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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 951/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola GUARIGLIA (C.F. ) nello studio del quale C.F._1
elettivamente domicilia, in Salerno alla Piazza R. Casalbore n. 25 appellante contro
(C.F. , rappresentata e difesa, nel primo Controparte_1 C.F._2
grado di giudizio, dall'Avv. Angela CARROZZA ( ) CodiceFiscale_3
appellata - contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 575/2021 resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide – Dott.ssa
Caterina Anna Pellegrino – depositata il 29 giugno 2021, non notificata
Conclusioni
Come in atti
***
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attrice in primo grado impugnava innanzi al Giudice di
Pace il ruolo n. 0002162, relativo alla cartella di pagamento n. 10020150004973570 000, per l'importo di euro
443,30 riguardante il pagamento della tassa automobilistica in favore della - annualità Controparte_2
2011, domandando l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 575/2021, il Giudice di primo grado, accertata la propria giurisdizione, riteneva fondata la domanda attorea per essere prescritto il credito in mancanza di validi atti interruttivi del termine estintivo. Dichiarava, dunque, prescritto il credito, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite. Controparte_3 1.1 L' ha proposto il presente mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in Pt_1 fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernono: il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito;
l'incompetenza funzionale dello stesso;
la non impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo;
la tardività dell'opposizione svolta in prime cure con conseguente definitività della cartella impugnata;
la mancata prescrizione del credito in contestazione, stante la rituale notifica della cartella. Ha concluso, dunque, affinché sia accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza gravata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio.
1.2 L'appellata , sebbene ritualmente evocata in giudizio a mezzo PEC del Controparte_1
25.01.2022, ha scelto di non costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia. 2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo
327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 29.06.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine cd. lungo di impugnazione, ovvero il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU
18569/2016). In particolare, l'odierna appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 25.01.2022 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono Pt_1 proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attrice deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimata, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellata, ovvero in data 25.01.2022, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto Pt_1 notificare l'appello entro e non oltre il 29.12.2021, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia;
da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n.
2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. Nulla deve statuirsi in punto di spese di lite, non essendosi costituita parte appellata che sarebbe risultata vittoriosa nel presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
3. spese irripetibili.
Così deciso in Salerno, lì 11.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 951/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola GUARIGLIA (C.F. ) nello studio del quale C.F._1
elettivamente domicilia, in Salerno alla Piazza R. Casalbore n. 25 appellante contro
(C.F. , rappresentata e difesa, nel primo Controparte_1 C.F._2
grado di giudizio, dall'Avv. Angela CARROZZA ( ) CodiceFiscale_3
appellata - contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 575/2021 resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide – Dott.ssa
Caterina Anna Pellegrino – depositata il 29 giugno 2021, non notificata
Conclusioni
Come in atti
***
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attrice in primo grado impugnava innanzi al Giudice di
Pace il ruolo n. 0002162, relativo alla cartella di pagamento n. 10020150004973570 000, per l'importo di euro
443,30 riguardante il pagamento della tassa automobilistica in favore della - annualità Controparte_2
2011, domandando l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 575/2021, il Giudice di primo grado, accertata la propria giurisdizione, riteneva fondata la domanda attorea per essere prescritto il credito in mancanza di validi atti interruttivi del termine estintivo. Dichiarava, dunque, prescritto il credito, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite. Controparte_3 1.1 L' ha proposto il presente mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in Pt_1 fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernono: il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito;
l'incompetenza funzionale dello stesso;
la non impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo;
la tardività dell'opposizione svolta in prime cure con conseguente definitività della cartella impugnata;
la mancata prescrizione del credito in contestazione, stante la rituale notifica della cartella. Ha concluso, dunque, affinché sia accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza gravata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio.
1.2 L'appellata , sebbene ritualmente evocata in giudizio a mezzo PEC del Controparte_1
25.01.2022, ha scelto di non costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia. 2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo
327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 29.06.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine cd. lungo di impugnazione, ovvero il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU
18569/2016). In particolare, l'odierna appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 25.01.2022 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono Pt_1 proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attrice deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimata, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellata, ovvero in data 25.01.2022, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto Pt_1 notificare l'appello entro e non oltre il 29.12.2021, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia;
da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n.
2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. Nulla deve statuirsi in punto di spese di lite, non essendosi costituita parte appellata che sarebbe risultata vittoriosa nel presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
3. spese irripetibili.
Così deciso in Salerno, lì 11.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro