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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9334 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 16 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n.13068 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto TRA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 11/02/1947 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Luca Giordano n. 164, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Gambardella, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la CP_1 carica in Napoli, via Alcide De Gasperi 55
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale ad lites rep. n. 37875 del 22.3.2024 del dr. notaio in Fiumicino (RM), come da Persona_1 procura in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere titolare di Assegno Ordinario d'Invalidità n. 1803000 con decorrenza da maggio 2012, trasformato, successivamente, in pensione di vecchiaia cat. VO ART n. 33523481 nella data del 05/04/2018 con decorrenza 01/06/2013. Deduce, altresì, che in data 04/04/2018, ovvero il giorno prima della C Co trasformazione della pensione da a , l ha emesso un provvedimento di CP_4 C riliquidazione della prestazione cat. , per cui risulta da tale provvedimento un indebito pari ad euro 41.795,88 per il periodo dal 1/5/2012 al 30/4/2018. CP_ Il ricorrente deduce che l ha provveduto alla compensazione di una parte del debito contestatogli, pari all'ammontare di euro 9.467,22, e che lo stesso istituto previdenziale si è attivato per recuperare la restante parte di debito dovuta, pari ad euro 32.102,58, attraverso trattenute pari al 20% sulla predetta pensione cat. VOART n. 33523481. Il ricorrente deduce quindi di aver espletato, preliminarmente, la procedura amministrativa e, che, a seguito di esito infruttuoso della stessa, ha adito il Tribunale del Lavoro, e successivamente la Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado, CP_ con sentenza nr. 80/2025, ha dichiarato l'irripetibilità dell'indebito, con condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali. Su questi presupposti, il ricorrente adisce il Tribunale del Lavoro al fine di far accertare nel quantum la somma restituenda, quantificata in ricorso in euro 27.001,19, oltre interessi legali. CP_ Si è costituito l , il quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem , in quanto la pretesa del ricorrente è già stata accertata con sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 80/2025. Nel merito, parte resistente dichiara di aver pagato la somma di euro 21.001,91, alla data del 26 settembre 2025, come da prospetto depositato in atti al presente giudizio, quale sorta capitale, in esecuzione della sentenza n.80/2025 della Corte di Appello di Napoli, importo da considerarsi al netto, e non al lordo, perché l deduce di aver CP_4 applicato direttamente le trattenute fiscali di legge come sostituto di imposta. Chiede pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere Tanto premesso, all'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie risulta documentato e non contestato dalla difesa di parte ricorrente l'avvenuto pagamento di quanto spettante a seguito e per effetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli, nr.80/2025, anche per interessi legali. Ciò determina il venir meno dell'interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto, che la pretesa attorea sarebbe stata verosimilmente accolta, alla stregua delle risultanze in atti, e che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo, e che la questione della inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem sarebbe stata, allo stato degli atti, superata, considerato che la presente domanda giudiziaria è stata presentata allo scopo di determinare nel quantum gli importi da restituire, riconosciuti solo nell'an dalla citata sentenza della Corte d'Appello.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 16 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n.13068 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto TRA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 11/02/1947 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Luca Giordano n. 164, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Gambardella, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la CP_1 carica in Napoli, via Alcide De Gasperi 55
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale ad lites rep. n. 37875 del 22.3.2024 del dr. notaio in Fiumicino (RM), come da Persona_1 procura in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere titolare di Assegno Ordinario d'Invalidità n. 1803000 con decorrenza da maggio 2012, trasformato, successivamente, in pensione di vecchiaia cat. VO ART n. 33523481 nella data del 05/04/2018 con decorrenza 01/06/2013. Deduce, altresì, che in data 04/04/2018, ovvero il giorno prima della C Co trasformazione della pensione da a , l ha emesso un provvedimento di CP_4 C riliquidazione della prestazione cat. , per cui risulta da tale provvedimento un indebito pari ad euro 41.795,88 per il periodo dal 1/5/2012 al 30/4/2018. CP_ Il ricorrente deduce che l ha provveduto alla compensazione di una parte del debito contestatogli, pari all'ammontare di euro 9.467,22, e che lo stesso istituto previdenziale si è attivato per recuperare la restante parte di debito dovuta, pari ad euro 32.102,58, attraverso trattenute pari al 20% sulla predetta pensione cat. VOART n. 33523481. Il ricorrente deduce quindi di aver espletato, preliminarmente, la procedura amministrativa e, che, a seguito di esito infruttuoso della stessa, ha adito il Tribunale del Lavoro, e successivamente la Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado, CP_ con sentenza nr. 80/2025, ha dichiarato l'irripetibilità dell'indebito, con condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali. Su questi presupposti, il ricorrente adisce il Tribunale del Lavoro al fine di far accertare nel quantum la somma restituenda, quantificata in ricorso in euro 27.001,19, oltre interessi legali. CP_ Si è costituito l , il quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem , in quanto la pretesa del ricorrente è già stata accertata con sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 80/2025. Nel merito, parte resistente dichiara di aver pagato la somma di euro 21.001,91, alla data del 26 settembre 2025, come da prospetto depositato in atti al presente giudizio, quale sorta capitale, in esecuzione della sentenza n.80/2025 della Corte di Appello di Napoli, importo da considerarsi al netto, e non al lordo, perché l deduce di aver CP_4 applicato direttamente le trattenute fiscali di legge come sostituto di imposta. Chiede pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere Tanto premesso, all'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie risulta documentato e non contestato dalla difesa di parte ricorrente l'avvenuto pagamento di quanto spettante a seguito e per effetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli, nr.80/2025, anche per interessi legali. Ciò determina il venir meno dell'interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto, che la pretesa attorea sarebbe stata verosimilmente accolta, alla stregua delle risultanze in atti, e che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo, e che la questione della inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem sarebbe stata, allo stato degli atti, superata, considerato che la presente domanda giudiziaria è stata presentata allo scopo di determinare nel quantum gli importi da restituire, riconosciuti solo nell'an dalla citata sentenza della Corte d'Appello.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo