospettata.
Egualmente, in considerazione del rigetto del primo motivo di appello resta assorbito il quarto motivo, rilevato che in esso il contratto è stato considerato come contratto autonomo di garanzia e la doglianza è stata formulata quale exceptio doli.
In ogni caso, per completezza si osserva che la doglianza è comunque infondata nel merito, emergendo con chiarezza la situazione di solvibilità del mutuatario, essendo essa comprovata in ragione del fatto che il contratto di mutuo era supportato da duplice garanzia, personale, a mezzo della fideiussione rilasciata da reale, mediante ipoteca iscritta Parte_1
sull'immobile di sua proprietà.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta la statuizione della pronuncia di pagina 16 di 21 prime cure concernente la previsione di un piano di ammortamento alla francese, nonché l'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse concretamente applicato, in violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e art. 117,
comma 4 TUB.
Parte appellante chiede che venga accertata e dichiarata la nullità, per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo, e che conseguentemente gli interessi vengano sostituiti con quelli di cui all'art. 117, comma 7 TUB.
Con riferimento all'assunto secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe un'implicita ed occulta capitalizzazione degli interessi a carico del mutuatario, in tal modo producendosi violazione del divieto di anatocismo,
ex art.1283 cod.civ., appare opportuno anzitutto richiamare quanto al riguardo espresso dalla Suprema Corte (Cass. sent.n.11400/2014 in motivazione):
<<…nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso,
nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle
mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del
mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in
prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che
sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella
rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in
via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad
pagina 17 di 21 eliminarne l'autonomia>>. La Suprema Corte esclude dunque che a determinare il verificarsi del fenomeno anatocistico possa essere la strutturazione concordata del rimborso secondo lo schema dell'ammortamento a rimborso di capitale costante (rate decrescenti mano a mano che si riduce l'ammontare degli interessi dovuti) oppure a rate costanti (con rimborso prevalente di interessi, all'inizio, e di capitale, alla fine), trattandosi di “mere
modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario”.
In ogni caso la strutturazione dell'ammortamento secondo lo schema a rate costanti non implica affatto - di per sé - l'attuarsi della capitalizzazione progressiva nel tempo degli interessi scaduti: l'ammortamento cosiddetto alla francese è strutturato infatti con previsione di rate ciascuna delle quali è
composta da una quota di capitale, via via crescente nel tempo, e da una quota di interessi, via via decrescente. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso pattuito su una base costituita non dall'intero capitale originario, bensì
dall'importo risultante dalla detrazione da quest'ultimo del capitale già
precedentemente rimborsato. La quota su cui vengono applicati attiene quindi al solo capitale residuo. In conseguenza di ciò nello sviluppo nel tempo dell'ammortamento la rata oggetto di rimborso viene ad essere costituita da una quota capitale progressivamente crescente e da una quota interessi via via decrescente, fino ad estinguersi completamente con l'esaurimento del rapporto.
Per tale motivo il piano di ammortamento a rate costanti non importa pagina 18 di 21 automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non si pone perciò in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art.1183 cod.civ., cui consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
Quanto alla determinatezza del tasso di interesse concretamente applicato, il
Collegio a seguito dell'analisi del contrato di mutuo oggetto di causa rileva che risulta in modo non equivoco, dalle corrispondenti pattuizioni, che il contratto sottoscritto dalle parti, nelle sue articolazioni oggetto di contesa, risulta conforme – quanto a determinazione dei tassi applicati e del piano di ammortamento - alle prescrizioni previste dall'art. 117, comma 4 TUB, e in generale al requisito della determinatezza dell'oggetto.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il terzo motivo di appello;
conseguentemente restano assorbite le richieste istruttorie formulate e l'analisi del quinto motivo di appello.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato e al terzo intervenuto le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (in conformità alla nota spese prodotta).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi pagina 19 di 21 dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
356/2020 del Tribunale di GA Sez. III;
-condanna parte appellante a rimborsare a le Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in euro 1488,50 per la “fase di studio”, euro
955,00 per la “fase introduttiva” ed euro 2.551,50 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-condanna parte appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_5
che si liquidano in euro 1488,50 per la “fase di studio”, euro 955,00 per la
“fase introduttiva” ed euro 2.551,50 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE pagina 20 di 21 Giuseppe Magnoli
pagina 21 di 21