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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/09/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 13/05/2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 796/2019 R.G.L. TRA
nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 INOIA VITO, giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 25.03.2019, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola
“SCHETTINO MARIA ANTONIETTA” dall' 08.08.2017 al 29.12.2017, per n. 102 giornate annue, con vincolo di subordinazione e svolgendo le mansioni di operaio agricolo addetto alla coltivazione di ortaggi/cereali, olive, a seconda dei periodi, percependo congrua e regolare retribuzione in base al CCNL di categoria, deduceva di aver presentato, in data 26.03.2018, domanda volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola e l'assegno nucleo familiare per la predetta annualità. Deduceva che, a seguito del disconoscimento del predetto rapporto di lavoro con la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 (pubblicato online sino al 15.04.2018), l'ente previdenziale, in data 03.08.2018, comunicava che la domanda di DS agricola n. 2018775510102, presentata il 26.03.2018 e liquidata il 09.07.2018, era stata respinta con la seguente motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Dopo aver infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' nonché del Parte_2 diritto alla iscrizione p agricoli del Comune di residenza e condanna dell al pagamento delle prestazioni economiche richieste. CP_1 L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità e CP_1 inammissi ella domanda per carenza dei presupposti di legge, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, l'infondatezza per mancata denuncia ad opera del datore di lavoro del rapporto asseritamente svolto. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto. All'udienza del 27.01.2021 il GdL invitava la parte ricorrente a dedurre in ordine alla eccezione di mancata denuncia formulata dall Nelle more, l'istante, infatti, dava atto che CP_1 l'omesso adempimento era imputabile a colpa d rmediario incaricato alla trasmissione dei dati e depositava istanza di retrodatazione della denuncia aziendale, inviata all il 21.06.2019. L'ente CP_1 veniva onerato di verificare la documentazione depositata. Ammessi i istruttori richiesti, all'udienza del 20.09.2023 venivano escussi i testi e TE
. Esaurita l'istruttori e Testimone_2
5.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell è derivato dalla CP_1 circostanza che la ricorrente non è risultata iscritta in nessun elenco anagr non è mai stata denunziata all'Istituto dall'azienda che indica come datrice di lavoro. La circostanza dedotta dall è risultata accertata in corso di causa. Nelle more del giudizio, l'istante dava atto che CP_1 l'o dempimento era imputabile a colpa dell'intermediario incaricato alla trasmissione dei dati e depositava istanza di retrodatazione della denuncia aziendale, inviata all il 24.06.2019. L'ente CP_1 veniva onerato di verificare la documentazione depositata e, tuttavia, riscontro perveniva all'invito del Tribunale. Per tale ragione, al fine di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro la scrivente ha ammesso ed espletato la prova orale. La sussistenza del rapporto lavorativo è comprovata dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio. Il primo teste ha dichiarato: “Sono TE [...] (…) ho a, con sede in Francavilla TE aria IE siamo cognati, perché è la moglie di mio fratello. Fino al 2016 l'azienda di NO MA IE era mia, poi io nel 2016 ho chiuso la mia azienda e ho fatto un contratto di fitto dei terreni con la NO. I contratti di fitto sono stati registrati. Non ho cause nei confronti dell Conosco la CP_1 ricorrente, la conosco perché ha anche lavorato per me, non siamo parenti, lei è di Francavilla;
ci vamo prima che lavorasse per me. Abbiamo rapporti di amicizia con la non di parentela. La ricorrente ha lavorato per Parte_1 7-8 anni, fino al 20116, nell'azienda che poi ho chiuso. lavorato per mia cognata, dal 2017 al 2019, circa;
non ricordo se ha anche lavorato nel 2020. Nel 2017 a primavera. So che la ricorrente ha lavorato per NO MA perché la mia abitazione è adiacente ai terreni dell'azienda e l'ho vista lavorare in quel periodo. Si occupava della piantagione e della raccolta degli ortaggi: PO, fagioli, zucchine, verdura. Poi i prodotti venivano rivenduti al dettaglio, a qualche fruttivendolo del posto, perché l'azienda è piccola. Nel terreno dove ci sono gli ortaggi l'estensione è meno di un ettaro. A parte c'è il bosco, utilizzato per la legna. Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato per NO MA, le direttive le dava mia cognata;
tanto posso dire perché mi recavo in azienda tre quattro volte a settimana, ma per motivi di salute attualmente non svolgo attività lavorativa. La ricorrente lavorava di solito dalle 8, ma non c'è un orario fisso in agricoltura. Non c'erano giorni fissi di lavoro, era la titolare che chiamava quando aveva bisogno in base all'attività da svolgere. Preciso che nel 2017 in azienda hanno messo le serre per i funghi cardoncelli, mentre io non avevo le serre;
la ricorrente si occupava anche dei funghi. Non so quanto percepiva di retribuzione la ricorrente. L'azienda agricola si trova in contrada Carratelli di Francavilla sul Sinni;
ci sono i terreni e c'è un bosco;
c'è un capannone, dove si mettono i funghi che si spostano nelle serre. L'azienda ha delle macchine agricole, che teniamo a casa mia e di mio fratello. Abbiamo due case, una in paese ed una in campagna. Nel 2017 la NO aveva un trattore Ferrari, di cui l'azienda dispone ancora, e una moto agricola. C'è un recinto elettrico che delimita l'azienda. I terreni a Francavilla non sono molto estesi, quasi due ettari ma c'è anche il bosco, che è affittato all'azienda e si fa estrazione di legna per consumo personale. L'azienda ha in fitto altri terreni, a Francavilla in una zona diversa dalla contrada Carratelli e poi a Chiaromonte, ma non so dire la zona precisa. L'azienda non ha
Pag. 2 di 5 animali. ADR avv. sul capannone non ci sono insegne dell'azienda. Mio fratello attualmente fa il bracciante, CP_1 ma non so per chi l on per la moglie. Il 2017 la ricorrente ha lavorato certamente. Io ho chiuso nel 2016 e l'anno dopo è stata assunta da mia cognata. Le assunzioni mia cognata le faceva tramite la se non vado CP_2 errato. I funghi in balletta si possono coltivare in qualsiasi periodo. Dipende dalla temperatur Di norma si mettono in primavera o autunno, non in inverno né estate. Ha lavorato la ricorrente;
credo che abbia fatto anche i funghi ma io non sto sempre lì. Nel 2017 non so quando mia cognata ha messo i funghi. Non lo ricordo. Nel 2017 era l'unica dipendente, forse. Dopo il 2017 forse hanno preso qualche altro per i terreni in fitto, ma non lo Parte_1 17 in poi mia cognata è iscritta come imprenditore agricolo. Adesso fa anche la bidella”. Il secondo testimone escusso, , ha dichiarato: “(…) Sono il Testimone_2 marito di NO MA IE. Nel 2 lo a mia moglie: ci sono stati degli incentivi della regione e hanno fatto questo passaggio. Da quando l'azienda è in mano a mia moglie, non ho mai lavorato lì come bracciante. Non ho cause nei confronti dell CP_1 Conosco la ricorrente, ci ho lavorato insieme per mio fratello e poi la conosco perché è di Francavilla, non siamo parenti. Non è parente di mia moglie. La ricorrente ha lavorato per mia moglie dal 2017 al 2019-2020, per due o tre anni. L'azienda di mia moglie è ancora esistente, ma la ricorrente non ci lavora più. Non so perché è cessato il rapporto di lavoro, ma credo di ricordare che adesso la ricorrente aiuta il figlio. Nel 2017 la ricorrente ha lavorato per mia moglie nel periodo giugno – dicembre, credo che il periodo fosse questo perché è quello di maggiore attività. Ogni tanto andavo in azienda e la vedevo lavorare. Credo che si recasse a lavorare di mattina, ma non conosco gli orari precisi di lavoro. Penso lavorasse dal lunedì al venerdì, non so se lavorasse tutti i giorni. Mia moglie si occupava delle direttive, perché è una piccola azienda. Non so quanto percepiva di retribuzione la ricorrente;
mia moglie non me lo ha mai detto, ma in genere le giornate agricole sono pagate circa 40-50 euro al giorno. La ricorrente lavorava a Francavilla, a volte alla contrada Caratelli, dov'è l'azienda e a volte in una contrada che mi sembra si chiami Valloncello dove c'erano le serre e si coltivavano i funghi. Poi c'erano terreni a Chiaromonte con le piantagioni di ulivi, non so se la ricorrente ha lavorato anche lì. L'azienda a Francavilla è in montagna, sui 900 metri: ci sono boschi e nel 2017 c'erano anche le serre, dove si coltivavano funghi e ortaggi, come PO, PE, NZ. Nella contrada Carratelli c'è il capannone e all'interno c'erano i funghi e c'era attrezzatura agricola: un trattore Gubota e una moto agricola. Ricordo che di recente, con un incentivo, è stato acquistato un trattore nuovo di marca Ferrari. L'azienda nel 2017 era in parte recintata in metallo e poi c'era una parte recintata con la corrente;
sopra, a contrada Carratelli, c'era il recinto elettrico: Nel 2017 a contrada Valloncello si faceva il frumento e poi c'erano le serre con i funghi. Poi a Chiaromonte c'erano solo olive. Nel 2017 non c'erano insegne in azienda. Nel 2017 non c'erano altri dipendenti. La vedevo maggiormente a contrada Carratelli dove c'è l'abitazione di mio fratello e dove c'è l'azienda. Lavoravano mia moglie e la ricorrente. I prodotti so che li vendono a privati;
i funghi li portavano anche a TARANTO, al mercato dell'ingrosso ed ai fruttivendoli a Francavilla. Le assunzioni che io sappia le faceva la
con sede a SAN BRANCATO di SANT'ARCANGELO. Il commercialista fa le fatture ed è di CP_2 a, ”. Persona_1 L' testimoniale ha confermato che l'istante nell'anno di riferimento ha lavorato alle dipendenze della suddetta impresa per 102 giornate, su terreni ubicati in agro di Francavilla, sotto le direttive del titolare dell'azienda NO e con pagamento di retribuzione giornaliera come da buste paga versati in atti. A fronte della prova espletata non sono state addotte dall' circostanze determinanti al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante. Non è stato né CP_1 ded é riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, né l'inesistenza di qualsiasi attività di impresa. Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., nell'anno 2017 per n. 102 giornate. È, altresì, fondata la domanda di disoccupazione agricola. Infondata è l'eccezione di decadenza formulata dall L'art. 47, 3° comma, DPR 30 aprile 1970, CP_1 n. 639, come modificato dal D.L. dall'art.4 com el D.L. 19\9\92 n.384, convertito nella
Pag. 3 di 5 L.n.438 del 18\11\92 ha previsto il termine di un anno per le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, tra cui rientra la prestazione in esame. Il termine decadenziale di un anno decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta prestazione. In concreto il termine decorre: 1] dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato) 2] dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato); 3] dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa ( che nel caso della disoccupazione agricola ordinaria deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la prestazione), in caso di ritardato ricorso amministrativo (difatti ai sensi dell'art.46 L.88\89, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg per la formazione del silenzio rifiuto più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo più 90 per la formazione del silenzio rigetto). Nel caso di specie, la domanda è ammissibile in quanto non si è verificata alcuna decadenza secondo i criteri stabiliti, essendo stato presentato ricorso amministrativo in data 11.05.2018, rimasto privo di riscontro, con conseguente formazione del silenzio, sicché il ricorso risulta tempestivamente depositato. La prestazione spetta ai braccianti agricoli ove ricorrano i seguenti presupposti:
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e da quello precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Per ottenere l'indennità, oltre a possedere i suddetti requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la relativa domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, a pena di decadenza. Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che la è in possesso dei requisiti richiesti per poter godere della prestazione. Parte_1 CP_ L'assicurata, in ato regolare domanda all in data 16.3.2018, risulta aver lavorato per 102 giornate nell'anno 2017 – così come ricono dalla presente sentenza. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola è necessario ex art. 1 D.P.R. 30 dicembre 1970 n. 1049, il biennio di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e versamento di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello immediatamente precedente. Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, dunque, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); iscrizione nella specie dovuta per le ragioni innanzi esposte. Il biennio assicurativo risulta dall'estratto conto versato in atti. Avendo assolto la ricorrente CP_ all'onere probatorio posto dalla legge a suo carico, l' va condannato ad iscrivere la medesima
Pag. 4 di 5 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2017 nonché ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola relativamente all'anno 2017 nella misura di legge, oltre alla rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto che la richiesta di retrodatazione della iscrizione della ricorrente è stata effettuata solo in data 24.06.2019, nel corso del presente giudizio di accertamento del rapporto di lavoro. Correttamente, quindi, l' ha negato la prestazione, tenuto conto della mancata denuncia del rapporto da parte del CP_1 di lavoro. Le spese di lite, nella misura della metà devono cedere a carico dell' tenuto CP_1 conto che in corso di causa, a fronte dell'invito alla conciliazione formulato dal Trib 'Ente è rimasto inerte. Le spese devono, quindi, essere liquidate come da dispositivo in calce, tenuto conto del valore di causa ( scaglione fino ad euro 5.200,00), parametrato all'importo della indennità di disoccupazione riconoscibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto CP_ di lavoro per l'anno 2017 per 102 giornate, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente dell'indennità di disoccupazion icola per l'anno 2017, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa;
CP_
2) Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente della metà delle spese di lite, liquidate, nel loro intero, in complessivi € 1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, compensando tra le parti la residua metà;
3) fissa in giorni sessanta ex art. 429 c.p.c. il termine per il deposito della motivazione. LAGONEGRO, 13/05/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 5 di 5
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 13/05/2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 796/2019 R.G.L. TRA
nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 INOIA VITO, giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 25.03.2019, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola
“SCHETTINO MARIA ANTONIETTA” dall' 08.08.2017 al 29.12.2017, per n. 102 giornate annue, con vincolo di subordinazione e svolgendo le mansioni di operaio agricolo addetto alla coltivazione di ortaggi/cereali, olive, a seconda dei periodi, percependo congrua e regolare retribuzione in base al CCNL di categoria, deduceva di aver presentato, in data 26.03.2018, domanda volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola e l'assegno nucleo familiare per la predetta annualità. Deduceva che, a seguito del disconoscimento del predetto rapporto di lavoro con la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 (pubblicato online sino al 15.04.2018), l'ente previdenziale, in data 03.08.2018, comunicava che la domanda di DS agricola n. 2018775510102, presentata il 26.03.2018 e liquidata il 09.07.2018, era stata respinta con la seguente motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Dopo aver infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' nonché del Parte_2 diritto alla iscrizione p agricoli del Comune di residenza e condanna dell al pagamento delle prestazioni economiche richieste. CP_1 L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità e CP_1 inammissi ella domanda per carenza dei presupposti di legge, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, l'infondatezza per mancata denuncia ad opera del datore di lavoro del rapporto asseritamente svolto. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto. All'udienza del 27.01.2021 il GdL invitava la parte ricorrente a dedurre in ordine alla eccezione di mancata denuncia formulata dall Nelle more, l'istante, infatti, dava atto che CP_1 l'omesso adempimento era imputabile a colpa d rmediario incaricato alla trasmissione dei dati e depositava istanza di retrodatazione della denuncia aziendale, inviata all il 21.06.2019. L'ente CP_1 veniva onerato di verificare la documentazione depositata. Ammessi i istruttori richiesti, all'udienza del 20.09.2023 venivano escussi i testi e TE
. Esaurita l'istruttori e Testimone_2
5.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell è derivato dalla CP_1 circostanza che la ricorrente non è risultata iscritta in nessun elenco anagr non è mai stata denunziata all'Istituto dall'azienda che indica come datrice di lavoro. La circostanza dedotta dall è risultata accertata in corso di causa. Nelle more del giudizio, l'istante dava atto che CP_1 l'o dempimento era imputabile a colpa dell'intermediario incaricato alla trasmissione dei dati e depositava istanza di retrodatazione della denuncia aziendale, inviata all il 24.06.2019. L'ente CP_1 veniva onerato di verificare la documentazione depositata e, tuttavia, riscontro perveniva all'invito del Tribunale. Per tale ragione, al fine di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro la scrivente ha ammesso ed espletato la prova orale. La sussistenza del rapporto lavorativo è comprovata dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio. Il primo teste ha dichiarato: “Sono TE [...] (…) ho a, con sede in Francavilla TE aria IE siamo cognati, perché è la moglie di mio fratello. Fino al 2016 l'azienda di NO MA IE era mia, poi io nel 2016 ho chiuso la mia azienda e ho fatto un contratto di fitto dei terreni con la NO. I contratti di fitto sono stati registrati. Non ho cause nei confronti dell Conosco la CP_1 ricorrente, la conosco perché ha anche lavorato per me, non siamo parenti, lei è di Francavilla;
ci vamo prima che lavorasse per me. Abbiamo rapporti di amicizia con la non di parentela. La ricorrente ha lavorato per Parte_1 7-8 anni, fino al 20116, nell'azienda che poi ho chiuso. lavorato per mia cognata, dal 2017 al 2019, circa;
non ricordo se ha anche lavorato nel 2020. Nel 2017 a primavera. So che la ricorrente ha lavorato per NO MA perché la mia abitazione è adiacente ai terreni dell'azienda e l'ho vista lavorare in quel periodo. Si occupava della piantagione e della raccolta degli ortaggi: PO, fagioli, zucchine, verdura. Poi i prodotti venivano rivenduti al dettaglio, a qualche fruttivendolo del posto, perché l'azienda è piccola. Nel terreno dove ci sono gli ortaggi l'estensione è meno di un ettaro. A parte c'è il bosco, utilizzato per la legna. Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato per NO MA, le direttive le dava mia cognata;
tanto posso dire perché mi recavo in azienda tre quattro volte a settimana, ma per motivi di salute attualmente non svolgo attività lavorativa. La ricorrente lavorava di solito dalle 8, ma non c'è un orario fisso in agricoltura. Non c'erano giorni fissi di lavoro, era la titolare che chiamava quando aveva bisogno in base all'attività da svolgere. Preciso che nel 2017 in azienda hanno messo le serre per i funghi cardoncelli, mentre io non avevo le serre;
la ricorrente si occupava anche dei funghi. Non so quanto percepiva di retribuzione la ricorrente. L'azienda agricola si trova in contrada Carratelli di Francavilla sul Sinni;
ci sono i terreni e c'è un bosco;
c'è un capannone, dove si mettono i funghi che si spostano nelle serre. L'azienda ha delle macchine agricole, che teniamo a casa mia e di mio fratello. Abbiamo due case, una in paese ed una in campagna. Nel 2017 la NO aveva un trattore Ferrari, di cui l'azienda dispone ancora, e una moto agricola. C'è un recinto elettrico che delimita l'azienda. I terreni a Francavilla non sono molto estesi, quasi due ettari ma c'è anche il bosco, che è affittato all'azienda e si fa estrazione di legna per consumo personale. L'azienda ha in fitto altri terreni, a Francavilla in una zona diversa dalla contrada Carratelli e poi a Chiaromonte, ma non so dire la zona precisa. L'azienda non ha
Pag. 2 di 5 animali. ADR avv. sul capannone non ci sono insegne dell'azienda. Mio fratello attualmente fa il bracciante, CP_1 ma non so per chi l on per la moglie. Il 2017 la ricorrente ha lavorato certamente. Io ho chiuso nel 2016 e l'anno dopo è stata assunta da mia cognata. Le assunzioni mia cognata le faceva tramite la se non vado CP_2 errato. I funghi in balletta si possono coltivare in qualsiasi periodo. Dipende dalla temperatur Di norma si mettono in primavera o autunno, non in inverno né estate. Ha lavorato la ricorrente;
credo che abbia fatto anche i funghi ma io non sto sempre lì. Nel 2017 non so quando mia cognata ha messo i funghi. Non lo ricordo. Nel 2017 era l'unica dipendente, forse. Dopo il 2017 forse hanno preso qualche altro per i terreni in fitto, ma non lo Parte_1 17 in poi mia cognata è iscritta come imprenditore agricolo. Adesso fa anche la bidella”. Il secondo testimone escusso, , ha dichiarato: “(…) Sono il Testimone_2 marito di NO MA IE. Nel 2 lo a mia moglie: ci sono stati degli incentivi della regione e hanno fatto questo passaggio. Da quando l'azienda è in mano a mia moglie, non ho mai lavorato lì come bracciante. Non ho cause nei confronti dell CP_1 Conosco la ricorrente, ci ho lavorato insieme per mio fratello e poi la conosco perché è di Francavilla, non siamo parenti. Non è parente di mia moglie. La ricorrente ha lavorato per mia moglie dal 2017 al 2019-2020, per due o tre anni. L'azienda di mia moglie è ancora esistente, ma la ricorrente non ci lavora più. Non so perché è cessato il rapporto di lavoro, ma credo di ricordare che adesso la ricorrente aiuta il figlio. Nel 2017 la ricorrente ha lavorato per mia moglie nel periodo giugno – dicembre, credo che il periodo fosse questo perché è quello di maggiore attività. Ogni tanto andavo in azienda e la vedevo lavorare. Credo che si recasse a lavorare di mattina, ma non conosco gli orari precisi di lavoro. Penso lavorasse dal lunedì al venerdì, non so se lavorasse tutti i giorni. Mia moglie si occupava delle direttive, perché è una piccola azienda. Non so quanto percepiva di retribuzione la ricorrente;
mia moglie non me lo ha mai detto, ma in genere le giornate agricole sono pagate circa 40-50 euro al giorno. La ricorrente lavorava a Francavilla, a volte alla contrada Caratelli, dov'è l'azienda e a volte in una contrada che mi sembra si chiami Valloncello dove c'erano le serre e si coltivavano i funghi. Poi c'erano terreni a Chiaromonte con le piantagioni di ulivi, non so se la ricorrente ha lavorato anche lì. L'azienda a Francavilla è in montagna, sui 900 metri: ci sono boschi e nel 2017 c'erano anche le serre, dove si coltivavano funghi e ortaggi, come PO, PE, NZ. Nella contrada Carratelli c'è il capannone e all'interno c'erano i funghi e c'era attrezzatura agricola: un trattore Gubota e una moto agricola. Ricordo che di recente, con un incentivo, è stato acquistato un trattore nuovo di marca Ferrari. L'azienda nel 2017 era in parte recintata in metallo e poi c'era una parte recintata con la corrente;
sopra, a contrada Carratelli, c'era il recinto elettrico: Nel 2017 a contrada Valloncello si faceva il frumento e poi c'erano le serre con i funghi. Poi a Chiaromonte c'erano solo olive. Nel 2017 non c'erano insegne in azienda. Nel 2017 non c'erano altri dipendenti. La vedevo maggiormente a contrada Carratelli dove c'è l'abitazione di mio fratello e dove c'è l'azienda. Lavoravano mia moglie e la ricorrente. I prodotti so che li vendono a privati;
i funghi li portavano anche a TARANTO, al mercato dell'ingrosso ed ai fruttivendoli a Francavilla. Le assunzioni che io sappia le faceva la
con sede a SAN BRANCATO di SANT'ARCANGELO. Il commercialista fa le fatture ed è di CP_2 a, ”. Persona_1 L' testimoniale ha confermato che l'istante nell'anno di riferimento ha lavorato alle dipendenze della suddetta impresa per 102 giornate, su terreni ubicati in agro di Francavilla, sotto le direttive del titolare dell'azienda NO e con pagamento di retribuzione giornaliera come da buste paga versati in atti. A fronte della prova espletata non sono state addotte dall' circostanze determinanti al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante. Non è stato né CP_1 ded é riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, né l'inesistenza di qualsiasi attività di impresa. Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., nell'anno 2017 per n. 102 giornate. È, altresì, fondata la domanda di disoccupazione agricola. Infondata è l'eccezione di decadenza formulata dall L'art. 47, 3° comma, DPR 30 aprile 1970, CP_1 n. 639, come modificato dal D.L. dall'art.4 com el D.L. 19\9\92 n.384, convertito nella
Pag. 3 di 5 L.n.438 del 18\11\92 ha previsto il termine di un anno per le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, tra cui rientra la prestazione in esame. Il termine decadenziale di un anno decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta prestazione. In concreto il termine decorre: 1] dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato) 2] dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato); 3] dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa ( che nel caso della disoccupazione agricola ordinaria deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la prestazione), in caso di ritardato ricorso amministrativo (difatti ai sensi dell'art.46 L.88\89, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg per la formazione del silenzio rifiuto più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo più 90 per la formazione del silenzio rigetto). Nel caso di specie, la domanda è ammissibile in quanto non si è verificata alcuna decadenza secondo i criteri stabiliti, essendo stato presentato ricorso amministrativo in data 11.05.2018, rimasto privo di riscontro, con conseguente formazione del silenzio, sicché il ricorso risulta tempestivamente depositato. La prestazione spetta ai braccianti agricoli ove ricorrano i seguenti presupposti:
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e da quello precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Per ottenere l'indennità, oltre a possedere i suddetti requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la relativa domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, a pena di decadenza. Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che la è in possesso dei requisiti richiesti per poter godere della prestazione. Parte_1 CP_ L'assicurata, in ato regolare domanda all in data 16.3.2018, risulta aver lavorato per 102 giornate nell'anno 2017 – così come ricono dalla presente sentenza. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola è necessario ex art. 1 D.P.R. 30 dicembre 1970 n. 1049, il biennio di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e versamento di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello immediatamente precedente. Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, dunque, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); iscrizione nella specie dovuta per le ragioni innanzi esposte. Il biennio assicurativo risulta dall'estratto conto versato in atti. Avendo assolto la ricorrente CP_ all'onere probatorio posto dalla legge a suo carico, l' va condannato ad iscrivere la medesima
Pag. 4 di 5 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2017 nonché ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola relativamente all'anno 2017 nella misura di legge, oltre alla rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto che la richiesta di retrodatazione della iscrizione della ricorrente è stata effettuata solo in data 24.06.2019, nel corso del presente giudizio di accertamento del rapporto di lavoro. Correttamente, quindi, l' ha negato la prestazione, tenuto conto della mancata denuncia del rapporto da parte del CP_1 di lavoro. Le spese di lite, nella misura della metà devono cedere a carico dell' tenuto CP_1 conto che in corso di causa, a fronte dell'invito alla conciliazione formulato dal Trib 'Ente è rimasto inerte. Le spese devono, quindi, essere liquidate come da dispositivo in calce, tenuto conto del valore di causa ( scaglione fino ad euro 5.200,00), parametrato all'importo della indennità di disoccupazione riconoscibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto CP_ di lavoro per l'anno 2017 per 102 giornate, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente dell'indennità di disoccupazion icola per l'anno 2017, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa;
CP_
2) Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente della metà delle spese di lite, liquidate, nel loro intero, in complessivi € 1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, compensando tra le parti la residua metà;
3) fissa in giorni sessanta ex art. 429 c.p.c. il termine per il deposito della motivazione. LAGONEGRO, 13/05/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
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