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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6650/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Angela Licinio;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Angela Licinio;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto depositato in data 27.12.2024 da e Parte_1 Controparte_1 deducevano che questo Tribunale con decreto emesso il 5.11.2002 aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni da loro concordate che prevedevano l'obbligo del marito di versare a sua moglie € 260,00 mensili a titolo di mantenimento a decorrere dalla domanda.
Dopo la separazione sua moglie aveva iniziato a percepire € 700,18 mensili a titolo di pensione e, pertanto, chiedevano la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore.
Letti gli atti, la causa veniva rimessa la Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 14.01.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con il provvedimento dichiarativo della separazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce a detto procedimento di modifica natura di revisio prioris istantiae,
e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti economici ed hanno concordato l'elisione dell'assegno di mantenimento muliebre di € 260,00 mensili a decorrere dalla domanda (dicembre 2024).
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto il 27.12.2024 da e accoglie la domanda e per l'effetto, modificando le Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta depositato il 27.12.2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6650/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Angela Licinio;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Angela Licinio;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto depositato in data 27.12.2024 da e Parte_1 Controparte_1 deducevano che questo Tribunale con decreto emesso il 5.11.2002 aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni da loro concordate che prevedevano l'obbligo del marito di versare a sua moglie € 260,00 mensili a titolo di mantenimento a decorrere dalla domanda.
Dopo la separazione sua moglie aveva iniziato a percepire € 700,18 mensili a titolo di pensione e, pertanto, chiedevano la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore.
Letti gli atti, la causa veniva rimessa la Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 14.01.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con il provvedimento dichiarativo della separazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce a detto procedimento di modifica natura di revisio prioris istantiae,
e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti economici ed hanno concordato l'elisione dell'assegno di mantenimento muliebre di € 260,00 mensili a decorrere dalla domanda (dicembre 2024).
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto il 27.12.2024 da e accoglie la domanda e per l'effetto, modificando le Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta depositato il 27.12.2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera