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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/09/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese dall'avvocato Quirino MESCIA, presso cui sono domiciliate
RICORRENTI
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le ricorrenti premettevano di prestare servizio alle dipendenze del Controparte_1
in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del
[...] personale docente, profilo personale educativo e, precisamente, la con Pt_1 decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e la dall'anno Parte_2
pagina 1 di 7 scolastico 2005/2006, come poteva evincersi dai contratti di lavoro e dagli stati matricolari;
rilevavano che, prima di entrare in ruolo, la nell'anno scolastico 2020/2021 aveva Pt_1 prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratto Controparte_1 di lavoro a tempo determinato, sempre nell'area professionale del personale docente, profilo personale educativo, dall'08.09.2020 al 31.08.2021 e che entrambe le ricorrenti nell'anno scolastico 2024/2025 prestavano il proprio servizio di educatrici presso il Convitto Mario
GA di Campobasso, con la conseguenza che erano interne al sistema scolastico in quanto educatrici a tempo indeterminato (cd. di ruolo).
Deducevano di non aver mai usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n.
107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonostante la diffida inviata al in data 2.12.2024, con cui avevano chiesto l'erogazione della carta elettronica CP_2 del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,2023/2024 e 2024/2025.
Il resistente non si costituiva nonostante regolare notificazione. CP_1
**********
Va dichiarata la contumacia del resistente (cfr. regolare notificazione via pec, in CP_1 atti).
Nel merito, la domanda va accolta.
1.Quanto alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8, che rileva per l'annualità 2020/21 richiesta nella presente sede dalla , deve ricordarsi Pt_1 che la S.C., nella sentenza n.29961/23 del 27.10.23, ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
pagina 2 di 7 -il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente, risulta interna al Parte_1 sistema scolastico perché entrata in ruolo sin dall'annualità 2021/22;
-per l'anno scolastico 2020/21 risulta documentata una supplenza fino al 31.8.
Pertanto, alla luce di quanto indicato, sussiste il diritto della a fruire del beneficio Pt_1 per l'annualità in cui aveva svolto la supplenza indicata.
2.Quanto alle ulteriori annualità, richieste da entrambe le ricorrenti, la questione oggetto della presente controversia si fonda, inoltre, sulla differenza tra il ruolo del personale docente - al quale il cd. Bonus carta è attribuito dalla legge - e il personale educativo.
Tale aspetto è stato affrontato dalla Corte di Cassazione Corte (Sez. L -, Sentenza n.32104 del 31/10/2022; sez. L -, Ord. n. 9894 del 11/04/2024 e Ord. n. 9895 del 11/04/2024; Ord. n.
27872 del 25/09/2024, Cass. n. 4810/25), che hanno stabilito con un'esaustiva e convincente motivazione la spettanza della carta docente a tutto il personale docente, compreso quello educativo.
Si riporta di seguito parte della motivazione in diritto della pronuncia n. 4810/25, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
pagina 3 di 7 “2.1. l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile"; il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché' le modalità' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima"; in attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.P.C.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile";
2.2. la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. pagina 4 di 7 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità";
2.3. con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili";
2.4. il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
2.5. l'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento";
2.6. ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del pagina 5 di 7 personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura;
2.7. né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo;
Cont contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4.
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto;
pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio;
2.8. la circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i Cont ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente - con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del D.P.R. 31/05/1974, n. 417 - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari"; com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni;
2.9. se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
pagina 6 di 7 Tale essendo l'apporto della recente giurisprudenza di legittimità, questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene e, quindi, ribadito che entrambe le ricorrenti sono interne al sistema scolastico perché assunte a tempo indeterminato dal resistente, la CP_1 domanda va accolta.
3.Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Part Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da St., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto di e ad Parte_2 Parte_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e conseguentemente condanna il alla Controparte_1 corresponsione in favore di ciascuna parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi euro 49,00 per esborsi, in euro 1.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Campobasso, 12 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese dall'avvocato Quirino MESCIA, presso cui sono domiciliate
RICORRENTI
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le ricorrenti premettevano di prestare servizio alle dipendenze del Controparte_1
in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del
[...] personale docente, profilo personale educativo e, precisamente, la con Pt_1 decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e la dall'anno Parte_2
pagina 1 di 7 scolastico 2005/2006, come poteva evincersi dai contratti di lavoro e dagli stati matricolari;
rilevavano che, prima di entrare in ruolo, la nell'anno scolastico 2020/2021 aveva Pt_1 prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratto Controparte_1 di lavoro a tempo determinato, sempre nell'area professionale del personale docente, profilo personale educativo, dall'08.09.2020 al 31.08.2021 e che entrambe le ricorrenti nell'anno scolastico 2024/2025 prestavano il proprio servizio di educatrici presso il Convitto Mario
GA di Campobasso, con la conseguenza che erano interne al sistema scolastico in quanto educatrici a tempo indeterminato (cd. di ruolo).
Deducevano di non aver mai usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n.
107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonostante la diffida inviata al in data 2.12.2024, con cui avevano chiesto l'erogazione della carta elettronica CP_2 del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,2023/2024 e 2024/2025.
Il resistente non si costituiva nonostante regolare notificazione. CP_1
**********
Va dichiarata la contumacia del resistente (cfr. regolare notificazione via pec, in CP_1 atti).
Nel merito, la domanda va accolta.
1.Quanto alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8, che rileva per l'annualità 2020/21 richiesta nella presente sede dalla , deve ricordarsi Pt_1 che la S.C., nella sentenza n.29961/23 del 27.10.23, ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
pagina 2 di 7 -il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente, risulta interna al Parte_1 sistema scolastico perché entrata in ruolo sin dall'annualità 2021/22;
-per l'anno scolastico 2020/21 risulta documentata una supplenza fino al 31.8.
Pertanto, alla luce di quanto indicato, sussiste il diritto della a fruire del beneficio Pt_1 per l'annualità in cui aveva svolto la supplenza indicata.
2.Quanto alle ulteriori annualità, richieste da entrambe le ricorrenti, la questione oggetto della presente controversia si fonda, inoltre, sulla differenza tra il ruolo del personale docente - al quale il cd. Bonus carta è attribuito dalla legge - e il personale educativo.
Tale aspetto è stato affrontato dalla Corte di Cassazione Corte (Sez. L -, Sentenza n.32104 del 31/10/2022; sez. L -, Ord. n. 9894 del 11/04/2024 e Ord. n. 9895 del 11/04/2024; Ord. n.
27872 del 25/09/2024, Cass. n. 4810/25), che hanno stabilito con un'esaustiva e convincente motivazione la spettanza della carta docente a tutto il personale docente, compreso quello educativo.
Si riporta di seguito parte della motivazione in diritto della pronuncia n. 4810/25, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
pagina 3 di 7 “2.1. l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile"; il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché' le modalità' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima"; in attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.P.C.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile";
2.2. la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. pagina 4 di 7 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità";
2.3. con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili";
2.4. il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
2.5. l'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento";
2.6. ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del pagina 5 di 7 personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura;
2.7. né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo;
Cont contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4.
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto;
pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio;
2.8. la circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i Cont ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente - con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del D.P.R. 31/05/1974, n. 417 - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari"; com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni;
2.9. se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
pagina 6 di 7 Tale essendo l'apporto della recente giurisprudenza di legittimità, questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene e, quindi, ribadito che entrambe le ricorrenti sono interne al sistema scolastico perché assunte a tempo indeterminato dal resistente, la CP_1 domanda va accolta.
3.Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Part Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da St., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto di e ad Parte_2 Parte_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e conseguentemente condanna il alla Controparte_1 corresponsione in favore di ciascuna parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi euro 49,00 per esborsi, in euro 1.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Campobasso, 12 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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